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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 OTTAVIANI GILBERTO e dell'avv. ROSSI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE CASTRO DONATELLA P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione ed istanza disattesa: in via principale e in rito: dichiarare nullo il D.I. per difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, o per difetto di corrispondenza tra la denominazione del soggetto asseritamente creditore e quella del soggetto ricorrente;
in subordine, dichiarare inefficace il D.I. opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c., essendo insussistenti le ragioni della disposta rimessione in termini;
nel merito: accertata l'incertezza, illiquidità e/o inesigibilità della somma richiesta con il D.I. opposto per difetto di adeguata prova del credito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare non dovuta la somma richiesta dalla parte ingiungente, con ogni conseguente statuizione. In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento grave dell'appaltatrice ditta per effetto dell'abbandono del Parte_2
pagina 1 di 10 cantiere e della successiva comunicazione di recesso unilaterale, dichiarare ai sensi dell'art. 1453 c.c. risolto il contratto di appalto stipulato inter partes, e pe effetto dell'art. 1458 c.c. condannare
l'ingiungente opposta alla restituzione dell'intero corrispettivo versatole dalla opponente per complessivi €178.900,00 come risultante dalla documentazione in atti (assegni e quietanze), oltre agli interessi e rivalutazione dalla data della domanda;
in ogni caso, condannare l'ingiungente opposta alla restituzione in favore della opponente ingiunta della somma di €8.400,00 indebitamente incassata in difetto di contabilità approvata dal D.L. e di fattura, ed al pagamento in favore della opponente ingiunta a titolo di risarcimento dei danni della somma di €15.045,00 come contabilizzata dal CTU, in quanto necessaria per l'emendamento dei vizi e difetti denunciati. Inoltre, condannare la ingiungente opposta al risarcimento del danno per perdita di chances (mancata vendita di unità immobiliari) conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile per effetto della omessa ultimazione delle opere nel termine convenuto, nella somma ritenuta di giustizia a liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Inoltre, Voglia il Giudice rigettare la domanda
contro
-riconvenzionale formulata da parte ingiungente opposta in quanto inammissibile per tardività della costituzione in giudizio e/o per essere stata formulata con la prima memoria ex art. 183, comma VI°, c.p.c., o comunque per infondatezza.
Infine, valuti il Giudice la ricorrenza dei presupposti per la condanna della ingiungente opposta al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3°, c.p.c., per lite temeraria. Con vittoria di spese di lite, inclusa quelle del CTP (cfr. allegato).”.
Per parte convenuta opposta:
- In via istruttoria: ammettere le prove richieste e, in particolare, il quesito da richiedersi al CTU indicato nella memoria ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c., non ammesso dal Giudice (“In relazione alla richiesta di C.T.U. per la stima dei danni derivanti da presunta realizzazione non a regola d'arte da parte della si chiede sin da ora, Parte_2
nell'ipotesi che la stessa venga ritenuta necessaria per la definizione del giudizio, venga posto al perito nominato quesito circa la certa attribuzione dei lavori e dei conseguenti danni ad una Ditta specifica, vista la pluralità di soggetti che operavano sul cantiere”).
pagina 2 di 10 - In via principale: confermare l'opposto decreto n. 64/19 integrato con le somme sopra indicate per un importo totale di € 118.332,49 oltre interessi legali e Iva come per legge, procedendo altresì alla correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo stesso ove la denominazione corretta della società risulta essere “ Parte_2
- In via subordinata: confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 64/2019 per la somma originaria oltre interessi legali e Iva come per legge, procedendo altresì alla correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo stesso ove la denominazione corretta della società risulta essere
“ ; Parte_2
- Rigettare ogni avversa eccezione e contestazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n.
64/19 oltre ad ogni richiesta di risarcimento danni e/o compensazione del credito.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.1.2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 64/2019, emesso in data
18.3.2019, la conveniva dinnanzi al Tribunale di Urbino la per ivi Parte_1 Parte_2
sentirsi accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva ritualmente, con comparsa di costituzione e risposta la contestando Pt_2 Parte_2
e rassegnando le proprie conclusioni.
Alla prima udienza del 25.9.2020, la difesa di parte opponente eccepiva la nullità del D.I. per difetto di corrispondenza con il soggetto legittimato e per difetto di valida procura, l'inefficacia del D.I. in quanto notificato oltre 60 giorni dal deposito, si opponeva alla richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del D.I., all'istanza di correzione del D.I. e chiedeva fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
La difesa di parte opposta, nel riportarsi alla comparsa di costituzione, ribadiva sulle questioni preliminari le deduzioni ivi svolte, precisando che la denominazione della società opponente riportata nel D.I., costituiva un mero errore in sede di emissione, di cui si chiedeva la correzione. Contestava quanto dedotto da controparte, stante la sussistenza del credito della Parte_2
comprovato da fatture e scritture contabili, precisando che “gli accrediti riferiti da controparte
pagina 3 di 10 riguarda[va]no versamenti già contabilizzati e dei quali si è[ra] tenuto conto al momento della richiesta di decreto ingiuntivo”. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. e dei termini ex art. 183 c.p.c. Il Giudice si riservava sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 23.10.2020, il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.9.2020 rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., con decorrenza dal 15.11.2020, fissando l'udienza del 12.3.2021 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con provvedimento del 10.2.2021, il Giudice disponeva lo svolgimento dell'udienza del 12.3.2021 con modalità scritta, assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni.
Con ordinanza del 12.3.2021, il Giudice, “ritenute ammissibili e rilevanti le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, nonché le prove contrarie dedotte dalle parti nelle rispettive memorie di replica;
ritenuto di riservare al momento dell'assunzione
l'eliminazione di circostanze da provarsi tramite documenti, generiche o valutative”, ammetteva le prove, fissando l'udienza del 2.7.2021 per l'assunzione degli interrogatori formali e di un teste per parte a scelta.
All'udienza del 2.7.2021 i sigg.ri e – legali rappresentanti di Parte_2 Parte_1 [...]
– rendevano l'interrogatorio formale nonché veniva altresì escusso il Parte_3
teste di parte attrice. All'udienza del 18.1.2022 (successiva a quella del 26.11.2021, rinviata d'ufficio), venivano escussi i testi di parte opponente: sig. , sig. . Veniva Testimone_1 Testimone_2
escusso altresì il teste di parte opposta, sig. . All'udienza dell'1.7.2022, venivano Testimone_3
escussi: il teste di parte opposta, sig.ra , il teste di parte opponente, Geom. Testimone_4 Tes_5
il sig. . L'opponente reiterava la richiesta di CTU, cui l'opposta si
[...] Testimone_6
opponeva, chiedendo, ove ammessa, di determinare se i vizi e i difetti riguardassero le opere realizzate dalla società convenuta o da altre ditte.
Con ordinanza del 12.7.2022, il Giudice ammetteva la CTU, disponendo “che il consulente tecnico
d'ufficio, tramite sopralluogo ed esame della documentazione prodotta dalle parti, svolga le seguenti
pagina 4 di 10 attività: 1) accertare la sussistenza dei vizi indicati nella relazione del consulente di parte opponente
(documento n. 33); 2) dettagliare i costi necessari per la rimozione dei vizi eventualmente rilevati”, nominava il CTU, Ing. e fissava l'udienza del 30.9.2022 per il giuramento. Con provvedimento Per_1
del 6.9.2022, il Giudice sostituiva il CTU Ing. con l'Arch. Per_1 Per_2
All'udienza del 30.9.2022, il Giudice, preso atto della rinuncia all'incarico anche dell'Arch. Per_2
sostituiva il nominato CTU con il geom. disponendo di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza Per_3
del 12.7.2022, assegnando i termini di 80 giorni per l'invio della bozza, 20 giorni per le osservazioni delle parti e successivi 20 giorni per il deposito della relazione conclusiva. Il Giudice rinviava per il prosieguo all'udienza del 3.3.2023. In data 22.1.2023, il CTU depositava la relazione conclusiva.
All'udienza del 3.3.2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rinviando per l'incombente al 26.1.2024, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Con l'atto di opposizione, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo e deduce diverse eccezioni quali la nullità della procura ad litem in quanto non conferita direttamente dall'opposta e la nullità del decreto ingiuntivo per non corretta identificazione del creditore;
la nullità per mancata notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. Formula l'eccezione di inadempimento contrattuale per vizi sull'opera effettuata prima della comunicazione del recesso da parte della ditta appaltatrice (che aveva azionato il recesso ex art. 1660 c.c., ma in maniera illegittima, abbandonando il cantiere e costringendo l'opponente a rivolgersi ad altre ditte per completare i lavori e risolvere i vizi). Eccepisce l'inesigibilità del credito perché alcuni importi ingiunti ritiene siano stati già corrisposti, oltre che risulterebbe un pagamento eseguito in eccesso per il quale chiede che venga posto in compensazione con la cifra dovuta per i danni. E ancora, eccepisce che l'ulteriore somma richiesta di
Euro 34.768,51 sia non dovuta perché risulta dalle scritture contabili senza aver emesso alcuna fattura, quindi senza contraddittorio, e comunque per lavori mai eseguiti. Chiede altresì l'accertamento della risoluzione del contratto per l'inadempimento relativo ai vizi ed all'abbandono del cantiere da parte pagina 5 di 10 dell'opposta, con domanda riconvenzionale per i danni subiti, relativamente ai vizi e ai costi sostenuti per terminare i lavori, nonché il danno da lucro cessante per non poter locare il bene in conseguenza dei danni.
Nel costituirsi la convenuta opposta contesta e deduce di aver correttamente effettuato i lavori e che non sono stati più corrisposti i pagamenti dovuti. Successivamente, venendo a conoscenza che la committente si era rivolta ad altre ditte, ha deciso di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 1660 c.c.. Rileva altresì che le contestazioni sui vizi non erano state effettuate nel termine di legge di
60 giorni e in sede della prima memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, l'opposta ha richiesto l'integrazione delle somme richieste con decreto ingiuntivo perché erano emersi ulteriori lavori non pagati da parte dell'opponente come da SAL telematicamente depositati, oltre agli importi insoluti richiesti con le fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita attraverso prova per testi e consulenza tecnica.
In merito all'eccezione avanzata dalla parte opponente circa l'identificazione del soggetto ingiungente la stessa è da ritenere infondata, in quanto è stato comunque possibile da parte dell'opponente, instaurare correttamente il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.pc..
Circa la tardività della denuncia dei vizi riscontrati, i testi e i documenti prodotti durante l'istruttoria hanno dato prova della comunicazione alla ditta appaltante dei vizi riscontrati e comunicati, e l'eccezione quindi formulata dall'opposta circa la tardività della denuncia non merita accoglimento, anche perché tardiva ai sensi dell'art. 167 c.p.c. in quanto non riproposta neanche in prima udienza e quindi, non può essere sollevata con la memoria ex art. 183 c.p.c. Infatti, parte opposta si è costituita solo in data 16.09.2020 perdendo così la prerogativa di poter formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio, giusto il combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Di contro, la richiesta di parte opposta di aumento del credito ingiunto, proposta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo comma, va comunque esaminata in linea teorica perché secondo Cass. sentenza n.
30455 del 2023 “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero pagina 6 di 10 l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in
Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi).”
In ordine alla questione del recesso dedotto dalla ditta appaltante lo stesso non può essere considerato legittimo, atteso che l'art. 1660 c.c. riconosce il diritto dell'appaltatore di recedere per la variazione del prezzo oltre 1/6. Nel caso di specie però, il recesso comunicato ad aprile 2018 non è intervenuto deducendo l'aumento del prezzo per la variazione progettuale (che è intervenuta ad aprile 2017), bensì il mancato pagamento delle fatture. Quindi, la vicenda si inquadra propriamente in una risoluzione del rapporto, non in un recesso.
Tuttavia, se emergono vizi per le opere realizzate prima, questo determina l'obbligo per l'appaltante al risarcimento del danno delle opere fatte realizzare ad altre ditte.
Ne deriva che andrebbe quindi, applicato il principio stabilito in Cass. ordinanza N. 7861 del 2021“Più in generale, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. 11950/1990), ma, in applicazione della disciplina generale (Cass. 6931/2007), il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno (Cass. 3786/2010; Cass. 2573/1983).”
Sulla questione dei danni emergenti lamentati dall'opponente per i lavori mal eseguiti (vizi dell'opera), dirimente è la CTU eseguita, la quale però non ha indicato e specificato quali lavori erano stati realizzati dalla ditta opposta e quali da altre ditte. Un simile accertamento peraltro, risulterebbe nei fatti precluso al consulente in carenza di elementi di prova volti ad acclarare quali siano state le opere eseguite da altre imprese. In ordine a tale assunto, invero, la testimonianza di Testimone_3
pagina 7 di 10 all'udienza del 18 gennaio 2022 può essere avvalorata quale conferma dell'esecuzione dei lavori di
Part tamponatura realizzate dalla ditta di cui l'opponente non ha dato prova dell'adempimento del credito.
I singoli vizi analizzati dalla CTU riguardano:
6.1) Bocche di lupo: le bocche di lupo sono state realizzate da altre ditte ma non è stata segnalata l'assenza in capo alla ditta appaltante;
da ciò ne deriva una corresponsabilità delle parti e va quindi rimborsata la somma pari ad euro 620,00+769,00.
6.2) Cemento armato (nel capitolato era richiesta effettivamente per come è stata realizzata, quindi non può essere richiesto il pagamento dei danni all'impresa), e pertanto tale voce va esclusa dalla richiesta di risarcimento.
6.3) Infiltrazioni primo piano per la gronda: sono attribuibili ai lavori ma non la questione del muro divisorio (infatti questa voce è stata stralciata in sede di CTU), e quindi può essere riconosciuto un risarcimento pari ad € 4784, 29.
6.4) Ulteriori infiltrazioni non riconosciute
6.5) Ulteriori infiltrazioni: riconosciute dal CTU, ma qui il problema ravvisato riguarda la carenza progettuale, che è data dalla disattenzione di entrambe le parti. Il costo va quindi suddiviso a metà e risarcito l'importo di euro 1560,00.
6.6) Posa dei cassoni: secondo il CTU è attribuibile ad una carenza progettuale e anche per tale voce vale lo stesso criterio della carenza di attenzione da entrambe le parti, il cui costo va suddiviso a metà, quindi euro 580,00
6.7) Extra lavori riconosciuti in euro 456,00.
A questo si aggiunge l'importo delle fatture per il ripristino dell'opera e il pagamento dei lavori necessari a terminarla (quindi docc. 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 allegati all'opposizione) pari ad € 28.508,89.
Abbiamo quindi un totale di Euro 37.278,18.
Sulla questione del SAL non pagato richiesto con memoria ex art. 183 c.p.c., si evidenzia che era onere della parte opposta dimostrare di aver adempiuto correttamente e di aver realizzato le opere poste in
SAL.
pagina 8 di 10 Pertanto, nel caso che ci occupa, l'opponente committente ha richiesto il pagamento del risarcimento del danno dovuto all'inadempimento dell'appaltatore, agendo per la risoluzione del contratto;
l'opposto appaltatore ha richiesto il pagamento delle fatture del contratto di appalto rimaste insolute.
Ritenuto anche a seguito della ctu che siano stati provati i vizi riscontrati e che quindi la ditta opponente ha diritto al risarcimento dei danni ma non ha diritto a ripetere quanto pagato per le opere compiute, mentre di converso, la società opposta ha comunque diritto al corrispettivo per le opere compiute e per le quali il committente si sia giovato.
Data la natura e l'entità dei vizi si ritiene non provato il grave pregiudizio relativo alle opere realizzate,
e quindi la domanda ex artt. 1453 e 1458 c.c. va rigettata.
Permane però la garanzia ex art. 1667 c.c. per i vizi riscontrati che meritano il diritto al risarcimento dei danni, come sopra già evidenziato e quantificato.
Come già rappresentato, l'onere della prova di aver eseguito i lavori a regola d'arte rimane in capo alla parte opposta.
Pertanto, i vizi riscontrati dal CTU e valorizzati portano ad un totale di Euro 37.278,18, e a fronte della sola somma pari ad € 30.000,00 riferibile alla prova della realizzazione delle opere da parte della Pt_2
di cui l'opponente non ha dato prova di aver adempiuto, e di converso i ricavi di competenza dalle scritture contabili autenticate per euro 34.768,51 di cui l'opponente contesta e per i quali parte opposta cui era onerata non ha provato a quali lavori si riferiscono, come pure i SAL non pagati di aprile, luglio e settembre 2017 contestati dall'opponente ( si noti che il SAL stesso non è firmato per accettazione), non potendo quindi costituire questi ultimi, alcuna prova del credito da parte della ditta opposta, si rinviene che il decreto ingiuntivo andrà revocato con condanna di parte opposta al pagamento della somma residua pari ad € 7.278,18, a seguito di compensazione con l'importo di €
30.000,00 di cui è stata data prova di realizzazione delle opere.
Il fatto altresì, che l'opposta chieda la correzione del decreto ingiuntivo emesso con l'indicazione esatta della ditta appaltante viene superata dal fatto che, il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato perché la domanda deve essere accolta per i vizi riscontrati. Inoltre, le motivazioni per la rimessione in termini sono state già valutate dal giudice del monitorio, da ritenersi condivisibili anche da questo giudice.
pagina 9 di 10 Deve, al contrario, respingersi la domanda, avanzata dalla parte opponente, diretta ad ottenere la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore - nel comportamento processuale dell'opposta, gli estremi della colpa grave o della mala fede. Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
Le spese dovranno seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, come pure le spese di ctu dovranno essere poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il dec. Ing. n.64/2019 -R/g 53/2019 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 18.03.2019;
- condanna parte opposta al pagamento a favore della società opponente della somma pari ad euro
7.278,18=oltre interessi legali, quale risarcimento dei danni riferibili ai vizi riscontrati.
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite a favore di parte opponente che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfet. 15%, CPa ed Iva come per legge.
- Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte opposta.
Urbino, lì 19 novembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 OTTAVIANI GILBERTO e dell'avv. ROSSI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE CASTRO DONATELLA P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria ragione ed istanza disattesa: in via principale e in rito: dichiarare nullo il D.I. per difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, o per difetto di corrispondenza tra la denominazione del soggetto asseritamente creditore e quella del soggetto ricorrente;
in subordine, dichiarare inefficace il D.I. opposto per tardività della notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c., essendo insussistenti le ragioni della disposta rimessione in termini;
nel merito: accertata l'incertezza, illiquidità e/o inesigibilità della somma richiesta con il D.I. opposto per difetto di adeguata prova del credito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare non dovuta la somma richiesta dalla parte ingiungente, con ogni conseguente statuizione. In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento grave dell'appaltatrice ditta per effetto dell'abbandono del Parte_2
pagina 1 di 10 cantiere e della successiva comunicazione di recesso unilaterale, dichiarare ai sensi dell'art. 1453 c.c. risolto il contratto di appalto stipulato inter partes, e pe effetto dell'art. 1458 c.c. condannare
l'ingiungente opposta alla restituzione dell'intero corrispettivo versatole dalla opponente per complessivi €178.900,00 come risultante dalla documentazione in atti (assegni e quietanze), oltre agli interessi e rivalutazione dalla data della domanda;
in ogni caso, condannare l'ingiungente opposta alla restituzione in favore della opponente ingiunta della somma di €8.400,00 indebitamente incassata in difetto di contabilità approvata dal D.L. e di fattura, ed al pagamento in favore della opponente ingiunta a titolo di risarcimento dei danni della somma di €15.045,00 come contabilizzata dal CTU, in quanto necessaria per l'emendamento dei vizi e difetti denunciati. Inoltre, condannare la ingiungente opposta al risarcimento del danno per perdita di chances (mancata vendita di unità immobiliari) conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile per effetto della omessa ultimazione delle opere nel termine convenuto, nella somma ritenuta di giustizia a liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Inoltre, Voglia il Giudice rigettare la domanda
contro
-riconvenzionale formulata da parte ingiungente opposta in quanto inammissibile per tardività della costituzione in giudizio e/o per essere stata formulata con la prima memoria ex art. 183, comma VI°, c.p.c., o comunque per infondatezza.
Infine, valuti il Giudice la ricorrenza dei presupposti per la condanna della ingiungente opposta al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3°, c.p.c., per lite temeraria. Con vittoria di spese di lite, inclusa quelle del CTP (cfr. allegato).”.
Per parte convenuta opposta:
- In via istruttoria: ammettere le prove richieste e, in particolare, il quesito da richiedersi al CTU indicato nella memoria ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c., non ammesso dal Giudice (“In relazione alla richiesta di C.T.U. per la stima dei danni derivanti da presunta realizzazione non a regola d'arte da parte della si chiede sin da ora, Parte_2
nell'ipotesi che la stessa venga ritenuta necessaria per la definizione del giudizio, venga posto al perito nominato quesito circa la certa attribuzione dei lavori e dei conseguenti danni ad una Ditta specifica, vista la pluralità di soggetti che operavano sul cantiere”).
pagina 2 di 10 - In via principale: confermare l'opposto decreto n. 64/19 integrato con le somme sopra indicate per un importo totale di € 118.332,49 oltre interessi legali e Iva come per legge, procedendo altresì alla correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo stesso ove la denominazione corretta della società risulta essere “ Parte_2
- In via subordinata: confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 64/2019 per la somma originaria oltre interessi legali e Iva come per legge, procedendo altresì alla correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo stesso ove la denominazione corretta della società risulta essere
“ ; Parte_2
- Rigettare ogni avversa eccezione e contestazione di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n.
64/19 oltre ad ogni richiesta di risarcimento danni e/o compensazione del credito.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.1.2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 64/2019, emesso in data
18.3.2019, la conveniva dinnanzi al Tribunale di Urbino la per ivi Parte_1 Parte_2
sentirsi accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva ritualmente, con comparsa di costituzione e risposta la contestando Pt_2 Parte_2
e rassegnando le proprie conclusioni.
Alla prima udienza del 25.9.2020, la difesa di parte opponente eccepiva la nullità del D.I. per difetto di corrispondenza con il soggetto legittimato e per difetto di valida procura, l'inefficacia del D.I. in quanto notificato oltre 60 giorni dal deposito, si opponeva alla richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del D.I., all'istanza di correzione del D.I. e chiedeva fissarsi udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
La difesa di parte opposta, nel riportarsi alla comparsa di costituzione, ribadiva sulle questioni preliminari le deduzioni ivi svolte, precisando che la denominazione della società opponente riportata nel D.I., costituiva un mero errore in sede di emissione, di cui si chiedeva la correzione. Contestava quanto dedotto da controparte, stante la sussistenza del credito della Parte_2
comprovato da fatture e scritture contabili, precisando che “gli accrediti riferiti da controparte
pagina 3 di 10 riguarda[va]no versamenti già contabilizzati e dei quali si è[ra] tenuto conto al momento della richiesta di decreto ingiuntivo”. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. e dei termini ex art. 183 c.p.c. Il Giudice si riservava sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
Con ordinanza del 23.10.2020, il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.9.2020 rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., con decorrenza dal 15.11.2020, fissando l'udienza del 12.3.2021 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con provvedimento del 10.2.2021, il Giudice disponeva lo svolgimento dell'udienza del 12.3.2021 con modalità scritta, assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni.
Con ordinanza del 12.3.2021, il Giudice, “ritenute ammissibili e rilevanti le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, nonché le prove contrarie dedotte dalle parti nelle rispettive memorie di replica;
ritenuto di riservare al momento dell'assunzione
l'eliminazione di circostanze da provarsi tramite documenti, generiche o valutative”, ammetteva le prove, fissando l'udienza del 2.7.2021 per l'assunzione degli interrogatori formali e di un teste per parte a scelta.
All'udienza del 2.7.2021 i sigg.ri e – legali rappresentanti di Parte_2 Parte_1 [...]
– rendevano l'interrogatorio formale nonché veniva altresì escusso il Parte_3
teste di parte attrice. All'udienza del 18.1.2022 (successiva a quella del 26.11.2021, rinviata d'ufficio), venivano escussi i testi di parte opponente: sig. , sig. . Veniva Testimone_1 Testimone_2
escusso altresì il teste di parte opposta, sig. . All'udienza dell'1.7.2022, venivano Testimone_3
escussi: il teste di parte opposta, sig.ra , il teste di parte opponente, Geom. Testimone_4 Tes_5
il sig. . L'opponente reiterava la richiesta di CTU, cui l'opposta si
[...] Testimone_6
opponeva, chiedendo, ove ammessa, di determinare se i vizi e i difetti riguardassero le opere realizzate dalla società convenuta o da altre ditte.
Con ordinanza del 12.7.2022, il Giudice ammetteva la CTU, disponendo “che il consulente tecnico
d'ufficio, tramite sopralluogo ed esame della documentazione prodotta dalle parti, svolga le seguenti
pagina 4 di 10 attività: 1) accertare la sussistenza dei vizi indicati nella relazione del consulente di parte opponente
(documento n. 33); 2) dettagliare i costi necessari per la rimozione dei vizi eventualmente rilevati”, nominava il CTU, Ing. e fissava l'udienza del 30.9.2022 per il giuramento. Con provvedimento Per_1
del 6.9.2022, il Giudice sostituiva il CTU Ing. con l'Arch. Per_1 Per_2
All'udienza del 30.9.2022, il Giudice, preso atto della rinuncia all'incarico anche dell'Arch. Per_2
sostituiva il nominato CTU con il geom. disponendo di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza Per_3
del 12.7.2022, assegnando i termini di 80 giorni per l'invio della bozza, 20 giorni per le osservazioni delle parti e successivi 20 giorni per il deposito della relazione conclusiva. Il Giudice rinviava per il prosieguo all'udienza del 3.3.2023. In data 22.1.2023, il CTU depositava la relazione conclusiva.
All'udienza del 3.3.2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rinviando per l'incombente al 26.1.2024, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Con l'atto di opposizione, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo e deduce diverse eccezioni quali la nullità della procura ad litem in quanto non conferita direttamente dall'opposta e la nullità del decreto ingiuntivo per non corretta identificazione del creditore;
la nullità per mancata notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. Formula l'eccezione di inadempimento contrattuale per vizi sull'opera effettuata prima della comunicazione del recesso da parte della ditta appaltatrice (che aveva azionato il recesso ex art. 1660 c.c., ma in maniera illegittima, abbandonando il cantiere e costringendo l'opponente a rivolgersi ad altre ditte per completare i lavori e risolvere i vizi). Eccepisce l'inesigibilità del credito perché alcuni importi ingiunti ritiene siano stati già corrisposti, oltre che risulterebbe un pagamento eseguito in eccesso per il quale chiede che venga posto in compensazione con la cifra dovuta per i danni. E ancora, eccepisce che l'ulteriore somma richiesta di
Euro 34.768,51 sia non dovuta perché risulta dalle scritture contabili senza aver emesso alcuna fattura, quindi senza contraddittorio, e comunque per lavori mai eseguiti. Chiede altresì l'accertamento della risoluzione del contratto per l'inadempimento relativo ai vizi ed all'abbandono del cantiere da parte pagina 5 di 10 dell'opposta, con domanda riconvenzionale per i danni subiti, relativamente ai vizi e ai costi sostenuti per terminare i lavori, nonché il danno da lucro cessante per non poter locare il bene in conseguenza dei danni.
Nel costituirsi la convenuta opposta contesta e deduce di aver correttamente effettuato i lavori e che non sono stati più corrisposti i pagamenti dovuti. Successivamente, venendo a conoscenza che la committente si era rivolta ad altre ditte, ha deciso di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 1660 c.c.. Rileva altresì che le contestazioni sui vizi non erano state effettuate nel termine di legge di
60 giorni e in sede della prima memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, l'opposta ha richiesto l'integrazione delle somme richieste con decreto ingiuntivo perché erano emersi ulteriori lavori non pagati da parte dell'opponente come da SAL telematicamente depositati, oltre agli importi insoluti richiesti con le fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita attraverso prova per testi e consulenza tecnica.
In merito all'eccezione avanzata dalla parte opponente circa l'identificazione del soggetto ingiungente la stessa è da ritenere infondata, in quanto è stato comunque possibile da parte dell'opponente, instaurare correttamente il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.pc..
Circa la tardività della denuncia dei vizi riscontrati, i testi e i documenti prodotti durante l'istruttoria hanno dato prova della comunicazione alla ditta appaltante dei vizi riscontrati e comunicati, e l'eccezione quindi formulata dall'opposta circa la tardività della denuncia non merita accoglimento, anche perché tardiva ai sensi dell'art. 167 c.p.c. in quanto non riproposta neanche in prima udienza e quindi, non può essere sollevata con la memoria ex art. 183 c.p.c. Infatti, parte opposta si è costituita solo in data 16.09.2020 perdendo così la prerogativa di poter formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio, giusto il combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Di contro, la richiesta di parte opposta di aumento del credito ingiunto, proposta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo comma, va comunque esaminata in linea teorica perché secondo Cass. sentenza n.
30455 del 2023 “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero pagina 6 di 10 l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile l'estensione - in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente - della domanda revocatoria, originariamente rivolta contro due atti di conferimento immobiliare in società di diritto inglese, agli atti di trasferimento presupposti, stipulati in
Inghilterra, rispetto ai quali quelli italiani si ponevano come meramente esecutivi).”
In ordine alla questione del recesso dedotto dalla ditta appaltante lo stesso non può essere considerato legittimo, atteso che l'art. 1660 c.c. riconosce il diritto dell'appaltatore di recedere per la variazione del prezzo oltre 1/6. Nel caso di specie però, il recesso comunicato ad aprile 2018 non è intervenuto deducendo l'aumento del prezzo per la variazione progettuale (che è intervenuta ad aprile 2017), bensì il mancato pagamento delle fatture. Quindi, la vicenda si inquadra propriamente in una risoluzione del rapporto, non in un recesso.
Tuttavia, se emergono vizi per le opere realizzate prima, questo determina l'obbligo per l'appaltante al risarcimento del danno delle opere fatte realizzare ad altre ditte.
Ne deriva che andrebbe quindi, applicato il principio stabilito in Cass. ordinanza N. 7861 del 2021“Più in generale, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. 11950/1990), ma, in applicazione della disciplina generale (Cass. 6931/2007), il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno (Cass. 3786/2010; Cass. 2573/1983).”
Sulla questione dei danni emergenti lamentati dall'opponente per i lavori mal eseguiti (vizi dell'opera), dirimente è la CTU eseguita, la quale però non ha indicato e specificato quali lavori erano stati realizzati dalla ditta opposta e quali da altre ditte. Un simile accertamento peraltro, risulterebbe nei fatti precluso al consulente in carenza di elementi di prova volti ad acclarare quali siano state le opere eseguite da altre imprese. In ordine a tale assunto, invero, la testimonianza di Testimone_3
pagina 7 di 10 all'udienza del 18 gennaio 2022 può essere avvalorata quale conferma dell'esecuzione dei lavori di
Part tamponatura realizzate dalla ditta di cui l'opponente non ha dato prova dell'adempimento del credito.
I singoli vizi analizzati dalla CTU riguardano:
6.1) Bocche di lupo: le bocche di lupo sono state realizzate da altre ditte ma non è stata segnalata l'assenza in capo alla ditta appaltante;
da ciò ne deriva una corresponsabilità delle parti e va quindi rimborsata la somma pari ad euro 620,00+769,00.
6.2) Cemento armato (nel capitolato era richiesta effettivamente per come è stata realizzata, quindi non può essere richiesto il pagamento dei danni all'impresa), e pertanto tale voce va esclusa dalla richiesta di risarcimento.
6.3) Infiltrazioni primo piano per la gronda: sono attribuibili ai lavori ma non la questione del muro divisorio (infatti questa voce è stata stralciata in sede di CTU), e quindi può essere riconosciuto un risarcimento pari ad € 4784, 29.
6.4) Ulteriori infiltrazioni non riconosciute
6.5) Ulteriori infiltrazioni: riconosciute dal CTU, ma qui il problema ravvisato riguarda la carenza progettuale, che è data dalla disattenzione di entrambe le parti. Il costo va quindi suddiviso a metà e risarcito l'importo di euro 1560,00.
6.6) Posa dei cassoni: secondo il CTU è attribuibile ad una carenza progettuale e anche per tale voce vale lo stesso criterio della carenza di attenzione da entrambe le parti, il cui costo va suddiviso a metà, quindi euro 580,00
6.7) Extra lavori riconosciuti in euro 456,00.
A questo si aggiunge l'importo delle fatture per il ripristino dell'opera e il pagamento dei lavori necessari a terminarla (quindi docc. 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 allegati all'opposizione) pari ad € 28.508,89.
Abbiamo quindi un totale di Euro 37.278,18.
Sulla questione del SAL non pagato richiesto con memoria ex art. 183 c.p.c., si evidenzia che era onere della parte opposta dimostrare di aver adempiuto correttamente e di aver realizzato le opere poste in
SAL.
pagina 8 di 10 Pertanto, nel caso che ci occupa, l'opponente committente ha richiesto il pagamento del risarcimento del danno dovuto all'inadempimento dell'appaltatore, agendo per la risoluzione del contratto;
l'opposto appaltatore ha richiesto il pagamento delle fatture del contratto di appalto rimaste insolute.
Ritenuto anche a seguito della ctu che siano stati provati i vizi riscontrati e che quindi la ditta opponente ha diritto al risarcimento dei danni ma non ha diritto a ripetere quanto pagato per le opere compiute, mentre di converso, la società opposta ha comunque diritto al corrispettivo per le opere compiute e per le quali il committente si sia giovato.
Data la natura e l'entità dei vizi si ritiene non provato il grave pregiudizio relativo alle opere realizzate,
e quindi la domanda ex artt. 1453 e 1458 c.c. va rigettata.
Permane però la garanzia ex art. 1667 c.c. per i vizi riscontrati che meritano il diritto al risarcimento dei danni, come sopra già evidenziato e quantificato.
Come già rappresentato, l'onere della prova di aver eseguito i lavori a regola d'arte rimane in capo alla parte opposta.
Pertanto, i vizi riscontrati dal CTU e valorizzati portano ad un totale di Euro 37.278,18, e a fronte della sola somma pari ad € 30.000,00 riferibile alla prova della realizzazione delle opere da parte della Pt_2
di cui l'opponente non ha dato prova di aver adempiuto, e di converso i ricavi di competenza dalle scritture contabili autenticate per euro 34.768,51 di cui l'opponente contesta e per i quali parte opposta cui era onerata non ha provato a quali lavori si riferiscono, come pure i SAL non pagati di aprile, luglio e settembre 2017 contestati dall'opponente ( si noti che il SAL stesso non è firmato per accettazione), non potendo quindi costituire questi ultimi, alcuna prova del credito da parte della ditta opposta, si rinviene che il decreto ingiuntivo andrà revocato con condanna di parte opposta al pagamento della somma residua pari ad € 7.278,18, a seguito di compensazione con l'importo di €
30.000,00 di cui è stata data prova di realizzazione delle opere.
Il fatto altresì, che l'opposta chieda la correzione del decreto ingiuntivo emesso con l'indicazione esatta della ditta appaltante viene superata dal fatto che, il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato perché la domanda deve essere accolta per i vizi riscontrati. Inoltre, le motivazioni per la rimessione in termini sono state già valutate dal giudice del monitorio, da ritenersi condivisibili anche da questo giudice.
pagina 9 di 10 Deve, al contrario, respingersi la domanda, avanzata dalla parte opponente, diretta ad ottenere la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore - nel comportamento processuale dell'opposta, gli estremi della colpa grave o della mala fede. Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
Le spese dovranno seguire la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, come pure le spese di ctu dovranno essere poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il dec. Ing. n.64/2019 -R/g 53/2019 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 18.03.2019;
- condanna parte opposta al pagamento a favore della società opponente della somma pari ad euro
7.278,18=oltre interessi legali, quale risarcimento dei danni riferibili ai vizi riscontrati.
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite a favore di parte opponente che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfet. 15%, CPa ed Iva come per legge.
- Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte opposta.
Urbino, lì 19 novembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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