Articolo 13 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 giugno 1989
Art. 13. 1. L' articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 , e' sostituito dal seguente:
" Art. 22 (Compimento degli atti di indagine). - 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonche' alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresi' alla nomina di un difensore di ufficio ".
Nota all' art. 13:
La legge 25 gennaio 1962, n. 20 , reca: "Norme sui procedimenti di accusa".
Entrata in vigore il 7 giugno 1989