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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/04/2024, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2315/2018
Avente ad OGGETTO: Lesione personale
-attore- Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Matteucci
Contro
nella qualità di Impresa designata per la gestione del Controparte_1
Fondo Garanzia per le Vittime della Strada -convenuta-
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Fossa
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni istanza contraria rigettata,
dichiarare che il sinistro avvenuto in data 21 luglio 2016 come meglio descritto in narrativa è stato causato da ignoti. Che il Sig. ha subìto da tale evento lesioni come da perizia medica Pt_1 allegata e quantificabili in € 42.000,00 per l'invalidità permanente, € 3.840,00 per invalidità temporanea assoluta, € 3.096,00 per i 43 giorni al 75% ed € 2.064,00 per 43 giorni invalidità al 50%
,spese mediche Dott. € 750,00+ iva. Per un TOTALE di € 51.915,00 . Per_1 Conseguentemente condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Org_1
a condannare a rifondere la suddetta somma all'attore o la diversa somma che sarà ritenuta a
[...] seguito dell'instaurata istruttoria.
Detratto quanto già versato da e che controparte sarà tenuta a rifondere allo stesso Ente pari CP_2 ad € 4.710,09.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per la convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo rigettare la domanda attrice poiché infondata e comunque non provata.
Condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 C.p.c.
Vinte le spese”.
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio la compagnia nella Parte_1 Controparte_1
qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Org_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti in occasione del sinistro
[...]
stradale verificatosi in Sarzana in data 21 luglio 2016.
L'attore affermava che nella notte del 21/7/2016 stava percorrendo, a bordo del proprio motoveicolo Piaggio, la strada “Viale Litoraneo a Mare” in direzione Forte dei Marmi, quando - in
Località Marinella - all'altezza del locale denominato ”, un'auto grigia, di cui non era in Org_2 grado di indicare marca, modello e targa, proveniente dall'opposta direzione di marcia, invadeva la sua corsia, entrando in collisione con il motoveicolo da lui condotto, mandandolo a sbattere contro un palo.
L'attore cadeva a causa dell'urto e perdeva quasi subito conoscenza.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta contestando la domanda attrice sotto ogni profilo
(an debeatur e quantum debeatur), eccepiva inoltre la compensatio lucri cum damno conseguente all'avvenuta liquidazione dell'indennità pari ad € 4.710,09 erogata dall' a titolo di CP_2
“infortunio in itinere” riconosciuto in favore dell'attore.
L'istruttoria della presente causa è consistita nell'assunzione di prove orali (testimoni ed interrogatorio formale dell'attore) nonché nel licenziamento di CTU medico-legale. Nel merito.
L'art. 283 co. 1 d.lgs. 209/2005 applicabile nel caso di specie, prevede che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, sia ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Si ritiene pertanto che sia onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito, dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante e che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto.
Il danneggiato è pertanto onerato di fornire la prova, non solo della presenza di un veicolo non identificato, ma anche della circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
La ratio sottesa all' imposizione - a carico del danneggiato - di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale ascrivere la responsabilità del sinistro, è rappresentata dalla necessità di impedire frodi che potrebbero verificarsi imputando a carico di conducenti di veicoli rimasti sconosciuti, danni derivanti da fatti meramente accidentali, oppure danni cagionati da veicoli noti, al fine di evitare conseguenze penali al conducente o più semplicemente l'aumento dei premi assicurativi.
Si deve ritenere che l'onere probatorio gravante sul danneggiato possa essere assolto anche attraverso presunzioni. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità e di merito alla quale si ritiene di aderire, ha individuato tra le circostanze che - in via presuntiva - possono far ritenere assolto l'onere probatorio, circa la non identificazione/identificabilità del veicolo coinvolto, il fatto che il danneggiato - dopo il sinistro - abbia denunciato quanto accaduto alle competenti Autorità, determinando così l'avvio delle indagini volte all'identificazione del veicolo danneggiante, a prescindere dal fatto che - all'esito - il veicolo sia rimasto sconosciuto e senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione degli elementi informativi posseduti.
Si deve ritenere che - ulteriore elemento presuntivo - sia rappresentato dal comportamento del danneggiato che – sebbene non gravato dall'onere di svolgere indagini complesse – dopo il sinistro, se avvenuto in assenza di testimoni diretti ( per quanto a conoscenza del danneggiato ), ovvero nel caso in cui i testimoni diretti non abbiano potuto fornire elementi idonei ad identificare il veicolo, abbia svolto attività al fine di reperire testimoni ad esempio mediante affissione di volantini sul luogo del sinistro, ovvero attraverso annunci sui canali social più comunemente utilizzati.
Tali elementi presuntivi dovranno essere valutati dal giudicante, unitamente al restante quadro probatorio offerto dalle parti, al fine di formare il proprio libero convincimento circa la dinamica del sinistro.
Passando all'esame del caso di specie si deve osservare quanto segue:
-è circostanza pacifica e documentata che, nella notte del 21/7/2016 e nel luogo indicato dall'attore, si sia verificato il sinistro che lo ha visto coinvolto, ciò in quanto risulta dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Sarzana in data 21/7/2016. Questi ultimi – durante il servizio di pattuglia – alle ore 5.40 circa, notavano “…sul ciglio della strada poco fuori dalla carreggiata, uno scooter incidentato, riverso a terra contro una siepe…nella porzione di asfalto a destra della carreggiata oltre che all'interno del casco rinvenuto poco distante da veicolo incidentato venivano notate tracce ematiche che facevano presagire una rilevante entità del sinistro avvenuto”, si recavano pertanto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sarzana ove apprendevano che tale Sig. era stato ivi accompagnato da un privato cittadino - che non si era identificato - a seguito Pt_1
di un sinistro nel quale era rimasto coinvolto. Il in quel momento era sedato a causa dei Pt_1
numerosi traumi e fratture subiti;
-il dichiarava che, a seguito dell'urto violento, aveva perso quasi immediatamente Pt_1
conoscenza, di essersi risvegliato dopo circa due ore e di essere stato soccorso e trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale da un privato cittadino, probabilmente di nazionalità rumena, di cui non conosceva le generalità;
-nell'immediatezza del fatto nessun testimone è risultato essere presente, il ha infatti Pt_1
dichiarato di avere rintracciato il Sig. solo in un momento successivo, mediante Testimone_1
affissione di volantini sul luogo del sinistro.
Dalla documentazione agli atti si evince quanto segue:
-nella “denuncia di sinistro” presentata il 18/08/2016 al proprio assicuratore il Sig. CP_3 ha confermato la “perdita di conoscenza” per circa due ore successive al sinistro, senza Pt_1 fare riferimento a dialoghi e/o contatti personali avuti con il conducente dell'autovettura;
- nell'atto di querela depositato il 17/10/2016 il Sig. ha dichiarato “sono rimasto lucido Pt_1 pochi attimi poi ho perso i sensi” indicando un periodo di circa due ore;
- nella dichiarazione testimoniale rilasciata dal Sig. in data 10/10/2016 il Testimone_1 medesimo ha dichiarato di “non conoscere nessuno” dei soggetti coinvolti nel sinistro;
-nella successiva dichiarazione rilasciata a SIT dal Sig. n data 24/10/2016 ai Carabinieri, Tes_1 lo stesso ha dichiarato che il conducente dello scooter, pur ferito e sanguinante, “parlava con il conducente dell'autovettura…sia l'autovettura che procurava l'incidente che io ci siamo fermati.
Ho chiesto se avevano bisogno d'aiuto ma il conducente dell'autovettura riferiva che ci avrebbe pensato lui a chiamare i soccorsi ed io a qual punto mi allontanavo”;
-sentito nel presente giudizio quale testimone, dal giudice in precedenza assegnatario del fascicolo, all'udienza del 18/01/2021, il teste ha dichiarato di non avere “riconosciuto” Tes_1 nell'immediatezza del fatto il suo conoscente/collega di lavoro Pt_1
- a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'udienza del 15/06/2022, il medesimo teste è stato sottoposto al riesame di cui all'art. 257 II° co. c.p.c. ed ha dichiarato Tes_1 di avere visto il conducente dell'auto che, senza scendere, parlava attraverso il finestrino con il motociclista a terra, in quel momento cosciente e “vigile”, confermando “di non aver riconosciuto il conducente dello scooter” nonostante quest'ultimo lavorasse in quel periodo con mansioni di cuoco nel bar-ristorante mentre il testimone svolgeva nello stesso locale attività di barman, ciò in Org_3
quanto ha dichiarato che in detto locale lavoravano circa 50-60 dipendenti e che fosse pertanto impossibile conoscersi tutti. Questo giudicante ha ricordato al testimone gli obblighi assunti con la formula di impegno e gli ha chiesto se intendeva confermare le proprie dichiarazioni. Il Testimone ha risposto affermativamente;
-ancor prima dell'udienza di cui sopra, a seguito di esposto depositato da il GIP della CP_1
con ordinanza in data 3/3/2022, su richiesta del PM, disponeva l'archiviazione del Pt_3 procedimento penale nei confronti di per il reato di cui all'art. 642 cp in Parte_1 quanto riteneva che “le discrepanze tra le versioni del teste oculare e la presunta pregressa conoscenza tra indagato e tale testimone - inizialmente negata da quest'ultimo -non sono tali da consentire di ritenere che il sinistro non si fosse verificato e che tale verificazione non fosse riconducibile ad un soggetto che non aveva poi prestato soccorso alla vittima” la quale, visti i traumi subiti, ben poteva non essere in condizioni di lucidità, ciò che avrebbe giustificato le incongruenze nella narrazione dei fatti;
-a seguito della conferma delle proprie dichiarazioni da parte del teste questo giudicante Tes_1
disponeva la trasmissione degli atti alla Procura in sede, per quanto eventualmente di competenza, specificando che non fosse in dubbio il verificarsi del sinistro, ma la dinamica del medesimo ed in particolare il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto, nonché l'effettiva presenza del testimone oculare nella persona di Testimone_1
-come correttamente rilevato dalla difesa di parte attrice, a distanza di diversi mesi dalla trasmissione degli atti, non risultava alcuna iscrizione nel registro degli indagati a carico del e nemmeno del Pt_1 Tes_1
-la circostanza di cui sopra e neppure il decreto di archiviazione emesso in sede penale esimono tuttavia il giudicante civile dalla necessità di valutare il complessivo quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, nonché di valutare l'attendibilità dei testimoni, al fine di verificare l'effettiva sussistenza e l'attribuibilità della responsabilità civile.
A tale proposito si deve allora osservare che il - in sede di interrogatorio formale - alla Pt_1 domanda “ Vero che il Sig. ed il Sig. sono legati da rapporti di Pt_1 Testimone_1 amicizia personale da tempo antecedente l'evento de quo?” Ha risposto affermativamente. Con ciò smentendo le dichiarazioni rese dal in fase stragiudiziale, quando aveva dichiarato di non Tes_1
conoscere alcuno dei soggetti coinvolti e peraltro ribadito nel presente giudizio allorchè ha affermato che all'epoca del sinistro fosse un mero conoscente del e di esserne divenuto Pt_1
amico solo dopo il fatto per cui è causa.
Come risulta dall'esame dei tabulati Face-Book relativi ai due soggetti e dal contenuto dei messaggi scambiati, il loro rapporto di amicizia risaliva almeno al mese di maggio 2015, pertanto oltre un anno prima del sinistro.
Anche la modalità di reperimento del testimone, tramite affissione di volantini sul luogo del sinistro, appare inverosimile e non dimostrata, in quanto l'attore non ha fornito alcuna prova di avere effettuato tale attività. Non è stata infatti prodotta alcuna fotografia del volantino e dei luoghi di affissione. Si deve peraltro ulteriormente osservare che appare altresì inverosimile che il teste che solitamente percorreva quella strada in auto recandosi dal luogo di lavoro a quello di Tes_1
abitazione e viceversa ( peraltro spesso in orario notturno ), abbia potuto - percorrendola nei giorni successivi – prima notare e poi fermarsi a leggere un volantino ( quale, di quali dimensioni, in quale punto affisso ? ). Appare altresì del tutto inverosimile che, sebbene il in quel periodo Pt_1
facesse uso di Face-Book, non abbia neppure pensato di pubblicare un messaggio di ricerca di eventuali testimoni anche con tale modalità, di sicura e più ampia diffusione.
Passando nello specifico all'esame della testimonianza resa dal teste si ritiene che il Tes_1
medesimo sia da valutare attentamente sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva in quanto – come detto - legato da un rapporto di amicizia/conoscenza con il in data antecedente al sinistro Pt_1 ed in quanto ha negato tale circostanza, apparendo ben poco credibile che i due soggetti, pur lavorando nello stesso locale non si fossero mai incontrati vista la presenza di molti dipendenti ovvero per il diverso orario di lavoro e che – peraltro – neppure nei giorni successivi al sinistro, tra i dipendenti si fosse diffusa la notizia del grave incidente che aveva riguardato uno di loro e che ne aveva determinato l'assenza dal lavoro.
La presenza del sul luogo del sinistro non risulta dimostrata in quanto – come detto ai punti Tes_1
che precedono – appare del tutto inverosimile ed indimostrata la modalità con la quale è stato reperito l'asserito testimone oculare.
Dal punto di vista oggettivo la testimonianza resa dal risulta inoltre incongruente con quella Tes_1
del in relazione allo stato di coscienza/incoscienza del medesimo, ma anche volendo Pt_1
ritenersi superata tale incongruenza attribuendo al un ricordo inesatto degli eventi a causa Pt_1
del trauma subito ( ciò che ha condotto il GIP ad emettere decreto di archiviazione ), non si può fare a meno di osservare come del tutto inverosimile appaia il comportamento del che, pur Tes_1
assistendo al sinistro e fermandosi per chiedere se occorresse aiuto, non abbia riconosciuto nel ferito il di cui aveva sicuramente pregressa conoscenza. Totalmente inverosimile appare Pt_1
altresì il comportamento del conducente del veicolo investitore che- secondo quanto testimoniato dal dopo avere invaso la corsia opposta, urtato il motoveicolo mandandolo ad urtare contro Tes_1
un palo e facendo cadere il conducente, che risultava ferito e sanguinante e che ha riportato diversi traumi e lesioni, non sia immediatamente ed istintivamente sceso dal veicolo, rimanendovi invece seduto, parlando con il ferito attraverso il finestrino abbassato. Altrettanto inverosimile e contrario al comportamento attribuibile all'uomo medio in tali circostanze, è quello asseritamente tenuto dal che, assistendo al sinistro in prima persona, poiché accaduto proprio davanti a sé, abbia Tes_1
fermato la propria auto – ed anche ammettendo che non abbia riconosciuto il ferito sanguinante – rassicurato dal dialogo che si stava svolgendo tra quest'ultimo ed il conducente, attraverso il finestrino dell'auto investitrice, si allontani rassicurato del fatto che quest'ultimo avrebbe chiamato i soccorsi, senza peraltro neppure ricordare modello, marca dell'auto o prenderne il numero di targa.
Alla luce di quanto esposto si deve conclusivamente ritenere che il teste sia da Testimone_1
considerare inattendibile e non dimostrata la sua presenza sul luogo del sinistro.
A tali aspetti di contraddittorietà ed incongruità si aggiungono le seguenti ulteriori circostanze rilevabili dalla documentazione prodotta:
1) Nella dichiarazione inviata via e-mail a del 18/08/2016, pertanto in periodo CP_3
prossimo al verificarsi del sinistro, il non indica un urto/collisione con altro veicolo, ma Pt_1 soltanto di avere effettuato una manovra di deviazione per la presenza di un veicolo sulla propria corsia ed il successivo urto contro due pali;
2) Nel successivo atto di querela del 17/10/2016 il descrive la dinamica del sinistro come Pt_1 un urto/collisione tra il motociclo e l'auto non identificata;
3) Il teste nella dichiarazione del 10/10/2016 descrive la dinamica come un urto/collisione Tes_1
tra i due veicoli e tale dinamica viene confermata nella dichiarazione resa a S.I.T. il 24/10/2016 ai
Carabinieri;
4) nella “denuncia di infortunio” presentata all' in data 25/07/2016 e nell'allegato CP_2
“questionario” compilato dal Sig. dichiara di avere trovato sulla propria corsia e Pt_1 proveniente da direzione opposta una “Ford Focus” e viene descritta la seguente dinamica : “ … per evitarla mi sono schiantato contro due pali”, indica quindi marca e modello dell' e non Pt_4
dichiara di avere subito un urto con la medesima. Al quesito n° 7 “Sono stati coinvolti altri mezzi di trasporto” viene barrata la voce NO.
Si deve peraltro osservare che nessuna traccia della presenza di un veicolo coinvolto sia stata rilevata dai Carabinieri, non risultando sulla carreggiata segni di frenata o distacco di eventuali parti danneggiate. A prescindere da tali elementi, che potevano non essere presenti, si deve tuttavia aggiungere che neppure è stato offerto quale prova il motoveicolo ( o documentazione fotografica del medesimo ), al fine di verificare – anche tramite CTU - se fossero rinvenibili segni della collisione con un veicolo.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere che il danneggiato non abbia fornito la prova che il sinistro verificatosi in data 21/7/2016 sia stato causato da un veicolo non identificato o da altre cause rimaste ignote, la sua domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese, liquidate in dispositivo nei valori medi, seguono la soccombenza. Le spese di CTU saranno poste definitivamente a carico di parte attrice che vi ha dato causa.
Non si ritiene di dover disporre condanna ex art. 96 cpc.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica,
accerta e dichiara che non è stata raggiunta la prova che il sinistro subito da Parte_1
sia stato causato da un veicolo non identificato
[...]
e per l'effetto rigetta la domanda di;
Parte_1 condanna al pagamento, a favore della compagnia Parte_1 CP_1
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada per la delle spese del presente giudizio che liquida in Org_1 complessivi € 7616,00 con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte attrice.
La Spezia, 2/4/2024 Il Giudice
Adriana Gherardi