TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20506/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1 in proprio e (unitamente a , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1
, C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._4
, nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_3 C.F._5
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_4
, in proprio e (unitamente a , nata in [...] C.F._6 Controparte_2 in data 27.12.1978, C.F. ) in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._7 della minore
, nata in [...] in data [...], C.F. , Persona_2 C.F._8
, nato in [...] in data [...], C.F. , in Parte_5 C.F._9 proprio e (unitamente a nata in [...] in data [...], C.F. CP_3 Parte_6
) in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore C.F._10
, nata in [...] in data [...], C.F. Persona_3 C.F._11
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_7 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL, giusta procura in atti
1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i
Sigg.ri , , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Persona_2 Parte_5
, , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto Persona_3 Parte_7 discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VE EA (TO), quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
2 3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 luglio 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_9 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel merito, i ricorrenti hanno documentato di avere provato ad adire la via consolare senza successo (doc. 18 e 19).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
3 2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
4 3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge
5 n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-17, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in Persona_4 nato il [...] a [...] (attuale provincia di Torino) (doc. 1);
6 2. il SInor è deceduto in argentina ed è attestato che Persona_4 egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3; certificato negativo di naturalizzazione, che attesta la non naturalizzazione del predetto sia con le generalità sopra indicate sia con quelle di ); Persona_5
3. in vita, il SI. ha sposato la SI.ra (all. Persona_4 Persona_6
2) e da tale unione è nata, in data 15.10.1914, la SI.ra (all. Persona_7
4);
4. la SI.ra ha poi sposato nel 1936 il SI. Persona_7 Persona_8
(all.5); il matrimonio – sulla base della legge all'epoca vigente – avrebbe fatto
[...] perdere la cittadinanza italiana alla SI.ra ma si è detto quali Persona_7 siano stati gli approdi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (v. supra);
5. dall'unione tra e è nata, in data Persona_7 Persona_8
28.8.1948, la SI.ra (all. 6); Persona_9
6. nel 1975, la SI.ra ha sposato (all. Persona_9 Persona_10
7) e da tale unione sono nati quattro figli:
6.1. l'odierno ricorrente , nato in data [...], (All.8), Parte_1
6.2. l'odierno ricorrente , nato in data [...] (All.9), Parte_3
6.3. l'odierno ricorrente , nato in data [...] (All.10), Parte_4
6.4. l'odierno ricorrente , nato in data 6.5.1982 (All.11). Parte_5
7. I quattro figli della coppia hanno – a loro Persona_11 volta – avuto discendenti, dando avvio ad ulteriori linee di trasmissione della cittadinanza italiana jure sanguinis.
8. Linea di discendenza di Parte_1
ha sposato , e da tale unione sono nati
[...] Controparte_1 due figli:
8.1. L'odierna ricorrente , nata in data [...] (all. 12) Parte_2
8.2. l'odierno ricorrente , nato in data 28.4.2010 (all.13). Persona_1
9. Linea di discendenza di Parte_4
7 ha sposato (all. 14) e, da tale unione, è Parte_4 Controparte_2 nata:
9.1. L'odierna ricorrente , nata in data 17.6.2014 (all. 15) Persona_2
10. Linea di discendenza di Parte_5
ha poi generato (insieme a due figli:
[...] Parte_10
10.1. L'odierno ricorrente , nato in data [...] (all.16), Parte_7
10.2. L'odierna ricorrente , nata in data 26.2.2009 (all.17). Persona_3
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] in data [...] Parte_1
, nato in [...] in data [...], Persona_1
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4
, nata in [...] in data [...], Persona_2
, nato in [...] in data [...], Parte_5
, nata in [...] in data [...], Persona_3
8 , nato in [...] in data [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20506/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1 in proprio e (unitamente a , nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1
, C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._4
, nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_3 C.F._5
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_4
, in proprio e (unitamente a , nata in [...] C.F._6 Controparte_2 in data 27.12.1978, C.F. ) in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._7 della minore
, nata in [...] in data [...], C.F. , Persona_2 C.F._8
, nato in [...] in data [...], C.F. , in Parte_5 C.F._9 proprio e (unitamente a nata in [...] in data [...], C.F. CP_3 Parte_6
) in qualità di genitore esercente la patria potestà della minore C.F._10
, nata in [...] in data [...], C.F. Persona_3 C.F._11
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_7 C.F._12 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL, giusta procura in atti
1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare, riconoscere e dichiarare che i
Sigg.ri , , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Persona_2 Parte_5
, , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto Persona_3 Parte_7 discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VE EA (TO), quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
2 3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 3 luglio 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_9 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Nel merito, i ricorrenti hanno documentato di avere provato ad adire la via consolare senza successo (doc. 18 e 19).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
3 2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
4 3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge
5 n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-17, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in Persona_4 nato il [...] a [...] (attuale provincia di Torino) (doc. 1);
6 2. il SInor è deceduto in argentina ed è attestato che Persona_4 egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3; certificato negativo di naturalizzazione, che attesta la non naturalizzazione del predetto sia con le generalità sopra indicate sia con quelle di ); Persona_5
3. in vita, il SI. ha sposato la SI.ra (all. Persona_4 Persona_6
2) e da tale unione è nata, in data 15.10.1914, la SI.ra (all. Persona_7
4);
4. la SI.ra ha poi sposato nel 1936 il SI. Persona_7 Persona_8
(all.5); il matrimonio – sulla base della legge all'epoca vigente – avrebbe fatto
[...] perdere la cittadinanza italiana alla SI.ra ma si è detto quali Persona_7 siano stati gli approdi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (v. supra);
5. dall'unione tra e è nata, in data Persona_7 Persona_8
28.8.1948, la SI.ra (all. 6); Persona_9
6. nel 1975, la SI.ra ha sposato (all. Persona_9 Persona_10
7) e da tale unione sono nati quattro figli:
6.1. l'odierno ricorrente , nato in data [...], (All.8), Parte_1
6.2. l'odierno ricorrente , nato in data [...] (All.9), Parte_3
6.3. l'odierno ricorrente , nato in data [...] (All.10), Parte_4
6.4. l'odierno ricorrente , nato in data 6.5.1982 (All.11). Parte_5
7. I quattro figli della coppia hanno – a loro Persona_11 volta – avuto discendenti, dando avvio ad ulteriori linee di trasmissione della cittadinanza italiana jure sanguinis.
8. Linea di discendenza di Parte_1
ha sposato , e da tale unione sono nati
[...] Controparte_1 due figli:
8.1. L'odierna ricorrente , nata in data [...] (all. 12) Parte_2
8.2. l'odierno ricorrente , nato in data 28.4.2010 (all.13). Persona_1
9. Linea di discendenza di Parte_4
7 ha sposato (all. 14) e, da tale unione, è Parte_4 Controparte_2 nata:
9.1. L'odierna ricorrente , nata in data 17.6.2014 (all. 15) Persona_2
10. Linea di discendenza di Parte_5
ha poi generato (insieme a due figli:
[...] Parte_10
10.1. L'odierno ricorrente , nato in data [...] (all.16), Parte_7
10.2. L'odierna ricorrente , nata in data 26.2.2009 (all.17). Persona_3
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] in data [...] Parte_1
, nato in [...] in data [...], Persona_1
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nato in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4
, nata in [...] in data [...], Persona_2
, nato in [...] in data [...], Parte_5
, nata in [...] in data [...], Persona_3
8 , nato in [...] in data [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
9