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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 686/2023
PROMOSSA DA
SA RÙ (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
Via Fondaco n. 20 presso lo studio dell'avv. Patrizia M. A. Simili che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv. Antonino Lanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.06.2020 SA RÙ ha convenuto dinanzi al
Tribunale di Catania il al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del verificarsi del sinistro verificatosi a seguito della rovinosa caduta occorsale all'interno del Centro Commerciale;
costituitosi in giudizio il convenuto che ha Controparte_1
contestato la verificazione dei fatti come prospettati dalla parte attrice, dopo una prima ammissione dell'interrogatorio formale del rappresentante legale del Commerciale CP_1
convenuto all'udienza del 24.05.2022in occasione della quale il rappresentante legale di quest'ultimo, regolarmente citato ai fini dell'interrogatorio formale, non compariva all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale, nella persona di diverso giudicante, ha revocato ogni precedente provvedimento istruttorio di ammissione di prova orale ed ha emesso la sentenza 969 del 2023 con cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice RÙ - sull'assunto che la causa della caduta andasse individuata nel comportamento negligente e disatteso della medesima attrice RÙ nel transito tra il tappeto mobile e la strada – ed ha condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.05.2023 SA RÙ ha impugnato la sentenza n. 969/2023 instando per la sua riforma: costituitosi in giudizio il
[...]
in data 18 luglio 2024 è intervenuta la sentenza non Controparte_1
definitiva con la quale la Corte d'Appello di Catania ha dichiarato la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del appellato relativamente al sinistro occorso a SA CP_1
RÙ in data 4.3.2018 ed ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
con coeva ordinanza la Corte ha disposto c.t.u. al fine della quantificazione del danno subito dalla RÙ.
pagina 2 di 3 Depositato l'elaborato peritale il data 27 gennaio 2025, nessuno è comparso alle due successive udienze del 17 febbraio 2025 e del 24 febbraio 2025: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181
c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”, salvo addossare le spese della espletata c.t.u. interamente a carico del stante l'accertamento della sua Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento per cui è lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 686/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Pone le spese della c.t.u. interamente a carico del Controparte_1
[...]
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 24 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 686/2023
PROMOSSA DA
SA RÙ (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catania, C.F._1
Via Fondaco n. 20 presso lo studio dell'avv. Patrizia M. A. Simili che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv. Antonino Lanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.06.2020 SA RÙ ha convenuto dinanzi al
Tribunale di Catania il al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del verificarsi del sinistro verificatosi a seguito della rovinosa caduta occorsale all'interno del Centro Commerciale;
costituitosi in giudizio il convenuto che ha Controparte_1
contestato la verificazione dei fatti come prospettati dalla parte attrice, dopo una prima ammissione dell'interrogatorio formale del rappresentante legale del Commerciale CP_1
convenuto all'udienza del 24.05.2022in occasione della quale il rappresentante legale di quest'ultimo, regolarmente citato ai fini dell'interrogatorio formale, non compariva all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale, nella persona di diverso giudicante, ha revocato ogni precedente provvedimento istruttorio di ammissione di prova orale ed ha emesso la sentenza 969 del 2023 con cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice RÙ - sull'assunto che la causa della caduta andasse individuata nel comportamento negligente e disatteso della medesima attrice RÙ nel transito tra il tappeto mobile e la strada – ed ha condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato in data 13.05.2023 SA RÙ ha impugnato la sentenza n. 969/2023 instando per la sua riforma: costituitosi in giudizio il
[...]
in data 18 luglio 2024 è intervenuta la sentenza non Controparte_1
definitiva con la quale la Corte d'Appello di Catania ha dichiarato la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del appellato relativamente al sinistro occorso a SA CP_1
RÙ in data 4.3.2018 ed ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
con coeva ordinanza la Corte ha disposto c.t.u. al fine della quantificazione del danno subito dalla RÙ.
pagina 2 di 3 Depositato l'elaborato peritale il data 27 gennaio 2025, nessuno è comparso alle due successive udienze del 17 febbraio 2025 e del 24 febbraio 2025: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181
c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”, salvo addossare le spese della espletata c.t.u. interamente a carico del stante l'accertamento della sua Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento per cui è lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 686/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Pone le spese della c.t.u. interamente a carico del Controparte_1
[...]
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 24 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3