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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 07.11.2024, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Luigi Russo, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, titolare della ditta individuale “EDIL TUFANO DI Parte_2
TUFANO IGNAZIO”, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Renato Veneruso, presso il quale elettivamente domicilia RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato, dal 13.07.2013 al 22.06.2018, alle dipendenze del , Parte_2
titolare della ditta individuale “Edil Tufano di Tufano Ignazio”, con la qualifica di operaio, svolgendo mansioni di muratore rientranti nel livello I del CCNL “Edilizia
1 Piccola Industria”; - di essere stato impiegato in cantieri siti in Marano di Napoli,
Pianura, Napoli Via Marina, ed addetto alle attività di ristrutturazione di civili abitazioni;
- di aver ricevuto regolarizzazione assicurativa e contributiva solo per il periodo dal 30.07.2015 al 31.12.2016; - di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 06.30 alle ore 17.00, e due sabati al mese, dalle ore 07.30 alle ore 15.00; - di aver percepito, a titolo di retribuzione giornaliera, la somma di euro 40,00 per i primi due anni di lavoro e successivamente la somma di euro 45,00, sebbene diversamente indicato in busta paga;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del , il quale provvedeva, altresì, a Parte_2
corrispondere la retribuzione ed al quale doveva giustificare assenze e richiedere permessi;
- che non risultano corrisposti, in favore della Casse Edile, i contributi per la gratifica natalizia e per le ferie nonché per il “contributo conglobato”; - di non aver ricevuto alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato;
- di aver goduto di solo 15 giorni di ferie nel mese di agosto di ciascun anno, non retribuiti;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate, non gli veniva corrisposto alcunchè a titolo di spettanze di fine rapporto, TFR ed indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, il sig. , titolare della ditta individuale “Edil Parte_2
Tufano di Tufano Ignazio”, per sentirlo condannare – previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 65.832,14 per le causali in premessa, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda. In particolare, rappresentava che il rapporto di lavoro subordinato era intercorso solo per il periodo dal luglio 2015 alla fine dell'anno 2016, avendo il lavoratore prestato, all'infuori del predetto periodo, esclusivamente attività di volta in volta legate a singoli cantieri per “intervalla” e comunque per brevi periodi. Evidenziava, altresì,
2 che al lavoratore era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro concordato. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Ammessa la sola parte ricorrente alla prova testimoniale - attesa l'inammissibilità della prova diretta articolata dalla parte resistente (poiché vertente su circostanze generiche) - ed assunto il mezzo istruttorio con escussione di due testi indicati, all'esito, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note conclusionali e, successivamente, veniva rinviata alla udienza del 7.11.24 onerando parte ricorrente alla riformulazione dei conteggi.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
07.11.2024, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che è documentata, oltre che ammessa dalla stessa parte resistente, la intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti per il periodo dal 30.07.2015 al
31.12.2016, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mansioni di operaio ed inquadramento nel livello I CCNL Edilizia piccole e medie imprese (cfr. busta paga dicembre 2016- sub fasc. ricorrente-, nonché comunicazione Unilav di assunzione
30.07.2015 e licenziamento del 31.12.2016, sub fasc. resistente).
Per completezza deve evidenziarsi che alcun rilievo può riconoscersi alla
Comunicazione Unilav del 10.1.2018, depositata da parte resistente, che riporta un rapporto di lavoro tra le parti a tempo determinato dal 11.1.2018 al 16.2.2018, posto che alcuna specifica allegazione si rinviene sul punto in memoria (né, invero, in ricorso) e che i documenti hanno unicamente la funzione di asseverare quanto
3 già compiutamente allegato negli atti introduttivi. Per principio generale dell'ordinamento processuale la sola produzione di documenti e tanto più la loro semplice allegazione al fascicolo di parte, ove non accompagnate o seguite da specifico loro richiamo quali rilevanti fonti di prova nell'ambito di deduzioni intese alla dimostrazione del fondamento delle situazioni giuridiche e delle pretese fatte valere, implicano che la controparte non sia messa in condizione di conoscere l'esistenza in causa dei documenti stessi, di verificarne la validità e la rilevanza, di controdedurre in merito alle stesse ed eventualmente alla ritualità della produzione,
e non comportano, comunque, per il giudice alcun onere di ricercarli d'ufficio all'interno del fascicolo di parte e tanto meno di tenerne conto nella formazione del proprio convincimento, che, anzi, ove li utilizzasse ai fini della decisione, ciò farebbe in violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 25344 del 2010;
Cass., n. 9999 del 2003; Cass., n. 6649 del 2003; Cass., n. 5149 del 2001; Cass., n.
8304 del 1990).
Ciò posto, parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati, una diversa e antecedente data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, ed una diversa e successiva data di cessazione, l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, il pagamento di somme non proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, il mancato pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, del TFR, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ebbene, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto a far data dal 13.07.2013 – dunque in epoca precedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro intervenuta (pacificamente) il successivo
30.07.2015 – e di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente, senza alcuna soluzione di continuità, sino al 22.06.2018, allorquando rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.
4 Di contro, il datore di lavoro ha prodotto la comunicazione UNILAV relativa all'assunzione avvenuta in data 30.07.2015 nonché quella relativa alla cessazione del rapporto in data 31.12.2016 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle
5 prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la
6 possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass.,
Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati dal ricorrente (segnatamente dal 13.07.2013 al 29.07.2015 nonché dal 01.01.2017 al
22.06.2018), allorquando lo stesso avrebbe reso la propria attività lavorativa in assenza di regolarizzazione contributiva ed assicurativa, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati, considerato che la piattaforma probatoria appare labile ed eccessivamente generica.
Ed invero, il teste , dichiaratosi ex collega del ricorrente, Testimone_1
escusso all'udienza del 16.05.2024, afferma: “sono stato dipendente del convenuto per circa tre anni, dal 2013 al 2016 circa, non so essere più preciso. Conosco il ricorrente poiché abbiamo lavorato alcune volte insieme nel periodo in cui io lavoravo per il resistente. Io lavoravo come
“intonachista”, cioè mi occupavo di mettere l'intonaco alle pareti ed alle strutture. Ricordo di aver visto il ricorrente poche volte a lavoro, quando io sono andato via, lui lavorava ancora. Ricordo che il ricorrente si occupava della “spicconatura” nonché della pulizia del cantiere eliminando i
7 calcinacci. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato non lavoravo. Per quanto mi ricordi, il ricorrente non lavorava tutti i giorni;
lo vedevo tutte le settimane ma non lavorava tutti i giorni della settimana. Le volte in cui ho visto il ricorrente al lavoro, lo stesso osservava i miei stessi orari di lavoro che prima ho descritto. Ricordo che io ed il ricorrente abbiamo lavorato in particolare su un cantiere in Marano di Napoli. Si trattava di un cantiere avente ad oggetto la ristrutturazione di facciate esterne di edificio. Ricordo che raramente il sig. veniva sui cantieri per Parte_2
controllare il lavoro ma non lavorava insieme a noi;
non ricordo se il dava anche direttive. Pt_2
Ad agosto godevo di due settimane di ferie e così anche il ricorrente. Preciso che quando in precedenza ho detto che non vedevo il ricorrente al lavoro tutti i giorni, intendevo dire che non lo vedevo fisicamente perché magari eravamo in due zone diverse del cantiere ma il ricorrente veniva a lavoro dal lunedì al venerdì, ogni settimana come me”.
Ed ancora, il teste , dichiaratosi anch'egli ex collega del Testimone_2
ricorrente, afferma: “Sono dipendente del convenuto a partire dalla fine dell'anno 2017, con mansioni di muratore, a tutt'oggi. Conosco il ricorrente poiché eravamo colleghi di lavoro presso il resistente. Quando ho iniziato a lavorare, il ricorrente già lavorava per il resistente con mansioni di manovale, cioè si occupava della “spicconatura”, spostava i materiali sul cantiere, manovrava anche il cestello elevatore insieme al Non ricordo quando il ricorrente ha smesso di Pt_2
lavorare. Ricordo che con il ricorrente abbiamo lavorato insieme su un cantiere a Pianura, dove abbiamo coibentato con il polistirolo le facciate, e poi su un cantiere a Napoli a via Marina in cui abbiamo fatto un tetto. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30/08.00 sul cantiere fino alle ore 16.45/17.00 con una pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato generalmente non si lavorava, a me è capitato solo qualche volta di lavorare. Ricordo che qualche volta sul cantiere veniva anche il sig. per controllare come andava il lavoro. Qualche volta ci diceva Parte_2
anche cosa fare. Ricordo che il ricorrente è rimasto a lavorare per circa uno o due anni dopo che io ho iniziato a lavorare. Non so essere più preciso. Ricordo che insieme a noi lavoravano anche altre persone di cui però non ricordo i nomi. Avevamo due settimane di ferie nel mese di agosto, dal 15 in poi. Preciso che non sempre vedevo il ricorrente al lavoro perché capitava che il resistente, Pt_2
venisse sul cantiere a prenderlo e lo portava da qualche altra parte.”
[...]
8 Le dichiarazioni testimoniali riportate risultano generiche e, come tali, non hanno fornito elementi utili a sostegno della tesi attorea, atteso che i testi nulla hanno riferito con precisione in merito al rapporto lavorativo per i periodi non
“contrattualizzati”, di cui si chiede l'accertamento, avendo i testi dichiarato di aver visto il ricorrente presso il luogo di lavoro in modo non continuativo (cfr. il teste riferisce: “Ricordo di aver visto il ricorrente poche volte a lavoro” mentre il teste Tes_1
afferma: “non sempre vedevo il ricorrente al lavoro”), senza peraltro alcuna Tes_3
precisa specificazione temporale in relazione all'epoca in cui sarebbe iniziato e cessato il dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Ed invero il teste deducendo di aver lavorato per il convenuto dal 2013 al Tes_1
2016, nulla ha riferito in merito all'assunzione del ricorrente, mentre il teste
, in merito alla cessazione del rapporto di lavoro de quo, si limita ad Tes_3
affermare: “Ricordo che il ricorrente è rimasto a lavorare per circa uno o due anni dopo che io ho iniziato a lavorare. Non so essere più preciso.”.
Il tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi appare del tutto insufficiente, di per sé solo, a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione nei periodi asseritamente non “formalizzati”, atteso che dalle stesse non emergono affatto gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che il ricorrente fosse assoggettato al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del convenuto, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dal datore;
che l'attività dallo stesso svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo del datore di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi. Ed invero, i testi nulla hanno riferito sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante del ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
9 In conclusione, ritiene il giudice, in assenza di altri elementi di prova in relazione al periodo di lavoro asseritamente svolto “in nero”, di dovere dunque fare riferimento, quanto alla esistenza e durata del rapporto di lavoro, esclusivamente a quanto emergente dalla documentazione in atti (segnatamente dalla busta paga prodotta da parte ricorrente nonché delle comunicazioni unilav, prodotte da parte resistente) dalla quali emerge che il rapporto di lavoro è intercorso dal 30.7.2015 al
31.12.2016: deve in definitiva ritenersi accertata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato unicamente per il suddetto periodo.
Quanto alle reclamate differenze retributive, e limitando l'indagine al periodo di lavoro provato documentalmente, come sopra individuato, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di aver ricevuto, in relazione alla retribuzione concretamente percepita, importi inferiori a quella spettante in base al CCNL in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato, oltre alla mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, delle spettanze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, e degli accantonamenti Pt_3
.
[...]
In merito alle somme richieste a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, il ricorrente – che pur lamenta in primis lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario - non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per il convenuto oltre l'orario di lavoro ordinario atteso che l'orario di lavoro, nella specifica articolazione contenuta in ricorso, non ha trovato conforto probatorio nelle generiche dichiarazioni- come già sopra rilevato- rese dai testi escussi (cfr. il teste afferma: “Io lavoravo dal Tes_1
lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato non lavoravo.. Le volte in cui ho visto il ricorrente al lavoro, lo stesso osservava i miei stessi orari di lavoro che prima ho descritto” mentre il teste Tes_3
dichiara: “Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30/08.00 sul cantiere fino alle ore
10 16.45/17.00 con una pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato generalmente non si lavorava”).
Giova sul punto premettere che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in forza del quale la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro, che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.. (tra le tante, si v. Cass. n. 328/1984). In sintesi spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario – ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti;
tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Al Giudice dovrà, quindi, essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. È dunque richiesta una prova particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario normale di lavoro
11 pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.
In conclusione, indimostrato lo svolgimento dell'orario di lavoro descritto in ricorso, la domanda volta al pagamento del lavoro straordinario si rivela infondata e va rigettata.
A fronte delle descritte emergenze processuali, ritiene questo giudice di doversi attenere, in relazione all'orario di lavoro osservato, a quanto risulta dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla busta paga e della comunicazione
UNILAV.
In definitiva deve ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (40 ore di lavoro settimanali) nel periodo dal 30.07.2015 al 31.12.2016.
Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, si osserva che il ricorrente deduce in ricorso di aver goduto di soli 15 giorni di ferie nel mese di agosto, non retribuiti e di non aver percepito alcunchè in ragione delle ferie non fruite.
Ebbene, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi, ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo.
Inoltre, al pari di quanto osservato in merito al lavoro straordinario, l'onere della prova incombe sul lavoratore: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre
2009 n. 26985).
Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il
12 ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione. Né tale prova è emersa dalle generiche dichiarazioni testimoniali dei testi escussi.
Ed invero, il teste sul punto, ha dichiarato: “Ad agosto godevo di due settimane di Tes_1
ferie e così anche il ricorrente”, tuttavia, si è già evidenziato che la dichiarazione appare del tutto generica in relazione al periodo di riferimento, avendo il teste affermato
“sono stato dipendente del convenuto per circa tre anni, dal 2013 al 2016 circa, non so essere più preciso.”
Il teste ha affermato di essere dipendente del convenuto a partire dalla Tes_3
fine dell'anno 2017, dichiarando poi “Avevamo due settimane di ferie nel mese di agosto, dal 15 in poi.” : è dunque evidente l' inconferenza della detta dichiarazione ai fini dell'indagine che si sta compiendo, che afferisce unicamente al periodo di lavoro documentalmente provato e comunque pacifico inter partes, ossia dal 30.7.2015 al
31.12.2016.
Parimenti va rigettata la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, attesa la eccessiva genericità del ricorso nella allegazione dei relativi fatti costitutivi - deducendosi unicamente che la cessazione del rapporto di lavoro era “avvenuta a seguito di dimissioni per giusta causa” -, ed in mancanza, peraltro, di qualsivoglia domanda di accertamento della idoneità della condotta del datore di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni. In punto di diritto va, infatti, seppur brevemente, premesso che sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre:
Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso, esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso.
Risulta fondata, di contro, la domanda relativa al pagamento del tfr nonché delle differenze sulla retribuzione ordinaria, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
13 Ed invero - provata la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo dal
30.7.2015 al 31.12.2016, con orario di 40 ore, mansioni di operaio ed inquadramento nel I livello del CCNL C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini.(v.si UNilav che espressamente richiama detto CCNL), avendo parte ricorrente allegato l'inadempimento della controparte - deducendo di non avere percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del svolto, in base alle previsioni del CCNL applicato al rapporto, e di non aver percepito il tfr, incombeva allora sul convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto, in virtù dei principi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali.
Orbene, nessuna prova del pagamento è stata fornita dal datore di lavoro convenuto che, invero, nulla di specifico ha dedotto in merito, limitandosi a dedurre genericamente di aver corrisposto, in favore del ricorrente, “quanto dovuto in rapporto al livello di inquadramento e per quanto effettivamente lavorato” (v.si memoria difensiva).
Sulla scorta delle superiori considerazioni è, pertanto, fondata la domanda di corresponsione delle differenze retributive, a titolo di paga ordinaria e di TFR:
Non può invece riconoscersi alcuna somma a titolo di “Cassa Edile 23,45%”, pure indicata nei conteggi, considerato, in via assorbente e dirimente, che nei conteggi allegati al ricorso- ai quali deve certamente farsi riferimento per l'esatta quantificazione della pretesa-, in relazione al periodo di lavoro riconosciuto in questa sede alcuna somma risulta richiesta a tale titolo(v.si conteggi allegati al ricorso, in cui, per contro, in relazione ai restanti periodi si rinviene in apposita colonna la voce “Cassa 23,45%”). Pt_3
A ciò si aggiunga che nelle allegazioni del ricorso non vi è alcuna menzione specifica di detto emolumento, deducendo la parte unicamente il mancato accantonamento alla casse edile per “gratifica natalizia e ferie” oltre al “cosiddetto
”contributo conglobato”, previsto della regolamentazione territoriale della Cassa Edile della
Provincia di Caserta”, ma senza tuttavia null'altro specificare sul punto, né fare
14 specifico riferimento, in merito alla quantificazione del dovuto, alla maggiorazione del 23,45%.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono utilizzarsi i conteggi da ultimo riformulati dalla parte ricorrente a seguito di ordinanza del 27.06.2024 (con la quale si invitava parte istante a formulare una proposta contabile alternativa determinando l'ammontare lordo delle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria e Tfr. , in relazione al rapporto di lavoro dal 30.7.2015 al 31.12.2016, tenendo conto del 1° livello del
CCNL piccole imprese edili ed affini, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, e detraendo le somme già pagate per tali causali dalla parte resistente come indicate nei conteggi)- posto che detti nuovi conteggi riportano nel calcolo della paga oraria anche la voce “maggiorazione cassa edile”,(v. conteggi depositati in data 8.10.24) che, come già detto, non risulta invece presente nei conteggi originari avuto riguardo alle mensilità che vengono in rilevo in questa sede (v.si conteggi allegati al ricorso, da agosto 2015 a dicembre 2016) e considerato che, peraltro, tale emolumento non era stato indicato nell'ordinanza di questo
Giudice di cui sopra.
Stante l'inutilizzabilità dei nuovi conteggi, non si è ritenuto (poiché del tutto superfluo) di dover rinviare la causa ad altra udienza per consentire a parte resistente di replicare agli stessi, come invece richiesto dal difensore con le note di trattazione scritta.
Facendo dunque riferimento agli originari conteggi allegati al ricorso, espungendo le somme richieste per altri titoli, ed avuto unicamente riguardo a quanto ivi indicato come spettante a titolo differenze sulla retribuzione ordinaria
(posto che i conteggi appaiono in parte qua corretti alla luce delle tabelle retributive del CCNL cit. ed immuni da vizi logici e ricostruttivi) spetta al ricorrente a tale titolo l'importo di euro 1090,00 per l'anno 2015 (euro 1378,00
a titolo di retribuzione ordinaria X per 5 mensilità, detratto l'importo percepito, pari complessivamente ad auro 5800), e l'importo di euro 2616,00 per l'anno
15 2016 (euro 1378,00x 12 mensilità, detratto il percepito complessivo di euro
13.920).
Quanto, infine, al TFR maturato, ribadita l'inutilizzabilità dei conteggi da ultimo riformulati per quanto già sopra evidenziato, lo stesso va determinato per l'anno
2015 in euro 520,37(retribuzione lorda spettante risultante dagli originari conteggi, pari ad euro 6890, : 13,5) e per l'anno 2016 in euro 1224,88
(retribuzione lorda spettante risultante dagli originari conteggi, pari ad euro
16536, :13,5).
Può, in definitiva, concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti del convenuto, della complessiva somma di euro 5451,25 di cui euro 3706,00 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, ed euro 1745,25 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere accolta parzialmente la domanda di parte ricorrente, con condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 5451,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale e limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono determinate nella misura liquidata in dispositivo.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna , titolare Parte_2
ditta individuale “Edil Tufano di Tufano Ignazio”, al pagamento in favore di della somma complessiva di 5451,25 per le causali di cui in Parte_1
parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al saldo effettivo;
2. compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della restante metà delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in € 1347,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Nola, 25.03.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 07.11.2024, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Luigi Russo, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, titolare della ditta individuale “EDIL TUFANO DI Parte_2
TUFANO IGNAZIO”, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Renato Veneruso, presso il quale elettivamente domicilia RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato, dal 13.07.2013 al 22.06.2018, alle dipendenze del , Parte_2
titolare della ditta individuale “Edil Tufano di Tufano Ignazio”, con la qualifica di operaio, svolgendo mansioni di muratore rientranti nel livello I del CCNL “Edilizia
1 Piccola Industria”; - di essere stato impiegato in cantieri siti in Marano di Napoli,
Pianura, Napoli Via Marina, ed addetto alle attività di ristrutturazione di civili abitazioni;
- di aver ricevuto regolarizzazione assicurativa e contributiva solo per il periodo dal 30.07.2015 al 31.12.2016; - di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 06.30 alle ore 17.00, e due sabati al mese, dalle ore 07.30 alle ore 15.00; - di aver percepito, a titolo di retribuzione giornaliera, la somma di euro 40,00 per i primi due anni di lavoro e successivamente la somma di euro 45,00, sebbene diversamente indicato in busta paga;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo, disciplinare e gerarchico del , il quale provvedeva, altresì, a Parte_2
corrispondere la retribuzione ed al quale doveva giustificare assenze e richiedere permessi;
- che non risultano corrisposti, in favore della Casse Edile, i contributi per la gratifica natalizia e per le ferie nonché per il “contributo conglobato”; - di non aver ricevuto alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato;
- di aver goduto di solo 15 giorni di ferie nel mese di agosto di ciascun anno, non retribuiti;
- che alla cessazione del rapporto di lavoro, a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate, non gli veniva corrisposto alcunchè a titolo di spettanze di fine rapporto, TFR ed indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, il sig. , titolare della ditta individuale “Edil Parte_2
Tufano di Tufano Ignazio”, per sentirlo condannare – previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 65.832,14 per le causali in premessa, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda. In particolare, rappresentava che il rapporto di lavoro subordinato era intercorso solo per il periodo dal luglio 2015 alla fine dell'anno 2016, avendo il lavoratore prestato, all'infuori del predetto periodo, esclusivamente attività di volta in volta legate a singoli cantieri per “intervalla” e comunque per brevi periodi. Evidenziava, altresì,
2 che al lavoratore era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro concordato. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Ammessa la sola parte ricorrente alla prova testimoniale - attesa l'inammissibilità della prova diretta articolata dalla parte resistente (poiché vertente su circostanze generiche) - ed assunto il mezzo istruttorio con escussione di due testi indicati, all'esito, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note conclusionali e, successivamente, veniva rinviata alla udienza del 7.11.24 onerando parte ricorrente alla riformulazione dei conteggi.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
07.11.2024, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine va evidenziato che è documentata, oltre che ammessa dalla stessa parte resistente, la intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti per il periodo dal 30.07.2015 al
31.12.2016, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mansioni di operaio ed inquadramento nel livello I CCNL Edilizia piccole e medie imprese (cfr. busta paga dicembre 2016- sub fasc. ricorrente-, nonché comunicazione Unilav di assunzione
30.07.2015 e licenziamento del 31.12.2016, sub fasc. resistente).
Per completezza deve evidenziarsi che alcun rilievo può riconoscersi alla
Comunicazione Unilav del 10.1.2018, depositata da parte resistente, che riporta un rapporto di lavoro tra le parti a tempo determinato dal 11.1.2018 al 16.2.2018, posto che alcuna specifica allegazione si rinviene sul punto in memoria (né, invero, in ricorso) e che i documenti hanno unicamente la funzione di asseverare quanto
3 già compiutamente allegato negli atti introduttivi. Per principio generale dell'ordinamento processuale la sola produzione di documenti e tanto più la loro semplice allegazione al fascicolo di parte, ove non accompagnate o seguite da specifico loro richiamo quali rilevanti fonti di prova nell'ambito di deduzioni intese alla dimostrazione del fondamento delle situazioni giuridiche e delle pretese fatte valere, implicano che la controparte non sia messa in condizione di conoscere l'esistenza in causa dei documenti stessi, di verificarne la validità e la rilevanza, di controdedurre in merito alle stesse ed eventualmente alla ritualità della produzione,
e non comportano, comunque, per il giudice alcun onere di ricercarli d'ufficio all'interno del fascicolo di parte e tanto meno di tenerne conto nella formazione del proprio convincimento, che, anzi, ove li utilizzasse ai fini della decisione, ciò farebbe in violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 25344 del 2010;
Cass., n. 9999 del 2003; Cass., n. 6649 del 2003; Cass., n. 5149 del 2001; Cass., n.
8304 del 1990).
Ciò posto, parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati, una diversa e antecedente data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, ed una diversa e successiva data di cessazione, l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, il pagamento di somme non proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, il mancato pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, del TFR, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ebbene, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto a far data dal 13.07.2013 – dunque in epoca precedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro intervenuta (pacificamente) il successivo
30.07.2015 – e di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente, senza alcuna soluzione di continuità, sino al 22.06.2018, allorquando rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa.
4 Di contro, il datore di lavoro ha prodotto la comunicazione UNILAV relativa all'assunzione avvenuta in data 30.07.2015 nonché quella relativa alla cessazione del rapporto in data 31.12.2016 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle
5 prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la
6 possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass.,
Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati dal ricorrente (segnatamente dal 13.07.2013 al 29.07.2015 nonché dal 01.01.2017 al
22.06.2018), allorquando lo stesso avrebbe reso la propria attività lavorativa in assenza di regolarizzazione contributiva ed assicurativa, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati, considerato che la piattaforma probatoria appare labile ed eccessivamente generica.
Ed invero, il teste , dichiaratosi ex collega del ricorrente, Testimone_1
escusso all'udienza del 16.05.2024, afferma: “sono stato dipendente del convenuto per circa tre anni, dal 2013 al 2016 circa, non so essere più preciso. Conosco il ricorrente poiché abbiamo lavorato alcune volte insieme nel periodo in cui io lavoravo per il resistente. Io lavoravo come
“intonachista”, cioè mi occupavo di mettere l'intonaco alle pareti ed alle strutture. Ricordo di aver visto il ricorrente poche volte a lavoro, quando io sono andato via, lui lavorava ancora. Ricordo che il ricorrente si occupava della “spicconatura” nonché della pulizia del cantiere eliminando i
7 calcinacci. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato non lavoravo. Per quanto mi ricordi, il ricorrente non lavorava tutti i giorni;
lo vedevo tutte le settimane ma non lavorava tutti i giorni della settimana. Le volte in cui ho visto il ricorrente al lavoro, lo stesso osservava i miei stessi orari di lavoro che prima ho descritto. Ricordo che io ed il ricorrente abbiamo lavorato in particolare su un cantiere in Marano di Napoli. Si trattava di un cantiere avente ad oggetto la ristrutturazione di facciate esterne di edificio. Ricordo che raramente il sig. veniva sui cantieri per Parte_2
controllare il lavoro ma non lavorava insieme a noi;
non ricordo se il dava anche direttive. Pt_2
Ad agosto godevo di due settimane di ferie e così anche il ricorrente. Preciso che quando in precedenza ho detto che non vedevo il ricorrente al lavoro tutti i giorni, intendevo dire che non lo vedevo fisicamente perché magari eravamo in due zone diverse del cantiere ma il ricorrente veniva a lavoro dal lunedì al venerdì, ogni settimana come me”.
Ed ancora, il teste , dichiaratosi anch'egli ex collega del Testimone_2
ricorrente, afferma: “Sono dipendente del convenuto a partire dalla fine dell'anno 2017, con mansioni di muratore, a tutt'oggi. Conosco il ricorrente poiché eravamo colleghi di lavoro presso il resistente. Quando ho iniziato a lavorare, il ricorrente già lavorava per il resistente con mansioni di manovale, cioè si occupava della “spicconatura”, spostava i materiali sul cantiere, manovrava anche il cestello elevatore insieme al Non ricordo quando il ricorrente ha smesso di Pt_2
lavorare. Ricordo che con il ricorrente abbiamo lavorato insieme su un cantiere a Pianura, dove abbiamo coibentato con il polistirolo le facciate, e poi su un cantiere a Napoli a via Marina in cui abbiamo fatto un tetto. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30/08.00 sul cantiere fino alle ore 16.45/17.00 con una pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato generalmente non si lavorava, a me è capitato solo qualche volta di lavorare. Ricordo che qualche volta sul cantiere veniva anche il sig. per controllare come andava il lavoro. Qualche volta ci diceva Parte_2
anche cosa fare. Ricordo che il ricorrente è rimasto a lavorare per circa uno o due anni dopo che io ho iniziato a lavorare. Non so essere più preciso. Ricordo che insieme a noi lavoravano anche altre persone di cui però non ricordo i nomi. Avevamo due settimane di ferie nel mese di agosto, dal 15 in poi. Preciso che non sempre vedevo il ricorrente al lavoro perché capitava che il resistente, Pt_2
venisse sul cantiere a prenderlo e lo portava da qualche altra parte.”
[...]
8 Le dichiarazioni testimoniali riportate risultano generiche e, come tali, non hanno fornito elementi utili a sostegno della tesi attorea, atteso che i testi nulla hanno riferito con precisione in merito al rapporto lavorativo per i periodi non
“contrattualizzati”, di cui si chiede l'accertamento, avendo i testi dichiarato di aver visto il ricorrente presso il luogo di lavoro in modo non continuativo (cfr. il teste riferisce: “Ricordo di aver visto il ricorrente poche volte a lavoro” mentre il teste Tes_1
afferma: “non sempre vedevo il ricorrente al lavoro”), senza peraltro alcuna Tes_3
precisa specificazione temporale in relazione all'epoca in cui sarebbe iniziato e cessato il dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Ed invero il teste deducendo di aver lavorato per il convenuto dal 2013 al Tes_1
2016, nulla ha riferito in merito all'assunzione del ricorrente, mentre il teste
, in merito alla cessazione del rapporto di lavoro de quo, si limita ad Tes_3
affermare: “Ricordo che il ricorrente è rimasto a lavorare per circa uno o due anni dopo che io ho iniziato a lavorare. Non so essere più preciso.”.
Il tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi appare del tutto insufficiente, di per sé solo, a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione nei periodi asseritamente non “formalizzati”, atteso che dalle stesse non emergono affatto gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che il ricorrente fosse assoggettato al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del convenuto, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dal datore;
che l'attività dallo stesso svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo del datore di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi. Ed invero, i testi nulla hanno riferito sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante del ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze.
9 In conclusione, ritiene il giudice, in assenza di altri elementi di prova in relazione al periodo di lavoro asseritamente svolto “in nero”, di dovere dunque fare riferimento, quanto alla esistenza e durata del rapporto di lavoro, esclusivamente a quanto emergente dalla documentazione in atti (segnatamente dalla busta paga prodotta da parte ricorrente nonché delle comunicazioni unilav, prodotte da parte resistente) dalla quali emerge che il rapporto di lavoro è intercorso dal 30.7.2015 al
31.12.2016: deve in definitiva ritenersi accertata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato unicamente per il suddetto periodo.
Quanto alle reclamate differenze retributive, e limitando l'indagine al periodo di lavoro provato documentalmente, come sopra individuato, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di aver ricevuto, in relazione alla retribuzione concretamente percepita, importi inferiori a quella spettante in base al CCNL in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato, oltre alla mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, delle spettanze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, e degli accantonamenti Pt_3
.
[...]
In merito alle somme richieste a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, il ricorrente – che pur lamenta in primis lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario - non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per il convenuto oltre l'orario di lavoro ordinario atteso che l'orario di lavoro, nella specifica articolazione contenuta in ricorso, non ha trovato conforto probatorio nelle generiche dichiarazioni- come già sopra rilevato- rese dai testi escussi (cfr. il teste afferma: “Io lavoravo dal Tes_1
lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con una pausa per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato non lavoravo.. Le volte in cui ho visto il ricorrente al lavoro, lo stesso osservava i miei stessi orari di lavoro che prima ho descritto” mentre il teste Tes_3
dichiara: “Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30/08.00 sul cantiere fino alle ore
10 16.45/17.00 con una pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il sabato generalmente non si lavorava”).
Giova sul punto premettere che la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in forza del quale la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro, che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.. (tra le tante, si v. Cass. n. 328/1984). In sintesi spetta al lavoratore che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario – ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti –, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti;
tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
L'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Al Giudice dovrà, quindi, essere fornita non già genericamente la prova dell'an, e dunque di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavoratore eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. È dunque richiesta una prova particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro e l'orario normale di lavoro
11 pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.
In conclusione, indimostrato lo svolgimento dell'orario di lavoro descritto in ricorso, la domanda volta al pagamento del lavoro straordinario si rivela infondata e va rigettata.
A fronte delle descritte emergenze processuali, ritiene questo giudice di doversi attenere, in relazione all'orario di lavoro osservato, a quanto risulta dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla busta paga e della comunicazione
UNILAV.
In definitiva deve ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (40 ore di lavoro settimanali) nel periodo dal 30.07.2015 al 31.12.2016.
Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, si osserva che il ricorrente deduce in ricorso di aver goduto di soli 15 giorni di ferie nel mese di agosto, non retribuiti e di non aver percepito alcunchè in ragione delle ferie non fruite.
Ebbene, il lavoratore non può limitarsi ad una generica dichiarazione circa la mancata fruizione di ferie e/o permessi, ma deve specificare le giornate in cui, al contrario di quanto indicato in busta paga, era presente sul luogo di lavoro e, quindi, il mancato utilizzo di specifici giorni di riposo.
Inoltre, al pari di quanto osservato in merito al lavoro straordinario, l'onere della prova incombe sul lavoratore: il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di allegare e provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre
2009 n. 26985).
Nel caso in esame, non sono stati allegati (prima ancora che provati) sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni, destinati invece al riposo, il
12 ricorrente abbia lavorato, e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione. Né tale prova è emersa dalle generiche dichiarazioni testimoniali dei testi escussi.
Ed invero, il teste sul punto, ha dichiarato: “Ad agosto godevo di due settimane di Tes_1
ferie e così anche il ricorrente”, tuttavia, si è già evidenziato che la dichiarazione appare del tutto generica in relazione al periodo di riferimento, avendo il teste affermato
“sono stato dipendente del convenuto per circa tre anni, dal 2013 al 2016 circa, non so essere più preciso.”
Il teste ha affermato di essere dipendente del convenuto a partire dalla Tes_3
fine dell'anno 2017, dichiarando poi “Avevamo due settimane di ferie nel mese di agosto, dal 15 in poi.” : è dunque evidente l' inconferenza della detta dichiarazione ai fini dell'indagine che si sta compiendo, che afferisce unicamente al periodo di lavoro documentalmente provato e comunque pacifico inter partes, ossia dal 30.7.2015 al
31.12.2016.
Parimenti va rigettata la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, attesa la eccessiva genericità del ricorso nella allegazione dei relativi fatti costitutivi - deducendosi unicamente che la cessazione del rapporto di lavoro era “avvenuta a seguito di dimissioni per giusta causa” -, ed in mancanza, peraltro, di qualsivoglia domanda di accertamento della idoneità della condotta del datore di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni. In punto di diritto va, infatti, seppur brevemente, premesso che sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre:
Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso, esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso.
Risulta fondata, di contro, la domanda relativa al pagamento del tfr nonché delle differenze sulla retribuzione ordinaria, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
13 Ed invero - provata la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo dal
30.7.2015 al 31.12.2016, con orario di 40 ore, mansioni di operaio ed inquadramento nel I livello del CCNL C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini.(v.si UNilav che espressamente richiama detto CCNL), avendo parte ricorrente allegato l'inadempimento della controparte - deducendo di non avere percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del svolto, in base alle previsioni del CCNL applicato al rapporto, e di non aver percepito il tfr, incombeva allora sul convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto, in virtù dei principi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali.
Orbene, nessuna prova del pagamento è stata fornita dal datore di lavoro convenuto che, invero, nulla di specifico ha dedotto in merito, limitandosi a dedurre genericamente di aver corrisposto, in favore del ricorrente, “quanto dovuto in rapporto al livello di inquadramento e per quanto effettivamente lavorato” (v.si memoria difensiva).
Sulla scorta delle superiori considerazioni è, pertanto, fondata la domanda di corresponsione delle differenze retributive, a titolo di paga ordinaria e di TFR:
Non può invece riconoscersi alcuna somma a titolo di “Cassa Edile 23,45%”, pure indicata nei conteggi, considerato, in via assorbente e dirimente, che nei conteggi allegati al ricorso- ai quali deve certamente farsi riferimento per l'esatta quantificazione della pretesa-, in relazione al periodo di lavoro riconosciuto in questa sede alcuna somma risulta richiesta a tale titolo(v.si conteggi allegati al ricorso, in cui, per contro, in relazione ai restanti periodi si rinviene in apposita colonna la voce “Cassa 23,45%”). Pt_3
A ciò si aggiunga che nelle allegazioni del ricorso non vi è alcuna menzione specifica di detto emolumento, deducendo la parte unicamente il mancato accantonamento alla casse edile per “gratifica natalizia e ferie” oltre al “cosiddetto
”contributo conglobato”, previsto della regolamentazione territoriale della Cassa Edile della
Provincia di Caserta”, ma senza tuttavia null'altro specificare sul punto, né fare
14 specifico riferimento, in merito alla quantificazione del dovuto, alla maggiorazione del 23,45%.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono utilizzarsi i conteggi da ultimo riformulati dalla parte ricorrente a seguito di ordinanza del 27.06.2024 (con la quale si invitava parte istante a formulare una proposta contabile alternativa determinando l'ammontare lordo delle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria e Tfr. , in relazione al rapporto di lavoro dal 30.7.2015 al 31.12.2016, tenendo conto del 1° livello del
CCNL piccole imprese edili ed affini, con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, e detraendo le somme già pagate per tali causali dalla parte resistente come indicate nei conteggi)- posto che detti nuovi conteggi riportano nel calcolo della paga oraria anche la voce “maggiorazione cassa edile”,(v. conteggi depositati in data 8.10.24) che, come già detto, non risulta invece presente nei conteggi originari avuto riguardo alle mensilità che vengono in rilevo in questa sede (v.si conteggi allegati al ricorso, da agosto 2015 a dicembre 2016) e considerato che, peraltro, tale emolumento non era stato indicato nell'ordinanza di questo
Giudice di cui sopra.
Stante l'inutilizzabilità dei nuovi conteggi, non si è ritenuto (poiché del tutto superfluo) di dover rinviare la causa ad altra udienza per consentire a parte resistente di replicare agli stessi, come invece richiesto dal difensore con le note di trattazione scritta.
Facendo dunque riferimento agli originari conteggi allegati al ricorso, espungendo le somme richieste per altri titoli, ed avuto unicamente riguardo a quanto ivi indicato come spettante a titolo differenze sulla retribuzione ordinaria
(posto che i conteggi appaiono in parte qua corretti alla luce delle tabelle retributive del CCNL cit. ed immuni da vizi logici e ricostruttivi) spetta al ricorrente a tale titolo l'importo di euro 1090,00 per l'anno 2015 (euro 1378,00
a titolo di retribuzione ordinaria X per 5 mensilità, detratto l'importo percepito, pari complessivamente ad auro 5800), e l'importo di euro 2616,00 per l'anno
15 2016 (euro 1378,00x 12 mensilità, detratto il percepito complessivo di euro
13.920).
Quanto, infine, al TFR maturato, ribadita l'inutilizzabilità dei conteggi da ultimo riformulati per quanto già sopra evidenziato, lo stesso va determinato per l'anno
2015 in euro 520,37(retribuzione lorda spettante risultante dagli originari conteggi, pari ad euro 6890, : 13,5) e per l'anno 2016 in euro 1224,88
(retribuzione lorda spettante risultante dagli originari conteggi, pari ad euro
16536, :13,5).
Può, in definitiva, concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti del convenuto, della complessiva somma di euro 5451,25 di cui euro 3706,00 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, ed euro 1745,25 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere accolta parzialmente la domanda di parte ricorrente, con condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 5451,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale e limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per la restante parte le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono determinate nella misura liquidata in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna , titolare Parte_2
ditta individuale “Edil Tufano di Tufano Ignazio”, al pagamento in favore di della somma complessiva di 5451,25 per le causali di cui in Parte_1
parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al saldo effettivo;
2. compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della restante metà delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in € 1347,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Nola, 25.03.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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