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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5303/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 5303 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], (CF ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], (CF: ); CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta. Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Cagliari in data 08.08.1992. I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 464/2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data 09.02.2021 e da questa data, come affermato dalla ricorrente non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Quanto alle restanti domande, il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva relativamente allo status, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08.08.1992 in Cagliari (CA) tra nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
27.04.1971, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di CAGLIARI, anno 1992, parte II,
serie A, n. 443;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di CAGLIARI le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 28.01.2025.
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi) TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 5303 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] il [...], (CF ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], (CF: ); CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Vista la sentenza non definitiva di pari data con la quale nella causa tra le suddette parti è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c., vista la richiesta delle parti, assegna i termini di cui all'art. 183 cpc, fissando udienza al 13.06.2025,
che, visto l'art. 127 ter cpc, sarà sostituita dal deposito di note entro il 13.06.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari in data 28.01.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 5303 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], (CF ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], (CF: ); CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha fondamento giuridico e deve essere accolta. Risulta provato dall'estratto di atto di matrimonio che e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Cagliari in data 08.08.1992. I coniugi si sono separati a seguito di sentenza n. 464/2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data 09.02.2021 e da questa data, come affermato dalla ricorrente non è stata più ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte del convenuto, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è scorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Quanto alle restanti domande, il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva relativamente allo status, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08.08.1992 in Cagliari (CA) tra nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
27.04.1971, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di CAGLIARI, anno 1992, parte II,
serie A, n. 443;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di CAGLIARI le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 28.01.2025.
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi) TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 5303 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] il [...], (CF ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], (CF: ); CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Vista la sentenza non definitiva di pari data con la quale nella causa tra le suddette parti è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata sospesa la pronuncia sulle ulteriori domande;
visti gli artt.279, 280 c.p.c., vista la richiesta delle parti, assegna i termini di cui all'art. 183 cpc, fissando udienza al 13.06.2025,
che, visto l'art. 127 ter cpc, sarà sostituita dal deposito di note entro il 13.06.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari in data 28.01.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti