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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3373/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Rossana Gozzoli) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Domenico Bicelli) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che si intendono qui trascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in Sant'Arcangelo in data 19
Per settembre 2011 (atto n. 2 parte I) e sono genitori di (29 dicembre 2007) e (4 Per_1
aprile 2014).
La ricorrente ha chiesto: la pronuncia della separazione, con addebito al marito, il quale avrebbe tenuto condotte maltrattanti e intrattenuto relazioni extraconiugali;
l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli;
la condanna del marito a contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio).
Il resistente ha si è opposto alla domanda di addebito, ha insistito per conseguire l'affidamento condiviso dei figli e ha offerto un assegno per il loro mantenimento di euro
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio).
Con ordinanza del 25 ottobre 2023, sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; dispone che i figli mantengano la residenza abituale presso
Per la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo quanto indicato in parte motiva;
incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, con tutti gli opportuni interventi di tutela e sostegno;
richiede ai Servizi sociali una relazione di aggiornamento entro la data del 22 aprile 2024; dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: marzo 2023) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è stata istruita mediante un monitoraggio a cura dei Servizi sociali.
Le istanze di prove orali sono state respinte con ordinanza del 18 novembre 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
2 Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, il processo è infine transitato in fase decisoria.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della domanda di addebito proposta dall'attrice e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – In quanto segue, viene trattata la domanda di addebito.
La profonda conflittualità di coppia ha ampiamente caratterizzato la convivenza matrimoniale e, una volta venuta meno l'affectio coniugalis, si è trasformata in un acceso contrasto genitoriale1.
Il resistente ha circoscritto i litigi – a cui sono stati esposti i figli – alla sola sfera verbale2, ma questa prospettazione è smentita dalle dichiarazioni di e i quali Per_3
hanno riferito di essere stati testimoni di aggressioni fisiche perpetrate dal padre ai danni della madre. Proprio in queste violenze riposano le ragioni dell'attuale rifiuto di di Per_1
avere rapporti col padre.
Questo clima di sopraffazione era, peraltro, presente già prima del matrimonio, quando era nata da poco. Nella relazione dei Servizi sociali di Sant'Arcangelo5, al Per_1
tempo incaricati di farsi carico delle difficoltà del nucleo familiare, si legge che, durante le discussioni, il sig. era solito rivolgersi alla compagna dicendole «vai a cuccia», CP_1
per imporle il silenzio come fosse stata un cane;
inoltre, egli non si preoccupava di fornire il minimo sostentamento economico alla sig.ra Benché questi comportanti non Parte_1
possano essere valorizzati direttamente ai fini dell'addebito, perché antecedenti alle nozze, hanno però una portata indiziaria, perché corroborano la narrazione della ricorrente, che ha dedotto la perpetuazione di tali condotte, da parte del marito, anche durante il matrimonio.
Il quadro di violenza fisica e anche morale descritto impone la pronuncia di addebito della separazione al marito, a prescindere da ogni accertamento (che resta assorbito) circa le relazioni extraconiugali allegate dalla ricorrente.
§ 5. – Si confrontano opposte richieste in tema di affidamento.
È fondata quella della ricorrente.
Dalle relazioni dei Servizi sociali è emersa, a più riprese, la difficoltà del padre di cogliere i bisogni e le esigenze dei figli6. Questo limite si è manifestato in modo evidente anche sul versante economico, dove l'emergenza che la ricorrente ha dovuto affrontare (si pensi che è stata costretta a rateizzare il pagamento dei testi scolastici) è stata minimizzata dal resistente e, ad essa, è stato possibile porre rimedio solo per mezzo dei provvedimenti temporanei ed urgenti7.
I rapporti fra i genitori, benché migliorati rispetto al passato, rimangono tesi e le interazioni sono rese più problematiche dal trasferimento del padre a Ravenna per motivi lavorativi.
A ciò si deve aggiungere che il padre non fa parte della vita della figlia e ha Per_1
un ruolo del tutto marginale anche rispetto a sicché sarebbe irragionevole vincolare le decisioni di maggior importanza per i figli al consenso del padre, il quale, stante la carenza di rapporti, non è in grado di coglierne i desideri, le esigenze e le inclinazioni.
Alla luce di tutti gli elementi esposti, la modalità di esercizio della responsabilità più aderente alle caratteristiche della situazione concreta è quella dell'affidamento c.d. super- esclusivo alla madre, in linea, peraltro, con quanto suggerito dagli assistenti sociali nell'ultima relazione depositata9.
I figli continueranno a vivere con la madre. 6 Il resistente è apparso «ancorato in modo inadeguato alla sua posizione rispetto alla genitorialità mostrando interesse verso i figli in modo ego distonico non riuscendo, nonostante i numerosi colloqui di sostegno, a riconoscere i veri bisogni dei figli e a formulare pensieri autocritici su ciò» (così, relazione psicologica in data
18 maggio 2023, a firma della dott.ssa ). Persona_5 7 L'aver stabilito un mantenimento economico da parte del padre ha permesso di ridurre il conflitto tra i Pe genitori, per cui ha beneficiato della distensione dei rapporti tra i genitori (cfr. relazione psico-sociale depositata in data 4 novembre 2024). Pe 8 Si veda relazione depositata il 23 giugno 2025: «Il padre mantiene un ruolo marginale con mentre non ha alcun ruolo con la figlia maggiore , che a dicembre diventerà maggiorenne». Per_1 9 «L'elevata distanza abitativa e il complesso rapporto genitoriale non permette ad oggi di pensare ad un cambio della modalità di affido».
4 ormai prossima alla maggiore età, vedrà il padre solo se lo vorrà, mentre Per_1
Per
starà col padre a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Inoltre, il resistente potrà tenere con sé il figlio metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali (alternando di anno in anno Natale/Capodanno e Pasqua/Lunedì dell'Angelo), nonché dieci giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno10.
§ 6. – Resta da esaminare il profilo economico, che rappresenta uno degli elementi di maggior conflitto all'interno della coppia genitoriale.
La ricorrente è lavoratrice dipendente e percepisce una retribuzione netta di euro
1.200,00/1.400,00 mensili, con la quale sostiene un canone di locazione di euro 475,00 mensili e deve farsi carico del mantenimento diretto pressoché integrale dei due figli. In ciò, è aiutata unicamente dall'incasso dell'intero assegno unico (legittimato dall'affidamento esclusivo).
Il resistente gode di una situazione senz'altro più florida, poiché ha uno stipendio d circa euro 2.000,00 mensili11, con cui paga un canone di locazione mensile di euro 410,00
e la rata dell'auto per euro 213,17. Gli residua, quindi, una disponibilità mensile di euro
1.376,83, che è di più di quanto disponga la ricorrente, la quale, peraltro, deve mantenere tre persone (se stessa e i due figli). Va, però, aggiunto che il trasferimento del padre a
Ravenna gli imporrà di sostenere i costi necessari all'esercizio del diritto di visita.
Di conseguenza, sulla base di questi dati, appare congruo disporre che il padre versi un assegno periodico per il mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio)12. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015,
n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
§ 7. – L'esito della lite lascia registrare la soccombenza prevalente del resistente. Le spese di lite saranno compensate nella misura di un terzo, con condanna del resistente a rifondere alla ricorrente i restanti due terzi, liquidati in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
3. affida i figli in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4. dispone che i figli mantengano la residenza abituale presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo quanto indicato in parte motiva;
6. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: marzo 2023) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo
Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6
7. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente i restanti due terzi, che liquida in euro 65,33 per esborsi ed euro
5.077,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA IN
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. relazione dei Servizi sociali di Montichiari del 18 maggio 2023. 2 Il sig. , in data 26 maggio 2023, ha dichiarato dinanzi al Tribunale per i minorenni che i figli CP_1
«hanno assistito a litigi verbali». 3 V. verbale di audizione del 26 maggio 2023: «Tra i miei genitori non c'erano soltanto litigi verbali, c'erano anche dei litigi fisici perché mio padre non si risparmiava a dare degli schiaffi, alzare le mani e prenderla per il collo. A queste cose assistevamo sia io sia mio fratello». Pe 4 Nel mese di febbraio 2022 ha esplicitato ai Servizi sociali, in presenza del padre, che non voleva più che questi picchiasse la madre: v. relazione dei Servizi sociali del 17 maggio 2023, a firma della dott.ssa Tes_1
[...] 5 Doc. 16 di parte ricorrente.
3 10 Tutti e due i genitori sono favorevoli a che il bambino trascorra qualche giorno di vacanza con il padre, sia durante le vacanze estive che quelle natalizie. 11 Cfr. busta paga del mese di febbraio 2024. 12 Un importo più elevato appare incompatibile con le spese di viaggio di cui il resistente dovrà farsi carico.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3373/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Rossana Gozzoli) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Domenico Bicelli) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che si intendono qui trascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in Sant'Arcangelo in data 19
Per settembre 2011 (atto n. 2 parte I) e sono genitori di (29 dicembre 2007) e (4 Per_1
aprile 2014).
La ricorrente ha chiesto: la pronuncia della separazione, con addebito al marito, il quale avrebbe tenuto condotte maltrattanti e intrattenuto relazioni extraconiugali;
l'affidamento c.d. super-esclusivo dei figli;
la condanna del marito a contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio).
Il resistente ha si è opposto alla domanda di addebito, ha insistito per conseguire l'affidamento condiviso dei figli e ha offerto un assegno per il loro mantenimento di euro
500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio).
Con ordinanza del 25 ottobre 2023, sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida i figli in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; dispone che i figli mantengano la residenza abituale presso
Per la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo quanto indicato in parte motiva;
incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, con tutti gli opportuni interventi di tutela e sostegno;
richiede ai Servizi sociali una relazione di aggiornamento entro la data del 22 aprile 2024; dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: marzo 2023) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
La causa è stata istruita mediante un monitoraggio a cura dei Servizi sociali.
Le istanze di prove orali sono state respinte con ordinanza del 18 novembre 2024, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione.
2 Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, il processo è infine transitato in fase decisoria.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della domanda di addebito proposta dall'attrice e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – In quanto segue, viene trattata la domanda di addebito.
La profonda conflittualità di coppia ha ampiamente caratterizzato la convivenza matrimoniale e, una volta venuta meno l'affectio coniugalis, si è trasformata in un acceso contrasto genitoriale1.
Il resistente ha circoscritto i litigi – a cui sono stati esposti i figli – alla sola sfera verbale2, ma questa prospettazione è smentita dalle dichiarazioni di e i quali Per_3
hanno riferito di essere stati testimoni di aggressioni fisiche perpetrate dal padre ai danni della madre. Proprio in queste violenze riposano le ragioni dell'attuale rifiuto di di Per_1
avere rapporti col padre.
Questo clima di sopraffazione era, peraltro, presente già prima del matrimonio, quando era nata da poco. Nella relazione dei Servizi sociali di Sant'Arcangelo5, al Per_1
tempo incaricati di farsi carico delle difficoltà del nucleo familiare, si legge che, durante le discussioni, il sig. era solito rivolgersi alla compagna dicendole «vai a cuccia», CP_1
per imporle il silenzio come fosse stata un cane;
inoltre, egli non si preoccupava di fornire il minimo sostentamento economico alla sig.ra Benché questi comportanti non Parte_1
possano essere valorizzati direttamente ai fini dell'addebito, perché antecedenti alle nozze, hanno però una portata indiziaria, perché corroborano la narrazione della ricorrente, che ha dedotto la perpetuazione di tali condotte, da parte del marito, anche durante il matrimonio.
Il quadro di violenza fisica e anche morale descritto impone la pronuncia di addebito della separazione al marito, a prescindere da ogni accertamento (che resta assorbito) circa le relazioni extraconiugali allegate dalla ricorrente.
§ 5. – Si confrontano opposte richieste in tema di affidamento.
È fondata quella della ricorrente.
Dalle relazioni dei Servizi sociali è emersa, a più riprese, la difficoltà del padre di cogliere i bisogni e le esigenze dei figli6. Questo limite si è manifestato in modo evidente anche sul versante economico, dove l'emergenza che la ricorrente ha dovuto affrontare (si pensi che è stata costretta a rateizzare il pagamento dei testi scolastici) è stata minimizzata dal resistente e, ad essa, è stato possibile porre rimedio solo per mezzo dei provvedimenti temporanei ed urgenti7.
I rapporti fra i genitori, benché migliorati rispetto al passato, rimangono tesi e le interazioni sono rese più problematiche dal trasferimento del padre a Ravenna per motivi lavorativi.
A ciò si deve aggiungere che il padre non fa parte della vita della figlia e ha Per_1
un ruolo del tutto marginale anche rispetto a sicché sarebbe irragionevole vincolare le decisioni di maggior importanza per i figli al consenso del padre, il quale, stante la carenza di rapporti, non è in grado di coglierne i desideri, le esigenze e le inclinazioni.
Alla luce di tutti gli elementi esposti, la modalità di esercizio della responsabilità più aderente alle caratteristiche della situazione concreta è quella dell'affidamento c.d. super- esclusivo alla madre, in linea, peraltro, con quanto suggerito dagli assistenti sociali nell'ultima relazione depositata9.
I figli continueranno a vivere con la madre. 6 Il resistente è apparso «ancorato in modo inadeguato alla sua posizione rispetto alla genitorialità mostrando interesse verso i figli in modo ego distonico non riuscendo, nonostante i numerosi colloqui di sostegno, a riconoscere i veri bisogni dei figli e a formulare pensieri autocritici su ciò» (così, relazione psicologica in data
18 maggio 2023, a firma della dott.ssa ). Persona_5 7 L'aver stabilito un mantenimento economico da parte del padre ha permesso di ridurre il conflitto tra i Pe genitori, per cui ha beneficiato della distensione dei rapporti tra i genitori (cfr. relazione psico-sociale depositata in data 4 novembre 2024). Pe 8 Si veda relazione depositata il 23 giugno 2025: «Il padre mantiene un ruolo marginale con mentre non ha alcun ruolo con la figlia maggiore , che a dicembre diventerà maggiorenne». Per_1 9 «L'elevata distanza abitativa e il complesso rapporto genitoriale non permette ad oggi di pensare ad un cambio della modalità di affido».
4 ormai prossima alla maggiore età, vedrà il padre solo se lo vorrà, mentre Per_1
Per
starà col padre a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Inoltre, il resistente potrà tenere con sé il figlio metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali (alternando di anno in anno Natale/Capodanno e Pasqua/Lunedì dell'Angelo), nonché dieci giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno10.
§ 6. – Resta da esaminare il profilo economico, che rappresenta uno degli elementi di maggior conflitto all'interno della coppia genitoriale.
La ricorrente è lavoratrice dipendente e percepisce una retribuzione netta di euro
1.200,00/1.400,00 mensili, con la quale sostiene un canone di locazione di euro 475,00 mensili e deve farsi carico del mantenimento diretto pressoché integrale dei due figli. In ciò, è aiutata unicamente dall'incasso dell'intero assegno unico (legittimato dall'affidamento esclusivo).
Il resistente gode di una situazione senz'altro più florida, poiché ha uno stipendio d circa euro 2.000,00 mensili11, con cui paga un canone di locazione mensile di euro 410,00
e la rata dell'auto per euro 213,17. Gli residua, quindi, una disponibilità mensile di euro
1.376,83, che è di più di quanto disponga la ricorrente, la quale, peraltro, deve mantenere tre persone (se stessa e i due figli). Va, però, aggiunto che il trasferimento del padre a
Ravenna gli imporrà di sostenere i costi necessari all'esercizio del diritto di visita.
Di conseguenza, sulla base di questi dati, appare congruo disporre che il padre versi un assegno periodico per il mantenimento dei figli di euro 500,00 mensili (euro 250,00 a figlio)12. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.7.2015,
n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
§ 7. – L'esito della lite lascia registrare la soccombenza prevalente del resistente. Le spese di lite saranno compensate nella misura di un terzo, con condanna del resistente a rifondere alla ricorrente i restanti due terzi, liquidati in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
3. affida i figli in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni di maggior interesse per i minori, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4. dispone che i figli mantengano la residenza abituale presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo quanto indicato in parte motiva;
6. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: marzo 2023) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo
Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;
6
7. compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente i restanti due terzi, che liquida in euro 65,33 per esborsi ed euro
5.077,33 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA IN
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. relazione dei Servizi sociali di Montichiari del 18 maggio 2023. 2 Il sig. , in data 26 maggio 2023, ha dichiarato dinanzi al Tribunale per i minorenni che i figli CP_1
«hanno assistito a litigi verbali». 3 V. verbale di audizione del 26 maggio 2023: «Tra i miei genitori non c'erano soltanto litigi verbali, c'erano anche dei litigi fisici perché mio padre non si risparmiava a dare degli schiaffi, alzare le mani e prenderla per il collo. A queste cose assistevamo sia io sia mio fratello». Pe 4 Nel mese di febbraio 2022 ha esplicitato ai Servizi sociali, in presenza del padre, che non voleva più che questi picchiasse la madre: v. relazione dei Servizi sociali del 17 maggio 2023, a firma della dott.ssa Tes_1
[...] 5 Doc. 16 di parte ricorrente.
3 10 Tutti e due i genitori sono favorevoli a che il bambino trascorra qualche giorno di vacanza con il padre, sia durante le vacanze estive che quelle natalizie. 11 Cfr. busta paga del mese di febbraio 2024. 12 Un importo più elevato appare incompatibile con le spese di viaggio di cui il resistente dovrà farsi carico.
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