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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/10/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2663/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 27/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PAONE IO ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
1/10/2025 per avv. ROBERTO MANTOVANO in proprio ex art. 86 c.p.c. ha concluso come da nota depositata in data 06/10/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:15 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2663/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2663/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PAONE Parte_1 C.F._1
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gaeta (LT), L. Mare Caboto Vico 15 n.
2, in virtù di mandato alle liti allegato in atti;
appellante appellata in via incidentale contro avv. ROBERTO MANTOVANO (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Attilio Regolo n. 19; appellato appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 520/2020 datata
19/02/2020 e pubblicata il 4/03/2020 in seno al procedimento R.G. n. 1337/2018;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig. , convenendo in giudizio Parte_1
l'avv. ROBERTO MANTOVANO, ha interposto appello avverso la sentenza come in epigrafe indicata, tramite cui il Giudice di Pace di Latina, - a definizione del giudizio dalla medesima promosso avverso il d.i. n. 991/2017 recante la somma di euro 3.591,53, oltre interessi e spese, richiesto ed ottenuto dall'odierno appellato per il pagamento delle proprie prestazioni professionali di cui alla parcella del 17.5.2016 -, aveva revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando integralmente il valore del credito spettante all'Avv. Roberto NT nella misura di € 1.600,00, oltre iva, se dovuta, e c.p.a.(cfr. sentenza appellata, all. citazione).
A fondamento del gravame, l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, lamentando, in via preliminare, l'omessa valutazione e pronunzia ex art. 112 c.p.c. in ordine all'eccezione di inefficacia del d.i. per violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., nonché, nel merito, la violazione e falsa applicazione di legge e del D.M n. 55/2014 in ordine al riconoscimento, in misura ridotta, rispetto a quanto ingiuntole.
L'avv. ROBERTO MANTOVANO, tempestivamente costituitosi nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/11/2020, proponendo appello incidentale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Per il rigetto dell'appello essendo inammissibile infondato e non provato nell'an come nel quantum. b) In integrale accoglimento dell'appello incidentale: - in via preliminare nel rito disporre la conversione del presente giudizio nel rito speciale ex art. 14 Dlgs 150/2011; - conseguentemente e nel merito dichiarare nulla per incompetenza funzionale (nel rito e nel merito) la sentenza 520/2020 del Giudice di Pace di Latina;
c) Subordinatamente nel merito in riforma della sentenza appellata rigettare l'originaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo 991/2017 del
Giudice di Pace di Latina;
d) Gradatamente in riforma della sentenza appellata rigettare l'appello e Part condannare La sig.ra a corrispondere il pagamento dei compensi di causa nella misura di legge
e ritenuta di giustizia. e) In ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole al professionista anche in riferimento a spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello svolto in via principale dall'odierna parte appellante merita accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello, l'odierna parte deducente ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso la statuizione in ordine alla preliminare eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione di termini dell'art. 644 c.p.c., posto che lo stesso, emesso in data
20.6.2017, era stato passato per la notifica solo in data 8.2.2018, sicché era da considerarsi nullo ed illegittimo il provvedimento di rimessione in termini emesso dal Giudice di Pace in data 8.1.2018, in quanto emesso al di fuori delle previsioni di cui all'art. 184 bis c.p.c.
Parte appellata ha contestato predetta eccezione, ritenendola superata dalla piena disamina della vicenda che il giudizio di opposizione garantisce.
Il motivo oggetto di doglianza non è degno di pregio. Ed invero, l'opposizione, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza alla fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione
(ex multis, Cass. 15702/2004), non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (ex multis, Cass. 3649/2012).
L'ingiunto può sì far valere l'illegittimità del ricorso la procedura monitoria e ottenere la relativa revoca tramite il procedimento di opposizione (Cass. 22655/2011), ma se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli alimenti probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (Cass. 21169/2013).
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di Pace non omesso alcuna pronuncia in ordine all'eccepita inefficacia del d.i. per violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., ritenendola superata dalla fondatezza del credito oggetto di ingiunzione, sia pur rideterminato in misura inferiore rispetto a quella originariamente azionata.
Con il secondo motivo di appello, l'odierna parte deducente ha lamentato la statuizione della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace, pur ritenendo che il compenso professionale dell'avv.
NT andasse rideterminato sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, potendo inerire le sole voci "esame studio" e, parzialmente, “la fase introduttiva”, avrebbe omesso l'indicazione dello scaglione di riferimento, limitandosi a ritenere genericamente "…corretta e conforme a giustizia una liquidazione per l'importo globale di € 1.500,00, ……oltre iva se dovuta e cpa…".
Il secondo motivo di censura può essere accolto per quanto di ragione, nei limiti qui di seguito indicati.
Ed invero, dalla lettura della motivazione in relazione alla parte oggetto di censura in commento e dalla disamina complessiva della statuizione, risulta evidente che il Giudice di prime cure abbia preso a riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa – controversie di lavoro indicato dall'avv. NT nella parcella pro-forma del 17.5.2016 e avallato dal parere del C.O.A. di Latina del 13.09.2016, sicché a tale proposito la statuizione de qua non presta il fianco a censure.
Condivisibile, invece, la censura di parte appellante in merito alla richiesta di espunzione dell'importo di euro 100,00 riconosciuto in sentenza dal giudice di prime cure per le spese di ottenimento del parere.
Ed invero, secondo la richiamata pronuncia di legittimità, Cassazione civile sez. II, 19/05/2017,
n.1268, in una controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso in favore di un avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del
Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta devono restare a carico del professionista, solo laddove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata.
Tale principio, secondo il condiviso indirizzo ermeneutico, deve «essere applicato in tutti casi in cui il decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere sia revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione anche, come nel caso di specie, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.», dacché ne consegue, alla luce dell'intervenuta revoca del d.i. opposto e dunque della parziale infondatezza del credito opposto, l'espunzione della somma di euro 100,00 per la redazione del parere dal credito vantato dall'avv. Roberto NT.
L'appello svolto in via incidentale dall'odierna parte appellata è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di doglianza, l'avv. NT ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto obbligatoriamente disporre la conversione nel rito speciale ex art. 14 D. L.vo n. 150/2011 per poi dichiararsi incompetente funzionalmente in favore del Tribunale in composizione collegiale.
Ha, dunque, eccepito la nullità della sentenza impugnata per predetta violazione.
La censura è priva di pregio.
Nel caso di specie, l'opposizione al d.i. emesso dal Giudice di Pace di Latina è stata correttamente incardinata dall'odierna appellante innanzi al predetto Giudice in ossequio al disposto di cui all'art. 645 c.p.c. secondo cui “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.”.
Ciò posto, nel caso di specie, non è in contestazione la competenza funzionale del Tribunale circa le opposizioni ai decreti ingiuntivi riguardanti gli onorari degli avvocati secondo il rito speciale ex art. 14 D. L.vo. 150/2011, purtuttavia, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 157, co. 3, c.p.c.
(“La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.”) e all'art. 637, co. 1, c.p.c., l'avv. NT non può eccepire una nullità di una sentenza a cui egli stesso ha dato causa.
Nello specifico, è lo stesso procuratore che avrebbe dovuto rivolgersi al fine di ottenere il decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale “che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”, sicché lo stesso, optando per la presentazione del monitorio dinanzi al Giudice di Pace, ha dato luogo ad una nullità che, in quanto tale, non può essere poi dal medesimo opposta.
Va poi disatteso il motivo di appello volto a censurare la statuizione del Giudice di Pace nella parte in cui avrebbe rideterminato in misura inferiore il proprio credito.
Ed invero, alcuna censura può essere mossa sul punto alla statuizione in parte qua, in particolare in ordine al riconoscimento parziale della fase “introduttiva”.
Pacifica, infatti, l'intervenuta rinunzia al mandato difensivo inviata in data 17.7.2016 da parte dell'Avv. NT, prima della celebrazione della prima udienza di prima comparizione del ricorso previdenziale (udienza del 11.7.2017), sicché è corretta la decurtazione della somma dal medesimo richiesta nella parcella, avendo questi svolto soltanto in parte (redazione del ricorso ed esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza) le attività di cui all'art. 4, co. 5, lett. b) del d.m. 55/2014 che, qui, per comodità, si trascrive “b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”.
Pertanto, l'atto di appello va accolto per quanto di ragione con parziale riforma della sentenza impugnata e il credito spettante all'avv. NT rideterminato nella misura di euro 1.500,00, oltre i.v.a., se dovuta, e c.p.a., confermando nel resto la sentenza ivi comprese le spese di lite oggetto di compensazione integrale.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933).
In considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum e decisum (parte appellante ha chiesto dichiararsi l'integrale non debenza del credito a fronte di un'ottenuta decurtazione dell'esigua somma di euro 100,00), del rigetto dell'appello incidentale, si ritengono sussistere i presupposti dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare nella misura di ¾ le spese della presente procedura.
Il restante ¼ viene liquidato secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della controversia entro i 5.200,00 euro (parametri minimi attesa la minima difficoltà del presente giudizio e per il tenore delle difese svolte;
esclusa la fase istruttoria non espletata).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto in via principale da e in Parte_1 parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina di cui in epigrafe, ridetermina il valore del credito vantato dall'avv. NT nei confronti dell'odierna appellante nella misura di euro 1.500,00, oltre iva (se dovuta) e c.p.a., lasciando fermo ed inalterato il resto;
b) rigetta l'appello incidentale promosso dall'avv. Roberto NT;
c) compensa nella misura di ¾ le spese di lite del presente giudizio e condanna parte appellata a rifondere all'appellante il restante ¼ che liquida in euro 43,50 per esborsi ed euro 213,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte appellata in via incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 7/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 7/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 27/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PAONE IO ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
1/10/2025 per avv. ROBERTO MANTOVANO in proprio ex art. 86 c.p.c. ha concluso come da nota depositata in data 06/10/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:15 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2663/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2663/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PAONE Parte_1 C.F._1
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gaeta (LT), L. Mare Caboto Vico 15 n.
2, in virtù di mandato alle liti allegato in atti;
appellante appellata in via incidentale contro avv. ROBERTO MANTOVANO (c.f. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Attilio Regolo n. 19; appellato appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 520/2020 datata
19/02/2020 e pubblicata il 4/03/2020 in seno al procedimento R.G. n. 1337/2018;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig. , convenendo in giudizio Parte_1
l'avv. ROBERTO MANTOVANO, ha interposto appello avverso la sentenza come in epigrafe indicata, tramite cui il Giudice di Pace di Latina, - a definizione del giudizio dalla medesima promosso avverso il d.i. n. 991/2017 recante la somma di euro 3.591,53, oltre interessi e spese, richiesto ed ottenuto dall'odierno appellato per il pagamento delle proprie prestazioni professionali di cui alla parcella del 17.5.2016 -, aveva revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando integralmente il valore del credito spettante all'Avv. Roberto NT nella misura di € 1.600,00, oltre iva, se dovuta, e c.p.a.(cfr. sentenza appellata, all. citazione).
A fondamento del gravame, l'appellante ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, lamentando, in via preliminare, l'omessa valutazione e pronunzia ex art. 112 c.p.c. in ordine all'eccezione di inefficacia del d.i. per violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., nonché, nel merito, la violazione e falsa applicazione di legge e del D.M n. 55/2014 in ordine al riconoscimento, in misura ridotta, rispetto a quanto ingiuntole.
L'avv. ROBERTO MANTOVANO, tempestivamente costituitosi nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/11/2020, proponendo appello incidentale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Per il rigetto dell'appello essendo inammissibile infondato e non provato nell'an come nel quantum. b) In integrale accoglimento dell'appello incidentale: - in via preliminare nel rito disporre la conversione del presente giudizio nel rito speciale ex art. 14 Dlgs 150/2011; - conseguentemente e nel merito dichiarare nulla per incompetenza funzionale (nel rito e nel merito) la sentenza 520/2020 del Giudice di Pace di Latina;
c) Subordinatamente nel merito in riforma della sentenza appellata rigettare l'originaria opposizione e confermare il decreto ingiuntivo 991/2017 del
Giudice di Pace di Latina;
d) Gradatamente in riforma della sentenza appellata rigettare l'appello e Part condannare La sig.ra a corrispondere il pagamento dei compensi di causa nella misura di legge
e ritenuta di giustizia. e) In ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole al professionista anche in riferimento a spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello svolto in via principale dall'odierna parte appellante merita accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello, l'odierna parte deducente ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso la statuizione in ordine alla preliminare eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione di termini dell'art. 644 c.p.c., posto che lo stesso, emesso in data
20.6.2017, era stato passato per la notifica solo in data 8.2.2018, sicché era da considerarsi nullo ed illegittimo il provvedimento di rimessione in termini emesso dal Giudice di Pace in data 8.1.2018, in quanto emesso al di fuori delle previsioni di cui all'art. 184 bis c.p.c.
Parte appellata ha contestato predetta eccezione, ritenendola superata dalla piena disamina della vicenda che il giudizio di opposizione garantisce.
Il motivo oggetto di doglianza non è degno di pregio. Ed invero, l'opposizione, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza alla fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione
(ex multis, Cass. 15702/2004), non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (ex multis, Cass. 3649/2012).
L'ingiunto può sì far valere l'illegittimità del ricorso la procedura monitoria e ottenere la relativa revoca tramite il procedimento di opposizione (Cass. 22655/2011), ma se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli alimenti probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (Cass. 21169/2013).
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di Pace non omesso alcuna pronuncia in ordine all'eccepita inefficacia del d.i. per violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., ritenendola superata dalla fondatezza del credito oggetto di ingiunzione, sia pur rideterminato in misura inferiore rispetto a quella originariamente azionata.
Con il secondo motivo di appello, l'odierna parte deducente ha lamentato la statuizione della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace, pur ritenendo che il compenso professionale dell'avv.
NT andasse rideterminato sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, potendo inerire le sole voci "esame studio" e, parzialmente, “la fase introduttiva”, avrebbe omesso l'indicazione dello scaglione di riferimento, limitandosi a ritenere genericamente "…corretta e conforme a giustizia una liquidazione per l'importo globale di € 1.500,00, ……oltre iva se dovuta e cpa…".
Il secondo motivo di censura può essere accolto per quanto di ragione, nei limiti qui di seguito indicati.
Ed invero, dalla lettura della motivazione in relazione alla parte oggetto di censura in commento e dalla disamina complessiva della statuizione, risulta evidente che il Giudice di prime cure abbia preso a riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa – controversie di lavoro indicato dall'avv. NT nella parcella pro-forma del 17.5.2016 e avallato dal parere del C.O.A. di Latina del 13.09.2016, sicché a tale proposito la statuizione de qua non presta il fianco a censure.
Condivisibile, invece, la censura di parte appellante in merito alla richiesta di espunzione dell'importo di euro 100,00 riconosciuto in sentenza dal giudice di prime cure per le spese di ottenimento del parere.
Ed invero, secondo la richiamata pronuncia di legittimità, Cassazione civile sez. II, 19/05/2017,
n.1268, in una controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso in favore di un avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del
Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta devono restare a carico del professionista, solo laddove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata.
Tale principio, secondo il condiviso indirizzo ermeneutico, deve «essere applicato in tutti casi in cui il decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere sia revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione anche, come nel caso di specie, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.», dacché ne consegue, alla luce dell'intervenuta revoca del d.i. opposto e dunque della parziale infondatezza del credito opposto, l'espunzione della somma di euro 100,00 per la redazione del parere dal credito vantato dall'avv. Roberto NT.
L'appello svolto in via incidentale dall'odierna parte appellata è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di doglianza, l'avv. NT ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto obbligatoriamente disporre la conversione nel rito speciale ex art. 14 D. L.vo n. 150/2011 per poi dichiararsi incompetente funzionalmente in favore del Tribunale in composizione collegiale.
Ha, dunque, eccepito la nullità della sentenza impugnata per predetta violazione.
La censura è priva di pregio.
Nel caso di specie, l'opposizione al d.i. emesso dal Giudice di Pace di Latina è stata correttamente incardinata dall'odierna appellante innanzi al predetto Giudice in ossequio al disposto di cui all'art. 645 c.p.c. secondo cui “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.”.
Ciò posto, nel caso di specie, non è in contestazione la competenza funzionale del Tribunale circa le opposizioni ai decreti ingiuntivi riguardanti gli onorari degli avvocati secondo il rito speciale ex art. 14 D. L.vo. 150/2011, purtuttavia, in ragione del combinato disposto di cui all'art. 157, co. 3, c.p.c.
(“La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.”) e all'art. 637, co. 1, c.p.c., l'avv. NT non può eccepire una nullità di una sentenza a cui egli stesso ha dato causa.
Nello specifico, è lo stesso procuratore che avrebbe dovuto rivolgersi al fine di ottenere il decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale “che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria”, sicché lo stesso, optando per la presentazione del monitorio dinanzi al Giudice di Pace, ha dato luogo ad una nullità che, in quanto tale, non può essere poi dal medesimo opposta.
Va poi disatteso il motivo di appello volto a censurare la statuizione del Giudice di Pace nella parte in cui avrebbe rideterminato in misura inferiore il proprio credito.
Ed invero, alcuna censura può essere mossa sul punto alla statuizione in parte qua, in particolare in ordine al riconoscimento parziale della fase “introduttiva”.
Pacifica, infatti, l'intervenuta rinunzia al mandato difensivo inviata in data 17.7.2016 da parte dell'Avv. NT, prima della celebrazione della prima udienza di prima comparizione del ricorso previdenziale (udienza del 11.7.2017), sicché è corretta la decurtazione della somma dal medesimo richiesta nella parcella, avendo questi svolto soltanto in parte (redazione del ricorso ed esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza) le attività di cui all'art. 4, co. 5, lett. b) del d.m. 55/2014 che, qui, per comodità, si trascrive “b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”.
Pertanto, l'atto di appello va accolto per quanto di ragione con parziale riforma della sentenza impugnata e il credito spettante all'avv. NT rideterminato nella misura di euro 1.500,00, oltre i.v.a., se dovuta, e c.p.a., confermando nel resto la sentenza ivi comprese le spese di lite oggetto di compensazione integrale.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n. 19933).
In considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum e decisum (parte appellante ha chiesto dichiararsi l'integrale non debenza del credito a fronte di un'ottenuta decurtazione dell'esigua somma di euro 100,00), del rigetto dell'appello incidentale, si ritengono sussistere i presupposti dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare nella misura di ¾ le spese della presente procedura.
Il restante ¼ viene liquidato secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della controversia entro i 5.200,00 euro (parametri minimi attesa la minima difficoltà del presente giudizio e per il tenore delle difese svolte;
esclusa la fase istruttoria non espletata).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto in via principale da e in Parte_1 parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina di cui in epigrafe, ridetermina il valore del credito vantato dall'avv. NT nei confronti dell'odierna appellante nella misura di euro 1.500,00, oltre iva (se dovuta) e c.p.a., lasciando fermo ed inalterato il resto;
b) rigetta l'appello incidentale promosso dall'avv. Roberto NT;
c) compensa nella misura di ¾ le spese di lite del presente giudizio e condanna parte appellata a rifondere all'appellante il restante ¼ che liquida in euro 43,50 per esborsi ed euro 213,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte appellata in via incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 7/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 7/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini