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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 40798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1
Cola di Rienzo n. 80/A, presso lo studio dell'Avv. Donatella Vicari che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1
Quintavalle 70, presso la sede di Roma Tuscolano, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei pensione art. 12 l.118/71
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei della CP_1
pensione ex art. 12 l. 118/71 dovutigli in forza di decreto di omologa della
CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G.
16027/2023 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 31.5.2024, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso chiedendone il CP_1
rigetto.
Spirati i termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 31.5.2024 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo al Parte_1
del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 26.11.2022 e che il ricorrente ha trasmesso all' tutta CP_2
la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. docc. 2, 3 e 4 allegati al ricorso).
L' dal canto suo, ha documentato la lavorazione della pratica, me CP_1
non il pagamento della prestazione.
2 Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 dal 26.11.2022 così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento, nei confronti di CP_2
dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui Parte_1
medesimi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto alla pensione di inabilità Parte_1
ex art. 12 l. 118/71 a decorrere dal 26.11.2022;
2. - condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti in qualità, CP_1
dei relativi ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto del loro figlio minore, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025 il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1
Cola di Rienzo n. 80/A, presso lo studio dell'Avv. Donatella Vicari che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1
Quintavalle 70, presso la sede di Roma Tuscolano, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei pensione art. 12 l.118/71
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei della CP_1
pensione ex art. 12 l. 118/71 dovutigli in forza di decreto di omologa della
CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G.
16027/2023 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data 31.5.2024, notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso chiedendone il CP_1
rigetto.
Spirati i termini assegnati – fino all'8.1.2025 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 31.5.2024 l'intestato
Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo al Parte_1
del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 26.11.2022 e che il ricorrente ha trasmesso all' tutta CP_2
la documentazione necessaria per procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. docc. 2, 3 e 4 allegati al ricorso).
L' dal canto suo, ha documentato la lavorazione della pratica, me CP_1
non il pagamento della prestazione.
2 Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 dal 26.11.2022 così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al pagamento, nei confronti di CP_2
dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui Parte_1
medesimi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto alla pensione di inabilità Parte_1
ex art. 12 l. 118/71 a decorrere dal 26.11.2022;
2. - condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti in qualità, CP_1
dei relativi ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto del loro figlio minore, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025 il Giudice
Silvia Antonioni
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