TRIB
Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3998/2024 R.G., tra
(P. VA ) con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) alla Parte_1 P.IVA_1
via Salvatore di Giacomo n. 15, in persona del suo legale rapp.te p.t., (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], rapp.to e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dall'Avv. Luigi SANGIOVANNI (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Vincenzo SALOMONE (C.F. ), giusta procura in in atti ed el.te dom.to in uno C.F._3
al suo procuratore in Poggiomarino (NA) alla via Vincenzo Giuliano n. 88;
-ricorrente
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ADS80030620639), presso i cui uffici, in CP_1
alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge CP_1
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso ai danni dell' , Parte_1 Controparte_1
deduce di operare nel settore edile e che, in virtù di tale attività, matura, sul proprio cassetto fiscale, crediti fiscalmente deducibili, anno per anno, che possono essere detratti dalle imposte ovvero ceduti a terzi soggetti autorizzati per l'acquisto degli stessi. L'attività di cessione dei crediti viene realizzata da parte del soggetto fiscale, in via telematica e mediate l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall' , sui cui vengono caricate le domande di cessione, che Controparte_1
1 successivamente l'Ente pubblico evade, provvedendo alla realizzazione di un'attività amministrativa di autorizzazione.
Fatte tali premesse, la ricorrente asserisce che in data 29/03/2024 depositava presso la Guardia di
Finanza una denuncia querela contro ignoti per frode informatica, in quanto rinveniva sul proprio cassetto fiscale, in attesa di accettazione, la cessione di crediti d'imposta per un ammontare totale pari ad euro 607.011,80. La tentata cessione fraudolenta risulterebbe essere stata effettuata in data
28/03/2024 alle ore 11:11 in favore di una persona fisica, sconosciuta alla ricorrente, ed avente il codice fiscale . C.F._4
Inoltre, nonostante i ripetuti solleciti avanzati nei confronti dei competenti uffici dell' CP_1 [...]
, con i quali la società dichiarava di non aver mai autorizzato la cessione, richiedendo CP_1
l'annullamento della stessa e/o dell'eventuale dell'accettazione, nessun riscontro era mai pervenuto da parte dell'Ente pubblico.
Con il ricorso proposto, pertanto, la società ricorrente richiede ordinarsi all' di Controparte_1
provvedere alla cancellazione della cessione dei crediti abusivamente realizzata nella data del
28/03/2024 ed alla ricollocazione dei crediti sul proprio cassetto fiscale.
Si è costituita in giudizio l' richiedendo il rigetto del ricorso poiché Controparte_1
inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'8 aprile 2025, a seguito della discussione tenuta nel contraddittorio tra le parti, il giudice si riservava per la decisione.
****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente fonda l'intero ricorso sul presupposto, meramente dichiarato, che le operazioni di cessione di credito operate sul proprio cassetto fiscale siano abusive, in quanto frutto di un'illecita intromissione telematica da parte di terzi non meglio identificati nella piattaforma per la cessione dei crediti dell' ed addebita alla resistente una colpevole inerzia rispetto alla Controparte_1
dichiarata non paternità delle plurime operazioni di cessione dei crediti che risultano dalla suddetta piattaforma.
Quanto alla prospettazione dell'urgenza di tutela e del requisito del periculum in mora è la stessa ricorrente ad affermare che “decorsa la data del 30/09/2024, la società istante non potrà più provvedere alla collocazione dei crediti maturati per l'anno fiscale corrente con notevolissimo danno economico”.
E' evidente, pertanto, che il presente procedimento d'urgenza, anche in caso di accoglimento delle istanze di parte ricorrente, non potrebbe garantirle alcuna utilità atteso che il suddetto termine risulta essere abbondantemente spirato.
2 Ad ogni modo, si evidenzia che la società istante prospetta un non meglio precisato “accesso abusivo” al proprio cassetto fiscale, da parte di soggetti terzi da essa non autorizzati, che riuscendo ad oltrepassare le procedure di autenticazione con codice fiscale, password e/o pin, avrebbero fatto figurare operazioni di cessione di crediti, non sostenute da reali rapporti sottostanti tra il cedente ed il cessionario. Di tale accesso abusivo, tuttavia, non fornisce prova o indizio alcuno.
Tale circostanza, considerata unitamente alle descrizioni fornite della resistente in merito CP_1
alla complessità delle procedure di autenticazione degli operatori che hanno accesso alla piattaforma, rende implausibile la tesi della società volta a prospettare un attacco informatico subìto, che allo stato, in mancanza di qualsivoglia serio indizio in tal senso, resta meramente autodichiarato, non essendo stata prodotta neanche l'ipotesi di reato formulata dagli inquirenti che veda la società ricorrente quale persona offesa, né adottate misure cautelari, risultando agli atti la sola denuncia-querela la cui produzione non può dirsi sufficiente per suffragare la tesi dell'accesso abusivo.
Le suddette argomentazioni, pertanto, inducono ad escludere la sussistenza del fumus, oltre che del periculum in mora. Dinanzi ad un quadro indiziario altamente carente quanto ai presupposti stessi della cautela, la ricostruzione fornita dalla ricorrente presenta, infatti, profili di equivocità inidonei al riconoscimento di una qualche tutela cautelare in via di urgenza.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di tutte le restanti eccezioni e deduzioni non esaminate, il cui esame appare superfluo in virtù del tenore in concreto della presente statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa, se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3998/2024 R.G., tra
(P. VA ) con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) alla Parte_1 P.IVA_1
via Salvatore di Giacomo n. 15, in persona del suo legale rapp.te p.t., (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], rapp.to e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dall'Avv. Luigi SANGIOVANNI (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Vincenzo SALOMONE (C.F. ), giusta procura in in atti ed el.te dom.to in uno C.F._3
al suo procuratore in Poggiomarino (NA) alla via Vincenzo Giuliano n. 88;
-ricorrente
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ADS80030620639), presso i cui uffici, in CP_1
alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge CP_1
-convenuta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La con ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso ai danni dell' , Parte_1 Controparte_1
deduce di operare nel settore edile e che, in virtù di tale attività, matura, sul proprio cassetto fiscale, crediti fiscalmente deducibili, anno per anno, che possono essere detratti dalle imposte ovvero ceduti a terzi soggetti autorizzati per l'acquisto degli stessi. L'attività di cessione dei crediti viene realizzata da parte del soggetto fiscale, in via telematica e mediate l'utilizzo di una piattaforma messa a disposizione dall' , sui cui vengono caricate le domande di cessione, che Controparte_1
1 successivamente l'Ente pubblico evade, provvedendo alla realizzazione di un'attività amministrativa di autorizzazione.
Fatte tali premesse, la ricorrente asserisce che in data 29/03/2024 depositava presso la Guardia di
Finanza una denuncia querela contro ignoti per frode informatica, in quanto rinveniva sul proprio cassetto fiscale, in attesa di accettazione, la cessione di crediti d'imposta per un ammontare totale pari ad euro 607.011,80. La tentata cessione fraudolenta risulterebbe essere stata effettuata in data
28/03/2024 alle ore 11:11 in favore di una persona fisica, sconosciuta alla ricorrente, ed avente il codice fiscale . C.F._4
Inoltre, nonostante i ripetuti solleciti avanzati nei confronti dei competenti uffici dell' CP_1 [...]
, con i quali la società dichiarava di non aver mai autorizzato la cessione, richiedendo CP_1
l'annullamento della stessa e/o dell'eventuale dell'accettazione, nessun riscontro era mai pervenuto da parte dell'Ente pubblico.
Con il ricorso proposto, pertanto, la società ricorrente richiede ordinarsi all' di Controparte_1
provvedere alla cancellazione della cessione dei crediti abusivamente realizzata nella data del
28/03/2024 ed alla ricollocazione dei crediti sul proprio cassetto fiscale.
Si è costituita in giudizio l' richiedendo il rigetto del ricorso poiché Controparte_1
inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza dell'8 aprile 2025, a seguito della discussione tenuta nel contraddittorio tra le parti, il giudice si riservava per la decisione.
****
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente fonda l'intero ricorso sul presupposto, meramente dichiarato, che le operazioni di cessione di credito operate sul proprio cassetto fiscale siano abusive, in quanto frutto di un'illecita intromissione telematica da parte di terzi non meglio identificati nella piattaforma per la cessione dei crediti dell' ed addebita alla resistente una colpevole inerzia rispetto alla Controparte_1
dichiarata non paternità delle plurime operazioni di cessione dei crediti che risultano dalla suddetta piattaforma.
Quanto alla prospettazione dell'urgenza di tutela e del requisito del periculum in mora è la stessa ricorrente ad affermare che “decorsa la data del 30/09/2024, la società istante non potrà più provvedere alla collocazione dei crediti maturati per l'anno fiscale corrente con notevolissimo danno economico”.
E' evidente, pertanto, che il presente procedimento d'urgenza, anche in caso di accoglimento delle istanze di parte ricorrente, non potrebbe garantirle alcuna utilità atteso che il suddetto termine risulta essere abbondantemente spirato.
2 Ad ogni modo, si evidenzia che la società istante prospetta un non meglio precisato “accesso abusivo” al proprio cassetto fiscale, da parte di soggetti terzi da essa non autorizzati, che riuscendo ad oltrepassare le procedure di autenticazione con codice fiscale, password e/o pin, avrebbero fatto figurare operazioni di cessione di crediti, non sostenute da reali rapporti sottostanti tra il cedente ed il cessionario. Di tale accesso abusivo, tuttavia, non fornisce prova o indizio alcuno.
Tale circostanza, considerata unitamente alle descrizioni fornite della resistente in merito CP_1
alla complessità delle procedure di autenticazione degli operatori che hanno accesso alla piattaforma, rende implausibile la tesi della società volta a prospettare un attacco informatico subìto, che allo stato, in mancanza di qualsivoglia serio indizio in tal senso, resta meramente autodichiarato, non essendo stata prodotta neanche l'ipotesi di reato formulata dagli inquirenti che veda la società ricorrente quale persona offesa, né adottate misure cautelari, risultando agli atti la sola denuncia-querela la cui produzione non può dirsi sufficiente per suffragare la tesi dell'accesso abusivo.
Le suddette argomentazioni, pertanto, inducono ad escludere la sussistenza del fumus, oltre che del periculum in mora. Dinanzi ad un quadro indiziario altamente carente quanto ai presupposti stessi della cautela, la ricostruzione fornita dalla ricorrente presenta, infatti, profili di equivocità inidonei al riconoscimento di una qualche tutela cautelare in via di urgenza.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di tutte le restanti eccezioni e deduzioni non esaminate, il cui esame appare superfluo in virtù del tenore in concreto della presente statuizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa, se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 14 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
3