Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
In virtù del disposto di cui all'art. 2077, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto dal contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro, deve affermarsi che la garanzia del preventivo controllo sindacale previsto dalla contrattazione collettiva in ordine all'espletamento del potere organizzativo del datore di lavoro non è disponibile ad opera del singolo lavoratore che, se fosse abilitato a concedere in formza di contratto individuale il potere negato dal contratto collettivo, modificherebbe "in peius" le garanzie apprestate dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato accolto il ricorso proposto da un dipendente diretto all'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti per essersi rifiutato di presentarsi al lavoro nelle giornate di sabato previste dal turno mensile, sul presupposto che l'organizzazione aziendale con la previsione del lavoro supplementare nella giornata del sabato avrebbe richiesto il previo accordo con le organizzazioni sindacali, che invece non vi era stato, senza che, peraltro, il comportamento tenuto in precedenza dal lavoratore, consistito nella prestazione di lavoro in tali giornate senza proteste, potesse implicare rinuncia al diritto, poiché il rifiuto sopravvenuto della prestazione stessa nei giorni di sabato si sarebbe dovuto ritenere giustificato dalla mancata osservanza delle limitazioni contrattuali poste ai poteri organizzativi datoriali).
Commentari • 2
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Scheda sintetica Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Normalmente i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere economico. E' inoltre quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra Organizzazioni firmatarie e Associazioni datoriali, nonché di quelli aziendali tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali aziendali. Le finalità essenziali del contratto collettivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2007, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EUGANEA VASI S.r.l., in persona del legale rappresentante OT PE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. 69, presso l'avv. Ferretti Aldo, che, unitamente all'avv. Casella Lucia, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ME IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Otranto, n. 39, presso l'avv. Cardilli Raffaele, che, unitamente agli avv. Moro Giancarlo e Bonon Ferdinando, lo difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistente -
per la Cassazione della sentenza n. 356 della Corte di appello di Venezia, in data 15 settembre 2003 (R.G.N. 608/2001);
sentiti, nella pubblica udienza del 20.12.2006: il Cons. Dr. Pasquale Picone, che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Ferretti e Cardilli;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Nardi Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra specificata, la Corte di Appello di Venezia ha confermato, rigettando l'impugnazione di Euganea Vasi S.r.l., la sentenza del Tribunale di Padova con la quale, riuniti i giudizi, erano stati accolti i ricorsi proposti dal dipendente ZO IO per l'accertamento dell'illegittimità delle sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro per tre giorni, irrogategli il 13 e il 26 marzo, il 17 aprile, il 5 maggio, il 23 giugno, il 2 luglio e il 1 ottobre dell'anno 1997.
Il comportamento reiteratamente sanzionato era consistito nel rifiuto di presentarsi al lavoro delle giornate di sabato previste dal turno mensile. La Corte di appello ha ritenuto che il lavoro di sabato (quale lavoro supplementare) non avesse nell'azienda carattere eccezionale (attesa l'organizzazione della produzione a ciclo continuo) e perciò richiedeva, secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, il previo accordo con le organizzazioni sindacali aziendali, accordo che (pacificamente) non vi era stato;
il comportamento tenuto in precedenza dal lavoratore, consistito nella prestazione di lavoro nelle giornate di sabato senza proteste, non implicava rinuncia al diritto;
il rifiuto della prestazione, pertanto, doveva ritenersi giustificato dalla mancata osservanza delle limitazioni contrattuali poste ai poteri organizzativi dal datore di lavoro.
La Cassazione della sentenza è domandata da Euganea Vasi S.r.l. con ricorso per tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso IO ZO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della procura apposta a margine del ricorso, sollevata dal contro ricorrente.
L'eccezione, infatti, non tiene conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte, secondo i quali, ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento ad un determinato processo o ad una fase (in particolare, il giudizio di legittimità), conseguendone che, qualora sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d'impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, e a tal fine può essere sufficiente anche il semplice richiamo "al presente procedimento" contenuto (come nella fattispecie) nella procura stessa (vedi Cass.15 marzo 2006, n. 5620; 24 marzo 2006, n. 6687).
Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. e vizio di motivazione omessa e contraddittoria, in relazione alla svalutazione del comportamento del lavoratore che, assunto nel 1987, si era inserito in un'organizzazione aziendale che fin dal 1979 contemplava la produzione a ciclo continuo ed il lavoro a turno nelle giornate di sabato, con un'articolazione dell'orario di lavoro accettata da tutti i dipendenti, compreso il ZO, il quale per oltre otto anni aveva prestato lavoro di sabato, chiedendo la concessione di permessi per i casi di impedimento. Con il secondo motivo è denunciata violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti e vizio della motivazione in relazione all'art. 14, comma 11, del C.C.N.L.. Si sostiene che, in tema di potere del datore di lavoro di disporre l'esecuzione del lavoro nelle giornate di sabato, l'ipotesi del comma 5 dell'art. 14 (ragioni obiettive, indifferibili ed occasionali) si presentava del tutto autonoma e indipendente da quella del comma 11 (manutenzione, riparazione, carico, scarico e pulizia) il cui significato risultava chiaro dalla formulazione letterale. I due motivi di ricorso esposti in sintesi, esaminati congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni, non sono fondati. Il secondo motivo contiene una censura inammissibile perché non coerente con la motivazione della sentenza impugnata, che, indagando il significato delle clausole del contratto collettivo, ha ritenuto che il potere del datore di lavoro, sottratto all'onere di previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, concerneva, da una parte, le esigenze straordinarie e indifferibili (comma 5), dall'altra, le operazioni estranee al ciclo produttivo vero e proprio, in quanto preparatorie e complementari (comma 11). Quindi, non risulta investita dal ricorso l'interpretazione secondo la quale il lavoro nelle giornate di sabato era attinente alle ordinarie operazioni di produzione, per le quali il datore di lavoro aveva ritenuto opportuna, continuità delle prestazioni dalle ore 8 del lunedì alle ore 16 del sabato, e dunque esulava dalle previsioni del comma 5 come da quelle del comma 11.
L'interpretazione del contratto collettivo accolta dalla sentenza impugnata conduce al rigetto anche del primo motivo di ricorso. In primo luogo, deve escludersi che l'orario di lavoro in vigore da lungo tempo nell'azienda, per effetto dell'accettazione di tutti i lavoratori, fosse il frutto di una pattuizione collettiva aziendale. Se è vero che il contratto collettivo, di qualsiasi livello, non è sottoposto, con salvezza di diverse pattuizioni, all'onere della forma scritta, è altrettanto certo che non risulta configurabile ove non sia concluso con rappresentanze dei lavoratori. Infatti, il contratto collettivo aziendale non consiste nella somma di più contratti individuali, ma in atto di autonomia negoziale generalizzato che, riguardando una collettività di lavoratori considerati indistintamente e non identificati soggettivamente con il contratto stesso (se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale), realizza, mediante la stipulazione per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, una disciplina uniforme nell'interesse collettivo dei lavoratori stessi (Cass. 9 marzo 1999, n. 2022). Esclusa la fattispecie del contratto collettivo aziendale, la circostanza che il contratto collettivo nazionale, come accertato dal giudice del merito, condizionava il potere del datore di lavoro di richiedere il lavoro di sabato al previo accordo con le r.s.a., è idonea ad eliminare qualsiasi rilevanza giuridica al consenso eventualmente prestato dal singolo lavoratore. Dispone l'art. 2077 c.c., che le clausole difformi dei contratti individuali (questa la fattispecie sostanzialmente dedotta dalla ricorrente), preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro (vedi Cass. 11 dicembre 1991, n, 13351, sul tema specifico dell'orario di lavoro).
Pertanto, correggendo sul punto la motivazione della sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme a diritto (art. 384 c.p.c., comma 2), va affermato che la garanzia del previo controllo sindacale del potere organizzativo del datore di lavoro non è disponibile ad opera del singolo dipendente, che, se fosse abilitato a concedere in forza di contratto individuale il potere negato dal contratto collettivo, modifichebbe in peius le garanzie apprestato dalla contrattazione collettiva.
Nella riferita ricostruzione giuridica, non rileva, evidentemente, la circostanza che fossero state rese per lungo tempo le prestazioni lavorative nelle giornate di sabato: la rinuncia al diritto a rendere la prestazione secondo diverse modalità non può implicare, per quanto detto sopra, la valida modifica del contratto individuale. Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione in ordine all'esclusione che il comportamento di rifiuto del lavoratore, valutato nel contesto di quelli tenuti in precedenza e dell'assetto organizzativo in vigore da gran tempo nell'azienda, fosse contrario al precetto di buona fede e correttezza.
Anche questo motivo è destituito di fondamento giuridico, atteso che a prescindere dalla motivazione della sentenza, trova applicazione il principio generale secondo il quale il datore di lavoro può pretendere soltanto l'esecuzione di prestazioni previste dal contratto, giustificandosi altrimenti il rifiuto del dipendente (vedi Cass. 5 agosto 2003, n. 11821). Nè sono denunciati profili di fatto peculiari, trascurati dal giudice del merito, per ritenere contrario a correttezza e buona fede il rifiuto di prestare il lavoro di sabato illegittimamente chiesto dal datore di lavoro.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di Cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 10,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., oltre onorari in Euro 2.500,00. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2007