Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2007, n. 4011
CASS
Sentenza 21 febbraio 2007

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In virtù del disposto di cui all'art. 2077, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto dal contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro, deve affermarsi che la garanzia del preventivo controllo sindacale previsto dalla contrattazione collettiva in ordine all'espletamento del potere organizzativo del datore di lavoro non è disponibile ad opera del singolo lavoratore che, se fosse abilitato a concedere in formza di contratto individuale il potere negato dal contratto collettivo, modificherebbe "in peius" le garanzie apprestate dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato accolto il ricorso proposto da un dipendente diretto all'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti per essersi rifiutato di presentarsi al lavoro nelle giornate di sabato previste dal turno mensile, sul presupposto che l'organizzazione aziendale con la previsione del lavoro supplementare nella giornata del sabato avrebbe richiesto il previo accordo con le organizzazioni sindacali, che invece non vi era stato, senza che, peraltro, il comportamento tenuto in precedenza dal lavoratore, consistito nella prestazione di lavoro in tali giornate senza proteste, potesse implicare rinuncia al diritto, poiché il rifiuto sopravvenuto della prestazione stessa nei giorni di sabato si sarebbe dovuto ritenere giustificato dalla mancata osservanza delle limitazioni contrattuali poste ai poteri organizzativi datoriali).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2007, n. 4011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4011
Data del deposito : 21 febbraio 2007

Testo completo