Sentenza 15 ottobre 2004
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2163 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 20/05/2021, dep. 25/01/2022), n.2163 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23704-2019 proposto da: M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RAIMONDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PALERMO; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2004, n. 20372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20372 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EL GI, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati LUIGI ALFONSO MARRA, LOREDANA FILICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4980/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/12/01 - R.G.N. 46231/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/09/04 dal Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello di OL EL LD, riteneva che, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'Interno ma versati in ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La OL EL LD ha proposto ricorso per Cassazione contro il Ministero dell'Interno, procedendo alla notifica dell'impugnazione all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, a mezzo del servizio postale, come risulta dalla (incompleta) relata di notifica dell'ufficiale giudiziario recante la data del 18 luglio 2002. Il Ministero intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che l'appellante Ministero pose a fondamento dell'unico motivo di appello la errata individuazione del dies a quo da cui computare il termine di prescrizione decennale. Pertanto, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto applicare la prescrizione quinquennale, in quanto la durata del termine prescrizionale costituiva argomento non investito dal gravame.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che il
Ministero, avendo eccepito in primo grado la prescrizione decennale, non poteva eccepire in appello la prescrizione quinquennale, eccezione che il Tribunale doveva dichiarare inammissibile. Il ricorso è inammissibile, non essendo stato allegato all'originale di esso ne' depositato successivamente - e non essendo stata neppure dedotta alcuna circostanza impeditiva di tale adempimento - l'avviso di ricevimento della raccomandata, sicché, non essendosi l'intimato Ministero costituito, non vi è prova dell'avvenuta costituzione del rapporto processuale.
Come questa Corte ha recentemente affermato (v. sentenze 18 luglio 2003 n. 11257 e 10 marzo 2004 n. 4900), la notifica a mezzo del servizio postale - anche se, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 novembre 2002 n. 477, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario segna il momento in cui la notifica si intende compiuta per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
mentre l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a provare sia l'effettiva consegna al notificando o alle persone abilitate a riceverlo, sia la data di essa, sia l'identità e la capacità della persona a mani della quale è stata eseguita. Infatti, l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario e la spedizione del plico a mezzo posta da parte dello stesso, comprovata dalla ricevuta, non consentono di escludere che possano essersi verificati eventi impeditivi della notifica, tra cui quelli di cui all'art. 9 della richiamata legge n. 890 del 1982, e che pertanto essa, quanto al destinatario, non abbia avuto luogo.
Ne consegue che, ove, come nella specie (in cui, peraltro, manca anche la prova della spedizione del plico raccomandato, non essendovene cenno nella relata di notifica), tale mezzo sia stato adottato per la notificazione dell'impugnazione, l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento - la cui mancanza comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione stessa, della quale non risultano provati gli elementi essenziali, onde non può esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. - ha come conseguenza l'inammissibilità dell'impugnazione, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio.
Il rispetto del termine per l'impugnazione, verificato con riguardo alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, rileva solo se risulti provato il completamento del procedimento di notifica, con la consegna dell'atto al destinatario (o con il compimento delle formalità sostitutive), anche oltre quel termine. La pronuncia d'inammissibilità del ricorso, in base alle considerazioni sopra svolte (che vanno ribadite dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004: cfr., al riguardo, Cass. 6 maggio 2004 n. 8642), non comporta alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non essendovi stata attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2004