Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.9559/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DI PIERRO MICHELE -c.f. , nonché C.F._2 dell'avv. DI PIERRO MATTEO -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 27/12/2023 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti sanitari prescritti dalla legge, il
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Invece, deve essere confermata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già riscontrato dal CTU nominato nella precedente fase di ATP.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
2 relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la CTU dott.ssa ER
, nominata nel corso del presente giudizio di merito ATP per
[...]
l'espletamento di un supplemento peritale, ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal 17/09/2024, epoca del referto TAC cranio, che ha attestato in maniera obiettiva l'accertamento della demenza;
mentre la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa era stata già riscontrato nel corso della precedente fase di ATP dal precedente CTU dott. (si vedano Persona_2 la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU a pagg.7, 8 e 9 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale:
«Dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale e dalle documentazioni sanitarie in atti depositate ritualmente e allegate in sede di visita peritale, si evince che il ricorrente è affetto da: diabete, ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, cardiopatia infartuale e severa disfunzione ventricolare sx. pregresse PTCA su CD e IVA con buon risultato angiografico a distanza, con residua stenosi critica di CX distale,sottoposto a impianto PM Definitivo tipo DDR, FA permanente in terapia con NAO, deterioramento cognitivo moderato in encefalopatia multinfartuale, deficit deambulatorio con deambulazione a piccoli passi incerta, con necessità di appoggio a rischio cadute.
3 Tali patologie determinano invalidità grave 100% in ultra 65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età a far data dal 30.11.2021. epoca della domanda amministrativa.
Per quanto attiene il beneficio della indennità di accompagnamento, si è tenuto conto del certificato di visita geriatrica ASL del 12.1.2024 e del certificato ASL di visita fisiatrica del 28.2.2024 , entrambi attestanti un deficit motorio- deambulatorio con instabilità nel mantenimento della stazione eretta, deambulazione incerta a piccoli passi, con necessità di appoggio a rischio caduta.
Tali certificati pur se provenienti da struttura pubblica poiché non sono supportati da esami strumentali quali TAC, RM, PET indagini utili a rendere obiettivo il deficit motorio e quello cognitivo attestati nei suddetti certificati.
Invero, in sede di visita peritale veniva prodotta certificazione
TC cranio eseguita il 17.9.2024. presso Ospedale Sarcone di
Terlizzi, con il seguente referto: “lieve diffusa atrofia cortico sottocorticale, ipodensità della sostanza bianca periventricolare da sofferenza ipossico ischemica cronica”.
Tale certificazione è stata prodotta solo in tale data senza che sia avvenuto il suo inserimento nel fascicolo telematico con la previa autorizzazione del GL.
Tuttavia si rimette al GL il giudizio sulla sua utilizzabilità stante la pertinenza probatoria del referto nel presente giudizio.
Infatti in tale referto si attesta una lieve atrofia diffusa cortico sottocorticale espressione di demenza inerente sia le strutture della corteccia cerebrale ovvero le funzioni della mamoria, linguaggio e del livello cognitivo sia espressione di demenza che colpisce le strutture sottocorticali che sono espressione di deterioramenti a livello della personalità, sfera emotiva e delle funzioni motorie.
In seguito alla valutazione di tali dati che verrà effettuata da parte del GL, la sottoscritta Ctu allo stato ritiene il ricorrente invalido ultra 65enne con difficoltà persistenti gravi a svolgere
4 le funzioni e i compiti propri della sua età 100%, dalla data della domanda amministrativa e abbisognevole della indennità di accompagnamento dal 17.9.2024, epoca del referto TAC cranio che attesta in maniera obiettiva l'accertamento della demenza, in quanto la certificazione pubblica prodotta in atti deve essere supportata da idonei esami strumentali (TC, RMN;
PET), poiché le diagnosi contenute nei certificati suddetti (visita geriatrica e visita fisiatrica) sono frutto delle conoscenze scientifiche del medico e per tale motivo, come sostenuto da unanime letteratura medico-legale, non hanno la efficacia fidefacente quali atti pubblici.
Si ritiene per tutti i motivi su esposti e in particolare alla luce del referto TAC cranio su citato, utile la revisione ad un anno dal 17.9.2024 per effetttuare follow-up clinico e strumentale atto a valutare la entità del quadro demenziale».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti l'indennità di accompagnamento sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto all'esito della TAC cranio del 17/09/2024 è stato possibile accertare in maniera obiettiva la demenza e, quindi, un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato sia all'epoca della visita eseguita in via amministrativa sia all'epoca della precedente visita peritale.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento può trovare accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
Invece, alla luce delle risultanze anche della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea, nella
5 parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo (già riconosciuto nella precedente fase di ATP dal CTU), può trovare accoglimento.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali rivendicate, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito
ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del 05/02/2020
(Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
6 In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Invece, quelle relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (per l'handicap ex L. n.104/1992 valore indeterminabile non inferiore a Euro 26.000,01), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata (Euro
1.550,00) – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore dei procuratori CP_1 costituiti dichiaratisi anticipatari.
Le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' anche CP_1 in ragione del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30/11/2021;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali relative alla fase di ATP, che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
7 - dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza differita dal giorno
17/09/2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di merito ATP;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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