Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1465
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione

    Il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il calcolo del termine non avesse considerato la sospensione dei termini di riscossione dovuta alla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19. La sospensione, intercorsa tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (541 giorni), ha prorogato il termine di prescrizione oltre la data di notifica dell'intimazione.

  • Altro
    Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato

    L'istanza cautelare è stata assorbita dal rigetto del ricorso nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1465
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo