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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1465/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5727/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022608335000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140039172753000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 513/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 5727/2025 del registro generale, depositato in data 15.09.2025, il Condominio di
Via Giovanni Verga 13/17, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259022608335, notificata in data 18.06.2025, relativa a crediti per ritenute alla fonte per l'anno d'imposta 2011, iscritti a ruolo e contenuti nella prodromica cartella di pagamento n. 29320140039172753, notificata in data 16.01.2015.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, sostenendo il decorso del termine ordinario decennale tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione impugnata, senza il compimento di atti interruttivi. Ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La parte resistente ha eccepito la mancata consumazione del termine di prescrizione in virtù delle disposizioni normative emergenziali per la pandemia da COVID-19, le quali hanno determinato la sospensione dei termini di versamento e, conseguentemente, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione.
All'odierna udienza, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la causa appare matura per la decisione nel merito, essendo la questione di pronta soluzione e fondata su prova documentale, senza necessità di ulteriore istruzione. Sussistono pertanto le condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata, nel rispetto del contraddittorio.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La questione centrale della controversia attiene alla verifica del decorso del termine di prescrizione decennale applicabile alla pretesa erariale. Il ricorrente fonda la propria eccezione sul mero computo del tempo trascorso tra la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 16.01.2015, e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 18.06.2025.
Tale calcolo, tuttavia, non tiene conto della normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia da COVID-19, la quale ha inciso sulla decorrenza dei termini in materia di riscossione. In particolare, rileva l'articolo 67 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività, tra le altre, di riscossione da parte degli uffici degli enti impositori.
Come correttamente dedotto dalla parte resistente, le norme sulla sospensione dei termini introdotte durante l'emergenza sanitaria hanno determinato uno spostamento in avanti del decorso dei termini per una durata pari a quella della sospensione stessa. La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi uno spostamento del decorso dei termini.
Nel caso di specie, al termine di prescrizione decennale, che sarebbe altrimenti scaduto il 16.01.2025, deve essere aggiunto il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, intercorrente, come eccepito dalla difesa erariale, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
La durata complessiva di tale sospensione, pari a 541 giorni, aggiunta alla scadenza originaria, proroga il termine di prescrizione a una data successiva a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(18.06.2025). Ne consegue che, al momento della notifica dell'atto opposto, il diritto di credito dell'Amministrazione non si era ancora estinto per prescrizione, essendo il termine stato validamente sospeso.
L'eccezione del ricorrente è pertanto manifestamente infondata. Il rigetto del ricorso nel merito assorbe l'esame dell'istanza cautelare.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in Euro 300,00
(trecento/00), oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5727/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022608335000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140039172753000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 513/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 5727/2025 del registro generale, depositato in data 15.09.2025, il Condominio di
Via Giovanni Verga 13/17, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259022608335, notificata in data 18.06.2025, relativa a crediti per ritenute alla fonte per l'anno d'imposta 2011, iscritti a ruolo e contenuti nella prodromica cartella di pagamento n. 29320140039172753, notificata in data 16.01.2015.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, sostenendo il decorso del termine ordinario decennale tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione impugnata, senza il compimento di atti interruttivi. Ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La parte resistente ha eccepito la mancata consumazione del termine di prescrizione in virtù delle disposizioni normative emergenziali per la pandemia da COVID-19, le quali hanno determinato la sospensione dei termini di versamento e, conseguentemente, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione.
All'odierna udienza, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la causa appare matura per la decisione nel merito, essendo la questione di pronta soluzione e fondata su prova documentale, senza necessità di ulteriore istruzione. Sussistono pertanto le condizioni per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata, nel rispetto del contraddittorio.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La questione centrale della controversia attiene alla verifica del decorso del termine di prescrizione decennale applicabile alla pretesa erariale. Il ricorrente fonda la propria eccezione sul mero computo del tempo trascorso tra la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 16.01.2015, e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 18.06.2025.
Tale calcolo, tuttavia, non tiene conto della normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia da COVID-19, la quale ha inciso sulla decorrenza dei termini in materia di riscossione. In particolare, rileva l'articolo 67 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività, tra le altre, di riscossione da parte degli uffici degli enti impositori.
Come correttamente dedotto dalla parte resistente, le norme sulla sospensione dei termini introdotte durante l'emergenza sanitaria hanno determinato uno spostamento in avanti del decorso dei termini per una durata pari a quella della sospensione stessa. La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi uno spostamento del decorso dei termini.
Nel caso di specie, al termine di prescrizione decennale, che sarebbe altrimenti scaduto il 16.01.2025, deve essere aggiunto il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, intercorrente, come eccepito dalla difesa erariale, tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
La durata complessiva di tale sospensione, pari a 541 giorni, aggiunta alla scadenza originaria, proroga il termine di prescrizione a una data successiva a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(18.06.2025). Ne consegue che, al momento della notifica dell'atto opposto, il diritto di credito dell'Amministrazione non si era ancora estinto per prescrizione, essendo il termine stato validamente sospeso.
L'eccezione del ricorrente è pertanto manifestamente infondata. Il rigetto del ricorso nel merito assorbe l'esame dell'istanza cautelare.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in Euro 300,00
(trecento/00), oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello