TRIB
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2024, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di procura apposta su foglio separato e allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Benito
Antonio Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Marigliano (NA) alla via Cimabue n. 5;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 apposta su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco
Nappo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale al Viale Gen. C. A. Dalla
Chiesa - Edificio “La Salle”;
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_2 dall'Avv. Stefano Carnevale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Mario Morgantini n.3;
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale del 30.10.2023
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante, in epigrafe indicata, citava innanzi al
Giudice di Pace di Torre Annunziata, il , in persona del Sindaco p.t., e Controparte_1
deduceva che in data 27.01.2016, alle ore 18:30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Sedivola in
, giunta all'altezza dell'incrocio con via Martiri d'Africa, nello scendere dal Controparte_1
marciapiedi, rovinava a terra a causa di una buca presente sulla carreggiata, non segnalata né visibile, poiché ricoperta da carte;
a seguito della predetta caduta, si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell' ove le veniva diagnosticata una “frattura Org_1 scomposta epifisi prossimale omero sinistro e contusioni varie” con prognosi di 30 giorni.
Tanto premesso chiedeva di condannarsi il convenuto, ritenuto Parte_1 CP_1
responsabile del sinistro patito, al risarcimento dei danni sofferti, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l'Ente convenuto formulava eccezione di incompetenza per valore ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
nel merito contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto e chiedeva altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della società
, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di essere manlevato per la denegata ipotesi di CP_2
soccombenza, atteso che nei pressi del luogo teatro del sinistro era presente un tombino di proprietà della predetta società, alla quale compete la messa in opera e la relativa posa, nonché la loro manutenzione.
Costituitasi anche la terza chiamata in causa, quest'ultima aderiva all'eccezione di competenza per valore sollevata dal convenuto e chiedeva di accertarsi la nullità dell'atto di chiamata in causa poiché privo degli elementi essenziali, nonché destituito di fondamento, dal momento che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pubbliche via spetta ai rispettivi comuni.
Il Giudice di prime cure con la sentenza gravata n.144/2021, depositata in data 14.01.2021, rigettava la domanda poiché le contraddizioni emerse dalle deposizioni testimoniali non consentivano di ritenere la domanda provata e compensava tra le parti le spese.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello, denunciando la violazione Parte_1
degli articoli 115 e 116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace, il quale erroneamente aveva valutato il materiale probatorio ed eccepiva altresì la nullità della motivazione poiché apparente, insufficiente, illogica e contradditoria.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., nel verificarsi dell'incidente dedotto in lite e per l'effetto condannarlo al risarcimento
2 dei danni subiti, entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace (euro 5.000,00), con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, in appello si costituiva il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì la società in persona del legale rapp.te p.t., che rilevava con CP_2
comparsa di costituzione e risposta in appello la propria estraneità al sinistro, in considerazione che lo stesso si verificava in conseguenza di una buca presente sul manto stradale e reiterava l'eccezione di nullità della chiamata in causa. Nel merito, contestava la fondatezza del gravame, chiedendo perciò il suo rigetto.
All'udienza del 30.10.2023 la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e del termine di giorni venti per le repliche.
Questioni preliminari.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata (sentenza depositata in data 14.01.2021 ed appello notificato in data 19.02.2021).
L'appello è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato in sede di gravame i capi di sentenza oggetto di censura e gli specifici motivi di appello.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi rigettava la domanda attorea affermando che “le dichiarazioni rese dai testi e , escusse in istruttoria all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
26.04.2019, sono tra loro contrastanti e non univoche”, ritenendo così che l'attrice non avesse fornito sufficiente prova circa i fatti posti alla base della pretesa risarcitoria. eccepiva che il teste , pur se utilizzando una terminologia impropria, aveva Parte_1 Tes_2 fornito una narrazione dei fatti di causa coerente con quanto esposto nell'atto introduttivo;
diversamente, il convenuto nulla allegava circa l'esistenza del caso fortuito o di un fatto CP_1 imputabile all'attrice, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e i danni patiti.
3 Ciò premesso, occorre evidenziare che la fattispecie concreta oggetto della controversia deve essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali (si veda, in particolare, Cass. 35558/22 del 2 dicembre 2022), giova rilevare che:
- a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) ne segue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro;
- f) ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del
4 danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come "caso fortuito" e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
- g) la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile.
Ciò posto la prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad es. scoppio della caldaia, frana della strada etc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica ed inerte
(cfr. Cass. 29.11.2006, n. 25243); pertanto, la buca nella strada, il tombino sporgente, il dislivello delle pertinenze stradali et similia non manifestano di per sè soli il collegamento causale - necessario ed ineliminabile - con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
In ipotesi di tal fatta, risultano dunque necessari ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. Cass. 5.2.2013, n. 2660).
Del resto, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, la giurisprudenza ha più volte precisato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (cfr. Cass.,
22.4.2010, n. 9546;24.2.2011, n. 4476;22.10.2013, n. 23919;20.1.2014, n. 999).
Orbene ciò che nella fattispecie difetta è proprio la prova del nesso causale tra la res in custodia e la caduta del pedone.
Applicando i richiamati principi, deve ritenersi che il materiale istruttorio acquisito non consente di ritenere provati i fatti dedotti da per cui la ritenuta infondatezza della domanda Parte_1
effettuata dal giudice di prime cure, non può che essere condivisa.
In primo luogo occorre partire dalle allegazioni dell'attrice in sede di atto di citazione;
la ha Pt_1
allegato che al momento del sinistro stava procedendo a piedi “lungo la Via Sedivola, in agro di
, allorquando, pervenuta all'altezza dell'incrocio con Via Martiri D'Africa, nello Controparte_1
5 scendere dal marciapiedi, finiva sul fondo stradale disconnesso ed invaso da cartacce” e di essere rovinata terra “a causa del dislivello presente sulla carreggiata (appena sotto il marciapiedi percorso) causato da una buca coperta da carte”.
Tali allegazioni non hanno trovato pieno riscontro probatorio.
Invero, la testimone, (escussa all'udienza del 26.4.2019) è risultata lacunosa e Testimone_2 contraddittoria, indicando una diversa via rispetto a quella prospettata dall'appellante ed una diversa dinamica del sinistro.
In particolare, ha riferito che l'appellante stava percorrendo, unitamente a lei e alla figlia, la piazza
Martiri D'Africa sulla sede stradale e non sul marciapiede, affermando “stavamo percorrendo la piazza sulla sede stradale, al limite dove poi cominciava il marciapiedi, ma non sul marciapiedi
Stavamo percorrendo detta via, all'altezza dell ed il quel tratto la strada era a senso Org_2
unico. Noi stavamo percorrendo la strada secondo la direzione del senso unico consentito …sul margine sinistro …procedevamo in fila indiana.. La sig.ra cadde sul proprio lato sinistro … Pt_1
aveva messo il piede in una buca presente sul manto stradale avente una forma rotondeggiante di circa cm. 15 , stima visiva, e profonda un paio di centimetri, sempre stima visiva…. Per quanto io ricordi, nei pressi della buca, era presente un tombino, ma non saprei dire a che distanza dalla buca, forse 50 cm. … di forma quadrata … a raso manto stradale”.
Sebbene possa anche ritenersi che, come dedotto dall'appellante, che la teste erra nell'indicare come luogo teatro del sinistro Piazza dei Martiri, anziché la via Sedivola che confluisce nella prima, il teste chiaramente afferma che al momento della caduta la non si trovava sul marciapiedi ma Pt_1
sul manto stradale, riferisce di una buca e non di un dislivello, non fa alcun riferimento alla presenza di carte sulla sede stradale.
La suddetta circostanza, relativa alla caduta su una buca presente sul manto stradale, non risulta corrispondente a quanto dichiarato dalla teste (escussa all'udienza del Testimone_1
26.4.2019), la quale addebitava la caduta della madre ad un dislivello presente sul manto stradale, riferendo che “Via Sedivola era una strada a senso unico di circolazione e con direzione verso centro città e noi percorrevamo detta via in questo senso di circolazione e, pertanto, sul marciapiedi di sinistra. ADR. Arrivati alla fine di via Sedivola, che incrociava con via dei Martiri
d'Africa, mia madre è scesa dal marciapiedi ed ha poggiato il piede su una parte sconnessa del manto stradale, cadendo di lato sulla sinistra…..mia madre è caduta non appena ha messo il primo piede sulla sede stradale, scendendo dal marciapedi…non ricordo se nella sede stradale vi fossero dei tombini nei pressi ove ebbe a cadere mia madre. Ricordo che nella sede stradale erano presenti delle carte”.
6 Dunque la teste chiaramente riferisce che la madre cadeva al suolo proprio nello Tes_1
scendere dal marciapiede a causa di un dislivello del manto stradale sottostante.
L'appellante assume che le dichiarazioni rese dai testi sono solo in apparente contraddizione, in quanto come evincibile dalle foto allegate all'atto di appello, il marciapiedi termina (o, inizia, secondo la ) “raso la carreggiata” (scivolo) e, quindi, secondo la teste non c'era il Tes_2 Tes_2
marciapiedi ma il livello era il medesimo della sede stradale.
Tale affermazione non appare meritevole di condivisione dal momento che la dinamica del sinistro prospettata dalla pone a causa della caduta proprio il dislivello della sede stradale sottostante Pt_1
il marciapiedi.
Raffrontando le dichiarazioni, emerge l'impossibilità di determinare con precisione ove si trovava l'istante al momento del sinistro e di stabilire se la caduta veniva causata da una buca oppure da un dislivello presente sulla pubblica via.
Oltre tali significative discordanze, dal raffronto dei rilievi fotografici prodotti dall'attrice, non risulta agevole verificare l'esistenza del rapporto causale tra lo stato del manto stradale e l'evento lesivo, atteso che nelle foto non è data rinvenire alcuna buca (così come descritta dal teste
[...]
, sottostante al marciapiedi, se non la normale interruzione del marciapiedi Testimone_2 all'altezza dell'incrocio, ed una disconnessione diffusa del manto stradale sottostante.
Né più precise indicazioni sono rinvenibili nel verbale di Pronto Soccorso, dove si legge che la signora riferiva di caduta su fondo stradale sconnesso in località Sedivola a . Pt_1 Controparte_1
Non può dunque dirsi raggiunta la prova a carico di parte appellante di essere caduta “sul fondo stradale disconnesso ed invaso da cartacce causato da una buca coperta da carte”.
Per altro verso si osserva che dall'esame delle fotografie dello stato dei luoghi si evince la presenza di un dislivello del manto stradale nella zona terminale del marciapiedi di via Sedivola all'altezza dell'incrocio con via Martiri D'Africa, ed essendosi il sinistro verificato per aver la messo il Pt_1 piede nel dislivello nell'atto di scendere dal marciapiedi, essendo in funzione l'illuminazione artificiale, non può non osservarsi che era onere della prima prestare particolare attenzione nel passaggio dalla sede del marciapiedi a quella stradale, diffusamente dissestata.
Occorre altresì evidenziare che l'odierna appellante ben conosceva lo stato dei luoghi, atteso che, così come confermato dalla figlia dell'istante nel corso della deposizione testimoniale, l'evento si verificava nei pressi dell'abitazione di Parte_1
Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione, le risultanze istruttorie documentali ed orali non consentono di ritenere raggiunto l'onere probatorio gravante sull'istante, sia in ordine all'effettiva dinamica del sinistro (atteso le discordanze tra le raccolte dichiarazioni testimoniali) sia in ogni caso in ordine alla sussistenza del nesso causale tra lo stato della res in custodia al CP_1
7 e la caduta, che considerata la condizione dei luoghi come evincibile dalle fotografie in atti e la presenza di illuminazione artificiale, appare piuttosto da ricondurre ad una disattenzione della
Pt_1
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in assenza di complessità delle questioni trattate, ed assenza di attività istruttoria). Per quanto riguarda le spese di lite nei rapporti con l'appellata terza CP_2 chiamata in causa, si ritengono sussistenti gli estremi per un'integrale compensazione, essendo la parte stata evocata in giudizio a seguito di litisconsorzio necessario processuale in grado di appello, ma coinvolta nella lite su iniziativa dell pur non essendo né proprietaria, né CP_3 custode del marciapiede, della sede stradale o della pubblica via, né venendo in questione nella presente controversia un problema di manutenzione delle infrastrutture idriche.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 144/21 resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
b) condanna al pagamento in favore del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, come per legge;
8 c) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e la CP_2
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 11.04.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 di procura apposta su foglio separato e allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Benito
Antonio Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Marigliano (NA) alla via Cimabue n. 5;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 apposta su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco
Nappo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale al Viale Gen. C. A. Dalla
Chiesa - Edificio “La Salle”;
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, CP_2 dall'Avv. Stefano Carnevale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Mario Morgantini n.3;
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale del 30.10.2023
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante, in epigrafe indicata, citava innanzi al
Giudice di Pace di Torre Annunziata, il , in persona del Sindaco p.t., e Controparte_1
deduceva che in data 27.01.2016, alle ore 18:30 circa, mentre percorreva a piedi la Via Sedivola in
, giunta all'altezza dell'incrocio con via Martiri d'Africa, nello scendere dal Controparte_1
marciapiedi, rovinava a terra a causa di una buca presente sulla carreggiata, non segnalata né visibile, poiché ricoperta da carte;
a seguito della predetta caduta, si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell' ove le veniva diagnosticata una “frattura Org_1 scomposta epifisi prossimale omero sinistro e contusioni varie” con prognosi di 30 giorni.
Tanto premesso chiedeva di condannarsi il convenuto, ritenuto Parte_1 CP_1
responsabile del sinistro patito, al risarcimento dei danni sofferti, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l'Ente convenuto formulava eccezione di incompetenza per valore ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
nel merito contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto e chiedeva altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della società
, in persona del legale rapp.te p.t., al fine di essere manlevato per la denegata ipotesi di CP_2
soccombenza, atteso che nei pressi del luogo teatro del sinistro era presente un tombino di proprietà della predetta società, alla quale compete la messa in opera e la relativa posa, nonché la loro manutenzione.
Costituitasi anche la terza chiamata in causa, quest'ultima aderiva all'eccezione di competenza per valore sollevata dal convenuto e chiedeva di accertarsi la nullità dell'atto di chiamata in causa poiché privo degli elementi essenziali, nonché destituito di fondamento, dal momento che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pubbliche via spetta ai rispettivi comuni.
Il Giudice di prime cure con la sentenza gravata n.144/2021, depositata in data 14.01.2021, rigettava la domanda poiché le contraddizioni emerse dalle deposizioni testimoniali non consentivano di ritenere la domanda provata e compensava tra le parti le spese.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello, denunciando la violazione Parte_1
degli articoli 115 e 116 c.p.c. da parte del Giudice di Pace, il quale erroneamente aveva valutato il materiale probatorio ed eccepiva altresì la nullità della motivazione poiché apparente, insufficiente, illogica e contradditoria.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., nel verificarsi dell'incidente dedotto in lite e per l'effetto condannarlo al risarcimento
2 dei danni subiti, entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace (euro 5.000,00), con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, in appello si costituiva il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì la società in persona del legale rapp.te p.t., che rilevava con CP_2
comparsa di costituzione e risposta in appello la propria estraneità al sinistro, in considerazione che lo stesso si verificava in conseguenza di una buca presente sul manto stradale e reiterava l'eccezione di nullità della chiamata in causa. Nel merito, contestava la fondatezza del gravame, chiedendo perciò il suo rigetto.
All'udienza del 30.10.2023 la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e del termine di giorni venti per le repliche.
Questioni preliminari.
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata (sentenza depositata in data 14.01.2021 ed appello notificato in data 19.02.2021).
L'appello è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato in sede di gravame i capi di sentenza oggetto di censura e gli specifici motivi di appello.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi rigettava la domanda attorea affermando che “le dichiarazioni rese dai testi e , escusse in istruttoria all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
26.04.2019, sono tra loro contrastanti e non univoche”, ritenendo così che l'attrice non avesse fornito sufficiente prova circa i fatti posti alla base della pretesa risarcitoria. eccepiva che il teste , pur se utilizzando una terminologia impropria, aveva Parte_1 Tes_2 fornito una narrazione dei fatti di causa coerente con quanto esposto nell'atto introduttivo;
diversamente, il convenuto nulla allegava circa l'esistenza del caso fortuito o di un fatto CP_1 imputabile all'attrice, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e i danni patiti.
3 Ciò premesso, occorre evidenziare che la fattispecie concreta oggetto della controversia deve essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali (si veda, in particolare, Cass. 35558/22 del 2 dicembre 2022), giova rilevare che:
- a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
- b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
- c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) ne segue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro;
- f) ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del
4 danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti come "caso fortuito" e, dunque, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
- g) la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile.
Ciò posto la prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad es. scoppio della caldaia, frana della strada etc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica ed inerte
(cfr. Cass. 29.11.2006, n. 25243); pertanto, la buca nella strada, il tombino sporgente, il dislivello delle pertinenze stradali et similia non manifestano di per sè soli il collegamento causale - necessario ed ineliminabile - con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
In ipotesi di tal fatta, risultano dunque necessari ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (cfr. Cass. 5.2.2013, n. 2660).
Del resto, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, la giurisprudenza ha più volte precisato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (cfr. Cass.,
22.4.2010, n. 9546;24.2.2011, n. 4476;22.10.2013, n. 23919;20.1.2014, n. 999).
Orbene ciò che nella fattispecie difetta è proprio la prova del nesso causale tra la res in custodia e la caduta del pedone.
Applicando i richiamati principi, deve ritenersi che il materiale istruttorio acquisito non consente di ritenere provati i fatti dedotti da per cui la ritenuta infondatezza della domanda Parte_1
effettuata dal giudice di prime cure, non può che essere condivisa.
In primo luogo occorre partire dalle allegazioni dell'attrice in sede di atto di citazione;
la ha Pt_1
allegato che al momento del sinistro stava procedendo a piedi “lungo la Via Sedivola, in agro di
, allorquando, pervenuta all'altezza dell'incrocio con Via Martiri D'Africa, nello Controparte_1
5 scendere dal marciapiedi, finiva sul fondo stradale disconnesso ed invaso da cartacce” e di essere rovinata terra “a causa del dislivello presente sulla carreggiata (appena sotto il marciapiedi percorso) causato da una buca coperta da carte”.
Tali allegazioni non hanno trovato pieno riscontro probatorio.
Invero, la testimone, (escussa all'udienza del 26.4.2019) è risultata lacunosa e Testimone_2 contraddittoria, indicando una diversa via rispetto a quella prospettata dall'appellante ed una diversa dinamica del sinistro.
In particolare, ha riferito che l'appellante stava percorrendo, unitamente a lei e alla figlia, la piazza
Martiri D'Africa sulla sede stradale e non sul marciapiede, affermando “stavamo percorrendo la piazza sulla sede stradale, al limite dove poi cominciava il marciapiedi, ma non sul marciapiedi
Stavamo percorrendo detta via, all'altezza dell ed il quel tratto la strada era a senso Org_2
unico. Noi stavamo percorrendo la strada secondo la direzione del senso unico consentito …sul margine sinistro …procedevamo in fila indiana.. La sig.ra cadde sul proprio lato sinistro … Pt_1
aveva messo il piede in una buca presente sul manto stradale avente una forma rotondeggiante di circa cm. 15 , stima visiva, e profonda un paio di centimetri, sempre stima visiva…. Per quanto io ricordi, nei pressi della buca, era presente un tombino, ma non saprei dire a che distanza dalla buca, forse 50 cm. … di forma quadrata … a raso manto stradale”.
Sebbene possa anche ritenersi che, come dedotto dall'appellante, che la teste erra nell'indicare come luogo teatro del sinistro Piazza dei Martiri, anziché la via Sedivola che confluisce nella prima, il teste chiaramente afferma che al momento della caduta la non si trovava sul marciapiedi ma Pt_1
sul manto stradale, riferisce di una buca e non di un dislivello, non fa alcun riferimento alla presenza di carte sulla sede stradale.
La suddetta circostanza, relativa alla caduta su una buca presente sul manto stradale, non risulta corrispondente a quanto dichiarato dalla teste (escussa all'udienza del Testimone_1
26.4.2019), la quale addebitava la caduta della madre ad un dislivello presente sul manto stradale, riferendo che “Via Sedivola era una strada a senso unico di circolazione e con direzione verso centro città e noi percorrevamo detta via in questo senso di circolazione e, pertanto, sul marciapiedi di sinistra. ADR. Arrivati alla fine di via Sedivola, che incrociava con via dei Martiri
d'Africa, mia madre è scesa dal marciapiedi ed ha poggiato il piede su una parte sconnessa del manto stradale, cadendo di lato sulla sinistra…..mia madre è caduta non appena ha messo il primo piede sulla sede stradale, scendendo dal marciapedi…non ricordo se nella sede stradale vi fossero dei tombini nei pressi ove ebbe a cadere mia madre. Ricordo che nella sede stradale erano presenti delle carte”.
6 Dunque la teste chiaramente riferisce che la madre cadeva al suolo proprio nello Tes_1
scendere dal marciapiede a causa di un dislivello del manto stradale sottostante.
L'appellante assume che le dichiarazioni rese dai testi sono solo in apparente contraddizione, in quanto come evincibile dalle foto allegate all'atto di appello, il marciapiedi termina (o, inizia, secondo la ) “raso la carreggiata” (scivolo) e, quindi, secondo la teste non c'era il Tes_2 Tes_2
marciapiedi ma il livello era il medesimo della sede stradale.
Tale affermazione non appare meritevole di condivisione dal momento che la dinamica del sinistro prospettata dalla pone a causa della caduta proprio il dislivello della sede stradale sottostante Pt_1
il marciapiedi.
Raffrontando le dichiarazioni, emerge l'impossibilità di determinare con precisione ove si trovava l'istante al momento del sinistro e di stabilire se la caduta veniva causata da una buca oppure da un dislivello presente sulla pubblica via.
Oltre tali significative discordanze, dal raffronto dei rilievi fotografici prodotti dall'attrice, non risulta agevole verificare l'esistenza del rapporto causale tra lo stato del manto stradale e l'evento lesivo, atteso che nelle foto non è data rinvenire alcuna buca (così come descritta dal teste
[...]
, sottostante al marciapiedi, se non la normale interruzione del marciapiedi Testimone_2 all'altezza dell'incrocio, ed una disconnessione diffusa del manto stradale sottostante.
Né più precise indicazioni sono rinvenibili nel verbale di Pronto Soccorso, dove si legge che la signora riferiva di caduta su fondo stradale sconnesso in località Sedivola a . Pt_1 Controparte_1
Non può dunque dirsi raggiunta la prova a carico di parte appellante di essere caduta “sul fondo stradale disconnesso ed invaso da cartacce causato da una buca coperta da carte”.
Per altro verso si osserva che dall'esame delle fotografie dello stato dei luoghi si evince la presenza di un dislivello del manto stradale nella zona terminale del marciapiedi di via Sedivola all'altezza dell'incrocio con via Martiri D'Africa, ed essendosi il sinistro verificato per aver la messo il Pt_1 piede nel dislivello nell'atto di scendere dal marciapiedi, essendo in funzione l'illuminazione artificiale, non può non osservarsi che era onere della prima prestare particolare attenzione nel passaggio dalla sede del marciapiedi a quella stradale, diffusamente dissestata.
Occorre altresì evidenziare che l'odierna appellante ben conosceva lo stato dei luoghi, atteso che, così come confermato dalla figlia dell'istante nel corso della deposizione testimoniale, l'evento si verificava nei pressi dell'abitazione di Parte_1
Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione, le risultanze istruttorie documentali ed orali non consentono di ritenere raggiunto l'onere probatorio gravante sull'istante, sia in ordine all'effettiva dinamica del sinistro (atteso le discordanze tra le raccolte dichiarazioni testimoniali) sia in ogni caso in ordine alla sussistenza del nesso causale tra lo stato della res in custodia al CP_1
7 e la caduta, che considerata la condizione dei luoghi come evincibile dalle fotografie in atti e la presenza di illuminazione artificiale, appare piuttosto da ricondurre ad una disattenzione della
Pt_1
Pertanto, l'appello non può essere accolto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi in assenza di complessità delle questioni trattate, ed assenza di attività istruttoria). Per quanto riguarda le spese di lite nei rapporti con l'appellata terza CP_2 chiamata in causa, si ritengono sussistenti gli estremi per un'integrale compensazione, essendo la parte stata evocata in giudizio a seguito di litisconsorzio necessario processuale in grado di appello, ma coinvolta nella lite su iniziativa dell pur non essendo né proprietaria, né CP_3 custode del marciapiede, della sede stradale o della pubblica via, né venendo in questione nella presente controversia un problema di manutenzione delle infrastrutture idriche.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 144/21 resa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata;
b) condanna al pagamento in favore del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 852,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, come per legge;
8 c) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e la CP_2
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 11.04.2024
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
9