Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/07/2025, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06632/2025REG.PROV.COLL.
N. 08421/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8421 del 2024, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Associazione per la Difesa dei Diritti Civili della Scuola, DE BO, CO LI, RI IA, ON FA, TE NT CA, NA IL, VI AR, EF Di ON, SO Di LL, IF AG, Vito Festa, IO LE, AV ZZ, CI IA, IN NI, TT AN AS, IO TR PP, AR TO, SA Soru, non costituiti in giudizio;
Istituto Paritario del Majo gestito da Società Istituto Paritario del Majo S.r.l.s in persona del legale rappresentante Luigi Pepe, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1752/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Paritario del Majo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udita l’Avv. Marta Perugi in sostituzione dell'Avv. Carlo Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, ha disposto per l'anno scolastico 2024/2025 la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria all'istituzione scolastica denominata Istituto Paritario Del Majo, per i seguenti indirizzi:
• Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia - Articolazione Meccanica e Meccatronica – c.m. SATFNZ5007;
• Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Elettronica e Elettrotecnica - Articolazione Elettronica e Articolazione Elettrotecnica – c.m. SATF9L500V;
• Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione Informatica – c.m. SATF795007;
• Liceo Linguistico – c.m. SAPL3T500R;
• Liceo Scientifico – c.m. SAPSNV500C;
• Istituto Professionale - Servizi per la Sanità e l''Assistenza Sociale – c.m. SARF6Q5004;
• Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza E Marketing – c.m. SATDP9500M;
• Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzione, Ambiente E Territorio – c.m. SATL16500Q;
• Istituto Tecnico - Settore Economico – Indirizzo Turismo – c.m. SATNTR5000;
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
L’impugnato provvedimento ha revocato la parità in considerazione della relazione ispettiva assunta al protocollo in data 7 maggio 2024, prot. n. 25907, redatta al termine delle visite relative al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/24, nella quale il collegio ispettivo incaricato ha evidenziato una serie di gravi criticità inerenti al funzionamento didattico ed amministrativo dell’istituzione scolastica paritaria in parola (in relazione alla gestione; ai locali, strutture e servizi; al personale; alle classi, alunni e frequenza; agli esami di Stato ed esami di idoneità; al piano triennale dell’offerta formativa; agli organi collegiali, gestione amministrativa e bilancio; alle attrezzature e sussidi didattici).
Il Tar ha osservato che, sebbene la nota dell'USR del 13 giugno 2024 abbia attivato correttamente e formalmente il prescritto contraddittorio procedimentale, non ha tuttavia dato seguito ad un procedimento pienamente rispondente ai requisiti di legge, in quanto, in seguito al riscontro fornito dall’istituto scolastico ricorrente, con note assunte al prot. n. 41437,41438,441439 del 12 luglio 2024, non ha provveduto ad effettuare un concreto accertamento della mancata cessazione della situazione di irregolarità e della carenza dei requisiti, vieppiù necessario in considerazione della pluralità e gravità delle contestazioni mosse e della distanza temporale intercorsa tra gli accertamenti effettuati dagli ispettori (7 maggio 2024) e il provvedimento finale di revoca (9 agosto 2024).
Nel provvedimento impugnato, le carenze ritenute ancora “permanenti”, nonostante i riscontri forniti dall’istituto scolastico interessato, sono elencate per punti nei quali la risposta alle controdeduzioni risulta puramente formale, in quanto fondata esclusivamente su dati documentali già in possesso dell’Ufficio scolastico regionale ovvero sulle risultanze della relazione ispettiva assunta al protocollo dell’Ufficio in data 7 maggio 2024, prot. n. 25907, senza dar conto adeguatamente delle controdeduzioni e dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale nella ben successiva data del 12 luglio 2024, con note assunte al prot. n. 41437, 41438 e 41439 e limitandosi a ribadire quanto aveva già evidenziato nel preavviso di revoca.
Il Tar ha ritenuto che tale vizio procedurale e di istruttoria che si riverbera, poi, in un vizio sul piano motivazionale del provvedimento impugnato, considerata la delicatezza della fattispecie in questione (revoca parità) e la sua importanza in termini di ripercussioni su diritti costituzionalmente protetti e, tenuto conto che, al contrario, si prescrive alla scuola l’onere del pedissequo rispetto di varie procedure formali sia al momento della richiesta della parità che per gli anni successivi, ai fini del mantenimento della stessa, non può che inficiare il provvedimento di revoca così come è stato adottato.
Ne discende che, poiché nella vicenda in esame non risulta che l’amministrazione abbia riscontrato, sulla base di dati obiettivi, la permanenza delle criticità riscontrate con le modalità prescritte dalla legge, il Tar ha concluso per la fondatezza del ricorso e l’annullamento del provvedimento di revoca.
Il Tar ha precisato che, nel doveroso riesercizio del potere, l'amministrazione farà salva l'attività ispettiva svolta, sicché l'iter procedimentale dovrà essere riavviato a partire dalla verifica e controllo della sussistenza ed eventuale ripristino dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e contestati nel preavviso di revoca del 13 giugno 2024, alla luce della documentazione trasmessa dall’istituto scolastico.
2. Secondo l’amministrazione appellante allorquando il procedimento di revoca venga avviato, come nel caso di specie, sulla base di un’attenta attività di accertamento e di valutazione da parte del personale ispettivo, grazie alla quale è accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti, successivi accertamenti possono e devono essere disposti, dopo l’attivazione del contraddittorio procedimentale, solo per verificare l’effettiva regolarizzazione (non la permanenza delle irregolarità, che come detto, sono già state accertate) e sempreché la parte interessata abbia dedotto e dimostrato di aver provveduto in tal senso.
Nel caso di specie, dall’esame degli atti del procedimento emergeva chiaramente come nell’ambito del contraddittorio procedimentale la controparte si fosse limitata o a smentire fatti accertati dagli ispettori (che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive) o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l’istruttoria più che completa.
Diversamente, nell’ipotesi - non verificatasi - in cui la società avesse fornito elementi in grado anche solo di insinuare un dubbio sulla persistenza delle criticità riscontrate nel corso delle ispezioni compiute, l’USR avrebbe potuto/dovuto, poi, verificare l’effettività della regolarizzazione.
Ne consegue, secondo l’amministrazione appellante, la legittimità del proprio operato.
3. L’istituto appellato chiede la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’appello, considerato, per un verso, che la revoca oggetto di impugnativa in primo grado è stata superata ed assorbita dal nuovo decreto di revoca della parità scolastica adottato in data 5 giugno 2025 con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 e che, per altro verso, per tutto il corrente anno scolastico la scuola ha lavorato come paritaria, svolgendo regolarmente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione e quindi ponendo nel nulla gli effetti dell’originaria revoca.
4 L’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse deve essere respinta in coerenza con analoghi precedenti della Sezione, in quanto:
a) ci si trova dinanzi a due differenti decreti di revoca della parità scolastica, afferenti ad annualità diverse e basati su motivazioni distinte;
b) in ogni caso, il sopra richiamato decreto di revoca adottato in data 5 giugno 2025 fa specifico riferimento alle numerose criticità oggetto del decreto di revoca della parità scolastica del 9/08/2024 che persistono a tutt’oggi e si riverberano nel corrente anno scolastico 2024/25, a conferma di una condotta dell’istituto non conforme ai dettami normativi da rispettare per la concessione della parità;
c) l’eventuale contenzioso sul nuovo provvedimento di revoca non può influire sul presente giudizio e, semmai, sarà da valutare l’eventuale incidenza di una decisione di accoglimento del presente appello sull’eventuale giudizio attinente alla revoca della parità per l’anno scolastico 2024/2025, e non viceversa (cfr., Cons. Stato, VII, 7 luglio 2025 n. 5875).
Infine, facendo riferimento il sopra richiamato provvedimento di revoca adottato in data 5 giugno 2025, anche agli accertamenti istruttori cui faceva riferimento il decreto di revoca della parità scolastica con decorrenza dall’a.s. 2024/25 adottato in data 9/08/2024, permane l’interesse dell’amministrazione appellante alla salvezza del provvedimento del 9 agosto 2024, impugnato in primo grado.
Al riguardo occorre anche richiamare un precedente di questa Sezione (n. 6561 del 5 luglio 2023) reso anch’esso in materia di revoca della parità scolastica, nel quale – a supporto della procedibilità dell’appello anche in ipotesi di sopravvenienza di un nuovo provvedimento di revoca, a decorrere da un successivo anno scolastico – si sono sottolineati gli effetti pro futuro della revoca stessa: questa, infatti, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con salvezza comunque degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato (cfr. pure il punto 5.10 delle linee guida di attuazione delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento di cui decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 83 del 10 ottobre 2008).
5. Con riferimento alle irregolarità riscontrate parte appellata deduce quanto segue.
Quanto alla contestazione in ordine alla presunta mancanza della laurea in capo al coordinatore didattico, egli ha conseguito nel 1973 un diploma in educazione fisica presso l’istituto superiore di educazione fisica Isef di Napoli. Con tale titolo ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed ha insegnato dal 1973 al 2007 presso numerose scuole pubbliche della Campania e comunque la legge 209/2008 ha espressamente sancito l'equiparazione del diploma ISEF a una laurea di primo livello in scienze motorie.
Ad ogni buon conto la scuola, in uno spirito di costruttiva collaborazione che da sempre la contraddistingue, ha ritenuto di risolvere la problematica nominando una figura di supporto al coordinatore, un co-coordinatore delle attività didattiche, nella persona del Prof. Collaro Alessandro, nato a [...] il [...], laureato il 04/03/1988 in Lingue e Letterature straniere presso L’Istituto Università Orientale di Napoli, Facoltà di lettere e filosofia.
Con riguardo agli ascensori, rileva che l’attestazione del 2015 cui si fa riferimento è relativa alla messa in funzione dell’ascensore, mentre la firma del sig. NC LL si deve al fatto che lo stesso all’epoca era l’amministratore della società “Risorgimento Culturale”, con sede nel medesimo stabile. Successivamente è subentrata la società “Sapientia” e perciò la documentazione risulta intestata a detta società. Poi a decorrere dal 2017 è subentrata la società “Del Majo”. In merito al frontespizio del “Registro ascensori”, la ditta di manutenzione D’ON Ascensori S.r.l. ha ritenuto di aggiornarlo e quindi ha messo il nome dell’attuale società.
Con riferimento al continuo ricambio dei docenti nella scuola che non garantirebbe la continuità didattica, osserva che tale ricambio dei docenti si verificherebbe all’interno dell’Istituto nella modesta misura del 20%.
Fa presente che quanto all’utilizzo di docenti tecnico pratici, come già evidenziato nell’ambito delle controdeduzioni del 12.07.2024, e come certamente noto all’Amministrazione, per alcune classi di concorso risulta oltremodo difficile reperire docenti.
Quanto alla mancanza di contratti fa presente che per il nuovo anno scolastico sono stati conclusi ben 101 contratti di lavoro dipendente, tuti regolari.
Per il resto l’Istituto si avvale di collaborazioni gratuite e volontarie, nel rispetto del limite previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge 62/2000.
Con riferimento alla circostanza che quasi tutti i docenti sarebbero privi di abilitazione, la ridotta presenza di docenti è problematica comune a numerosissime scuole paritarie e, per ovviare a tale problematica, lo stesso Ministero, con la nota prot. n. 4420 dell’11 luglio 2012, inviata ai Direttori Generali degli UU.SS.RR., ha autorizzato i gestori delle scuole paritarie a conferire incarichi a personale fornito solo del prescritto titolo di studio in presenza di impossibilità nel reperire docenti abilitati.
Ritiene di avere giustificato la mancata presenza fisica di molti docenti in base all’orario.
Ritiene che non vi siano limiti numerici riguardo la presenza di collaboratori scolastici.
Quanto alle assenze degli studenti osserva che le assenze degli studenti sfuggono alla sfera di controllo e di volontà dell’Istituto scolastico e che solo 4 giornate di visita ispettiva sarebbero insufficienti a rilevare le assenze nel complesso.
Ritiene di avere giustificato le irregolarità contestate riguardo l’iscrizione degli studenti e i registri dei diplomi.
Ritiene la regolarità del piano triennale dell’offerta formativa.
Riguardo i laboratori, posto che nelle controdeduzioni del 12.07.2024 erano state allegate le evidenze fotografiche dei soli laboratori di meccanica e di chimica perchè la contestazione dell’Amministrazione riguardava, nello specifico, quelle strutture, sono state allegate sia piantine planimetriche che foto dei materiali di tutti i laboratori con indicazione dei mq degli stessi.
Osserva che ha provveduto alla creazione, all’interno della struttura scolastica, di uno spazio conforme alle norme di sicurezza, adibito ad uso palestra.
Ritiene che siano sufficienti i sussidi presenti nell’istituto.
6. L’appello merita accoglimento.
La legge n° 62/2000 ha disciplinato i requisiti necessari affinché le scuole non statali possano ottenere il riconoscimento e la parificazione con le scuole statali, specificando che “Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.” (art 1 comma 6).
Alle scuole paritarie è, infatti, riconosciuta piena parità rispetto alle scuole del sistema di istruzione statale.
Tale riconoscimento è possibile solo a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art 1 commi 4, 5 e 6 della citata legge.
L’art 1 comma 4 stabilisce che “la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.”
In attuazione della legge è intervenuto il D.M. 29 novembre 2007 n. 267 recante la “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, che indica in maniera puntuale i requisiti che l’istituto scolastico deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria, l’iter procedimentale da seguire e le eventuali condizioni che possono determinare il venire meno dello status di scuola paritaria.
L’art. 4 del D.M. stabilisce che:
“la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi”.
Il D.M. 83 del 10 ottobre 2008 definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 e prescrive in capo all’Ufficio Scolastico Regionale il compito di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della parità scolastica e il conseguente necessario provvedimento di revoca, qualora disposti i dovuti accertamenti, emerga l’evidente mancata osservanza delle prescrizioni in materia.
Il provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio è motivato in relazione all’avvenuto accertamento delle irregolarità di seguito indicate:
“- Gestione.
è stata registrata la mancanza requisito della laurea per svolgere il ruolo di Coordinatore delle attività didattiche;
- Locali, strutture e servizi
Mancanza della valutazione del rischio da scariche atmosferiche,
Mancata indicazione nel Documento di Valutazione dei Rischi degli interventi per la prevenzione dei rischi,
Incongruenze nei registri relativi ai due ascensori e mancanza dei registri per le verifiche periodiche di un ascensore,
- Personale
Continuo ricambio dei docenti, che non garantisce la continuità didattica,
Utilizzo degli ITP come docenti che non sono mai in compresenza,
Mancanza di contratti di conferimento d’incarico,
Trasmissione di percentuale esigua di modelli Unilav,
Quasi totalità dei docenti senza abilitazione;
Mancata presenza fisica di molti docenti in base all’orario (spesso con sostituzioni in presenza ispettori),
Mancata attivazione delle supplenze,
Inadeguatezza del numero di collaboratori scolastici,
Orari di servizio continuamente modificati con variazione di attribuzione ore di servizio,
Mancanza di un sistema di gestione formale di assenze/sostituzioni;
- Classi, alunni e frequenza
Presenze numericamente irrilevanti all’atto delle visite ispettive, al di là di quanto indicato nel Registro,
Scostamenti numerici tra elenchi iniziali, intermedi e SIDI;
Altissima percentuale di studenti fuori regione: senza precisa indicazione del domicilio, nessuna indicazione formalizzata di studenti lavoratori; residenza per candidati esterni stesso comune e per taluni con stesso indirizzo e civico,
Tenuta dei fascicoli personali studenti non pienamente regolare,
Mancanza di orario completo di funzionamento per riduzione unità orarie giornaliere e per riduzione orario settimanale previsto dagli ordinamenti;
- Esami di Stato ed esami di idoneità
Registrazione di scarico dei diplomi senza indicazione del progressivo pergamene;
Mancanza del registro di esami (solo raccolta verbali);
- Piano triennale dell’offerta formativa
Progetto educativo non pienamente adeguato, non firmato e privo di riferimenti all’attività dell’Istituto, al territorio, al contesto e ai corsi di studi funzionanti,
Regolamento di Istituto e di Disciplina incoerenti,
Mancanza del RAV,
Mancanza nomina tutor interni per PC (registro),
Mancata attuazione dell’insegnamento del CLIL;
Mancata deliberazione libri di testo;
- Organi collegiali, gestione amministrativa e bilancio
Mancanza di protocollo informatico,
Sito della scuola con scarne informazioni e non aggiornato;
- Attrezzature e sussidi didattici
Laboratori numericamente esigui e non completamente idonei in relazione alle specificità degli indirizzi come da Ordinamenti. In particolare, il laboratorio scientifico (chimica e biologia) di ridotte dimensioni.”
Il collegio osserva che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione del settimo comma dell’art. 3 del d.m. n° 267/2007 secondo cui nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Dall’esame degli atti del procedimento emergeva come nell’ambito del contraddittorio procedimentale l’istituto scolastico si fosse limitato o a smentire fatti accertati dagli ispettori (che quindi non necessitavano di verifiche aggiuntive) o a controdedurre in modo generico e insufficiente agli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, essendo l’istruttoria completa.
Diversamente, nell’ipotesi - non verificatasi - in cui la società avesse fornito elementi in grado anche solo di insinuare un dubbio sulla persistenza delle criticità riscontrate nel corso delle ispezioni compiute, l’USR avrebbe potuto/dovuto, poi, verificare l’effettività della regolarizzazione.
Le deduzioni di parte appellata non sono idonee a smentire quanto sopra.
Ne consegue la legittimità del provvedimento di revoca, essendo questo atto dovuto, che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art. 21-octies della legge n° 241 del 1990) e in relazione al quale si è comunque svolto il contraddittorio procedimentale.
Infatti, non è qui in contestazione il fatto che l’amministrazione abbia correttamente avviato il contraddittorio procedimentale, ma la questione posta dal giudice di primo grado consiste nel non aver l’amministrazione proceduto a effettuare un nuovo concreto accertamento dopo le osservazioni e la produzione documentale della scuola e prima di adottare il provvedimento di revoca.
Al riguardo, il Collegio osserva che gli obblighi di contraddittorio attengono alla necessaria contestazione delle carenze riscontrate e alla valutazione delle osservazioni e degli elementi forniti dall’istituto scolastico.
L’amministrazione ha adempiuto a entrambi gli obblighi, non essendo necessario, con riferimento al secondo, l’effettuazione di un nuovo sopralluogo, quando, come nel caso di specie, permangono una serie di carenze documentalmente riscontrabili, idonee anche singolarmente a giustificare il provvedimento di revoca.
7. I riscontri forniti dall’istituto scolastico non hanno adeguatamente contrastato l’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui mancata indicazione nel Documento di Valutazione dei Rischi degli interventi per la prevenzione dei rischi, continuo ricambio dei docenti, che non garantisce la continuità didattica, utilizzo degli ITP come docenti che non sono mai in compresenza,
mancanza di contratti di conferimento d’incarico, trasmissione di percentuale esigua di modelli Unilav, quasi totalità dei docenti senza abilitazione; mancata presenza fisica di molti docenti in base all’orario, mancata attivazione delle supplenze, inadeguatezza del numero di collaboratori scolastici, presenze numericamente irrilevanti all’atto delle visite ispettive, (si richiama sul punto il precedente della sentenza di questa Sezione n. 5875 del 2025), mancanza del registro degli esami, mancanza del protocollo informatico, laboratori numericamente esigui e non completamente idonei in relazione alle specificità degli indirizzi oltre agli ulteriori elementi contenuti nel già descritto provvedimento di revoca.
Alcune delle sopramenzionate carenze sono di per sé idonee a giustificare la revoca e per la maggior parte di esse non era necessaria alcuna ulteriore ispezione, trattandosi di una valutazione documentale delle deduzioni fornite dalla scuola (effettuata con esito negativo).
Nelle more del giudizio l’amministrazione ha richiamato l’ordinanza cautelare del 4/12/2024 con cui il Consiglio di Stato ha rilevato che “l’istituto scolastico in seguito al preavviso di revoca di parità scolastica ha presentato memoria e documentazione che l'amministrazione non sembra avere specificamente valutato”, invitando l’Amministrazione a “rivalutare l’attuale organizzazione risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti prodotti al fine di decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti dell’istituto scolastico”.
Con la nota prot. n. 1360 dell’8/01/2025 l’amministrazione invitava l’Istituto a trasmettere una dettagliata relazione comprovante il possesso dei requisiti di parità scolastica, corredata dalla pertinente e necessaria documentazione.
L’Istituto provvedeva a trasmettere una relazione unitamente a n. 21 allegati.
L’amministrazione conferiva incarico ispettivo per la verifica del completamento del processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche, così come statuito nella sopra richiamata ordinanza del Consiglio di Stato.
La relazione ispettiva, assunta al prot. n. 16115 del 26/2/2025, evidenziava il permanere delle gravi e perduranti criticità.
A seguito della disamina condotta sulla documentazione acquisita e alla luce delle risultanze emerse come evidenziate nella relazione ispettiva, preso atto della permanenza delle gravi e reiterate criticità e accertata l’omessa sanatoria delle gravi irregolarità, strutturali e funzionali rilevate, l’Amministrazione ha adottato il decreto di revoca dello status di parità con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2025/2026 in data 5/6/2025.
Il collegio osserva che, come ritenuto dall’Amministrazione in sede d’appello, tale relazione è idonea a smentire quanto sostenuto da parte appellata nella memoria, depositata in appello, con cui ha riproposto i motivi di ricorso proposti in primo grado con riferimento alla pretesa insussistenza delle irregolarità riscontrate.
Benché si tratti di elementi che esulano dall’oggetto del presente giudizio, il collegio osserva che, come ritenuto dall’Amministrazione in sede d’appello, anche tale relazione rafforza il quadro probatorio, già autonomamente sufficiente come in precedenza illustrato e già pienamente idoneo a smentire quanto sostenuto da parte appellata nella memoria, depositata in appello, con cui ha riproposto i motivi di ricorso proposti in primo grado con riferimento alla pretesa insussistenza delle irregolarità riscontrate.
Il collegio osserva che alla luce di quanto sopra accertato l’adozione del provvedimento di revoca costituisce atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.
Risultano dunque confermati i presupposti di fatto posti a base del provvedimento in data 9 agosto 2024, impugnato in primo grado, con cui è stato revocato il riconoscimento dello status di scuola paritaria.
L’appello deve pertanto essere accolto.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
È necessario precisare che, in conformità al principio di diritto enunciato dalla già ricordata sentenza di questa Sezione n. 6561/2023 e in coerenza con il punto 5.10 delle linee guida ministeriali sopra citate (secondo cui “la revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo”, con salvezza “degli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato”), la presente decisione produce effetti ex nunc, quindi dalla data della sua pubblicazione, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026 limitatamente alla salvezza dei corsi di studio svolti nell’Istituto e degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti nelle more del presente giudizio, a tutela dell’affidamento degli studenti stessi, atteso che la menzionata ordinanza cautelare emessa nel presente giudizio di appello il 4 dicembre 2024 non ha sospeso l’efficacia della sentenza appellata (così Consiglio di Stato VII n° 5875 del 7 luglio 2025).
Il collegio tiene pertanto conto di quanto rappresentato da parte appellata ossia che per l’anno scolastico 2024/2025 la scuola ha lavorato come paritaria, svolgendo regolarmente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.
La complessità degli accertamenti posti in essere dall’amministrazione consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado, con gli effetti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO