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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 280/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana COPPOLINO (C.F. ) C.F._1
- appellante -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Camillo Gabriele FIORITO C.F._5
(C.F. ) C.F._6
- appellati, appellanti in via incidentale -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 513/2019 del 21.11.2019, depositata il 20.12.2019 (proc. n.
673/2019 RGAC), il Giudice di Pace di Paola ha confermato il decreto ingiuntivo n.
126/2019 del 22.5.2019 (proc. n. 343/2019 RGAC) – opposto da CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
nei confronti del Controparte_4 Parte_1
(di seguito, il ) –, rigettando la domanda di condanna per lite temeraria Parte_1 ex art. 96 cod. proc. civ., formulata dall'opposto, con compensazione delle spese di giudizio.
Con il predetto decreto era stato intimato agli opponenti di pagare al € Parte_1
1.275,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di oneri condominiali, in virtù del riparto approvato con delibera assembleare n. 1 del 20.8.2013.
Secondo il primo giudice gli opponenti non avevano impugnato la delibera nel termine perentorio di 30 giorni ex art. 1137, 2° comma, cod. civ., sicché il credito di € 1.275,00 per oneri condominiali relativi all'unità immobiliare di proprietà degli opponenti non poteva essere messo in discussione;
inoltre, il medesimo credito non si era estinto per prescrizione in quanto il termine quinquennale ex art. 2948 1° comma, n. 4 c.c., decorrente dalla delibera del 20.8.20213, era stato interrotto dalle richieste di pagamento contenute nelle missive del 17.11.2014 e del 23.6.2016.
1.2. – Avverso tale decisione il , con atto di citazione notificato il Parte_1
25.2.2020, ha proposto appello, eccependo la violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. da parte delle statuizione relativa alla compensazione delle spese giustificata con il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria poiché essa è una domanda accessoria.
Ha, quindi, chiesto di condannare le parti appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1.3. – Con comparsa depositata il 18.5.2020, si sono costituiti CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, i quali hanno proposto appello incidentale avverso la medesima Controparte_4
decisione, eccependo:
1) omesso esame delle anomalie contabili rilevate;
in particolare, il debito di € 916 per l'esercizio 2012/2013 (primo anno dell'amministratore ) doveva CP_5
2 ritenersi estinto con il versamento di pari importo tramite bonifico del 30.12.2013 alla luce dell'espressa imputazione contenuta nella causale bancaria, mentre il debito pregresso residuo, cioè fino al 30.6.2012 (relativo alla gestione del precedente amministratore ), ammontava soltanto ad € 359,00 perché CP_6
l'importo di € 1317,00 (ottenuto dalla sommatoria di € 1275 ed € 42 quali residui, riportati nel bilancio 2012/2013, rispettivamente degli esercizi chiusi il 30.9.2011 ed il 30.6.2012) doveva essere ridotto di € 468,00 (come da bollettini postali considerati nel bilancio 2012/2013) ed € 490,00 (per versamenti medio tempore riconosciuti nel ricorso per ingiunzione);
2) omessa pronuncia sulla domanda di inesigibilità del credito relativo al bilancio
2011/2012 in quanto mai approvato dall'assemblea condominiale;
3) errata valutazione e qualificazione dell'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione in difetto di prova di ricezione e, comunque, della loro riferibilità al credito per cui è causa.
Ha, quindi, chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, ordinando all'appellante di la restituzione delle somma di € 1.941,55 versata dagli appellati l'1.7.2019 in ottemperanza all'atto di precetto inviato sulla base del decreto ingiuntivo opposto
(provvisoriamente esecutivo), prima della proposizione dell'opposizione.
2.1. – L'appello incidentale – che, in ordine logico, deve essere esaminato prioritariamente – è parzialmente fondato.
2.1.1. – Il primo giudice non si è esplicitamente pronunciato sulla specifica eccezione di inesigibilità del credito relativo alla c.d. gestione , ossia fino al 30.6.2012, CP_6
per difetto di specifica approvazione del rendiconto 2011/2012, ma tale eccezione è infondata.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3847 del
15/2/2021), “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo
3 altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso”.
Peraltro, nella vicenda che qui occupa, non solo il bilancio 2012/2013, contenente il debito pregresso, non è stato impugnato, ma non è stata formulata alcuna contestazione sulle spese o sui criteri di loro riparto con riferimento alla gestione 2012/2013 o alle precedenti.
2.1.2. – I rilievi contabili – formulati con l'originaria opposizione al decreto ingiuntivo e riproposti con l'appello incidentale in mancanza di specifica valutazione da parte del primo giudice – sono parzialmente fondati.
Come detto, gli appellanti in via incidentale non hanno contestato che, al termine della c.d. gestione , residuava a loro carico un debito di € 1.317,00 (pari alla CP_6 sommatoria di € 1275 ed € 42 quali residui, riportai nel bilancio 2012/2013, rispettivamente degli esercizi chiusi il 30.9.2011 ed il 30.6.2012) e neppure che, alla data della delibera di approvazione del bilancio 2012/2013 (il 20.8.2013), persisteva anche un debito di € 916,00 per l'esercizio 2012/2013.
Gli appellanti hanno, poi, documentato l'esecuzione, in data 31.12.2013, di un bonifico di € 913,00 con causale “saldo bilancio consuntivo 2012/2013 gestione ”. CP_5
Il non solo non ha contestato tale pagamento, ma, con la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (pag. 11, quart'ultimo rigo), sembrerebbero riconoscerlo, pur indicandone la diversa data del 9.1.2014, anche se lo hanno imputato all'esercizio 2013/2014.
Nondimeno, con la predetta causale, il debitore ha inequivocabilmente imputato ex art. 1194, 1° comma, cod. civ. il pagamento di € 914,00 tramite il bonifico del 31.12.2013 all'esercizio 2012/2013 (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22/7/2024: “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”).
Al contempo, nel bilancio 2012/2013, si dà atto che sono stati effettuati versamenti per l'importo complessivo € 468,00, che corrisponde esattamente alla sommatoria dei c.d. bollettini postali prodotti dagli appellanti in via incidentale. Nel presente processo, infatti, il non ha mai contestato tali pagamenti. Parte_1
4 È, poi, vero che, nel ricorso per ingiunzione, il ha ridotto l'importo Parte_1 complessivo di € 1.765,00, che risultava dal bilancio 2012/2013, fino ad € 1.275,00 per
“versamenti medio tempore” senza richiamare alcun documento contabile condominiale.
Tuttavia, né il né gli appellati hanno saputo indicare quali specifici Parte_1
pagamenti sarebbero stati presi in considerazione per ridurre il credito condominiale.
In mancanza di ciò, non possono ritenersi dimostrati pagamenti ulteriori rispetto al predetto bonifico di € 913,00, che ha azzerato il debito relativo all'esercizio 2012/2013.
Pertanto, all'epoca del decreto ingiuntivo opposto, residuava un debito di € 849,00, relativo alla c.d. gestione , pari alla differenza di € 1317,00 ed i pagamenti CP_6 eseguiti tramite bollettini postali per € 468,00.
2.1.3. – È infondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, dopo la delibera del 20.8.2013 e prima della notifica del decreto ingiuntivo (il
10 ed il 12.6.2019), il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. è stato interrotto dal sollecito di pagamento del 17.11.2014, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 1.15,00 “saldo di bilancio al 30/06/2014”.
Tale richiesta comprendeva il debito pregresso, che qui occupa, in quanto riportato nel predetto bilancio 2013/2014 (€ 1.765,00) allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
Inoltre, il sollecito è stato certamente ricevuto da prima della Controparte_3 redazione dell'atto di citazione (datato 12.1.2015), con il quale il medesimo condominio ha impugnata la delibera assembleare del 20.8.2014, allegando proprio il predetto sollecito di pagamento del 17.11.2014 (doc. n. 26).
2.1.4. – Infine, dopo il decreto ingiuntivo, ma prima dell'opposizione, le parti opposte hanno eseguito un bonifico di € 1.941,55 pari all'importo dell'atto di precetto emesso dal sulla base del decreto ingiuntivo, con riserva di ripetizione. Parte_1
La deduzione e dimostrazione di tale pagamento per un importo superiore a quello accertato come dovuto (€ 468,00) comporta il rigetto della domanda di pagamento formulata dal con il decreto ingiuntivo. Parte_1
Nondimeno, le odierne parti appellate, pur avendo proceduto al pagamento anteriormente all'atto di opposizione, hanno formulato la domanda di restituzione
5 tardivamente, cioè soltanto con l'appello incidentale. Pertanto, tale domanda, da qualificarsi come nuova, è inammissibile.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, occorre revocare il decreto opposto, dichiarando estinto il debito per cui è causa in ragione del pagamento intervenuto dopo il decreto ingiuntivo.
2.2. – Anche appello principale è parzialmente fondato.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ.,
a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura, infatti, un'ipotesi di reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché tale situazione non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/4/2017; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 11792 del 15/5/2018; Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/7/2020; Sez. 2,
Ordinanza n. 18036 del 6/6/2022).
Ai fini della regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, tuttavia, occorre però valutare l'esito complessivo della lite dopo i due gradi di giudizio
(cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020, Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 6/6/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/6/2024), alla cui stregua sono perdenti le odierne parti appellate, giacché l'originaria pretesa del nei loro Parte_1 confronti (per € 1.275,00) è stata riconosciuta sia pur in parte (€ 849,00), ancorché non abbia portato ad una effettiva condanna in ragione del loro pagamento “con riserva” intervenuto dopo il decreto ingiuntivo.
Nondimeno, l'accoglimento parziale della loro domanda, l'effettivo pagamento intervenuto dopo il decreto ingiuntivo per importo superiore al credito reale, la revoca del decreto ingiuntivo per parziale fondatezza dell'opposizione e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado e di un terzo di quelle di primo grado.
Le residue spese di primo grado – da porre a carico dei ed in favore del CP_3
– si liquidano come da dispositivo alla luce dei parametri medi (ridotti Parte_1
di un terzo in ragione della predetta compensazione parziale) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Giudice di Pace appartenenti al secondo scaglione di valore, con applicazione di una sola congrua
6 maggiorazione del 30% ex art. 4, 2° comma, citato DM per la pluralità di parti difese, oltre effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo) ed accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2019 del 22.5.2019 del Giudice di Pace di Paola
(proc. n. 343/2019 RGAC);
b) dichiara estinto per intervenuto pagamento il debito di Controparte_1
e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
relazione agli onere condominiali oggetto di giudizio;
c) compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado e, nei limiti di un terzo, le spese del giudizio di primo grado;
d) condanna per il resto Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento delle spese Controparte_3 Controparte_4 del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.096,33 per compenso ed € 76,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore del Parte_1
con distrazione al suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 16 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
7
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana COPPOLINO (C.F. ) C.F._1
- appellante -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. Camillo Gabriele FIORITO C.F._5
(C.F. ) C.F._6
- appellati, appellanti in via incidentale -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 513/2019 del 21.11.2019, depositata il 20.12.2019 (proc. n.
673/2019 RGAC), il Giudice di Pace di Paola ha confermato il decreto ingiuntivo n.
126/2019 del 22.5.2019 (proc. n. 343/2019 RGAC) – opposto da CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
nei confronti del Controparte_4 Parte_1
(di seguito, il ) –, rigettando la domanda di condanna per lite temeraria Parte_1 ex art. 96 cod. proc. civ., formulata dall'opposto, con compensazione delle spese di giudizio.
Con il predetto decreto era stato intimato agli opponenti di pagare al € Parte_1
1.275,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di oneri condominiali, in virtù del riparto approvato con delibera assembleare n. 1 del 20.8.2013.
Secondo il primo giudice gli opponenti non avevano impugnato la delibera nel termine perentorio di 30 giorni ex art. 1137, 2° comma, cod. civ., sicché il credito di € 1.275,00 per oneri condominiali relativi all'unità immobiliare di proprietà degli opponenti non poteva essere messo in discussione;
inoltre, il medesimo credito non si era estinto per prescrizione in quanto il termine quinquennale ex art. 2948 1° comma, n. 4 c.c., decorrente dalla delibera del 20.8.20213, era stato interrotto dalle richieste di pagamento contenute nelle missive del 17.11.2014 e del 23.6.2016.
1.2. – Avverso tale decisione il , con atto di citazione notificato il Parte_1
25.2.2020, ha proposto appello, eccependo la violazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. da parte delle statuizione relativa alla compensazione delle spese giustificata con il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria poiché essa è una domanda accessoria.
Ha, quindi, chiesto di condannare le parti appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1.3. – Con comparsa depositata il 18.5.2020, si sono costituiti CP_1
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, i quali hanno proposto appello incidentale avverso la medesima Controparte_4
decisione, eccependo:
1) omesso esame delle anomalie contabili rilevate;
in particolare, il debito di € 916 per l'esercizio 2012/2013 (primo anno dell'amministratore ) doveva CP_5
2 ritenersi estinto con il versamento di pari importo tramite bonifico del 30.12.2013 alla luce dell'espressa imputazione contenuta nella causale bancaria, mentre il debito pregresso residuo, cioè fino al 30.6.2012 (relativo alla gestione del precedente amministratore ), ammontava soltanto ad € 359,00 perché CP_6
l'importo di € 1317,00 (ottenuto dalla sommatoria di € 1275 ed € 42 quali residui, riportati nel bilancio 2012/2013, rispettivamente degli esercizi chiusi il 30.9.2011 ed il 30.6.2012) doveva essere ridotto di € 468,00 (come da bollettini postali considerati nel bilancio 2012/2013) ed € 490,00 (per versamenti medio tempore riconosciuti nel ricorso per ingiunzione);
2) omessa pronuncia sulla domanda di inesigibilità del credito relativo al bilancio
2011/2012 in quanto mai approvato dall'assemblea condominiale;
3) errata valutazione e qualificazione dell'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione in difetto di prova di ricezione e, comunque, della loro riferibilità al credito per cui è causa.
Ha, quindi, chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, ordinando all'appellante di la restituzione delle somma di € 1.941,55 versata dagli appellati l'1.7.2019 in ottemperanza all'atto di precetto inviato sulla base del decreto ingiuntivo opposto
(provvisoriamente esecutivo), prima della proposizione dell'opposizione.
2.1. – L'appello incidentale – che, in ordine logico, deve essere esaminato prioritariamente – è parzialmente fondato.
2.1.1. – Il primo giudice non si è esplicitamente pronunciato sulla specifica eccezione di inesigibilità del credito relativo alla c.d. gestione , ossia fino al 30.6.2012, CP_6
per difetto di specifica approvazione del rendiconto 2011/2012, ma tale eccezione è infondata.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3847 del
15/2/2021), “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo
3 altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso”.
Peraltro, nella vicenda che qui occupa, non solo il bilancio 2012/2013, contenente il debito pregresso, non è stato impugnato, ma non è stata formulata alcuna contestazione sulle spese o sui criteri di loro riparto con riferimento alla gestione 2012/2013 o alle precedenti.
2.1.2. – I rilievi contabili – formulati con l'originaria opposizione al decreto ingiuntivo e riproposti con l'appello incidentale in mancanza di specifica valutazione da parte del primo giudice – sono parzialmente fondati.
Come detto, gli appellanti in via incidentale non hanno contestato che, al termine della c.d. gestione , residuava a loro carico un debito di € 1.317,00 (pari alla CP_6 sommatoria di € 1275 ed € 42 quali residui, riportai nel bilancio 2012/2013, rispettivamente degli esercizi chiusi il 30.9.2011 ed il 30.6.2012) e neppure che, alla data della delibera di approvazione del bilancio 2012/2013 (il 20.8.2013), persisteva anche un debito di € 916,00 per l'esercizio 2012/2013.
Gli appellanti hanno, poi, documentato l'esecuzione, in data 31.12.2013, di un bonifico di € 913,00 con causale “saldo bilancio consuntivo 2012/2013 gestione ”. CP_5
Il non solo non ha contestato tale pagamento, ma, con la comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (pag. 11, quart'ultimo rigo), sembrerebbero riconoscerlo, pur indicandone la diversa data del 9.1.2014, anche se lo hanno imputato all'esercizio 2013/2014.
Nondimeno, con la predetta causale, il debitore ha inequivocabilmente imputato ex art. 1194, 1° comma, cod. civ. il pagamento di € 914,00 tramite il bonifico del 31.12.2013 all'esercizio 2012/2013 (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22/7/2024: “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”).
Al contempo, nel bilancio 2012/2013, si dà atto che sono stati effettuati versamenti per l'importo complessivo € 468,00, che corrisponde esattamente alla sommatoria dei c.d. bollettini postali prodotti dagli appellanti in via incidentale. Nel presente processo, infatti, il non ha mai contestato tali pagamenti. Parte_1
4 È, poi, vero che, nel ricorso per ingiunzione, il ha ridotto l'importo Parte_1 complessivo di € 1.765,00, che risultava dal bilancio 2012/2013, fino ad € 1.275,00 per
“versamenti medio tempore” senza richiamare alcun documento contabile condominiale.
Tuttavia, né il né gli appellati hanno saputo indicare quali specifici Parte_1
pagamenti sarebbero stati presi in considerazione per ridurre il credito condominiale.
In mancanza di ciò, non possono ritenersi dimostrati pagamenti ulteriori rispetto al predetto bonifico di € 913,00, che ha azzerato il debito relativo all'esercizio 2012/2013.
Pertanto, all'epoca del decreto ingiuntivo opposto, residuava un debito di € 849,00, relativo alla c.d. gestione , pari alla differenza di € 1317,00 ed i pagamenti CP_6 eseguiti tramite bollettini postali per € 468,00.
2.1.3. – È infondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, dopo la delibera del 20.8.2013 e prima della notifica del decreto ingiuntivo (il
10 ed il 12.6.2019), il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. è stato interrotto dal sollecito di pagamento del 17.11.2014, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 1.15,00 “saldo di bilancio al 30/06/2014”.
Tale richiesta comprendeva il debito pregresso, che qui occupa, in quanto riportato nel predetto bilancio 2013/2014 (€ 1.765,00) allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
Inoltre, il sollecito è stato certamente ricevuto da prima della Controparte_3 redazione dell'atto di citazione (datato 12.1.2015), con il quale il medesimo condominio ha impugnata la delibera assembleare del 20.8.2014, allegando proprio il predetto sollecito di pagamento del 17.11.2014 (doc. n. 26).
2.1.4. – Infine, dopo il decreto ingiuntivo, ma prima dell'opposizione, le parti opposte hanno eseguito un bonifico di € 1.941,55 pari all'importo dell'atto di precetto emesso dal sulla base del decreto ingiuntivo, con riserva di ripetizione. Parte_1
La deduzione e dimostrazione di tale pagamento per un importo superiore a quello accertato come dovuto (€ 468,00) comporta il rigetto della domanda di pagamento formulata dal con il decreto ingiuntivo. Parte_1
Nondimeno, le odierne parti appellate, pur avendo proceduto al pagamento anteriormente all'atto di opposizione, hanno formulato la domanda di restituzione
5 tardivamente, cioè soltanto con l'appello incidentale. Pertanto, tale domanda, da qualificarsi come nuova, è inammissibile.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, occorre revocare il decreto opposto, dichiarando estinto il debito per cui è causa in ragione del pagamento intervenuto dopo il decreto ingiuntivo.
2.2. – Anche appello principale è parzialmente fondato.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ.,
a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura, infatti, un'ipotesi di reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché tale situazione non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/4/2017; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 11792 del 15/5/2018; Sez. L, Sentenza n. 14813 del 10/7/2020; Sez. 2,
Ordinanza n. 18036 del 6/6/2022).
Ai fini della regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, tuttavia, occorre però valutare l'esito complessivo della lite dopo i due gradi di giudizio
(cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020, Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 6/6/2022, Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/6/2024), alla cui stregua sono perdenti le odierne parti appellate, giacché l'originaria pretesa del nei loro Parte_1 confronti (per € 1.275,00) è stata riconosciuta sia pur in parte (€ 849,00), ancorché non abbia portato ad una effettiva condanna in ragione del loro pagamento “con riserva” intervenuto dopo il decreto ingiuntivo.
Nondimeno, l'accoglimento parziale della loro domanda, l'effettivo pagamento intervenuto dopo il decreto ingiuntivo per importo superiore al credito reale, la revoca del decreto ingiuntivo per parziale fondatezza dell'opposizione e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado e di un terzo di quelle di primo grado.
Le residue spese di primo grado – da porre a carico dei ed in favore del CP_3
– si liquidano come da dispositivo alla luce dei parametri medi (ridotti Parte_1
di un terzo in ragione della predetta compensazione parziale) previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Giudice di Pace appartenenti al secondo scaglione di valore, con applicazione di una sola congrua
6 maggiorazione del 30% ex art. 4, 2° comma, citato DM per la pluralità di parti difese, oltre effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo) ed accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2019 del 22.5.2019 del Giudice di Pace di Paola
(proc. n. 343/2019 RGAC);
b) dichiara estinto per intervenuto pagamento il debito di Controparte_1
e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
relazione agli onere condominiali oggetto di giudizio;
c) compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado e, nei limiti di un terzo, le spese del giudizio di primo grado;
d) condanna per il resto Controparte_1 Controparte_2
e al pagamento delle spese Controparte_3 Controparte_4 del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.096,33 per compenso ed € 76,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore del Parte_1
con distrazione al suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 16 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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