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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 877 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_1 CodiceFiscale_1
Aversa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore in primo grado, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Marcellinara (CZ), Via Maria Scalise n.8, presso lo Studio dell'Avv. Roberta Lucia Neri appellante
E
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Stefania Di Cato, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 per atti notaio di Persona_1
Fiumicino/Roma, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso gli uffici dell' in CP_1 via Acri n. 81 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… in totale riforma della sentenza impugnata accogliersi integralmente l'appello per i motivi esposti in narrativa e dunque accertare e dichiarare che la ricorrente negli anni 2017 e 2018 ha lavorato alle dipendenze della società “GLC CP_ Srl con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
condannare l' in p.l.r.pt., ad iscrivere il numero di giornate lavorative effettuate per le dette annualità dall'istante, nella misura di quelle denunciate, sia nella posizione contributiva e sia negli elenchi anagrafici;
nonché a riconoscere come dovute le somme già erogate all'istante. Qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse opportuno un supplemento istruttorio, si chiede ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c. rimettere le parti sopra indicate, davanti al Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, per il prosieguo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado da distrarsi. …>>; per l'appellato: < rigettare l'appello avversario destituito di fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la pronuncia del Tribunale di Castrovillari ed in ogni caso rigettare la domanda introduttiva del giudizio perché inammissibile, decaduta ed infondata. - c.p.c.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
< come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda “GLC S.r.l.” dall'1.7.2017 al 20.9.2017 e dall'11.10.2018 al 31.12.2018, ha lamentato l'illegittimità della cancellazione delle giornate agricole indicate in ricorso, intervenuta per effetto del verbale ispettivo elevato nei confronti della predetta azienda e, pertanto, dopo aver CP_ proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l per la declaratoria del suo diritto e la condanna dell'istituto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni indicati, previo accertamento dei CP_ rapporti di lavoro subordinato. Costituitasi la parte resistente ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto. La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.>>.
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda. La parte ha inteso assolvere all'onere della prova su di lei incombente, di svolgimento delle prestazioni lavorative alle dipendenze dell'azienda agricola “GLC S.r.l.” che le darebbe diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, con due testimoni (Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli
Pag. 2 di 10 svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni CP_ previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
In particolare, (peraltro zia della ricorrente) e , Persona_2 Testimone_1 entrambi colleghi di lavoro coinvolti nell'indagine ispettiva che ha comportato la cancellazione delle giornate lavorative effettuate alle dipendenze dell'azienda GLC S.r.l., in data 29.9.2023 hanno confermato, con varie incertezze e contraddizioni, la ricostruzione dei rapporti di lavoro di cui al ricorso.
Entrambi, infatti, hanno genericamente riferito di avere svolto le mansioni di braccianti agricoli insieme alla ricorrente presso detta azienda, sotto le direttive del datore di lavoro, seguendo un orario lavorativo contrastante tra di loro ( “Lavoravamo in Pt_1 estate dalle 6.00 alle 14.20, con un'ora di pausa;
d'inverno dalle 7.30 alle 15.30 sempre con un'ora di pausa”; : “Lavoravamo in estate dalle 6.00 alle 13.00, con mezz'ora Tes_1 di pausa;
d'inverno dalle 7.00 alle 14.00 sempre con mezz'ora di pausa”) oltre che con quello indicato in ricorso (estivo 6.30/14.20 ed invernale 7.30/15.20), per una paga - non indicata nel suo ammontare - corrisposta con bonifico, assegno o con acconti in contanti.
CP_ L' ha contrastato tali esiti istruttori con il verbale di accertamento del 14.5.2019, allegato agli atti, dal quale è emerso: 1) che l'azienda agricola “GLC” ha sede legale in contrada Prainetta n. 2 del Comune di Cassano allo Ionio;
ha iniziato ad operare dal 3.06.2016 con attività prevalente di “commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli senza deposito” con codice ATECORI prevalente 10.39 corrispondente a “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”. 2) che gli ispettori, recatisi in più giorni presso la sede aziendale – nonostante ivi fosse la sede anche di diverse altre aziende attualmente gestite dagli stessi soggetti ed operanti nello stesso settore – non hanno trovato nessuno intento al lavoro. Inoltre, i luoghi sono risultati essere strutturati in maniera differente rispetto alla descrizione che ne era stata fornita da molti presunti dipendenti successivamente convocati e sentiti, dando, viceversa, il loro stato, l'impressione che si trattasse di deposito commerciale e luogo di transito dei prodotti agricoli. 3) che per le eventuali assenze a vario titolo (ferie, permessi, malattia) realizzate dai dipendenti denunciati, tra la documentazione del lavoro esaminata non è stata reperita nessuna richiesta cartacea, in copia o in originale, apparendo strano che in tanti anni di attività nessun dipendente si sia mai assentato a titolo vario e/o che non abbia mai prodotto giustifiche. 4) che il registro degli infortuni obbligatorio (dove il datore di lavoro ha l'obbligo di annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno un giorno sia del personale assicurato presso l che CP_2
Pag. 3 di 10 di quello non soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) non è stato reperito tra la documentazione consegnata o comunque visionata. 5) a seguito di convocazione dei lavoratori denunciati, un evidente contrasto tra le dichiarazioni emesse (da quanti si sono presentati), per quanto riguarda orario di lavoro, giorni lavorativi svolti nell'arco della settimana e del mese, entità delle retribuzioni giornaliere e mensili, generalità e numero dei compagni di lavoro, ubicazione e tipologia della sede legale e dei posti di lavoro, tipologia del lavoro svolto e quantità di prodotto raccolto giornalmente, mezzi di locomozione usati per raggiungere la località lavorativa, attrezzatura posseduta dall'impresa, mansioni rivestite e livello di assunzione, lavoro prestato in giorni di pioggia eccessiva. 6) che dall'esame di fatture, denunce aziendali, contratti, accessi presso la sede aziendale non è emerso il possesso, a nessun titolo, di alcuno automezzo tipo furgone, pullmino o altro adatto al trasporto di persone per come, invece, dichiarato da alcuni presunti dipendenti. 7) che pur di attribuire le giornate lavorative utili a maturare le indennità spettanti, risultano dipendenti regolarmente al lavoro anche nei giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata dalle piogge malgrado le parole del rappresentante legale dell'azienda e dei lavoratori sentiti, che avevano escluso - svolgendosi l'asserita attività aziendale in campo aperto - che si sia mai lavorato durante i giorni di pioggia. 8) che risulta un accentuato disaccordo tra quanto dichiarato dall'amministratore e quanto accertato a seguito di verifica ispettiva (indisponibilità di terreni, viceversa dichiarati in utilizzo;
dichiarazioni di contrattualizzazione di lavoratori tutti del comprensorio e di qualche straniero laddove, invece, molti risultati provenienti dalla provincia di Catania e di Potenza;
asserita assunzione di soggetti come braccianti, eccezion fatta per 1 segretaria e 2 autisti in realtà non riscontrati). 9) che è evincibile il carattere prettamente commerciale dell'azienda, desumibile dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante (sentito già in occasione di precedenti accertamenti ispettivi in data 14.7.2016:“La società non ha dipendenti anzi posso dire che da quando sono entrato nella società circa 10 anni fa non è mai stato assunto nessuno”; “La società GLC si occupa della commercializzazione dell'ortofrutta ossia compra direttamente sui campi e poi rivende gli stessi articoli ai commercianti, in pratica non effettua alcuna trasformazione dei prodotti o raccolta).
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15). In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013). Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato i testi escussi (anche alla luce del legame parentale di uno di essi, oltre che lavorativo),
Pag. 4 di 10 quali titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'appellante. Anch'essi, invero, sono stati coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'azienda GLC S.r.l.: la circostanza è stata riferita sia dal teste sia dal teste ed ove ciò non bastasse, è Pt_1 Tes_1 confermata dalla disamina degli allegati al verbale ispettivo. Sono perciò interessati a confutarne l'esito e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle CP_ reciproche posizioni assicurative che l' contesta. Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. In particolare, i testi si sono, infatti, limitati a dichiarare che si rispettava un orario di lavoro e delle non meglio specificate direttive datoriali e che si veniva retribuiti regolarmente. Alcuna indicazione, invece, è stata da loro fornita in ordine al periodo ed ai giorni della settimana in cui svolta l'asserita attività è stata prestata insieme alla ricorrente (sia che : Pt_1 Tes_1
“Confermo la circostanza che mi viene letta;
tanto so perché abbiamo lavorato insieme ma non ricordo né i mesi né gli anni”). Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata CP_ dall'accertamento ispettivo dell' Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni assunte;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre ed a superare. Elementi di riscontro alle deposizioni testimoniali non si desumono dai documenti prodotti dalla CP_ parte ricorrente perché, come ha dedotto l' nel costituirsi in giudizio, provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute. La conclusione è che le risultanze testimoniali (generiche, poco chiare sui luoghi, tempi e modalità di svolgimento delle attività lavorative oltre che fornite da colleghi di lavoro, uno dei quali per giunta familiare), non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura. In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della parte ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici in mancanza dello status di lavoratore agricolo per gli anni in contestazione…>>.
Pag. 5 di 10 §4
La sentenza è gravata d'appello da , che la critica laddove il giudicante: ha Parte_1 CP_ dato credito al verbale ispettivo dell' senza tener conto che è stato redatto anni più tardi rispetto alla prima annualità contestata;
ha omesso di valutare la documentazione in atti, segnatamente, tutti i contratti aziendali a far data dal 2014 (trattasi di contratti di vendita del frutto pendente, da cui si evince la necessità di manodopera e il segno evidente che le aziende erano in attività già da tempo antecedente rispetto all'ispezione), tutti i contratti stipulati tra l'azienda e i proprietari dei terreni con apposta data certa portata dalla marca da bollo;
tutti i contratti risolti tra l'azienda e i proprietari, tutte le fatture di acquisto e vendita del frutto a far data dal 2014; non ha adeguatamente valorizzato le risultanze delle deposizioni testimoniali, posto che i testi hanno confermato gli anni, il tipo di attività svolta, in perfetta linea con le fatture prodotte, hanno poi specificato i luoghi di lavoro, anch'essi in linea con i contratti prodotti, hanno riferito che chi dava ordini e direttive era , tra l'altro Tes_2 riconosciuto anche dagli ispettori, hanno riferito chi pagava i braccianti e la modalità utilizzata “bonifico”, quindi tracciata fiscalmente, hanno riferito come venivano raggiunti i terreni di lavoro, ovvero con mezzo proprio e non aziendale, hanno descritto gli orari di lavoro.
§4.1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza ex art. 22 DL 7/70, che, non CP_ essendo stata scrutinata dal Tribunale, l' ha riproposto in questa sede.
Invero, l'elenco relativo alla cancellazione delle giornate per cui è causa è stato pubblicato on line fino al 30.9.2019; il ricorso amministrativo è stato proposto il 14.10.2019, il ricorso di primo grado risale al 22.4.2020; dal 14.10.2019 ha iniziato a CP_ decorrere il termine di 90 giorni entro cui l' avrebbe dovuto rispondere ed eventualmente la bracciante proporre nuovo ricorso;
allo scadere di detti 90 giorni (posto che non v'è stata alcuna risposta, né l'impugnativa amministrativa ulteriore), decorrono i 120 giorni per la proposizione dell'azione; pertanto, aggiungendo 210 giorni al 14.10.2019 si arriva al 12 maggio 2020; dunque, il ricorso è tempestivo.
§6
Nel merito, l'appello non si presta ad essere accolto.
§6.1
Pag. 6 di 10 CP_ Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi anagrafici dei Parte_1 braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2017 e 2018; – era da considerare insussistente.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare il proprio diritto Pt_1 alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2017 e 2018.
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti CP_ dall' con la memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbale di accertamento del CP_ 14 maggio 2019, allegato del fascicolo di primo grado dell' .
§6.2
Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva è incentrata sui seguenti dati fattuali: gli ispettori, acquisiti i modelli Unilav dei lavoratori fino al 2018, hanno effettuato gli accessi presso la sede della ditta e hanno constatato che l'azienda agricola ispezionata non esiste per come descritta nelle Denunce Aziendali (modelli D.A.) e nei DMAG (denunce trimestrali) di volta in volta presentati;
non ha terreni nella propria disponibilità, ma solo un magazzino;
il l.r.p.t. ha dichiarato espressamente che la società non svolge attività agricola vera e propria ma si occupa di commercializzazione dei prodotti agricoli acquistati direttamente sui campi.
§6.3
Pag. 7 di 10 A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
§6.4
Ed invece, i testi escussi su istanza della sig.ra ( e Pt_1 Persona_2 [...]
) sono da reputare inattendibili. Tes_1
I suddetti sono stati chiamati a deporre sulle seguenti circostanze:
a) Vero che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta denominata GLC con sede in Cassano allo ionio in C.da Prainetta, per i seguenti periodi: anno 2017 dal mese di luglio al mese di settembre – precisamente dall'1.7.2017 al 20.09.2017; per l'anno 2018 dal mese di ottobre a dicembre dall'11.10.2018 al 31.12.2018;
b) Vero che le direttive di lavoro erano impartite la mattina prima dell'inizio delle attività dal sig. ; Tes_2
c) Vero che l'orario di lavoro osservato era dal lunedì al sabato, in estate dalle ore 6,30 - 14,20 con pausa pranzo dalle 11.30 alle 12.30; mentre nel periodo autunno/inverno dalle ore 7.30 alle ore 15.200 con pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.30;
d) Vero che le mansioni espletate, a seconda del periodo indicato, erano la raccolta delle pesche e degli agrumi, zappatura e concimazione dei terreni, nella potatura verde;
e) Vero che l'attività veniva svolta presso i terreni, gestiti o appaltati dalla GLC, siti in Cassano allo Ionio, Altomonte, San Lorenzo del Vallo, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Villapiana, Castrovillari. f) Vero che per l'attività lavorativa espletata per l'azienda ha percepito regolare retribuzione e che il pagamento era effettuato con la consegna di assegno bancario o bonifico.
Si riportano le deposizioni:
: <<… sono la zia della ricorrente….: A) Confermo la circostanza Persona_2 che mi viene letta;
tanto so perché abbiamo lavorato insieme ma non ricordo né i mesi né gli anni;
B) Le direttive di lavoro ci venivano impartite dal sig. ; C) Ci Tes_2 occupavamo della raccolta delle pesche, agrumi, zappatura dei terreni e concimazione,
Pag. 8 di 10 in base ai periodi;
D) I terreni erano ubicati su Cassano allo Ionio, Altomonte e San Lorenzo del Vallo;
E) Lavoravamo in estate dalle 6.00 alle 14.20, con un'ora di pausa;
d'inverno dalle 7.30 alle 15.30 sempre con un'ora di pausa;
F) Venivamo regolarmente CP_ pagati con bonifico o con acconti in contanti;
G) Ho una causa contro l' per la stessa azienda per cancellazione di giornate agricole, non ricordo l'anno>>;
: <<… A) Confermo la circostanza che mi viene letta;
tanto so perché Testimone_1 abbiamo lavorato insieme ma non ricordo né i mesi né gli anni;
B) Le direttive di lavoro ci venivano impartite dal sig. ; C) Ci occupavamo della raccolta delle pesche e Tes_2 agrumi, non so se lei si è occupata di altro;
D) I terreni erano ubicati su Altomonte, Castrovillari, Spezzano Albanese e Cassano allo Ionio;
E) Lavoravamo in estate dalle 6.00 alle 13.00, con mezz'ora di pausa;
d'inverno dalle 7.00 alle 14.00 sempre con mezz'ora di pausa;
F) Venivamo regolarmente pagati con bonifico non ricordo se anche con assegno;
CP_ G) Ho una causa contro l' per la stessa azienda per cancellazione di giornate agricole, per gli ann1 2017 e 2018.>>
§6.5
Premesso che i testi (una dei due, peraltro, legata da rapporti di parentela con la ricorrente) hanno dichiarato di avere instaurato analogo giudizio avverso il medesimo provvedimento di cancellazione – ciò che induce ad un particolare rigore nel vaglio di attendibilità, trattandosi di testimoni condizionati dall'intento di rendere una dichiarazione di favore, in chiave di reciproco scambio;
- i medesimi sono da reputare inattendibili, in quanto non è dato comprendere come essi abbiano potuto confermare la circostanza del capitolo A, dopo avere ammesso di non ricordare né i mesi né gli anni in cui hanno lavorato insieme all'odierna appellante;
entrambi, peraltro, hanno fornito dichiarazioni difformi quanto all'orario di lavoro, tra loro, e rispetto alle allegazioni attoree.
Inoltre, dall'elenco dei lavoratori denunciati dalla ditta, allegato al verbale ispettivo, emerge che nel 2017 è stato dichiarato solo per il mese di dicembre, Testimone_1 mentre la ricorrente da luglio a settembre, sicché nulla può sapere del rapporto lavorativo della sig.ra in tale anno;
il sig. , inoltre, non può conoscere Pt_1 Tes_1
l'orario estivo della ricorrente, perché dal menzionato elenco emerge che ha lavorato solo in autunno-inverno (dicembre nel 2017 e da settembre a dicembre nel 2018).
§6.6
è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le Pt_2 suddette deposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del
Pag. 9 di 10 dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
§7
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della sig.ra nel Controparte_3 periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della gravata sentenza.
§8
L'estraneità del giudizio a quelli cui si applica, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, il benefico dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza – trattandosi di causa avente unicamente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli – comporta che l'appellante soccombente va condannata a pagare le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
CP_ In difetto di appello incidentale dell' la statuizione di compensazione adottata dal Tribunale risulta coperta da giudicato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 7 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 443/24, resa in data 8 marzo 2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 10 di 10
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 877 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_1 CodiceFiscale_1
Aversa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore in primo grado, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Marcellinara (CZ), Via Maria Scalise n.8, presso lo Studio dell'Avv. Roberta Lucia Neri appellante
E
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Stefania Di Cato, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 per atti notaio di Persona_1
Fiumicino/Roma, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso gli uffici dell' in CP_1 via Acri n. 81 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… in totale riforma della sentenza impugnata accogliersi integralmente l'appello per i motivi esposti in narrativa e dunque accertare e dichiarare che la ricorrente negli anni 2017 e 2018 ha lavorato alle dipendenze della società “GLC CP_ Srl con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
condannare l' in p.l.r.pt., ad iscrivere il numero di giornate lavorative effettuate per le dette annualità dall'istante, nella misura di quelle denunciate, sia nella posizione contributiva e sia negli elenchi anagrafici;
nonché a riconoscere come dovute le somme già erogate all'istante. Qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse opportuno un supplemento istruttorio, si chiede ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c. rimettere le parti sopra indicate, davanti al Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, per il prosieguo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado da distrarsi. …>>; per l'appellato: < rigettare l'appello avversario destituito di fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la pronuncia del Tribunale di Castrovillari ed in ogni caso rigettare la domanda introduttiva del giudizio perché inammissibile, decaduta ed infondata. - c.p.c.>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
< come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda “GLC S.r.l.” dall'1.7.2017 al 20.9.2017 e dall'11.10.2018 al 31.12.2018, ha lamentato l'illegittimità della cancellazione delle giornate agricole indicate in ricorso, intervenuta per effetto del verbale ispettivo elevato nei confronti della predetta azienda e, pertanto, dopo aver CP_ proposto ricorso in via amministrativa, ha agito in giudizio contro l per la declaratoria del suo diritto e la condanna dell'istituto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni indicati, previo accertamento dei CP_ rapporti di lavoro subordinato. Costituitasi la parte resistente ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto. La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.>>.
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso e compensa le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni indicati in domanda. La parte ha inteso assolvere all'onere della prova su di lei incombente, di svolgimento delle prestazioni lavorative alle dipendenze dell'azienda agricola “GLC S.r.l.” che le darebbe diritto all'invocata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, con due testimoni (Cass. n. 2739/2016: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli
Pag. 2 di 10 svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni CP_ previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
In particolare, (peraltro zia della ricorrente) e , Persona_2 Testimone_1 entrambi colleghi di lavoro coinvolti nell'indagine ispettiva che ha comportato la cancellazione delle giornate lavorative effettuate alle dipendenze dell'azienda GLC S.r.l., in data 29.9.2023 hanno confermato, con varie incertezze e contraddizioni, la ricostruzione dei rapporti di lavoro di cui al ricorso.
Entrambi, infatti, hanno genericamente riferito di avere svolto le mansioni di braccianti agricoli insieme alla ricorrente presso detta azienda, sotto le direttive del datore di lavoro, seguendo un orario lavorativo contrastante tra di loro ( “Lavoravamo in Pt_1 estate dalle 6.00 alle 14.20, con un'ora di pausa;
d'inverno dalle 7.30 alle 15.30 sempre con un'ora di pausa”; : “Lavoravamo in estate dalle 6.00 alle 13.00, con mezz'ora Tes_1 di pausa;
d'inverno dalle 7.00 alle 14.00 sempre con mezz'ora di pausa”) oltre che con quello indicato in ricorso (estivo 6.30/14.20 ed invernale 7.30/15.20), per una paga - non indicata nel suo ammontare - corrisposta con bonifico, assegno o con acconti in contanti.
CP_ L' ha contrastato tali esiti istruttori con il verbale di accertamento del 14.5.2019, allegato agli atti, dal quale è emerso: 1) che l'azienda agricola “GLC” ha sede legale in contrada Prainetta n. 2 del Comune di Cassano allo Ionio;
ha iniziato ad operare dal 3.06.2016 con attività prevalente di “commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli senza deposito” con codice ATECORI prevalente 10.39 corrispondente a “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”. 2) che gli ispettori, recatisi in più giorni presso la sede aziendale – nonostante ivi fosse la sede anche di diverse altre aziende attualmente gestite dagli stessi soggetti ed operanti nello stesso settore – non hanno trovato nessuno intento al lavoro. Inoltre, i luoghi sono risultati essere strutturati in maniera differente rispetto alla descrizione che ne era stata fornita da molti presunti dipendenti successivamente convocati e sentiti, dando, viceversa, il loro stato, l'impressione che si trattasse di deposito commerciale e luogo di transito dei prodotti agricoli. 3) che per le eventuali assenze a vario titolo (ferie, permessi, malattia) realizzate dai dipendenti denunciati, tra la documentazione del lavoro esaminata non è stata reperita nessuna richiesta cartacea, in copia o in originale, apparendo strano che in tanti anni di attività nessun dipendente si sia mai assentato a titolo vario e/o che non abbia mai prodotto giustifiche. 4) che il registro degli infortuni obbligatorio (dove il datore di lavoro ha l'obbligo di annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno un giorno sia del personale assicurato presso l che CP_2
Pag. 3 di 10 di quello non soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) non è stato reperito tra la documentazione consegnata o comunque visionata. 5) a seguito di convocazione dei lavoratori denunciati, un evidente contrasto tra le dichiarazioni emesse (da quanti si sono presentati), per quanto riguarda orario di lavoro, giorni lavorativi svolti nell'arco della settimana e del mese, entità delle retribuzioni giornaliere e mensili, generalità e numero dei compagni di lavoro, ubicazione e tipologia della sede legale e dei posti di lavoro, tipologia del lavoro svolto e quantità di prodotto raccolto giornalmente, mezzi di locomozione usati per raggiungere la località lavorativa, attrezzatura posseduta dall'impresa, mansioni rivestite e livello di assunzione, lavoro prestato in giorni di pioggia eccessiva. 6) che dall'esame di fatture, denunce aziendali, contratti, accessi presso la sede aziendale non è emerso il possesso, a nessun titolo, di alcuno automezzo tipo furgone, pullmino o altro adatto al trasporto di persone per come, invece, dichiarato da alcuni presunti dipendenti. 7) che pur di attribuire le giornate lavorative utili a maturare le indennità spettanti, risultano dipendenti regolarmente al lavoro anche nei giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata dalle piogge malgrado le parole del rappresentante legale dell'azienda e dei lavoratori sentiti, che avevano escluso - svolgendosi l'asserita attività aziendale in campo aperto - che si sia mai lavorato durante i giorni di pioggia. 8) che risulta un accentuato disaccordo tra quanto dichiarato dall'amministratore e quanto accertato a seguito di verifica ispettiva (indisponibilità di terreni, viceversa dichiarati in utilizzo;
dichiarazioni di contrattualizzazione di lavoratori tutti del comprensorio e di qualche straniero laddove, invece, molti risultati provenienti dalla provincia di Catania e di Potenza;
asserita assunzione di soggetti come braccianti, eccezion fatta per 1 segretaria e 2 autisti in realtà non riscontrati). 9) che è evincibile il carattere prettamente commerciale dell'azienda, desumibile dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante (sentito già in occasione di precedenti accertamenti ispettivi in data 14.7.2016:“La società non ha dipendenti anzi posso dire che da quando sono entrato nella società circa 10 anni fa non è mai stato assunto nessuno”; “La società GLC si occupa della commercializzazione dell'ortofrutta ossia compra direttamente sui campi e poi rivende gli stessi articoli ai commercianti, in pratica non effettua alcuna trasformazione dei prodotti o raccolta).
Ebbene, a fronte di tali emergenze, tutte indicative dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili, strumentali alla creazione di posizioni assicurative finalizzate al conseguimento delle prestazioni previdenziali ad esse connesse, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa, che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15). In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013). Ed allora, non può farsi a meno di considerare l'interesse che ha animato i testi escussi (anche alla luce del legame parentale di uno di essi, oltre che lavorativo),
Pag. 4 di 10 quali titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'appellante. Anch'essi, invero, sono stati coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per l'azienda GLC S.r.l.: la circostanza è stata riferita sia dal teste sia dal teste ed ove ciò non bastasse, è Pt_1 Tes_1 confermata dalla disamina degli allegati al verbale ispettivo. Sono perciò interessati a confutarne l'esito e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle CP_ reciproche posizioni assicurative che l' contesta. Tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché trattasi di dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. In particolare, i testi si sono, infatti, limitati a dichiarare che si rispettava un orario di lavoro e delle non meglio specificate direttive datoriali e che si veniva retribuiti regolarmente. Alcuna indicazione, invece, è stata da loro fornita in ordine al periodo ed ai giorni della settimana in cui svolta l'asserita attività è stata prestata insieme alla ricorrente (sia che : Pt_1 Tes_1
“Confermo la circostanza che mi viene letta;
tanto so perché abbiamo lavorato insieme ma non ricordo né i mesi né gli anni”). Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatta. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda nella sovrabbondante misura rivelata CP_ dall'accertamento ispettivo dell' Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni assunte;
a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre ed a superare. Elementi di riscontro alle deposizioni testimoniali non si desumono dai documenti prodotti dalla CP_ parte ricorrente perché, come ha dedotto l' nel costituirsi in giudizio, provengono da un soggetto indiziato di aver instaurato falsi rapporti bracciantili finalizzati solo alla percezione di prestazioni previdenziali non dovute. La conclusione è che le risultanze testimoniali (generiche, poco chiare sui luoghi, tempi e modalità di svolgimento delle attività lavorative oltre che fornite da colleghi di lavoro, uno dei quali per giunta familiare), non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura. In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della parte ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici in mancanza dello status di lavoratore agricolo per gli anni in contestazione…>>.
Pag. 5 di 10 §4
La sentenza è gravata d'appello da , che la critica laddove il giudicante: ha Parte_1 CP_ dato credito al verbale ispettivo dell' senza tener conto che è stato redatto anni più tardi rispetto alla prima annualità contestata;
ha omesso di valutare la documentazione in atti, segnatamente, tutti i contratti aziendali a far data dal 2014 (trattasi di contratti di vendita del frutto pendente, da cui si evince la necessità di manodopera e il segno evidente che le aziende erano in attività già da tempo antecedente rispetto all'ispezione), tutti i contratti stipulati tra l'azienda e i proprietari dei terreni con apposta data certa portata dalla marca da bollo;
tutti i contratti risolti tra l'azienda e i proprietari, tutte le fatture di acquisto e vendita del frutto a far data dal 2014; non ha adeguatamente valorizzato le risultanze delle deposizioni testimoniali, posto che i testi hanno confermato gli anni, il tipo di attività svolta, in perfetta linea con le fatture prodotte, hanno poi specificato i luoghi di lavoro, anch'essi in linea con i contratti prodotti, hanno riferito che chi dava ordini e direttive era , tra l'altro Tes_2 riconosciuto anche dagli ispettori, hanno riferito chi pagava i braccianti e la modalità utilizzata “bonifico”, quindi tracciata fiscalmente, hanno riferito come venivano raggiunti i terreni di lavoro, ovvero con mezzo proprio e non aziendale, hanno descritto gli orari di lavoro.
§4.1
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, va respinta l'eccezione di decadenza ex art. 22 DL 7/70, che, non CP_ essendo stata scrutinata dal Tribunale, l' ha riproposto in questa sede.
Invero, l'elenco relativo alla cancellazione delle giornate per cui è causa è stato pubblicato on line fino al 30.9.2019; il ricorso amministrativo è stato proposto il 14.10.2019, il ricorso di primo grado risale al 22.4.2020; dal 14.10.2019 ha iniziato a CP_ decorrere il termine di 90 giorni entro cui l' avrebbe dovuto rispondere ed eventualmente la bracciante proporre nuovo ricorso;
allo scadere di detti 90 giorni (posto che non v'è stata alcuna risposta, né l'impugnativa amministrativa ulteriore), decorrono i 120 giorni per la proposizione dell'azione; pertanto, aggiungendo 210 giorni al 14.10.2019 si arriva al 12 maggio 2020; dunque, il ricorso è tempestivo.
§6
Nel merito, l'appello non si presta ad essere accolto.
§6.1
Pag. 6 di 10 CP_ Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi anagrafici dei Parte_1 braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2017 e 2018; – era da considerare insussistente.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare il proprio diritto Pt_1 alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2017 e 2018.
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti CP_ dall' con la memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbale di accertamento del CP_ 14 maggio 2019, allegato del fascicolo di primo grado dell' .
§6.2
Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva è incentrata sui seguenti dati fattuali: gli ispettori, acquisiti i modelli Unilav dei lavoratori fino al 2018, hanno effettuato gli accessi presso la sede della ditta e hanno constatato che l'azienda agricola ispezionata non esiste per come descritta nelle Denunce Aziendali (modelli D.A.) e nei DMAG (denunce trimestrali) di volta in volta presentati;
non ha terreni nella propria disponibilità, ma solo un magazzino;
il l.r.p.t. ha dichiarato espressamente che la società non svolge attività agricola vera e propria ma si occupa di commercializzazione dei prodotti agricoli acquistati direttamente sui campi.
§6.3
Pag. 7 di 10 A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
§6.4
Ed invece, i testi escussi su istanza della sig.ra ( e Pt_1 Persona_2 [...]
) sono da reputare inattendibili. Tes_1
I suddetti sono stati chiamati a deporre sulle seguenti circostanze:
a) Vero che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta denominata GLC con sede in Cassano allo ionio in C.da Prainetta, per i seguenti periodi: anno 2017 dal mese di luglio al mese di settembre – precisamente dall'1.7.2017 al 20.09.2017; per l'anno 2018 dal mese di ottobre a dicembre dall'11.10.2018 al 31.12.2018;
b) Vero che le direttive di lavoro erano impartite la mattina prima dell'inizio delle attività dal sig. ; Tes_2
c) Vero che l'orario di lavoro osservato era dal lunedì al sabato, in estate dalle ore 6,30 - 14,20 con pausa pranzo dalle 11.30 alle 12.30; mentre nel periodo autunno/inverno dalle ore 7.30 alle ore 15.200 con pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.30;
d) Vero che le mansioni espletate, a seconda del periodo indicato, erano la raccolta delle pesche e degli agrumi, zappatura e concimazione dei terreni, nella potatura verde;
e) Vero che l'attività veniva svolta presso i terreni, gestiti o appaltati dalla GLC, siti in Cassano allo Ionio, Altomonte, San Lorenzo del Vallo, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Villapiana, Castrovillari. f) Vero che per l'attività lavorativa espletata per l'azienda ha percepito regolare retribuzione e che il pagamento era effettuato con la consegna di assegno bancario o bonifico.
Si riportano le deposizioni:
: <<… sono la zia della ricorrente….: A) Confermo la circostanza Persona_2 che mi viene letta;
tanto so perché abbiamo lavorato insieme ma non ricordo né i mesi né gli anni;
B) Le direttive di lavoro ci venivano impartite dal sig. ; C) Ci Tes_2 occupavamo della raccolta delle pesche, agrumi, zappatura dei terreni e concimazione,
Pag. 8 di 10 in base ai periodi;
D) I terreni erano ubicati su Cassano allo Ionio, Altomonte e San Lorenzo del Vallo;
E) Lavoravamo in estate dalle 6.00 alle 14.20, con un'ora di pausa;
d'inverno dalle 7.30 alle 15.30 sempre con un'ora di pausa;
F) Venivamo regolarmente CP_ pagati con bonifico o con acconti in contanti;
G) Ho una causa contro l' per la stessa azienda per cancellazione di giornate agricole, non ricordo l'anno>>;
: <<… A) Confermo la circostanza che mi viene letta;
tanto so perché Testimone_1 abbiamo lavorato insieme ma non ricordo né i mesi né gli anni;
B) Le direttive di lavoro ci venivano impartite dal sig. ; C) Ci occupavamo della raccolta delle pesche e Tes_2 agrumi, non so se lei si è occupata di altro;
D) I terreni erano ubicati su Altomonte, Castrovillari, Spezzano Albanese e Cassano allo Ionio;
E) Lavoravamo in estate dalle 6.00 alle 13.00, con mezz'ora di pausa;
d'inverno dalle 7.00 alle 14.00 sempre con mezz'ora di pausa;
F) Venivamo regolarmente pagati con bonifico non ricordo se anche con assegno;
CP_ G) Ho una causa contro l' per la stessa azienda per cancellazione di giornate agricole, per gli ann1 2017 e 2018.>>
§6.5
Premesso che i testi (una dei due, peraltro, legata da rapporti di parentela con la ricorrente) hanno dichiarato di avere instaurato analogo giudizio avverso il medesimo provvedimento di cancellazione – ciò che induce ad un particolare rigore nel vaglio di attendibilità, trattandosi di testimoni condizionati dall'intento di rendere una dichiarazione di favore, in chiave di reciproco scambio;
- i medesimi sono da reputare inattendibili, in quanto non è dato comprendere come essi abbiano potuto confermare la circostanza del capitolo A, dopo avere ammesso di non ricordare né i mesi né gli anni in cui hanno lavorato insieme all'odierna appellante;
entrambi, peraltro, hanno fornito dichiarazioni difformi quanto all'orario di lavoro, tra loro, e rispetto alle allegazioni attoree.
Inoltre, dall'elenco dei lavoratori denunciati dalla ditta, allegato al verbale ispettivo, emerge che nel 2017 è stato dichiarato solo per il mese di dicembre, Testimone_1 mentre la ricorrente da luglio a settembre, sicché nulla può sapere del rapporto lavorativo della sig.ra in tale anno;
il sig. , inoltre, non può conoscere Pt_1 Tes_1
l'orario estivo della ricorrente, perché dal menzionato elenco emerge che ha lavorato solo in autunno-inverno (dicembre nel 2017 e da settembre a dicembre nel 2018).
§6.6
è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le Pt_2 suddette deposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del
Pag. 9 di 10 dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
§7
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della sig.ra nel Controparte_3 periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della gravata sentenza.
§8
L'estraneità del giudizio a quelli cui si applica, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, il benefico dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza – trattandosi di causa avente unicamente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli – comporta che l'appellante soccombente va condannata a pagare le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
CP_ In difetto di appello incidentale dell' la statuizione di compensazione adottata dal Tribunale risulta coperta da giudicato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 7 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 443/24, resa in data 8 marzo 2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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