CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 317 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. BRANDI FABIO, Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
385/2022, pubblicata in data 13/04/2022; accertamento lavoro subordinato e differenze retributive.
FATTO.
1. ha convenuto davanti al giudice del lavoro di Vibo Parte_1 Controparte_1
Valentia, esponendo:
- di essere stata regolarmente assunta in data 10.06.2002 ( “ai sensi dell' art- 6 della L.
189/2002,quindi con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”) per svolgere le mansioni di badante della madre del Sig. e ciò ha fatto sino al 31.05.2005; CP_1
-che in seguito alla morte della Signora ha continuato a lavorare per il figlio, come CP_1 collaboratrice domestica, dal 01.06.2005 sino al 22.11.2005;
1 -che ha lavorato tutti i giorni, salvo due pomeriggi liberi ( mercoledì e sabato) “e con orari particolari, tenuto conto dell'attività di assistenza che la Stessa prestava continuamente, comunque, sempre, con una durata minima della prestazione di 8 ore”;
-che nel periodo in cui ha lavorato come collaboratrice domestica ( cioè da giugno a novembre
2005 ), il resistente non le ha pagato le retribuzioni;
-che non ha ricevuto il TFR e i contributi sono stati versati solo per 3 trimestri, il IV del 2002, il
IV del 2003 ed il I del 2004.
Ha, quindi, chiesto la condanna del al pagamento delle somme determinate nell'allegato CP_1 conteggio pari ad €18.251,02,” ( incluso il TFR), salva diversa valutazione del Giudice secondo equità”, nonché “ alla ricostruzione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale”.
2. , costituitosi ritualmente, ha ammesso che la ricorrente è stata assunta come Controparte_1 badante della madre dal 1.1.2002 fino alla di lei morte avvenuta il 6.6.2005, negando la continuazione del rapporto alle proprie dipendenze- quale collaboratrice domestica- nel periodo successivo.
3. Il Giudice adito, dopo avere espletato prova testimoniale e CTU contabile, ha rigettato la domanda rilevando l'assenza nell'atto introduttivo di allegazioni specifiche e ritenendo che i testi non avessero, comunque, confermato l'esistenza di un vincolo di subordinazione nè gli orari asseritamente osservati.
4. Con l'appello, la ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza, evidenziando, che per il periodo dal 1.6.2002 fino al 31.5.2005, il rapporto di lavoro è rimasto incontestato da parte del e che, CP_1 per il periodo successivo, i testi hanno confermato che ha continuato a lavorare con le mansioni di collaboratrice domestica.
Ha, dunque, in via principale, insistito, nell'integrale accoglimento della domanda, con conseguente condanna del datore al pagamento della complessiva somma di € 18.251,02, comprendente anche il trattamento di fine rapporto, oltre accessori, rivalutazione ed interessi e/o di quella accertata in corso di causa, nonché alla ricostruzione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale;
in via subordinata, domandato di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del TFR, pari ad € 2.722,44 maturato per il periodo lavorativo prestato.
5.L'appellato non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
2 6. All'udienza del 12.6.2025, la Corte, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
7.L'appello va accolto per quanto di ragione.
8.Effettivamente, a fronte della specifica allegazione della ricorrente di avere lavorato dal 1.6.2002 al 31.5.2005 alle dipendenze del con le mansioni di badante della di lui madre , per un CP_1 minimo di 8 ore al giorno, da lunedì a domenica e due pomeriggi liberi, il resistente ha ammesso l'esistenza del rapporto espressamente, non contestandone neanche l'orario per come esposto.
8.1-Nel caso, come quello in esame, di incontestata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è pacifico il principio che sia il datore a dovere dimostrare di avere esattamente adempiuto gli obblighi retributivi su di lui incombenti ( Cass. n.6332/2001).
8.2-E, pertanto, nell'assoluta mancanza di una prova siffatta, può riconoscersi il diritto dell'appellante alle differenze retributive che ella nel periodo dal 1.6.2002 al 30.5.2005 ha reclamato a titolo di retribuzione ordinaria ( ossia tra le somme risultanti dalle buste paga che la ricorrente ammette di avere percepito e quanto dovuto in relazione al normale orario contrattuale di lavoro ), a titolo di 13^ mensilità, per ferie non godute, festività e lavoro dominicale; liquidandole nell' ammontare, pari a euro 11.559,52, in base al calcolo eseguito dal ctu nominato in primo grado.
8.3- Infine, in relazione al periodo lavorativo in discussione, nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per lavoro straordinario, non avendo la lavoratrice fornito, com'era suo specifico onere, né allegazioni puntuali e dettagliate né la prova rigorosa di averlo espletato.
9. Quanto al successivo periodo, dal 1/6/2005 al 22/11/2005, ritiene la Corte che la pretesa sia infondata, stante l'assoluta genericità e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali circa lo svolgimento di mansioni di collaboratrice domestica.
I tue testi assunti si sono infatti limitati a riferire:
una, ( peraltro de relato come si desume dalla sua stessa ammissione: <….. In particolare posso dire che nei giorni di lavoro non avevo occasione di vederla>) che la ricorrente < ha continuato a collaborare con il figlio, , svolgendo mansioni domestiche fino al mese di Controparte_1 novembre 2005> con lo stesso orario lavorativo;
3 l'altra che la ricorrente ha lavorato , dopo la morte della signora, alle dipendenze del figlio,
. Ha lavorato dal 2002 fino al 2005. Preciso di avere conoscenza dei fatti appena Persona_1 descritti in quanto nel tempo libero spesso mi recavo presso la casa dove la ricorrente lavorava.>.
10. Da ultimo, il credito azionato a titolo di Trattamento di Fine Rapporto va limitato all'ammontare maturato per il periodo lavorato dal 1.6.2002 al 30.5.2005, pari a euro 1763,88, ( calcolato con la seguente proporzione: 2015,87 :40 ( mesi considerati dal ctu dal giugno 2002 a novembre 2005)=x
:35 ( mesi da giugno 2002 a maggio 2005).
11. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, va Controparte_1 condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di euro 13.296,4 per i titoli sopra specificati;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
12.Le spese del giudizio, compensate in ragione della metà avuto riguardo ala reciproca parziale soccombenza, vanno poste per la restante metà a carico dell'appellato e liquidate come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 con ricorso depositato il 06/04/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 385/2022 , pubblicata in data 13/04/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Controparte_1
euro 13.296,4 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del giudizio in ragione della metà; condanna l'appellato alla restante metà
liquidate per il primo grado in euro 1.400,00 e per il secondo grado in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarre.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 317 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
, con l'avv. BRANDI FABIO, Parte_1
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
385/2022, pubblicata in data 13/04/2022; accertamento lavoro subordinato e differenze retributive.
FATTO.
1. ha convenuto davanti al giudice del lavoro di Vibo Parte_1 Controparte_1
Valentia, esponendo:
- di essere stata regolarmente assunta in data 10.06.2002 ( “ai sensi dell' art- 6 della L.
189/2002,quindi con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”) per svolgere le mansioni di badante della madre del Sig. e ciò ha fatto sino al 31.05.2005; CP_1
-che in seguito alla morte della Signora ha continuato a lavorare per il figlio, come CP_1 collaboratrice domestica, dal 01.06.2005 sino al 22.11.2005;
1 -che ha lavorato tutti i giorni, salvo due pomeriggi liberi ( mercoledì e sabato) “e con orari particolari, tenuto conto dell'attività di assistenza che la Stessa prestava continuamente, comunque, sempre, con una durata minima della prestazione di 8 ore”;
-che nel periodo in cui ha lavorato come collaboratrice domestica ( cioè da giugno a novembre
2005 ), il resistente non le ha pagato le retribuzioni;
-che non ha ricevuto il TFR e i contributi sono stati versati solo per 3 trimestri, il IV del 2002, il
IV del 2003 ed il I del 2004.
Ha, quindi, chiesto la condanna del al pagamento delle somme determinate nell'allegato CP_1 conteggio pari ad €18.251,02,” ( incluso il TFR), salva diversa valutazione del Giudice secondo equità”, nonché “ alla ricostruzione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale”.
2. , costituitosi ritualmente, ha ammesso che la ricorrente è stata assunta come Controparte_1 badante della madre dal 1.1.2002 fino alla di lei morte avvenuta il 6.6.2005, negando la continuazione del rapporto alle proprie dipendenze- quale collaboratrice domestica- nel periodo successivo.
3. Il Giudice adito, dopo avere espletato prova testimoniale e CTU contabile, ha rigettato la domanda rilevando l'assenza nell'atto introduttivo di allegazioni specifiche e ritenendo che i testi non avessero, comunque, confermato l'esistenza di un vincolo di subordinazione nè gli orari asseritamente osservati.
4. Con l'appello, la ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza, evidenziando, che per il periodo dal 1.6.2002 fino al 31.5.2005, il rapporto di lavoro è rimasto incontestato da parte del e che, CP_1 per il periodo successivo, i testi hanno confermato che ha continuato a lavorare con le mansioni di collaboratrice domestica.
Ha, dunque, in via principale, insistito, nell'integrale accoglimento della domanda, con conseguente condanna del datore al pagamento della complessiva somma di € 18.251,02, comprendente anche il trattamento di fine rapporto, oltre accessori, rivalutazione ed interessi e/o di quella accertata in corso di causa, nonché alla ricostruzione della corrispondente posizione assicurativa e previdenziale;
in via subordinata, domandato di accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del TFR, pari ad € 2.722,44 maturato per il periodo lavorativo prestato.
5.L'appellato non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
2 6. All'udienza del 12.6.2025, la Corte, all'esito della discussione, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
7.L'appello va accolto per quanto di ragione.
8.Effettivamente, a fronte della specifica allegazione della ricorrente di avere lavorato dal 1.6.2002 al 31.5.2005 alle dipendenze del con le mansioni di badante della di lui madre , per un CP_1 minimo di 8 ore al giorno, da lunedì a domenica e due pomeriggi liberi, il resistente ha ammesso l'esistenza del rapporto espressamente, non contestandone neanche l'orario per come esposto.
8.1-Nel caso, come quello in esame, di incontestata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è pacifico il principio che sia il datore a dovere dimostrare di avere esattamente adempiuto gli obblighi retributivi su di lui incombenti ( Cass. n.6332/2001).
8.2-E, pertanto, nell'assoluta mancanza di una prova siffatta, può riconoscersi il diritto dell'appellante alle differenze retributive che ella nel periodo dal 1.6.2002 al 30.5.2005 ha reclamato a titolo di retribuzione ordinaria ( ossia tra le somme risultanti dalle buste paga che la ricorrente ammette di avere percepito e quanto dovuto in relazione al normale orario contrattuale di lavoro ), a titolo di 13^ mensilità, per ferie non godute, festività e lavoro dominicale; liquidandole nell' ammontare, pari a euro 11.559,52, in base al calcolo eseguito dal ctu nominato in primo grado.
8.3- Infine, in relazione al periodo lavorativo in discussione, nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per lavoro straordinario, non avendo la lavoratrice fornito, com'era suo specifico onere, né allegazioni puntuali e dettagliate né la prova rigorosa di averlo espletato.
9. Quanto al successivo periodo, dal 1/6/2005 al 22/11/2005, ritiene la Corte che la pretesa sia infondata, stante l'assoluta genericità e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali circa lo svolgimento di mansioni di collaboratrice domestica.
I tue testi assunti si sono infatti limitati a riferire:
una, ( peraltro de relato come si desume dalla sua stessa ammissione: <….. In particolare posso dire che nei giorni di lavoro non avevo occasione di vederla>) che la ricorrente < ha continuato a collaborare con il figlio, , svolgendo mansioni domestiche fino al mese di Controparte_1 novembre 2005> con lo stesso orario lavorativo;
3 l'altra che la ricorrente ha lavorato , dopo la morte della signora, alle dipendenze del figlio,
. Ha lavorato dal 2002 fino al 2005. Preciso di avere conoscenza dei fatti appena Persona_1 descritti in quanto nel tempo libero spesso mi recavo presso la casa dove la ricorrente lavorava.>.
10. Da ultimo, il credito azionato a titolo di Trattamento di Fine Rapporto va limitato all'ammontare maturato per il periodo lavorato dal 1.6.2002 al 30.5.2005, pari a euro 1763,88, ( calcolato con la seguente proporzione: 2015,87 :40 ( mesi considerati dal ctu dal giugno 2002 a novembre 2005)=x
:35 ( mesi da giugno 2002 a maggio 2005).
11. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, va Controparte_1 condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di euro 13.296,4 per i titoli sopra specificati;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
12.Le spese del giudizio, compensate in ragione della metà avuto riguardo ala reciproca parziale soccombenza, vanno poste per la restante metà a carico dell'appellato e liquidate come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 con ricorso depositato il 06/04/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 385/2022 , pubblicata in data 13/04/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Controparte_1
euro 13.296,4 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-conferma nel resto;
-compensa le spese del giudizio in ragione della metà; condanna l'appellato alla restante metà
liquidate per il primo grado in euro 1.400,00 e per il secondo grado in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarre.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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