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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in person a dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n . 337 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza camerale del 10.7.2025 e vertente
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Latina, via Armando C.F._2
Diaz n. 14, presso lo studio degli avvocati Cristiano Pennacchia
( e Diva Pennacchia ( ), che li C.F._3 C.F._4
rappresenta no e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
l. ( , rappresentata da CERVED CREDIT Controparte_1 P.IVA_1
MANAGEMENT s.p.a. ( ), g .a. , in persona del legale P.IVA_2 Parte_3
pag. 1 di 12 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Latina, via G uglielmo
Oberdan n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Manciocchi
( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._5
calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 1589/2024
pubblicata il 22.7.2024 (reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso ordinan za collegiale di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo ).
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di appello , notificato il 22.1.2025 e iscritto a ruolo in pari data , e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1589/2024 pubblicata il 22.7.2024 , con la quale il
Tribunale di Latina in composizione collegiale ha rigettato il reclamo ex art. 630 c.p.c. dai medesimi presentato contro l'ordinanza depositata il 12.4.2024,
con cui il g .e., nell'ambito della procedura esecutiv a immobiliare n. 95/2022
R.G.Es., ha implicitamente rigettato l a loro istanza diretta a fare dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura, in applicazione dell'art. 567, comma 3 , c.p.c., e il conseguente ordine di cancellazione della trascrizione ex art. 562 c.p.c.
pag. 2 di 12 A sostegno dell'appello hanno articolato due motivi, rassegnando le seguenti conclusioni:
«In via pregiudiziale:
- dichiarare la nullità dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Latina, I Sez. Civ., in composizione Collegiale, n. 1589/2024, emessa il 17.07.2024 e pubblicata il 22.07.2024, non notificata, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., laddove la decisione - precisamente nei paragrafi 3 - 3.1 - 3.2 -
3.2.1 (pagg. 5 - 6 - 7 – 8) della motivazione - esorbita dal thema decidendum delineato dal motivo posto a fondamento del reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. proposto in primo grado dagli odierni appellanti.
Nel merito:
- in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Latina, I Sez. Civ., in composizione Collegiale, n. 1589/2024, emessa il 17.07.2024 e pubblicata il 22.07.2024, non notificata e delle Ordinanze del G.E. impugnate in primo grado ed in accoglimento del proposto reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. nonché del presente gravame, dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione ex art. 567, III comma e 630, II comma, c.p.c.
della procedura esecutiva immobiliare n. 95/2022 R.G.E. del predetto Tribunale, ordinando ex art. 562 c.p.c. la cancellazione della relativa trascrizione, eseguita in Latina in data 17.05.2022
ai nn. 13382 R.G. - 9852 R.P. e la conseguente nullità e/o inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti successivamente al verificarsi dell'eccepito evento estintivo.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratore in via antistataria ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria:
- si reitera la richiesta di acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n.
332/2019 R.G.E. del Tribunale di Latina, ove non già avvenuta in primo grado;
pag. 3 di 12 - si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado della fase contenziosa del giudizio di reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. iscritto al n. 1860/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Latina,
definito con l'impugnata Sentenza n. 1589/2024.»
§ 2. – Si è costitu l., rappresentata da Controparte_2 [...]
p.a., la quale ha eccepito l'inammissibilità e la Controparte_3
manifesta infondatezza dell'impugnazione; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento in solido di una somma, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 3. – All'udienza del 26.6.2025 la Corte, su richiesta della difesa dell'appellante, ha concesso un termine per note, ai sensi dell'art. 130 disp.
att. c.p.c.
All'udienza del 10.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Giova premettere, in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione,
che, secondo il costante orientamento della S.C. , ai sensi dell'art. 130 disp.
att. c.p.c., il procedimento di appello avverso la sentenza che ha provveduto sul reclamo ex art. 630 c.p.c. è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell'impugnazione, che va perciò introdotta con ricorso da depositare in cancelleria entro i termini prescritti dagli ar tt. 325 e 327 c.p.c.
(cfr. Cass. S.U.
8.10.2013 n. 22848 , confermata nell'indirizzo da Cass.
18.7.2016 n. 14646 ).
Nella specie, sebbene il giudizio sia stato introdotto con atto di citazione, l'appello è tempestivo , in quanto l'atto è stato depositato pag. 4 di 12 telematicamente , in sede di iscrizione a ruolo, il 22.1.20 25, ossia l'ultimo giorno utile per proporre appello, considerato il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato senza tenere conto del periodo di sospensione feriale ex L. n. 742/1969 .
§ 2. – Passando al merito, con il primo motivo (rubricato «Fondatezza
del motivo posto a fondamento del reclamo ex art. 630, III comma, c.p.c. e
178, III, IV, e V comma, c.p.c. - Erroneità della motivazione addotta dal tribunale per disattenderlo e conseguente ingiustizia dell'impugnata sentenza
- Violazione degli artt. 567, III comma, 630, II comma, 617, II comma, 618, I
e II comma, 487, I comma, c.p.c.») gli appellanti contestano la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto corretta l'ordinanza del 12.4.2024,
comunicata il 15.4.2024, con cui il g.e. ha disposto la vendita del bene sottoposto a pignoramento, anziché dichiarare estinta la procedura come da essi chiesto, deducendo che, una volta disposta, con l'ordinanza del
12.1.2024 , l'integrazione della relazione notarile nel termine perentorio di sessanta giorni (scaduto quindi il 12.3.2024), poiché detta ordinanza non era stata opposta ex art. 617, comma 2, c.p.c., né era stata sospesa o revocata entro l'anzidetto termine, si sarebbe verificata l'eccepita estinzione del processo esecutivo, ex art. 567, comma 3, c.p.c. . Estinzione che, a norma dell'art. 630, comma 2, c.p.c. opera di diritto, conseguendo automaticamente al mancato deposito della documentazione richiesta, a prescindere dall'ordinanza che la dichiara, avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva.
pag. 5 di 12 Errata sarebbe dunque la sentenza impugnata, che ha reputato corretta la decisione assunta dal g.e. di revocare l'ordinanza del 12.3.2024, una volta verificato che la relazione notarile sostituiva della documentazione ipocatastale era in realtà completa (l'immobile pignorato, sito in Terracina,
via Raffaello Sanzio n. 4 , risultava non gravato da ipoteca, iscritta invece su un diverso immobile, ubicato in NO , via Costa La Traglia n. 24,
appartenente a soggetti terzi ed estraneo all'esecuzione), in applicazione del disposto dell'art. 487 c.p.c. (a tenore del quale i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione ), posto che nella specie l'ordinanza aveva avuto completa esecuzione, con la produzione del predetto evento giuridico estintivo del processo previsto dagli a rtt. 567,
comma 3, e 630, comma 2, c.p.c. e, dunque, non era più revocabile .
Gli appellanti aggiungono che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un ulteriore profilo di diritto dai medesimi prospettato, ossia che la revoca di una precedente ordinanza e l'adozione di quella di vendita del cespite con delega a un professionista non sono compresi tra i provvedimenti adottabili a seguito dell'estinzione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 632 c.p.c.
§ 3. – Con il secondo motivo gli appellanti denunciano «Estraneità al thema decidendum del giudizio di reclamo promosso dagli odierni appellanti
(n. 1860/2024 r.g.a.c. Trib. Latina) delle valutazioni addotte dal tribunale, nei paragrafi 3 - 3.1 - 3.2 - 3.2.1 (pagg. 5 -6-7-8) della motivazione della gravata pronuncia, per affermare la condivisibilità delle ordinanze reclamate “rispetto all'asserita completezza della certificazione notarile depositata nella pag. 6 di 12 procedura esecutiva, in ordine alle vicende relative al bene oggetto di causa”
- Violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità dell'impugnata sentenza».
In particolare, deducono che la valutazione del Tribunale in sede di reclamo avrebbe dovuto rimanere circoscritta dal motivo d'impugnazione, con cui essi avevano censurato il rigetto implicito della loro istanza di inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione del processo esecutivo , e non poteva involgere le ragioni per cui era stata disposta l'integrazione della documentazione ritenuta incompleta, da ritenere estranee all'oggetto del giudizio, non essendo stata l'ordinanza opposta a norma dell'art. 617, comma
2, c.p.c., né sospesa o revocata prima del decorso del termine perentorio assegnato .
La sentenza, pertanto, sarebbe nulla , per violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.
§ 4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza del 12.1.2024, con cui il g.e. aveva assegnato al creditore procedente l. il termine perentorio di sessanta Controparte_1
giorni per integrare la relazione notarile , ex art. 567 c.p.c., «atteso che non risultano le iscrizioni ipotecarie, di almeno una della quali si deduce l'esistenza dalla lettura del titolo esecutivo azionato dal procedente »,
l'anzidetta società, con istanza depositata il 29.1.2024 , con allegata documentazione, ha chiesto espressamente di revocare la suddetta ordinanza,
pag. 7 di 12 stante la completezza della documentazione già depositata (l'immobile di
Terracina oggetto di pignoramento era libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli), e di emettere l'ordinanza di vendita (doc. 12
fasc. primo grado ) . CP_1
Il g.e. con decreto del 7.2.2024 ha riservato di provvedere su tale istanza all'udienza del 10.4.2024 (doc. 6 fasc. appello e, con l'ordinanza CP_1 CP_1
del 12.4.2024 , oggetto del reclamo e della presente impugnazione (doc. 1
fasc. primo grado reclamanti;
doc. 7 fasc primo grado reclamata) , resa all'esito di quella udienza, sostituita dalla scambio di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., ha rivalutato quanto in precedenza deciso, reputando completa la relazione notarile già prodotta dalla banca , e ha disposto per la vendita dell'immobile pignorato con separata ordinanza .
Alla luce delle circostanze sopra riportate, appare chiaro che, a fronte dell'espressa richiesta di revoca dell'ordinanza del 12.1.2024 avanzata dal creditore procedente poco dopo la sua emissione, il giudice ha rinviato l'esame della stessa all'udienza già fissata, all'esito della quale, sentite le parti, con ordinanza del 12.4.2024, ha ritenuto motivatamente di avere disposto l'integrazione in difetto dei relativi presupposti e, quindi, revocata
(implicitamente) l'ordinanza con cui aveva in tal senso provveduto, ha adottato i provvedimenti per la prosecuzione della procedura esecutiva , con la vendita del compendio pignorato, come chiesto dal creditore procedente.
La tesi degli appellanti secondo cui l'ordinanza del 12.1.2024 non poteva essere revocata, in quanto l. non aveva proceduto alla Controparte_1
chiesta integrazione e si era quindi già prodott a la consegue nte inefficacia del pag. 8 di 12 pignoramento prevista dall'art. 567, comma 3, c.p.c. appare dunque priva di pregio .
E invero, non ricorre all'evidenza nella specie quella condotta inattiva del creditore procedente che la citata disposizione sanziona e che si fonda sull'omesso deposito della documentazione indicata dal comma 2 dell'art. 567
c.p.c. come necessaria per chiedere la vendita , in quanto è indubbio e non è
contestato neppure dai debitori esecutati in questa sede (v., sul punto, quanto si dirà in relazione al secondo motivo di appello) , che l'ordine di integrazione era stato emesso senza che ne ricorresse il presupposto (incompletezza del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari); ne discende che ben ha operato il g.e., il quale, preso atto dell'errore commesso, ha accolto l'istanza tempestiva proposta dal creditore,
dando i provvedimenti necessari per la prosecuzione della procedura , senza che assuma rilievo che il relativo provvedimento sia intervenuto quando era ormai decorso il termine di sessanta giorni assegnato in precedenza , ma non correttamente , come detto.
In altri termini, anche a volere ritenere che il g.e., con il provvedimento del 7.2.2024, non abbia implicitamente sospeso o revocato l'ordinanza del
12.1.2024, deve escludersi che, per effetto del mero decorso del termine assegnato ex art. 567, comma 3, c.p.c. , senza che il creditore esecutante abbia provveduto alla chiesta integrazione , si sia verificata la fattispecie estintiva prevista dalla stessa disposizione, operante di diritto ex art. 630, comma 2,
c.p.c., una volta accertato che la certificazione notarile già depositata non era incompleta e carente , come lamentato dai debitori esecutati e inizialmente pag. 9 di 12 ritenuto dal g.e. e che nessuna ulteriore attività doveva essere compiuta dal creditore esecutante .
§ 5. – Dalle considerazioni sopra svolte discende anche l'infondatezza del secondo motivo di appello , con cui si critica la sentenza per essersi pronunciata su un tema reputato estraneo all'oggetto del giudizio di reclamo,
violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
Osserva il Collegio che le valutazioni operate dal giudice di primo grado circa la completezza della certificazione notarile inizialmente depositata da l. non esulino dall'oggetto del reclamo, ma anzi Controparte_1
costituiscano il fondamento della decisione adottata , potendosi escludere il verificarsi della fattispecie estintiva prevista dall'art. 567, comma 3, c.p.c.
solo ove si accerti (come è stato accertato) che il precedente ordine era errato e non doveva essere assegnato il termine per l'integrazione.
In caso contrario, in fatti, i provvedimenti adottati all'esito dell'udienza del 10.4.2024 (revoca dell'ordinanza del 12.1.2024 e provvedimenti per la prosecuzione della procedura ) non sarebbero stati corretti, non avendo il creditore provveduto a depositare, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal g.e., quanto richiesto perché necessario per la vendita .
Non devono essere esaminate le (ampie e puntuali) argomentazioni compiute dal Collegio per riconoscere che la relazione notarile depositata dall'esecutante era completa e non doveva essere integrata, stante la mancata impugnazione da parte degli appellanti, che anzi ne hanno affermato l'estraneità rispetto al thema decidendum, per non essere stata proposta dalla pag. 10 di 12 controparte l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. avverso l'ordinanza del
12.1.2024 .
A nulla rilevano, pertanto, e non vanno considerate le critiche svolte su tali argomentazioni nelle note conclusionali depositate dagli appellanti il
3.7.2025 (pp. 7 e 8), che riproducono le contestazioni dai medesimi sollevate nel corso della procedura esecutiva, superate dal g.e. e poi dal collegio in sede di reclamo.
§ 6. – In definitiva, l'appello deve essere respin to.
Va disattesa, infine, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c. avanzata dall'appellata, tenuto conto del tenore dell'atto di appello e della particolarità delle questioni giuridiche trattate , che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave della parte soccombente, la cui concreta presenza è richiesta, stante il principio secondo cui agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
condotta rimproverabile anche se questa si riveli infonda ta (v. tra le tante,
Cass. ord.
8.3.2025 n. 6205; Cass. ord. 12.7.2023 n. 19948).
§ 7. – Le spese del presente giudizio devono essere rifuse dagli appellanti, in forza del principio di soccombenza , e si liquidano utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (modificato , da ultimo, dal D.M. n.
147/2022), causa di valore indeterminabile di complessità media, valori ridotti del 50 per cento ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit. per la fase istruttoria/di trattazione, stante la ridotta attività difensiva svolta, e valori medi per le altre tre fasi , in complessivi € 10.313,00 per compensi (€
pag. 11 di 12 2.518,00 per fase di studio;
€ 1.665,00 per fase introduttiva;
€ 1.843,00 per fase introduttiva/di trattazione;
€ 4.287,00 per fase decisionale) .
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico de lla parte appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina n. 1589/2024 pubblicata il 22.7.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di l. e, per essa, Controparte_1
della mandataria p.a., che liquida in € 10.313,00 Controparte_3
per compensi, o ltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
pag. 12 di 12