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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28255/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma) immobiliare, e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosario De Rosa (C.F.: C.F._2
) per procura in atti C.F._3
-opponente-
E
(C.F.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone (C.F.: P.IVA_2
) per procura in atti C.F._4
-opposta-
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone Parte_3 P.IVA_2
(C.F.: ) per procura in atti C.F._4
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente:
-dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato senza l'osservanza del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2, T.U.B. per contrasto con norme imperative;
-dichiarare insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per l'inidoneità del sopra citato contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2010 a valere quale titolo esecutivo per violazione dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.;
-dichiarare l'invalidità dell'esecuzione fondiaria iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo per la non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del
1 titolo esecutivo, ai sensi del richiamato D.lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 1 per superamento del limite di finanziabilità;
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.;
-dichiarare indeterminatezza del credito azionato in mancanza gli elementi di calcolo del quantum debeatur e per illiquidità per violazione dei requisiti ex art. 474 c.p.c.;
-accertare e dichiarare il comportamento tenuto dall'istituto di credito, contrario ai canoni della buona fede e della correttezza nell'adempimento e nell'esecuzione del contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 1175 e1375 c.c..
Il tutto con vittoria di spese e di compensi di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a da attribuirsi all'avvocato anticipatario.
Conclusioni per l'opposta (S.p.A.): Pt_3
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società vocata in ius;
- Parte_3
rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto con richiesta di estromissione.
Conclusioni per l'opposta interventrice Controparte_1
- rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, secondo la vigente normativa.
-in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di violazione dell'art. 38 TUB, comma 2, accertare
e dichiarare la conversione del mutuo fondiario del 24/07/2007 rep. 67344 e racc. 19279, ai sensi dell'art.1424 c.c. in un valido mutuo ipotecario non fondiario ed ordinare la prosecuzione innanzi all'intestato Tribunale della procedura esecutiva immobiliare RGE 622/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale mandataria di in data 04.09.2019, notificò atto di Parte_3 Controparte_2
pignoramento immobiliare a e a , intimando il pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 132.304,32 oltre interessi dal 04.06.2019, in relazione al contratto di mutuo fondiario, stipulato dai preindicati con l'istituto bancario a mezzo atto notarile del 20.04.2010 per l'importo di €
129.900,00, con conseguente iscrizione di ipoteca per l'importo di € 194.852,00 sull'immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Napoli.
e proposero opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 e Parte_1 Parte_2
art. 617 comma 2 c.p.c..
2 Intervenne ex art 111 c.p.c. nel giudizio la e per essa la sua mandataria Controparte_1 Parte_3
Il Tribunale di Napoli rigettò l'istanza di sospensione proposta, assegnando termine perentorio di giorni sessanta (decorrenti, in caso di interposto reclamo, dalla comunicazione della decisione del Collegio) per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, con condanna degli opponenti alle spese di lite della fase sommaria.
ed proposero reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., iscritto al n.r.g. Parte_1 Parte_2
5779/2020, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale nell'ambito della procedura immobiliare n. 622/2019
r.g.e..
A seguito del rigetto del reclamo gli istanti hanno introdotto la presente fase di merito, proponendo le seguenti domande: nullità del contratto di mutuo stipulato senza l'osservanza del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma, D.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario) e per contrarietà
a norme imperative ex art. 1418 c.c.; invalidità dell'esecuzione fondiaria iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo;
inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo;
indeterminatezza del credito azionato ed erronea determinazione del credito residuo per non aver tenuto conto delle rate di mutuo pagate;
violazione della buona fede e della correttezza nell'adempimento e nell'esecuzione del contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 1175 e1375 c.c.; nullità della clausola contenuta nel contratto di mutuo stipulato, relativamente alla previsione del piano di ammortamento “alla francese”, per indeterminatezza e indeterminabilità di tale clausola (in violazione dell' art. 1346 c.c.) nonché per l'effetto anatocistico in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.. Hanno instato, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita la società nella qualità di cessionaria del credito, la quale ha dedotto Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze attinenti a fatti antecedenti la cessione nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Ha instato per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituita la la quale ha eccepito unicamente il proprio difetto di legittimazione Parte_3
passiva.
In particolare ha dedotto che ha sempre agito quale mandataria della cessionaria mentre CP_1
invece è stata citata in giudizio in proprio. Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione con richiesta della sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese.
All'udienza del 07.09.2021 sono stati concessi i termini per note ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e successivamente, con ordinanza del 17.03.2022, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore cd cauzionale dell'immobile oggetto di causa all'epoca della stipula del contratto di mutuo nonché il valore venale dello stesso.
3 A seguito del deposito della Ctu, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
Sulla carenza di legittimazione passiva di CP_1
2.L'opposizione è infondata.
E' infondata l' eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto il CP_1
debitore ceduto può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda. Il debitore ceduto, inoltre, può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio. Può eccepire, quindi, oltre all'intervenuto pagamento (totale o parziale) e alla prescrizione del diritto di credito, anche le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento (quali potrebbero essere gli accordi conclusi fra cedente e ceduto, la novazione del rapporto originario…).
E', poi, inconferente il richiamo all'orientamento giurisprudenziale effettuato dalla secondo il CP_1
quale “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)” cfr Cass. 21843/2019 , dal ultimo Cass ord 18454 del 5.07.2024.
Il debitore ceduto, dunque, non può opporre al cessionario eccezioni inerenti a rapporti con il cedente diversi da quello da cui deriva il credito oggetto della cessione o domande riconvenzionali. Nella vicenda in esame non è stata sollevata dagli opponenti alcuna questione che non fosse strettamente legata alla validità del titolo azionato e quindi alla legittimità dell'azione esecutiva.
Sulla carenza di legittimazione passiva- prova cessione del credito
3.Quanto alla questione sollevata dagli opponenti relativa al difetto di legittimazione attiva della società
(creditore intervenuto nella procedura esecutiva 622/2019 RGE), per non aver provato la CP_1
cessione del credito azionato, va rilevato che la questione è stata proposta tardivamente dagli opponenti.
In ogni caso rientra tra i rilievi di ufficio la verifica della titolarità del credito vantato nei confronti dei debitori esecutati.
4 Va evidenziato in proposito che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).
Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che va dato seguito ai principi affermati dalla Corte, “secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato
5 dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020 -
Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cartolarizzazione conclusa tra gli istituti bancari. Ciò significa che la sola riconducibilità dello specifico credito oggetto di contestazione in una delle categorie dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, già è prova rilevante della cessione del credito de quo.
Nel caso di specie, la cessione dei crediti è stata documentata mediante il deposito di copia della
Gazzetta Ufficiale del 15.10.2019 -parte seconda unitamente all'atto di intervento dell'8.11.2019 della
(cfr atti procedura esecutiva n. 622/2019 RGE). CP_1
La società n data 11/10/2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_2
sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999 e 58 del Testo Unico Bancario, il cui avviso è stato pubblicato nella predetta G.U. Parte Seconda n.121 del 15.10.2019, ha ceduto alla società un Controparte_1
portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza ivi compreso il credito di cui al presente atto.
La descrizione delle singole categorie dei crediti ceduti ed il link del sito internet contenente l'elenco dei crediti ceduti riportato nella predetta G.U. consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui può essere senz'altro ricompreso anche il credito azionato nei confronti del debitore esecutato.
Inoltre rileva anche la circostanza che la cedente , che è il creditore procedente della CP_2 procedura esecutiva n. 622/2019 RGE, non si è opposta all'intervento della in cui quest'ultima CP_1
si è dichiarata cessionaria del credito azionato dalla , confermando indirettamente CP_2
l'intervenuta cessione del credito.
Deve, pertanto, ritenersi provata la cessione del credito azionato dalla alla ed infondato CP_2 CP_1 il motivo di opposizione circa la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima.
Sulla carenza di legittimazione passiva di in proprio Pt_4
6 4.E' infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Va rilevato in Parte_3 proposito che parte opponente ha precisato nell'intestazione dell'atto di citazione che è la Parte_3
mandataria della società Pertanto non trova riscontro la ricostruzione di CP_1 Parte_3
secondo la quale la stessa sarebbe stata citata in proprio e non nella qualità.
Va dunque rigettata l'eccezione di Parte_3
Sulla violazione del limite di finanziabilità
5.Gli opponenti hanno contestato la espropriazione immobiliare promossa in loro danno, dolendosi della violazione dell'art. 38 T.U.B. per il superamento del limite di finanziabilità, facendone derivare la nullità del contratto di mutuo.
Hanno dedotto, infatti, che la banca ha erogato un mutuo pari ad € 129.900,00 a fronte di una iscrizione di ipoteca sul bene immobile dato in garanzia per un importo di € 194.852,00. Inoltre, detto importo mutuato, a loro dire, si discosterebbe dall'effettivo valore di mercato dell'immobile come ricavabile dall'atto di compravendita prodotto in atti pari ad € 63.900,00, facendone conseguire il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario e la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c..
La Cass. S.U. n. 33719/22 ha chiarito sul punto che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta
a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” ( Cass. S.U. n. 33719/22; cfr anche Cass 6907/23; Cass. 7949/23).
Inoltre la Cassazione ha anche chiarito che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di
7 finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass. S.U. n. 33719/22; cfr anche Cass 6907/23; Cass. 7949/23).
Nella vicenda in esame è, dunque, irrilevante accertare il superamento o meno del limite di finanziabilità, essendo invece necessario verificare solo se le parti abbiano inteso stipulare un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca di primo grado.
Sul mutuo condizionato
6. Sotto tale profilo rileva l'altro motivo di opposizione con cui la parte ha dedotto il difetto di un valido titolo esecutivo, non potendosi ritenere perfezionato il contratto di mutuo fondiario, attesa la natura condizionata della erogazione del finanziamento.
La doglianza fa leva sull'affermazione che il mutuo è un contratto reale per il cui perfezionamento è richiesta la traditio rei che, appunto, non si verificherebbe allorquando la somma non venga erogata contestualmente alla stipula del mutuo.
Secondo gli opponenti, innanzitutto, non vi sarebbe prova dell'avvenuta consegna della somma mutuata al momento della stipula del contratto, come invece indicato nel contratto;
anzi l'erogazione effettiva della somma sarebbe stata condizionata risolutivamente alla produzione di certificazioni varie all'istituto mutuante, in epoca successiva alla stipula dell'atto. Sempre secondo gli opponenti, la quietanza di pagamento contenuta nel contratto di mutuo sarebbe una mera clausola di stile proprio perché la somma mutuata non è entrata immediatamente nella disponibilità del mutuatario, ma sarebbe risultata all'origine vincolata e giacente presso l'istituto bancario, in quanto subordinata al verificarsi di una serie di condizioni.
Sul punto appare utile richiamare la sentenza della Cassazione n. 1719/2015, la quale ha posto l'attenzione sulla progressiva dematerializzazione dei valori contabili che impone una rilettura dei caratteri essenziali del contratto di mutuo che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale, per poi affermare che la traditio rei, elemento costitutivo del contratto, può realizzarsi anche in forme diverse da quelle tradizionali purché si realizzi la disponibilità giuridica della somma. In particolare la Corte di
Cassazione ha argomentato quanto segue: “Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è il seguente: “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre
8 verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.
L'esame del contratto di mutuo induce a ritenere che lo stesso presenta tutti i requisiti del contratto di mutuo fondiario ed è idoneo titolo esecutivo.
In particolare, sotto il profilo della realità del contratto, va evidenziato, come già sottolineato dal GE che il contratto di mutuo in esame contiene l'espressa dichiarazione di quietanza dell'aver ricevuto le somme mutuate all'art 1 del contratto di mutuo, ciò che è sufficiente al fine dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria.
Inoltre, le ulteriori previsioni contrattuali richiamate da parte opponente in alcun modo appaiono idonee ad inficiare l'intervenuta consegna, sol che si pensi che per l'inosservanza delle stesse è previsto espressamente che la stessa comporti quale conseguenza la facoltà di risoluzione contrattuale
(risoluzione che, da punto di vista sia logicamente che giuridico, presuppone il preventivo perfezionamento del contratto con la consegna delle somme e l'insorgere dell'obbligazione restitutoria).
Va, infine, evidenziato che questo Giudicante non condivide l'orientamento formulato da ultimo dalla
Corte di Cassazione n. 12007/2024 secondo il quale “L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma
(immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato;
conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento,
l'obbligazione di restituzione di detto importo”.
Tale pronuncia, allo stato isolata, non tiene adeguatamente conto del fatto che le somme mutuate vengono generalmente versate su un conto deposito infruttifero e comunque non possono essere gestite dall'Istituto mutuante, rimanendo vincolate fino al verificarsi delle condizioni pattuite. Inoltre nella
9 prassi le somme vengono svincolate in favore del mutuatario, indipendentemente dalla stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata attestanti il verificarsi delle condizioni, ma solo ove sia documentato il realizzarsi delle condizioni fissate nel contratto.
Parte della dottrina ha già evidenziato che “le argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione conducono ad assimilare questa tipologia di mutuo a quelli che hanno propriamente natura obbligatoria e nei quali l'erogazione della somma è tipicamente rinviata a un momento successivo, ovvero subordinata al verificarsi di determinate condizioni, di solito collegate all'evoluzione dell'operazione sottesa al finanziamento (è il caso, per esempio, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi edilizi che scandiscono la messa a disposizione delle somme finanziate in funzione dell'avanzamento dei lavori, attraverso la previsione di successivi atti di erogazione che, venendo stipulati in forma pubblica, consentono all'istituto di credito di disporre, unitamente al contratto, di un titolo esecutivo relativamente agli importi effettivamente messi a disposizione). Non può, tuttavia, sottacersi la differenza strutturale che caratterizza le due fattispecie, se si pensa che il ritrasferimento alla banca della somma erogata non è propriamente assimilabile a una mancata e non ancora attuale erogazione;
sicché pretendere che anche lo svincolo trovi evidenza in un atto stipulato in forma pubblica potrebbe risultare particolarmente oneroso nell'economia complessiva dell'operazione di finanziamento”.
Questo Giudicante ritiene, dunque, di condividere le perplessità di cui si è appena detto circa la sentenza n. 12007/2024 della Cassazione e di aderire al precedente orientamento, in base al quale è sufficiente accertare se il contratto di mutuo fondiario de quo abbia trasmesso immediatamente la disponibilità giuridica della somma mutuata, come nel caso di specie.
Va, pertanto, rigettato il motivo di opposizione con cui si deduce la mancanza di idoneo titolo esecutivo.
Sul quantum del credito azionato
7. Destituite di fondamento risultano anche le contestazioni sollevate dagli opponenti relative all'indeterminatezza degli importi pretesi dalla banca che, peraltro, non terrebbero conto di quanto pagato da parte opponente.
Va rilevato in proposito che nell'atto di precetto vengono indicate le seguenti voci: credito capitale euro 129.618,37 interessi corrispettivi euro 2265,86 interessi mora euro 420,09.
Gli opponenti hanno eccepito che il creditore procedente non ha tenuto conto del pagamento di n. 28 rate di mutuo per l'importo complessivo di € 16.228,40. Hanno chiesto, pertanto, di decurtare dall'originaria somma mutuata di euro 129.900,00 l'importo di euro 16.228,40.
10 E' evidente che gli opponenti non hanno tenuto conto della componente interessi e del piano di ammortamento, limitandosi erroneamente a decurtare dalla somma mutuata inziale di euro 129.900,00 le rate già corrisposte, tra l'altro documentate solo in parte (parte opponente sostiene di aver pagato 28 rate, documentandone però il pagamento per intero fino alla rata del 31.12.2011 (che è la n. 20) ed in parte della rata del 31.01.2012 (che è la n.21).
Ciò chiarito, va ancora rilevato che, tra i documenti prodotti in atti dagli opponenti, vi è un rendiconto di (cfr allegato all'atto di citazione- “rendiconto al 31.12.2011”), in cui risulta “debito CP_2 residuo al 31.12.2011 euro 123.852,80” con ultima rata pagata in data 30.11.2011. Tale importo è alquanto in linea con quanto risulta dal piano di ammortamento al 31.12.2011, in cui viene indicato nella colonna “residuo ante” l'importo di euro 123.778,32, il che significa che fino a detta data i pagamenti sono da ritenersi regolari. Inoltre parte opponente ha documentato il pagamento della ulteriore somma di euro 733,39 , di cui euro 66,46 in data 31.01.2012 ed euro 666,93 in data
29.02.2012, da imputare in parte alla rata di euro 576,24 con scadenza al 31.12.2011 e per il residuo
(euro 157,15) alla rata di euro 576,23, con scadenza al 31.01.2012. Pertanto, se si ritengono regolari i pagamenti fino al 30.11.2011 e, secondo il piano di ammortamento, si considera il capitale residuo ante
31.12.2012 pari ad euro 123.778,32, e si imputano gli ultimi due pagamenti alle rate con scadenza al
31.12.2011 e al 31.01.2012, si deve ritenere che alla data del 31.01.2012 residua la somma di euro
123.292,49 quale sorta capitale così determinata: euro 123.449,64 (che corrisponde al “residuo ante”
31.01.2012 come da piano di ammortamento)- detratta la somma già pagata di euro 157,15.
Sulla somma di euro 123.292,49 dovrebbero, poi, essere calcolati gli interessi successivi moratori convenzionali decorrenti dal 31.01.2012.
Alla luce di quanto finora esposto, è evidente che l'importo complessivo richiesto dalla CP_2
con il precetto notificato in data 13.06.2019 nonché quello precisato dalla convenuta nella CP_1
comparsa conclusionale è sicuramente inferiore all'importo risultante dal calcolo degli interessi sulla somma di euro 123.292,49 dal 31.01.2012 al 13.06.2019.
Si deve, pertanto, concludere che gli opponenti non sono riusciti a dimostrare di avere un debito inferiore rispetto a quello vantato prima da con il precetto notificato il 13.06.2019 e poi dalla CP_2
cessionaria CP_1
Deve, pertanto, ritenersi dovuta dagli opponenti la somma di euro 129.198,28, così come precisata dalla società nella comparsa conclusionale alle pagg 10-11, oltre interessi dal 2.10.2018 fino al CP_1
soddisfo.
Va, pertanto, rigettato il motivo di opposizione.
Sull'ammortamento alla francese
11 8. Con un ulteriore motivo di opposizione parte opponente deduce la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. nonché in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Gli opponenti, in particolare, deducono la mancata esplicitazione nel contratto di mutuo del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) relativo al piano di ammortamento dalla stessa parte definito alla francese nonché la violazione del divieto di anatocimo.
Effettivamente nel caso di specie il piano di ammortamento è alla francese.
Nel metodo di ammortamento c.d. alla francese la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce , ma ciò non determina in astratto alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice, in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
E' evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”
Cass. S.U. 15130/2024.
Inoltre la Corte di Cassazione a S.U. ha statuito che:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
12 Dall'esame del contratto di mutuo de quo e del piano di ammortamento (importo erogato, durata del prestito, numero e periodicità delle rate di rimborso, criterio di applicazione del t.a.n.) può agevolmente escludersi la indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., in quanto gli interessi sono pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti. Il piano di ammortamento prevede, poi, una rata costante nel tempo comprendente sia il capitale che gli interessi secondo lo schema tipico dell'ammortamento alla francese. Deve, pertanto, escludersi ogni effetto anatocistico.
Va, dunque, rigettato anche questo motivo di opposizione.
Sull' usurarietà dei tassi moratori
9. Parte opponente ha eccepito anche la presenza di tassi di interessi moratori usurari.
Il motivo di opposizione in esame è infondato.
Va premesso che la Corte di Cassazione SU n. 19597/2020 ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma
1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In breve la citata sentenza delle Sezioni Unite individua una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi, stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi
13 La Corte di Cassazione ha chiarito, poi, che è esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, affermando che:
“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass.
13144/2023; Cass. 14214/22; Cass. S.U. 19597/2020).
Ciò premesso, la parte ritiene che il tasso effettivo globale di mora pattuito sia astrattamente superiore al tasso soglia in riferimento alla normativa antiusura, pervenendo, però, a tale deduzione, cumulando i due tassi di interesse (corrispettivo e moratorio).
E' evidente, per quanto sopra detto, però, che la sommatoria dei due tassi operata dall'opponente è del tutto illegittima.
Nessun confronto è stato, invece, operato dagli opponenti tra i tassi moratori pattuiti con la e i CP_3
tassi soglia moratori determinati secondi i criteri prima indicati.
Deve, dunque, ritenersi non provata dall'opponente la usurarietà dei tassi di interesse.
Non può, inoltre, tralasciarsi la considerazione che le clausole contrattuali prevedenti i diversi tassi sono distinte ed autonome con la conseguenza che la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. andrebbe circoscritta eventualmente ai soli interessi di mora, restando comunque ferma la debenza degli interessi corrispettivi.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata.
10.Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente alle spese di lite liquidate in favore della società in complessivi euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per fase studio, euro 814,00 per fase CP_1 introduttiva, euro 2.835 per fase istruttoria, euro 2.127,00 per fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 262.000,00, ridotti al minimo, dovendosi tener conto degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti su alcune delle questioni trattate.
14 Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
Vanno invece compensate integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la società Parte_3
costituita in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in solido ed al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Pt_2
opposta liquidate nella misura di euro 7.052,00, oltre alle spese generali, Cpa e Iva, CP_4
come per legge, per ciascuna di esse;
spese di CTU poste definitivamente a carico degli opponenti,
3) compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la società costituita in proprio. Parte_3
Napoli, così deciso il 30/12/2024.
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28255/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma) immobiliare, e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosario De Rosa (C.F.: C.F._2
) per procura in atti C.F._3
-opponente-
E
(C.F.: ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone (C.F.: P.IVA_2
) per procura in atti C.F._4
-opposta-
NONCHE'
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone Parte_3 P.IVA_2
(C.F.: ) per procura in atti C.F._4
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente:
-dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato senza l'osservanza del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2, T.U.B. per contrasto con norme imperative;
-dichiarare insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per l'inidoneità del sopra citato contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2010 a valere quale titolo esecutivo per violazione dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.;
-dichiarare l'invalidità dell'esecuzione fondiaria iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo per la non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del
1 titolo esecutivo, ai sensi del richiamato D.lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 1 per superamento del limite di finanziabilità;
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346, 1418., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.;
-dichiarare indeterminatezza del credito azionato in mancanza gli elementi di calcolo del quantum debeatur e per illiquidità per violazione dei requisiti ex art. 474 c.p.c.;
-accertare e dichiarare il comportamento tenuto dall'istituto di credito, contrario ai canoni della buona fede e della correttezza nell'adempimento e nell'esecuzione del contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 1175 e1375 c.c..
Il tutto con vittoria di spese e di compensi di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a da attribuirsi all'avvocato anticipatario.
Conclusioni per l'opposta (S.p.A.): Pt_3
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società vocata in ius;
- Parte_3
rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto con richiesta di estromissione.
Conclusioni per l'opposta interventrice Controparte_1
- rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile, improcedibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, secondo la vigente normativa.
-in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di violazione dell'art. 38 TUB, comma 2, accertare
e dichiarare la conversione del mutuo fondiario del 24/07/2007 rep. 67344 e racc. 19279, ai sensi dell'art.1424 c.c. in un valido mutuo ipotecario non fondiario ed ordinare la prosecuzione innanzi all'intestato Tribunale della procedura esecutiva immobiliare RGE 622/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. quale mandataria di in data 04.09.2019, notificò atto di Parte_3 Controparte_2
pignoramento immobiliare a e a , intimando il pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 132.304,32 oltre interessi dal 04.06.2019, in relazione al contratto di mutuo fondiario, stipulato dai preindicati con l'istituto bancario a mezzo atto notarile del 20.04.2010 per l'importo di €
129.900,00, con conseguente iscrizione di ipoteca per l'importo di € 194.852,00 sull'immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Napoli.
e proposero opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 e Parte_1 Parte_2
art. 617 comma 2 c.p.c..
2 Intervenne ex art 111 c.p.c. nel giudizio la e per essa la sua mandataria Controparte_1 Parte_3
Il Tribunale di Napoli rigettò l'istanza di sospensione proposta, assegnando termine perentorio di giorni sessanta (decorrenti, in caso di interposto reclamo, dalla comunicazione della decisione del Collegio) per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, con condanna degli opponenti alle spese di lite della fase sommaria.
ed proposero reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., iscritto al n.r.g. Parte_1 Parte_2
5779/2020, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale nell'ambito della procedura immobiliare n. 622/2019
r.g.e..
A seguito del rigetto del reclamo gli istanti hanno introdotto la presente fase di merito, proponendo le seguenti domande: nullità del contratto di mutuo stipulato senza l'osservanza del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma, D.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. Testo Unico Bancario) e per contrarietà
a norme imperative ex art. 1418 c.c.; invalidità dell'esecuzione fondiaria iniziata senza la previa notifica del titolo esecutivo;
inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo;
indeterminatezza del credito azionato ed erronea determinazione del credito residuo per non aver tenuto conto delle rate di mutuo pagate;
violazione della buona fede e della correttezza nell'adempimento e nell'esecuzione del contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 1175 e1375 c.c.; nullità della clausola contenuta nel contratto di mutuo stipulato, relativamente alla previsione del piano di ammortamento “alla francese”, per indeterminatezza e indeterminabilità di tale clausola (in violazione dell' art. 1346 c.c.) nonché per l'effetto anatocistico in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.. Hanno instato, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita la società nella qualità di cessionaria del credito, la quale ha dedotto Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze attinenti a fatti antecedenti la cessione nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione. Ha instato per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituita la la quale ha eccepito unicamente il proprio difetto di legittimazione Parte_3
passiva.
In particolare ha dedotto che ha sempre agito quale mandataria della cessionaria mentre CP_1
invece è stata citata in giudizio in proprio. Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'opposizione con richiesta della sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese.
All'udienza del 07.09.2021 sono stati concessi i termini per note ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e successivamente, con ordinanza del 17.03.2022, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore cd cauzionale dell'immobile oggetto di causa all'epoca della stipula del contratto di mutuo nonché il valore venale dello stesso.
3 A seguito del deposito della Ctu, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DI DIRITTO
Sulla carenza di legittimazione passiva di CP_1
2.L'opposizione è infondata.
E' infondata l' eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla in quanto il CP_1
debitore ceduto può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda. Il debitore ceduto, inoltre, può opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio. Può eccepire, quindi, oltre all'intervenuto pagamento (totale o parziale) e alla prescrizione del diritto di credito, anche le cause di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento (quali potrebbero essere gli accordi conclusi fra cedente e ceduto, la novazione del rapporto originario…).
E', poi, inconferente il richiamo all'orientamento giurisprudenziale effettuato dalla secondo il CP_1
quale “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)” cfr Cass. 21843/2019 , dal ultimo Cass ord 18454 del 5.07.2024.
Il debitore ceduto, dunque, non può opporre al cessionario eccezioni inerenti a rapporti con il cedente diversi da quello da cui deriva il credito oggetto della cessione o domande riconvenzionali. Nella vicenda in esame non è stata sollevata dagli opponenti alcuna questione che non fosse strettamente legata alla validità del titolo azionato e quindi alla legittimità dell'azione esecutiva.
Sulla carenza di legittimazione passiva- prova cessione del credito
3.Quanto alla questione sollevata dagli opponenti relativa al difetto di legittimazione attiva della società
(creditore intervenuto nella procedura esecutiva 622/2019 RGE), per non aver provato la CP_1
cessione del credito azionato, va rilevato che la questione è stata proposta tardivamente dagli opponenti.
In ogni caso rientra tra i rilievi di ufficio la verifica della titolarità del credito vantato nei confronti dei debitori esecutati.
4 Va evidenziato in proposito che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).
Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che va dato seguito ai principi affermati dalla Corte, “secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato
5 dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020 -
Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cartolarizzazione conclusa tra gli istituti bancari. Ciò significa che la sola riconducibilità dello specifico credito oggetto di contestazione in una delle categorie dei crediti ceduti, contenute nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, già è prova rilevante della cessione del credito de quo.
Nel caso di specie, la cessione dei crediti è stata documentata mediante il deposito di copia della
Gazzetta Ufficiale del 15.10.2019 -parte seconda unitamente all'atto di intervento dell'8.11.2019 della
(cfr atti procedura esecutiva n. 622/2019 RGE). CP_1
La società n data 11/10/2019, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_2
sensi della legge n.130 del 30 aprile 1999 e 58 del Testo Unico Bancario, il cui avviso è stato pubblicato nella predetta G.U. Parte Seconda n.121 del 15.10.2019, ha ceduto alla società un Controparte_1
portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza ivi compreso il credito di cui al presente atto.
La descrizione delle singole categorie dei crediti ceduti ed il link del sito internet contenente l'elenco dei crediti ceduti riportato nella predetta G.U. consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui può essere senz'altro ricompreso anche il credito azionato nei confronti del debitore esecutato.
Inoltre rileva anche la circostanza che la cedente , che è il creditore procedente della CP_2 procedura esecutiva n. 622/2019 RGE, non si è opposta all'intervento della in cui quest'ultima CP_1
si è dichiarata cessionaria del credito azionato dalla , confermando indirettamente CP_2
l'intervenuta cessione del credito.
Deve, pertanto, ritenersi provata la cessione del credito azionato dalla alla ed infondato CP_2 CP_1 il motivo di opposizione circa la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima.
Sulla carenza di legittimazione passiva di in proprio Pt_4
6 4.E' infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Va rilevato in Parte_3 proposito che parte opponente ha precisato nell'intestazione dell'atto di citazione che è la Parte_3
mandataria della società Pertanto non trova riscontro la ricostruzione di CP_1 Parte_3
secondo la quale la stessa sarebbe stata citata in proprio e non nella qualità.
Va dunque rigettata l'eccezione di Parte_3
Sulla violazione del limite di finanziabilità
5.Gli opponenti hanno contestato la espropriazione immobiliare promossa in loro danno, dolendosi della violazione dell'art. 38 T.U.B. per il superamento del limite di finanziabilità, facendone derivare la nullità del contratto di mutuo.
Hanno dedotto, infatti, che la banca ha erogato un mutuo pari ad € 129.900,00 a fronte di una iscrizione di ipoteca sul bene immobile dato in garanzia per un importo di € 194.852,00. Inoltre, detto importo mutuato, a loro dire, si discosterebbe dall'effettivo valore di mercato dell'immobile come ricavabile dall'atto di compravendita prodotto in atti pari ad € 63.900,00, facendone conseguire il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario e la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c..
La Cass. S.U. n. 33719/22 ha chiarito sul punto che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta
a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” ( Cass. S.U. n. 33719/22; cfr anche Cass 6907/23; Cass. 7949/23).
Inoltre la Cassazione ha anche chiarito che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di
7 finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass. S.U. n. 33719/22; cfr anche Cass 6907/23; Cass. 7949/23).
Nella vicenda in esame è, dunque, irrilevante accertare il superamento o meno del limite di finanziabilità, essendo invece necessario verificare solo se le parti abbiano inteso stipulare un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca di primo grado.
Sul mutuo condizionato
6. Sotto tale profilo rileva l'altro motivo di opposizione con cui la parte ha dedotto il difetto di un valido titolo esecutivo, non potendosi ritenere perfezionato il contratto di mutuo fondiario, attesa la natura condizionata della erogazione del finanziamento.
La doglianza fa leva sull'affermazione che il mutuo è un contratto reale per il cui perfezionamento è richiesta la traditio rei che, appunto, non si verificherebbe allorquando la somma non venga erogata contestualmente alla stipula del mutuo.
Secondo gli opponenti, innanzitutto, non vi sarebbe prova dell'avvenuta consegna della somma mutuata al momento della stipula del contratto, come invece indicato nel contratto;
anzi l'erogazione effettiva della somma sarebbe stata condizionata risolutivamente alla produzione di certificazioni varie all'istituto mutuante, in epoca successiva alla stipula dell'atto. Sempre secondo gli opponenti, la quietanza di pagamento contenuta nel contratto di mutuo sarebbe una mera clausola di stile proprio perché la somma mutuata non è entrata immediatamente nella disponibilità del mutuatario, ma sarebbe risultata all'origine vincolata e giacente presso l'istituto bancario, in quanto subordinata al verificarsi di una serie di condizioni.
Sul punto appare utile richiamare la sentenza della Cassazione n. 1719/2015, la quale ha posto l'attenzione sulla progressiva dematerializzazione dei valori contabili che impone una rilettura dei caratteri essenziali del contratto di mutuo che tenga conto dell'evolversi della realtà fattuale, per poi affermare che la traditio rei, elemento costitutivo del contratto, può realizzarsi anche in forme diverse da quelle tradizionali purché si realizzi la disponibilità giuridica della somma. In particolare la Corte di
Cassazione ha argomentato quanto segue: “Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero, come nel caso esaminato da Cass. n. 18325 del 2014 e nel presente, congiuntamente con l'atto di quietanza.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è il seguente: “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., occorre
8 verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.
L'esame del contratto di mutuo induce a ritenere che lo stesso presenta tutti i requisiti del contratto di mutuo fondiario ed è idoneo titolo esecutivo.
In particolare, sotto il profilo della realità del contratto, va evidenziato, come già sottolineato dal GE che il contratto di mutuo in esame contiene l'espressa dichiarazione di quietanza dell'aver ricevuto le somme mutuate all'art 1 del contratto di mutuo, ciò che è sufficiente al fine dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria.
Inoltre, le ulteriori previsioni contrattuali richiamate da parte opponente in alcun modo appaiono idonee ad inficiare l'intervenuta consegna, sol che si pensi che per l'inosservanza delle stesse è previsto espressamente che la stessa comporti quale conseguenza la facoltà di risoluzione contrattuale
(risoluzione che, da punto di vista sia logicamente che giuridico, presuppone il preventivo perfezionamento del contratto con la consegna delle somme e l'insorgere dell'obbligazione restitutoria).
Va, infine, evidenziato che questo Giudicante non condivide l'orientamento formulato da ultimo dalla
Corte di Cassazione n. 12007/2024 secondo il quale “L'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma
(immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato;
conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento,
l'obbligazione di restituzione di detto importo”.
Tale pronuncia, allo stato isolata, non tiene adeguatamente conto del fatto che le somme mutuate vengono generalmente versate su un conto deposito infruttifero e comunque non possono essere gestite dall'Istituto mutuante, rimanendo vincolate fino al verificarsi delle condizioni pattuite. Inoltre nella
9 prassi le somme vengono svincolate in favore del mutuatario, indipendentemente dalla stipula di un atto pubblico o scrittura privata autenticata attestanti il verificarsi delle condizioni, ma solo ove sia documentato il realizzarsi delle condizioni fissate nel contratto.
Parte della dottrina ha già evidenziato che “le argomentazioni sviluppate dalla Corte di cassazione conducono ad assimilare questa tipologia di mutuo a quelli che hanno propriamente natura obbligatoria e nei quali l'erogazione della somma è tipicamente rinviata a un momento successivo, ovvero subordinata al verificarsi di determinate condizioni, di solito collegate all'evoluzione dell'operazione sottesa al finanziamento (è il caso, per esempio, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi edilizi che scandiscono la messa a disposizione delle somme finanziate in funzione dell'avanzamento dei lavori, attraverso la previsione di successivi atti di erogazione che, venendo stipulati in forma pubblica, consentono all'istituto di credito di disporre, unitamente al contratto, di un titolo esecutivo relativamente agli importi effettivamente messi a disposizione). Non può, tuttavia, sottacersi la differenza strutturale che caratterizza le due fattispecie, se si pensa che il ritrasferimento alla banca della somma erogata non è propriamente assimilabile a una mancata e non ancora attuale erogazione;
sicché pretendere che anche lo svincolo trovi evidenza in un atto stipulato in forma pubblica potrebbe risultare particolarmente oneroso nell'economia complessiva dell'operazione di finanziamento”.
Questo Giudicante ritiene, dunque, di condividere le perplessità di cui si è appena detto circa la sentenza n. 12007/2024 della Cassazione e di aderire al precedente orientamento, in base al quale è sufficiente accertare se il contratto di mutuo fondiario de quo abbia trasmesso immediatamente la disponibilità giuridica della somma mutuata, come nel caso di specie.
Va, pertanto, rigettato il motivo di opposizione con cui si deduce la mancanza di idoneo titolo esecutivo.
Sul quantum del credito azionato
7. Destituite di fondamento risultano anche le contestazioni sollevate dagli opponenti relative all'indeterminatezza degli importi pretesi dalla banca che, peraltro, non terrebbero conto di quanto pagato da parte opponente.
Va rilevato in proposito che nell'atto di precetto vengono indicate le seguenti voci: credito capitale euro 129.618,37 interessi corrispettivi euro 2265,86 interessi mora euro 420,09.
Gli opponenti hanno eccepito che il creditore procedente non ha tenuto conto del pagamento di n. 28 rate di mutuo per l'importo complessivo di € 16.228,40. Hanno chiesto, pertanto, di decurtare dall'originaria somma mutuata di euro 129.900,00 l'importo di euro 16.228,40.
10 E' evidente che gli opponenti non hanno tenuto conto della componente interessi e del piano di ammortamento, limitandosi erroneamente a decurtare dalla somma mutuata inziale di euro 129.900,00 le rate già corrisposte, tra l'altro documentate solo in parte (parte opponente sostiene di aver pagato 28 rate, documentandone però il pagamento per intero fino alla rata del 31.12.2011 (che è la n. 20) ed in parte della rata del 31.01.2012 (che è la n.21).
Ciò chiarito, va ancora rilevato che, tra i documenti prodotti in atti dagli opponenti, vi è un rendiconto di (cfr allegato all'atto di citazione- “rendiconto al 31.12.2011”), in cui risulta “debito CP_2 residuo al 31.12.2011 euro 123.852,80” con ultima rata pagata in data 30.11.2011. Tale importo è alquanto in linea con quanto risulta dal piano di ammortamento al 31.12.2011, in cui viene indicato nella colonna “residuo ante” l'importo di euro 123.778,32, il che significa che fino a detta data i pagamenti sono da ritenersi regolari. Inoltre parte opponente ha documentato il pagamento della ulteriore somma di euro 733,39 , di cui euro 66,46 in data 31.01.2012 ed euro 666,93 in data
29.02.2012, da imputare in parte alla rata di euro 576,24 con scadenza al 31.12.2011 e per il residuo
(euro 157,15) alla rata di euro 576,23, con scadenza al 31.01.2012. Pertanto, se si ritengono regolari i pagamenti fino al 30.11.2011 e, secondo il piano di ammortamento, si considera il capitale residuo ante
31.12.2012 pari ad euro 123.778,32, e si imputano gli ultimi due pagamenti alle rate con scadenza al
31.12.2011 e al 31.01.2012, si deve ritenere che alla data del 31.01.2012 residua la somma di euro
123.292,49 quale sorta capitale così determinata: euro 123.449,64 (che corrisponde al “residuo ante”
31.01.2012 come da piano di ammortamento)- detratta la somma già pagata di euro 157,15.
Sulla somma di euro 123.292,49 dovrebbero, poi, essere calcolati gli interessi successivi moratori convenzionali decorrenti dal 31.01.2012.
Alla luce di quanto finora esposto, è evidente che l'importo complessivo richiesto dalla CP_2
con il precetto notificato in data 13.06.2019 nonché quello precisato dalla convenuta nella CP_1
comparsa conclusionale è sicuramente inferiore all'importo risultante dal calcolo degli interessi sulla somma di euro 123.292,49 dal 31.01.2012 al 13.06.2019.
Si deve, pertanto, concludere che gli opponenti non sono riusciti a dimostrare di avere un debito inferiore rispetto a quello vantato prima da con il precetto notificato il 13.06.2019 e poi dalla CP_2
cessionaria CP_1
Deve, pertanto, ritenersi dovuta dagli opponenti la somma di euro 129.198,28, così come precisata dalla società nella comparsa conclusionale alle pagg 10-11, oltre interessi dal 2.10.2018 fino al CP_1
soddisfo.
Va, pertanto, rigettato il motivo di opposizione.
Sull'ammortamento alla francese
11 8. Con un ulteriore motivo di opposizione parte opponente deduce la nullità delle clausole del contratto di mutuo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. nonché in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Gli opponenti, in particolare, deducono la mancata esplicitazione nel contratto di mutuo del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) relativo al piano di ammortamento dalla stessa parte definito alla francese nonché la violazione del divieto di anatocimo.
Effettivamente nel caso di specie il piano di ammortamento è alla francese.
Nel metodo di ammortamento c.d. alla francese la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce , ma ciò non determina in astratto alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice, in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
E' evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi maturati), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”
Cass. S.U. 15130/2024.
Inoltre la Corte di Cassazione a S.U. ha statuito che:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
12 Dall'esame del contratto di mutuo de quo e del piano di ammortamento (importo erogato, durata del prestito, numero e periodicità delle rate di rimborso, criterio di applicazione del t.a.n.) può agevolmente escludersi la indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., in quanto gli interessi sono pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti. Il piano di ammortamento prevede, poi, una rata costante nel tempo comprendente sia il capitale che gli interessi secondo lo schema tipico dell'ammortamento alla francese. Deve, pertanto, escludersi ogni effetto anatocistico.
Va, dunque, rigettato anche questo motivo di opposizione.
Sull' usurarietà dei tassi moratori
9. Parte opponente ha eccepito anche la presenza di tassi di interessi moratori usurari.
Il motivo di opposizione in esame è infondato.
Va premesso che la Corte di Cassazione SU n. 19597/2020 ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il
Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma
1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In breve la citata sentenza delle Sezioni Unite individua una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi, stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi
13 La Corte di Cassazione ha chiarito, poi, che è esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, affermando che:
“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass.
13144/2023; Cass. 14214/22; Cass. S.U. 19597/2020).
Ciò premesso, la parte ritiene che il tasso effettivo globale di mora pattuito sia astrattamente superiore al tasso soglia in riferimento alla normativa antiusura, pervenendo, però, a tale deduzione, cumulando i due tassi di interesse (corrispettivo e moratorio).
E' evidente, per quanto sopra detto, però, che la sommatoria dei due tassi operata dall'opponente è del tutto illegittima.
Nessun confronto è stato, invece, operato dagli opponenti tra i tassi moratori pattuiti con la e i CP_3
tassi soglia moratori determinati secondi i criteri prima indicati.
Deve, dunque, ritenersi non provata dall'opponente la usurarietà dei tassi di interesse.
Non può, inoltre, tralasciarsi la considerazione che le clausole contrattuali prevedenti i diversi tassi sono distinte ed autonome con la conseguenza che la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. andrebbe circoscritta eventualmente ai soli interessi di mora, restando comunque ferma la debenza degli interessi corrispettivi.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata.
10.Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente alle spese di lite liquidate in favore della società in complessivi euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per fase studio, euro 814,00 per fase CP_1 introduttiva, euro 2.835 per fase istruttoria, euro 2.127,00 per fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 262.000,00, ridotti al minimo, dovendosi tener conto degli orientamenti giurisprudenziali contrastanti su alcune delle questioni trattate.
14 Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
Vanno invece compensate integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la società Parte_3
costituita in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna in solido ed al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Pt_2
opposta liquidate nella misura di euro 7.052,00, oltre alle spese generali, Cpa e Iva, CP_4
come per legge, per ciascuna di esse;
spese di CTU poste definitivamente a carico degli opponenti,
3) compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la società costituita in proprio. Parte_3
Napoli, così deciso il 30/12/2024.
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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