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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 18/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 05/08/2024 conveniva l' Parte_1 CP_1 innanzi questa A.G. spiegando oppo ne 01.001572064 (relativa all'atto di accertamento 3100.30/11/2018.0356745 del 30-11-2018 e relativo all'anno 2017 ove era contestata violaziopne dell'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/83 ), con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 10.150,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese per avere omesso il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (queste dell'ammontare di € 4.060,00 per il periodo maggio-ottobre 2017).
In precedenza l' aveva determinato la debitoria nell'atto di accertamento del 30-11- CP_1
2018 nel quale l' aveva contestato l'omesso versamento di parte delle ritenute CP_1 previdenziali ed as ali, quantificate in € 4.060,00.
Prima di allora l aveva notificato al ricorrente tre avvisi di addebito e, in particolare: CP_1
in data 13.10.2017 notificava a mezzo PEC l'avviso n. 393-2017-00008537- 00 000, con riferimento alla posizione contributiva relativa ai mesi di maggio e giugno 2017, per l'importo complessivo (comprensivo di spese ed oneri) di €. 5.257,61 (All.2);
1 in data 1.12.2017 notificava a mezzo PEC l'avviso n. 393-2017-00011270-36 000, con riferimento alla posizione contributiva relativa ai mesi di luglio e agosto 2017, per l'importo complessivo (comprensivo di spese ed oneri) di €. 7.314,80 (All.3);
in data 8.7.2018 notificava a mezzo PEC l'avviso n. 393-2018-00004372-03 000, con riferimento alla posizione contributiva relativa ai mesi di settembre e ottobre 2017, per l'importo complessivo (comprensivo di spese ed oneri) di €. 3.103,29. (All.4)
A seguito della notifica dei tre avvisi di addebito la società del ricorrente chiedeva di essere ammessa al pagamento rateale, dandovi seguito (seppure in ritardo: n.d.r.).
In data 30-11-2018 l' emetteva l'atto di accertamento, 3100.30/11/2018.0356745, per CP_1 violazione dell'art. 2, co. 1 bis, d.l. 12-9-1983, omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, per un importo di € 4.060,00, notificandolo in data 8-1-2019. (all. 5). Dal prospetto inadempienze si ricavava che a fronte di una contribuzione dovuta di €. Pt_2
14.846,00, a carico della Società residuava ancora, per differenza a debito, la già indicata somma di €. 4.060,00.
Tuttavia dai dettagli degli avvisi risultavano- al netto dei pagamenti effettuati e degli importi oggetto di stralcio o di definizione agevolata- residui da pagare pari, rispettivamente, ad € 542,40 (cfr. all. 2, pg. 18), € 756,60 (all. 2, pg. 20), € 1.057.35 (all. 2, pg. 22), e quindi complessivi € 2.356,35.
Eccepiva
- tardivo esercizio della potestà sanzionatoria per superamento dei cinque anni rispetto alla scadenza dell'obbligazione contributiva (maggio-ottobre 2017) e da calcolarsi rispetto a quella scadenza e non pure dall'atto di accertamento precedente;
con conseguente decadenza e prescrizione delle sanzioni;
art. 28 L. 689/81;
- abolizione della contestata sanzione amministrativa ex art. 116, co. 12, L. 23-12-2000, nr. 388;
- violazione dei criteri di determinazione della sanziona amministrativa (art. 116, co. 8, L. 388/2000, cit.), da determinarsi nei limiti del 30% in ragione di anno e nel massimo del 60% del totale;
limite non rispettato nel rapporto tra l'importo di € 4060,00 (indicato nell'atto di accertamento) e quello di € 10.150,00 (importo della sanzione).
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda;
rappresentava che il CP_1 pagamento, pur integralmente effettuato, era stato tardivo a partire dalla data 07/06/2019, oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge (08/04/2019); per tale ragione era stata emessa l'ordinanza ingiunzione qui al vaglio.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
In ordine alla eccepita prescrizione, ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La disposizione invocata dal ricorrente fa pertanto riferimento alla prescrizione e non pure alla decadenza, istituto questo soggetto a regole proprie.
La prescrizione decorre, dunque, dalla data di commissione della violazione e non dal momento del relativo accertamento (cfr. Cass. ord. 18574/214).
2 Tuttavia, … la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria…. (Cass. n. 14886/2016; conf., ex plurimis, Cass. n. 28238/2008, Cass. n. 1081/2007).
L'atto di accertamento prot. 3100.30/11/2018.0356745 è stato notificato CP_1 Parte_1 in data 08/01/2019; e dev e considerarsi- come condivisibilmente ass CP_1 termine di tre mesi accordato per il pagamento e la sospensione dal 23 febbraio 20 1 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Deve poi osservarsi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ….
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Nel caso al vaglio l'obbligazione contributiva è relativa ai mesi da luglio a dicembre dell'anno 2017; e pertanto viene in rilievo la ipotesi del singolo anno.
La Ordinanza ingiunzione n. OI-001572064 relativa ad atto di accertamento n.: 3100.30/11/2018.0356745 del 30/11/2018 riferito all'anno 2017 circoscrive il periodo di CP_1 mento sia per la valutazione della soglia dei 10.000,00 euro, sia per la determinazione dell'importo omesso.
La Ordinanza al vaglio richiama- ai fini del quantum- il testo di legge vigente, modificato dall'articolo 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, il quale prevede che se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
E' bene chiarire che, come indicato nell'atto di accertamento prodromico (3100.30/11/2018.0356745 del 30/11/2018 riferito all' anno 2017), il residuo da pagare era pari ad € 4060,00 e riferito (si badi bene) soltanto ad una annualità.
La Ordinanza ingiunzione ha provveduto come segue: La sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 10.150,00, visti: - la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione3; - gli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981; - l art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- l art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
3 Nessuna reiterazione per diverse annualità è stata considerata nel provvedimento al vaglio, con buona pace degli infondati argomenti dell contenuti nella memoria del 10-3-2025. CP_1
Ed allora considerato l'importo omesso- avendo l'ordinanza fatto espresso richiamo unicamente ad un atto che quantificava il residuo in € 4.060,00 – e pure considerato che si è trattato di pagamento tardivo, vi sono ragioni per rideterminare nel minimo (e quindi una volta e mezzo l'importo di € 4.060,00) l'ammontare della ordinanza- ingiunzione.
Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda e ridetermina in € 6.090,00 l'ammontare della ordinanza ingiunzione OI . oggetto dell'opposizione qui al vaglio;
P.IVA_2
- compensa le spese di lite.
Foggia, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 18/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 05/08/2024 conveniva l' Parte_1 CP_1 innanzi questa A.G. spiegando oppo ne 01.001572064 (relativa all'atto di accertamento 3100.30/11/2018.0356745 del 30-11-2018 e relativo all'anno 2017 ove era contestata violaziopne dell'art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/83 ), con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 10.150,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese per avere omesso il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (queste dell'ammontare di € 4.060,00 per il periodo maggio-ottobre 2017).
In precedenza l' aveva determinato la debitoria nell'atto di accertamento del 30-11- CP_1
2018 nel quale l' aveva contestato l'omesso versamento di parte delle ritenute CP_1 previdenziali ed as ali, quantificate in € 4.060,00.
Prima di allora l aveva notificato al ricorrente tre avvisi di addebito e, in particolare: CP_1
in data 13.10.2017 notificava a mezzo PEC l'avviso n. 393-2017-00008537- 00 000, con riferimento alla posizione contributiva relativa ai mesi di maggio e giugno 2017, per l'importo complessivo (comprensivo di spese ed oneri) di €. 5.257,61 (All.2);
1 in data 1.12.2017 notificava a mezzo PEC l'avviso n. 393-2017-00011270-36 000, con riferimento alla posizione contributiva relativa ai mesi di luglio e agosto 2017, per l'importo complessivo (comprensivo di spese ed oneri) di €. 7.314,80 (All.3);
in data 8.7.2018 notificava a mezzo PEC l'avviso n. 393-2018-00004372-03 000, con riferimento alla posizione contributiva relativa ai mesi di settembre e ottobre 2017, per l'importo complessivo (comprensivo di spese ed oneri) di €. 3.103,29. (All.4)
A seguito della notifica dei tre avvisi di addebito la società del ricorrente chiedeva di essere ammessa al pagamento rateale, dandovi seguito (seppure in ritardo: n.d.r.).
In data 30-11-2018 l' emetteva l'atto di accertamento, 3100.30/11/2018.0356745, per CP_1 violazione dell'art. 2, co. 1 bis, d.l. 12-9-1983, omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, per un importo di € 4.060,00, notificandolo in data 8-1-2019. (all. 5). Dal prospetto inadempienze si ricavava che a fronte di una contribuzione dovuta di €. Pt_2
14.846,00, a carico della Società residuava ancora, per differenza a debito, la già indicata somma di €. 4.060,00.
Tuttavia dai dettagli degli avvisi risultavano- al netto dei pagamenti effettuati e degli importi oggetto di stralcio o di definizione agevolata- residui da pagare pari, rispettivamente, ad € 542,40 (cfr. all. 2, pg. 18), € 756,60 (all. 2, pg. 20), € 1.057.35 (all. 2, pg. 22), e quindi complessivi € 2.356,35.
Eccepiva
- tardivo esercizio della potestà sanzionatoria per superamento dei cinque anni rispetto alla scadenza dell'obbligazione contributiva (maggio-ottobre 2017) e da calcolarsi rispetto a quella scadenza e non pure dall'atto di accertamento precedente;
con conseguente decadenza e prescrizione delle sanzioni;
art. 28 L. 689/81;
- abolizione della contestata sanzione amministrativa ex art. 116, co. 12, L. 23-12-2000, nr. 388;
- violazione dei criteri di determinazione della sanziona amministrativa (art. 116, co. 8, L. 388/2000, cit.), da determinarsi nei limiti del 30% in ragione di anno e nel massimo del 60% del totale;
limite non rispettato nel rapporto tra l'importo di € 4060,00 (indicato nell'atto di accertamento) e quello di € 10.150,00 (importo della sanzione).
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda;
rappresentava che il CP_1 pagamento, pur integralmente effettuato, era stato tardivo a partire dalla data 07/06/2019, oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge (08/04/2019); per tale ragione era stata emessa l'ordinanza ingiunzione qui al vaglio.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
In ordine alla eccepita prescrizione, ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La disposizione invocata dal ricorrente fa pertanto riferimento alla prescrizione e non pure alla decadenza, istituto questo soggetto a regole proprie.
La prescrizione decorre, dunque, dalla data di commissione della violazione e non dal momento del relativo accertamento (cfr. Cass. ord. 18574/214).
2 Tuttavia, … la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria…. (Cass. n. 14886/2016; conf., ex plurimis, Cass. n. 28238/2008, Cass. n. 1081/2007).
L'atto di accertamento prot. 3100.30/11/2018.0356745 è stato notificato CP_1 Parte_1 in data 08/01/2019; e dev e considerarsi- come condivisibilmente ass CP_1 termine di tre mesi accordato per il pagamento e la sospensione dal 23 febbraio 20 1 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Deve poi osservarsi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. ….
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00.
Nel caso al vaglio l'obbligazione contributiva è relativa ai mesi da luglio a dicembre dell'anno 2017; e pertanto viene in rilievo la ipotesi del singolo anno.
La Ordinanza ingiunzione n. OI-001572064 relativa ad atto di accertamento n.: 3100.30/11/2018.0356745 del 30/11/2018 riferito all'anno 2017 circoscrive il periodo di CP_1 mento sia per la valutazione della soglia dei 10.000,00 euro, sia per la determinazione dell'importo omesso.
La Ordinanza al vaglio richiama- ai fini del quantum- il testo di legge vigente, modificato dall'articolo 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, il quale prevede che se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
E' bene chiarire che, come indicato nell'atto di accertamento prodromico (3100.30/11/2018.0356745 del 30/11/2018 riferito all' anno 2017), il residuo da pagare era pari ad € 4060,00 e riferito (si badi bene) soltanto ad una annualità.
La Ordinanza ingiunzione ha provveduto come segue: La sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 10.150,00, visti: - la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione3; - gli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981; - l art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- l art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
3 Nessuna reiterazione per diverse annualità è stata considerata nel provvedimento al vaglio, con buona pace degli infondati argomenti dell contenuti nella memoria del 10-3-2025. CP_1
Ed allora considerato l'importo omesso- avendo l'ordinanza fatto espresso richiamo unicamente ad un atto che quantificava il residuo in € 4.060,00 – e pure considerato che si è trattato di pagamento tardivo, vi sono ragioni per rideterminare nel minimo (e quindi una volta e mezzo l'importo di € 4.060,00) l'ammontare della ordinanza- ingiunzione.
Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie parzialmente la domanda e ridetermina in € 6.090,00 l'ammontare della ordinanza ingiunzione OI . oggetto dell'opposizione qui al vaglio;
P.IVA_2
- compensa le spese di lite.
Foggia, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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