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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 730/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 04/03/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giancarlo Lupo e Benedetta Chiocchini, presso il cui studio sito in in Pontedera,
Via della Stazione Vecchia, n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi, n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2023, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 387 2023 00000417 31 000, notificato in data 21.4.2023, col quale con il quale era stato intimato il pagamento di contributi previdenziali obbligatori e relative sanzioni dovuti all' Gestione per l'anno 2015, per un CP_1 CP_2 importo totale (comprensivo delle spese di notifica) di € 18.486,25, emesso a seguito dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. T8P010300629, notificato
Pag. 1 di 4 l'8.3.2021, con il quale venne accertato un maggior reddito di impresa per l'anno 2015 da parte della ricorrente medesima.
1.1. A tal fine dedusse: 1) la prescrizione della pretesa contributiva, essendo decorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali;
2) l'intervenuta decadenza ex art. 25, comma I lett. b), D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Con memoria depositata in data 5.4.2024 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. In via assorbente, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Ai sensi dell'art. dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni daL giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 9.7.1997, n. 241, “i versamenti a saldo
e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Per i redditi dell'anno 2015, costituisce circostanza non contestata che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi avrebbero dovuto essere effettuati entro il
6.7.2015. Alla luce dell'orientamento del giudice della nomofilachia deve tenersi conto proprio del termine di scadenza previsto senza il pagamento di maggiorazioni (così,
Cass. civ., n. 21472 del 2020).
L'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. T8P010300629 con il quale venne accertata la dichiarazione di redditi di impresa in misura inferiore rispetto a quella realmente realizzata, venne notificato in data 8.3.2021, quando la relativa pretesa era già prescritta per il decorso del termine quinquennale decorrente dal 6.7.2015. Deve in tale direzione farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo
Pag. 2 di 4 dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche
CP_ a beneficio dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del
d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (così, Cass. civ., 13463/2017)
3.2. A soluzione contraria non può pervenirsi con l'applicazione dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con i quali sono stati previsti due periodi di sospensione, ovvero, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Facendo applicazione più in particolare dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e considerando la sospensione del corso della prescrizione ivi prevista per 129 giorni, deve ritenersi che la pretesa fatta valere si sia prescritta in data
12.11.2020.
3.3. Privi di rilievo sono sia il versamento, eseguito dalla ricorrente, e risultante dall'estratto debitorio, in data 16.11.2016, sia la comunicazione di debito notificata dall' il CP_1
21.1.2019, posto che entrambi tali atti si riferiscono ad un periodo antecedente all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. T8P010300629, ed alle pretese creditorie da esso discendenti, con il quale venne accertato il maggior reddito.
Tanto comporta in via assorbente l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto
Pag. 3 di 4 del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarala prescrizione della pretesa sottesa all'avviso di addebito n. 387 2023 00000417 31 000;
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 730/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 04/03/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giancarlo Lupo e Benedetta Chiocchini, presso il cui studio sito in in Pontedera,
Via della Stazione Vecchia, n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi, n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2023, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 387 2023 00000417 31 000, notificato in data 21.4.2023, col quale con il quale era stato intimato il pagamento di contributi previdenziali obbligatori e relative sanzioni dovuti all' Gestione per l'anno 2015, per un CP_1 CP_2 importo totale (comprensivo delle spese di notifica) di € 18.486,25, emesso a seguito dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. T8P010300629, notificato
Pag. 1 di 4 l'8.3.2021, con il quale venne accertato un maggior reddito di impresa per l'anno 2015 da parte della ricorrente medesima.
1.1. A tal fine dedusse: 1) la prescrizione della pretesa contributiva, essendo decorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali;
2) l'intervenuta decadenza ex art. 25, comma I lett. b), D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Con memoria depositata in data 5.4.2024 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. In via assorbente, deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Ai sensi dell'art. dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 “I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni daL giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 9.7.1997, n. 241, “i versamenti a saldo
e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Per i redditi dell'anno 2015, costituisce circostanza non contestata che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi avrebbero dovuto essere effettuati entro il
6.7.2015. Alla luce dell'orientamento del giudice della nomofilachia deve tenersi conto proprio del termine di scadenza previsto senza il pagamento di maggiorazioni (così,
Cass. civ., n. 21472 del 2020).
L'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. T8P010300629 con il quale venne accertata la dichiarazione di redditi di impresa in misura inferiore rispetto a quella realmente realizzata, venne notificato in data 8.3.2021, quando la relativa pretesa era già prescritta per il decorso del termine quinquennale decorrente dal 6.7.2015. Deve in tale direzione farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo
Pag. 2 di 4 dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche
CP_ a beneficio dell - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del
d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (così, Cass. civ., 13463/2017)
3.2. A soluzione contraria non può pervenirsi con l'applicazione dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con i quali sono stati previsti due periodi di sospensione, ovvero, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Facendo applicazione più in particolare dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e considerando la sospensione del corso della prescrizione ivi prevista per 129 giorni, deve ritenersi che la pretesa fatta valere si sia prescritta in data
12.11.2020.
3.3. Privi di rilievo sono sia il versamento, eseguito dalla ricorrente, e risultante dall'estratto debitorio, in data 16.11.2016, sia la comunicazione di debito notificata dall' il CP_1
21.1.2019, posto che entrambi tali atti si riferiscono ad un periodo antecedente all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. T8P010300629, ed alle pretese creditorie da esso discendenti, con il quale venne accertato il maggior reddito.
Tanto comporta in via assorbente l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto
Pag. 3 di 4 del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarala prescrizione della pretesa sottesa all'avviso di addebito n. 387 2023 00000417 31 000;
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4