Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00894/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2017, proposto da
Comune di Squinzano, Comune di Calimera, Comune di San Pietro in Lama, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;
nei confronti
Consorzio ATO LE/1 in liquidazione, non costituito in giudizio;
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
- del decreto n. 6 del 13 gennaio 2017, con cui il Commissario dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha disposto per i Comuni della Provincia di Lecce l’aumento delle tariffe in via retroattiva per gli anni 2010-2013;
- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del decreto n. 6/2017 dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, recante l’aumento delle tariffe;
- con atti ritualmente notificati e depositati in data 7.4.2022, tutti i comuni ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso;
Considerato che la rinuncia al ricorso, in mancanza di opposizione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO