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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2182 /2024 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Maria Giuseppina Amodio Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che l si è costituita a verbale tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c.. CP_2 Nel merito il ricorso è parzial ondato e merita accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione.. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Non si ritiene invece di poter condividere il giudizio del CTU qiuanto alla decorrenza del beneficio richiesto in quanto dagli atti documenti si evince che soltanto marzo 2025 la ricorrente ha subito episodi ischemici che hanno peggiorato le capacità cognitive e di deambulazione. Le spese sono compensate in considerazione del riconoscimento successivo alla domanda giudiziale. Le spese di CTU sono poste a carico CP_ dell come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025
• dichiara, altresì, la parte ricorrente portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art 3, co. 3, della L. n. 104/1992, con diritto ai benefici di legge connessi a tale status; CP_
• compensa le spese di lite, fatte salve quelle di CTU che sono poste a carico dell' e si liquidano in favore di ciascun medico designato in complessivi € 300,00 oltre IVA.
Nocera Inferiore, 2.10.2025 IL GIUDICE Dott. Carlo Mancuso
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Maria Giuseppina Amodio Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che l si è costituita a verbale tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c.. CP_2 Nel merito il ricorso è parzial ondato e merita accoglimento nei soli limiti di quanto di ragione.. Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Non si ritiene invece di poter condividere il giudizio del CTU qiuanto alla decorrenza del beneficio richiesto in quanto dagli atti documenti si evince che soltanto marzo 2025 la ricorrente ha subito episodi ischemici che hanno peggiorato le capacità cognitive e di deambulazione. Le spese sono compensate in considerazione del riconoscimento successivo alla domanda giudiziale. Le spese di CTU sono poste a carico CP_ dell come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025
• dichiara, altresì, la parte ricorrente portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art 3, co. 3, della L. n. 104/1992, con diritto ai benefici di legge connessi a tale status; CP_
• compensa le spese di lite, fatte salve quelle di CTU che sono poste a carico dell' e si liquidano in favore di ciascun medico designato in complessivi € 300,00 oltre IVA.
Nocera Inferiore, 2.10.2025 IL GIUDICE Dott. Carlo Mancuso