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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1862/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
ato in PAKISTAN il 12/08/1987 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GENTILE NICOLA
E
ata in UNGHERIA il 10/07/1989 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GENTILE NICOLA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 14.10.2025;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29 Febbraio
2020 in Caltanissetta tra i sigg. e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 competente di provvedere alle annotazioni previste ex lege”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nato in [...] il [...] e da nata in [...] il Parte_1 CP_1
10/07/1989, celebrato in Caltanisetta in data 29/02/2020, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte 1^, Serie 2, Anno 2020
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1862/2025
avente per oggetto:
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
ato in PAKISTAN il 12/08/1987 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GENTILE NICOLA
E
ata in UNGHERIA il 10/07/1989 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GENTILE NICOLA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 14.10.2025;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29 Febbraio
2020 in Caltanissetta tra i sigg. e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 competente di provvedere alle annotazioni previste ex lege”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara lo scioglimento relativamente al matrimonio contratto da:
nato in [...] il [...] e da nata in [...] il Parte_1 CP_1
10/07/1989, celebrato in Caltanisetta in data 29/02/2020, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte 1^, Serie 2, Anno 2020
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/10/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.