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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Canale Alberto - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1654/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 663/2023, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4074/2019, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianpaolo Vitulli (C.F.:
e BE IP (C.F.: ) in virtù C.F._2 C.F._3
di procura alle liti in atti.
APPELLANTE
E
(p. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Castellano (cf: Controparte_3
) giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa in C.F._4
appello.
1 APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'ill.ma Corte di Appello di Napoli:
▪ accogliere per i motivi tutti dedotti nei propri scritti difensivi il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 663/2023 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata , Sezione Civile, GOP Dott.ssa Pironi nell'ambito del giudizio n. R.G.
4074/2019, depositata in cancelleria in data 3.3.2023, notificata il 8.3.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accogliere la domanda del Sig. nei confronti della Parte_1
Contro in persona del lrpt;
Accertare e dichiarare la responsabilità CP_2
contrattuale della in persona del lrpt e condannarla a risarcire il Sig. CP_1 CP_2
per il mancato adempimento contrattuale che ha comportato e quantificato Pt_1
in € 24.000,00; dotarsi la emittenda sentenza di provvisoria esecuzione;
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre iva e cpa nonché spese generali 15,00 % ex L.P., come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti per gli attori i quali dichiarano di non aver ricevuto somme neanche a titolo di acconto quali spese, diritti ed onorari.”
▪ e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata, chiedendone il totale rigetto.” per l'appellata: “Piaccia all'On.le Corte di Appello così provvedere:
1) Nel merito rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e diritto con conferma della decisione impugnata;
2) In ogni caso accogliere le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, che si abbiano qui per ripetute e trascritte;
3) Condannare l'appellante alle spese ed ai compensi anche del presente grado, ivi comprese le spese generali e gli accessori di legge”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 18.6.2019, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata la in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante, esponendo: che, in quanto tecnico specializzato per la manutenzione e l'istallazione di apparecchiature mediche sofisticate, in data 2.1.2018, stipulava con la società convenuta un contratto di fornitura di servizi, consistenti, per l'appunto, nella manutenzione di apparecchiature installate da quest'ultima in Campania;
che il contratto prevedeva un minimo di 20 interventi al mese, per cui era pattuito un compenso di 100,00 euro cadauno, e di massimo 3 interventi mensili extrazona, remunerati in euro 200,00 ciascuno;
che il predetto accordo aveva durata annuale, con possibilità di disdetta entro quattro mesi dalla scadenza naturale, previo invio di raccomandata;
che, da ultimo, nonostante la data di stipulazione fosse il 2.1.2018, in virtù dell'allegato A, il contratto decorreva dal 16.10.2017.
Il deduceva che, dal novembre 2017, egli non riceveva alcun incarico e, Pt_1
pertanto, il 23.1.2018, chiedeva l'adempimento del contratto a mezzo raccomandata, cui la società convenuta faceva riscontro mediante una nota del 9.2.2018 con la quale si chiariva testualmente che “fino ad oggi non è stato possibile affidare alcun Contr incarico al tecnico avendo la ricevuto, agli inizi del mese di gennaio, CP_2
espresso invito dalla a non far operare lo stesso, in quanto persona non Parte_2
gradita, presso i laboratori di analisi sulle macchine da questa prodotte”. Sul punto,
l'attore affermava: di aver informato la società convenuta della sua pregressa esperienza lavorativa con la e del licenziamento, oggetto di Parte_2
impugnazione in un giudizio conclusosi con un accordo transattivo;
di aver ricevuto dalla rassicurazioni circa l'irrilevanza di ciò ai fini della stipulazione del CP_1 CP_2
contratto di cui è causa. Infine, il riferiva che la società convenuta, il Pt_1
31.8.2018, comunicava la disdetta.
3 Tutto ciò premesso, il chiedeva, previo accertamento della responsabilità Pt_1
contrattuale della la sua condanna al pagamento della somma di euro CP_1 CP_2
24.000,00 a titolo di risarcimento danni da inadempimento, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea in CP_1 CP_2
quanto infondata in fatto ed in diritto. Nello specifico, la società deduceva: che nell'ottobre 2017 stipulava il contratto di cui è causa con decorrenza dal 2.1.2018 e, contestualmente, venivano sottoscritte, anche dal una scrittura privata con Pt_1
cui quest'ultimo si obbligava ad eseguire, fino al 31.12.2017, la propria attività in forma di collaborazione occasionale nonché un contratto di comodato di un automobile da utilizzare per gli interventi richiesti;
che da ottobre a novembre 2017 il procedeva all'esecuzione di interventi sui macchinari della Pt_1 Parte_2
puntualmente saldati;
che intorno alla metà del mese di novembre 2017 veniva a conoscenza di una vertenza di lavoro tra l'attore e la , di cui chiedeva alla Pt_2
stessa spiegazioni;
che, in data 9.1.2018, la nel comunicare Parte_2
l'intervenuta transazione giudiziale, chiedeva alla convenuta di non far effettuare alcun altro intervento sui propri macchinari al in quanto persona non gradita;
Pt_1
che, pertanto, procedeva nell'immediatezza ad informare dell'impossibilità di garantire l'esatta esecuzione del contratto l'attore, il quale si mostrava pronto a modificare il contratto, rendendosi disponibile ad eseguire incarichi anche in numero inferiore a quelli pattuiti;
che, in seguito alla richiesta del datata 23.1.2018, Pt_1
di esatto adempimento del contratto e alla manifestata apertura alla restituzione dell'autovettura concessagli in comodato, il 31.1.2018, l'attore si recava presso la sede della convenuta per la riconsegna dell'auto e, ivi, durante un colloquio con il
(responsabile tecnico) e il (collaboratore), a fronte della ribadita CP_5 Tes_1
impossibilità di garantire il numero minimo di interventi, stante l'opposizione della e la sua limitata competenza tecnica, e dell'impegno assunto dalla Parte_2
società di farlo lavorare su altri strumenti, il confermava la propria Pt_1
4 disponibilità alla modifica del contratto, precisando che si sarebbe messo in cerca di altre occupazioni;
che, in data 9.2.2018, la società formalizzava la proposta di modifica del contratto, chiedendone riscontro, tuttavia, vanamente posto che l'attore si rendeva irreperibile;
che, a fronte di simile contegno, il 4.4.2018, si sollecitava riscontro alla predetta proposta, cui seguiva, il giorno 11.4.2018, risposta del Pt_1
che, per il tramite dei suoi legali, si rendeva disponibile ad eseguire interventi su altri macchinari, a patto che fosse garantito il numero minimo di interventi;
che, successivamente alla nota del 17.4.2018, con cui la società riaffermava l'impossibilità di assicurare i venti interventi mensili, il contattando Pt_1
telefonicamente il accettava le nuove condizioni, pattuendo di effettuare la CP_5
mera attività di disinstallazione degli strumenti Urit e Mindray, senza numero minimo garantito;
che, nel mese di maggio 2018, l'attore provvedeva ad eseguire i menzionati incarichi richiesti dalla convenuta, il cui corrispettivo veniva riconosciuto in sede giudiziale;
che, nel giugno 2018, l'attore comunicava alla società di aver iniziato a collaborare con altra società ma, comunque, manifestava la propria disponibilità ad effettuare gli interventi eventualmente richiesti.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale, escussi cinque testi, il Tribunale, all'udienza del 03.03.2023, a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., assumeva la causa in decisione.
Con sentenza n. 663/2023 pubblicata il 3.3.2023, all'esito del procedimento R.G. n.
4074/2019, il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva:
“1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_4
spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00 per diritti ed onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A. come per legge.”
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 3.3.2023 e notificata il giorno 8.3.2023, con citazione notificata il 3.4.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 5 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 5.4.2023 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 663/2023 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata , Sezione Civile, GOP Dott.ssa Pironi nell'ambito del giudizio n. R.G.
4074/2019, depositata in cancelleria in data 3.3.2023, notificata il 8.3.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accogliere la domanda del Sig. nei confronti della Parte_1
Contro in persona del lrpt;
CP_2
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in persona CP_1 CP_2
del lrpt e condannarla a risarcire il Sig. per il mancato adempimento Pt_1
contrattuale che ha comportato e quantificato in € 24.000,00; dotarsi la emittenda sentenza di provvisoria esecuzione;
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre iva e cpa nonché spese generali 15,00 % ex L.P., come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti per gli attori i quali dichiarano di non aver ricevuto somme neanche a titolo di acconto quali spese, diritti ed onorari.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”
Si costituiva la Man che si opponeva al gravame considerato CP_2
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 27.10.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 7.11.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni in data 5.9.2025, comparsa conclusionale il 7.10.2025 e memorie di replica il 21.10.2025; mentre parte
6 appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 8.9.2025, comparsa conclusionale il 7.10.2025 e memorie di replica il 20.10.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, così statuendo:
“… In diritto, giova osservare che, in base al principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del 20/01/2015). Ora, nella specie, è pacifico, oltre che documentato in atti, che in data 2.1.2018 Pt_1
Contro stipulava con la un contratto di fornitura e servizi, con il
[...] CP_2
quale esso attore si obbligava ad effettuare interventi di manutenzione su
7 Contro apparecchiature installate dalla e che detto contratto Parte_3
prevedeva un minimo di 20 interventi di manutenzione al mese, a fronte di un compenso pari ad euro 100,00per ogni intervento;
ed inoltre un massimo di 3 interventi al mese extra zona con un compenso pari ad euro 200,00. L'attore, come sopra evidenziato, contesta l'inadempimento della convenuta in ordine al conferimento del numero degli incarichi di manutenzione contrattualmente pattuiti.
Sul punto, tuttavia, la società Lab asserisce che, dopo la stipulazione del CP_1
predetto contratto, a seguito dell'invito che le era stato rivolto dalla società produttrice dei macchinari di non far operare il , ex tecnico di tale Pt_2 Pt_1
società, sui propri macchinari, aveva proposto al una modifica del contratto Pt_1
originariamente stipulato, con specifico riferimento all'obbligo di conferimento del numero minimo di interventi, modifica accettata dall'attore.
L'assunto di parte convenuta trova riscontro nell'istruttoria in atti.
Ed invero, il teste , Direttore Generale della Marigo Italia srl, Testimone_2
società mandante della escusso all'udienza del 1.10.21, dopo aver CP_1 CP_2
precisato di essere stato chiamato personalmente a telefono dal responsabile dell'assistenza tecnica della Diasorin s.r.1., il quale gli aveva detto che il Pt_1
non poteva essere incaricato per lavori di assistenza su strumenti di detta società in quanto era in atto una vertenza di lavoro tra le parti, ha riferito che, in occasione di un incontro con il , gli aveva detto di essere dispiaciuto che egli non poteva Pt_1
più lavorare per la Lab., attese le sue competenze specifiche sugli strumenti CP_1
Diasorin, precisando che poteva continuare a lavorare occupandosi di altri strumenti ma senza la garanzia di poter coprire il numero minimo di interventi come pattuito e, in tale occasione, il gli disse che ciò gli era già stato riferito dal Pt_1
CP_5
Tale teste, responsabile dell'assistenza tecnica presso la Testimone_3 CP_1
dal mese di ottobre del 2017, escusso all'udienza del20.04.2022,ha riferito Parte_4
che, dopo aver contattato telefonicamente il , nell'occasione che questi ebbe Pt_1
8 a consegnare l'autovettura che gli era stata data in comodato, gli disse che non avrebbe potuto operare sui macchinari della in quanto vi era stato un Pt_2
contenzioso tra dette parti, ed in quella stessa occasione gli disse che poteva soltanto effettuare interventi, in modo marginale, su altri macchinari e limitatamente alla disinstallazione, in quanto non aveva competenze specifiche per fare interventi di manutenzione sugli stessi. Il teste ha poi precisato che il si mostrò Pt_1
dispiaciuto di tanto, ma comunque gli sembrò che accettasse tale modifica del rapporto, dicendogli che nel frattempo avrebbe cercato altro lavoro e, successivamente, verso la fine di aprile del2018,dopo averlo contattato telefonicamente per chiedergli se era ancora disposto a continuare il rapporto di lavoro alle diverse condizioni che gli aveva rappresentato, l'attore acconsenti, tanto che nel mese di maggio egli effettuò quattro o cinque interventi di disinstallazione su strumenti della Urit e della Mindray.
Alla stessa udienza, il teste , impiegato presso la società attorea Testimone_4
dal2012, ha confermato la suddetta circostanza, riferendo di essere stato presente quando il consegnò in azienda l'auto di servizio ed in tale occasione il Pt_1
gli disse che poteva continuare ad operare soltanto in via occasionale e su CP_5
strumenti diversi dalla ed a ciò il acconsenti. Pt_2 Pt_1
Tali dichiarazioni non risultano smentite dai testi indotti dall'attore, posto che il teste
, cognato del , ha dichiarato di non essere a conoscenza di Testimone_5 Pt_1
eventuali modifiche del contratto intervenuto tra le parti, mentre il teste Tes_6
, fratello dell'istante, ha riferito di non conoscere gli aspetti di detta
[...]
modifica.
Inoltre, ad ulteriore conferma dell'esistenza dell'intervenuto nuovo accordo contrattuale, vi è la presenza in atti delle e-mail inviate dallo stesso , con le Pt_1
Contr quali il medesimo comunicava alla Lab informazioni circa lo svolgimento di alcune prestazioni svolte per conto di quest'ultima in data successiva al 31.01.2018,
9 di tal che deve ritenersi che l'attore abbia accettato per facta concludentia le variazioni contrattuali proposte dalla convenuta.
Né rileva, ai fini della validità dell'intervenuta modifica, la mancanza di forma scritta del nuovo accordo, costituendo, de facto, un nuovo e diverso rapporto contrattuale.
Ciò si dice anche in virtù del disposto dell'art. 1325 c.c. dal quale si ricava che la forma del contratto come elemento essenziale dello stesso, è libera: le parti, in virtù del principio dell'autonomia negoziale, possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare.
Non ravvisandosi nella specie il dedotto inadempimento colpevole della convenuta nell'esecuzione del contratto, essendo intervenuto, dopo la conclusione dello stesso, un nuovo regolamento negoziale di fatto accettato dall'attore, la domanda va dunque rigettata”.
§ 4.
Con un unico ed articolato motivo d'appello, lamenta l'errata Parte_1
valutazione delle istanze istruttorie nonché la violazione dell'art. 1325 c.c.
L'appellante, difatti, ritiene che dal compendio probatorio a disposizione del
Tribunale, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge in alcun modo l'avvenuta modifica consensuale del contratto di fornitura di cui è causa;
nello specifico, censura l'aver attribuito credito in tal senso alle deposizioni dei testi di parte convenuta, asseritamente non imparziali stanti i rapporti intercorrenti tra essi e la società, senza considerare le affermazioni del teste da lui intimato il quale ha espressamente riferito che il non accettò le modifiche contrattuali. Pt_1
Con riferimento all'art. 1325 c.c., l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere che le modifiche di un contratto, integranti una novazione dell'oggetto, possano intervenire validamente pur in assenza di forma scritta, allorquando incidano su di un regolamento negoziale formalizzato per concorde volontà delle parti.
10 In ultimo, in quanto simili modifiche sono considerabili come patti contrari al contenuto di un precedente contratto, l'appellante invoca la violazione dell'art. 2722
c.c. che preclude il ricorso alla testimonianza per provarne l'esistenza.
§ 5.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con l'unico motivo, innanzi sintetizzato, l'appellante ha censurato la decisione del
Tribunale ritenendo non raggiunta la prova della asseritamente concordata modifica contrattuale nonché sottolineando che la novazione oggettiva di un contratto avente forma scritta debba intervenire formalmente e non già in via orale.
Ebbene, in primo luogo, occorre richiamare quanto affermato dalla Cassazione con riferimento a ciò che è necessario che sussista affinché possa discorrersi di novazione oggettiva. Invero, quest'ultima “si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (Cass. 27028/2022)
Nella fattispecie di cui è causa, la modifica contrattuale ha interessato esclusivamente le modalità di svolgimento della prestazione senza mutarne l'oggetto. Quest'ultimo ha continuato a consistere nello svolgimento, da parte del di interventi in Pt_1
favore della società convenuta, obbligata al loro pagamento;
le variazioni, oggetto di Contr contestazione, infatti, riguardano il numero minimo di incarichi che la CP_2
inizialmente, si era vincolata a garantire (pertanto, attengono alle modalità di svolgimento della preesistente prestazione).
11 Relativamente alla validità di dette modifiche (come detto non integranti una novazione oggettiva), affermata dal Tribunale ma contrastata dall'appellante stante la loro oralità, è sufficiente operare un riferimento ai principi enunciati dalla Cassazione in tema di obbligo di forma scritta per le pattuizioni che incidano sul contratto.
Secondo la Suprema Corte, “in materia contrattuale, la semplice modifica della clausole di un contratto per il quale la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" e non "ad substantiam" […], così come la risoluzione consensuale, non deve essere pattuita necessariamente con un accordo esplicito dei contraenti, potendo risultare anche da un comportamento tacito concludente” (Cass.
21764/2015). Se ciò vale per i contratti aventi forma scritta per prescrizione di legge, ancorché con funzione meramente probatoria e non sostanziale, a fortiori, simile principio deve rinvenire applicazione in relazione a quelli in cui l'aver formalizzato l'accordo è frutto di una libera scelta delle parti, come nella fattispecie in esame.
In riferimento specifico ai contratti per i quali le parti concordino nello stipularli per iscritto, la Cassazione ha precisato che: “la forma scritta può essere anche convenzionalmente stabilita dalle parti, ma è indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto ovvero alla sua modifica, in quanto la scelta di una forma, che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma”
(Cass. 16218/2020); “qualora le parti contraenti abbiano convenzionalmente stabilito che una dichiarazione concernente atti successivi alla stipulazione debba essere redatta per iscritto, non è ammessa una modifica di tal patto, attuata con forma non scritta” (Cass. 4861/2000).
Ebbene, dalla lettura del contratto intercorso tra le parti in lite, non emerge alcun obbligo di rispettare la forma scritta per eventuali variazioni, se non per quanto concerne la disdetta e la comunicazione di avvalimento della clausola risolutiva espressa (cfr. artt. 8 e 9 contratto, allegato nr. 2 produzione parte convenuta)
12 Ne discende, pertanto, che le modifiche al contratto in esame sarebbero potute intervenire anche in via orale o, comunque, per facta concludentia, come correttamente affermato dal Tribunale, senza che si possa configurare alcuna violazione dell'art. 1325 c.c. stante l'inoperatività del cd. principio di simmetria delle forme.
Privo di pregio, inammissibile, oltre che inconferente, appare il richiamo, operato dall'appellante, all'art. 2722 c.c., per censurare il ricorso alla prova testimoniale al fine di provare la pattuizione modificativa, contraria al contenuto del contratto.
In primo luogo, l'art. 2722 c.c. concerne i patti che siano coevi o antecedenti alla stipula dell'accordo principale. Per i successivi, ad applicarsi è l'art. 2723 c.c.
(disposizione non richiamata) che rimette al giudice la valutazione circa l'ammissibilità della prova testimoniale, tenuto conto della verosimiglianza delle intervenute “aggiunte o modificazioni verbali”. In seconda ed invero assorbente istanza, l'aver invocato l'art. 2722 c.c. contrasta insanabilmente con la complessiva condotta processuale del Egli stesso, nella seconda memoria ex art. 183 c.c., Pt_1
ha articolato la prova testimoniale e, pertanto, non ha sollevato e reiterato, nelle sedi prescritte, l'eccezione di inammissibilità della testimonianza.
Tanto premesso e, dunque, tenuto conto della modificabilità per fatti concludenti del contratto e della loro dimostrabilità anche mediante testimonianza, a parere del
Collegio, il Tribunale ha correttamente valutato il compendio probatorio a sua disposizione, giungendo alla conclusione della intervenuta e concordata variazione del regolamento pattizio.
In tale ottica, sono state valorizzate le dichiarazioni rese dai testi intimati da parte convenuta, riportate, nella sostanza, dal Tribunale nel corpo della sentenza.
Da queste, difatti, emerge che vi sono state varie occasioni in cui il a fronte Pt_1
della proposta di modifica contrattuale (anche formalizzata con comunicazione del
9.2.2018 cfr. doc. 7 produzione parte convenuta) interessante il numero ed il tenore degli incarichi conferibili, ha manifestato la propria disponibilità.
13 Le deposizioni in analisi, seppur rese da soggetti che intrattengono rapporti di servizio/lavoro con la società convenuta, non possono di per sé essere considerate inattendibili (come sostenuto dall'appellante), stante l'assenza di una previsione normativa in tal senso, ma, logicamente, richiedono un vaglio più attento e penetrante.
Ebbene, le testimonianze di e appaiono attendibili per le Tes_2 CP_5 Tes_1
seguenti ragioni.
In primo luogo, sono tutte convergenti nell'affermare che nei colloqui intercorsi con il quest'ultimo, preso atto della impossibilità oggettiva dovuta a terzi di Pt_1
eseguire il contratto, ha accettato di lavorare in maniera occasionale per la società.
Tale circostanza, per vero, non risulta in alcun modo smentita dai testi intimati dall'attore. Invero, , cognato del nulla ha saputo riferire in Testimone_5 Pt_1
ordine alle modifiche contrattuali;
, fratello dell'attore, ha dichiarato Testimone_7
che: “ricordo che verso la metà del mese di aprile del 2018 mio fratello ricevette una telefonata dal il quale gli chiese la modifica del contratto precedentemente CP_5
stipulato tra di loro, ma mio fratello non accettò. Tanto posso riferire in quanto ero presente alla telefonata che ebbe luogo a viva voce e nel negozio di mia moglie. Non conosco gli aspetti di detta modifica”. Alquanto inverosimile apparare ciò che è stato riferito dal , sotto vari aspetti: non si comprende il motivo per il quale Testimone_7
l'attore abbia risposto alla chiamata del in vivavoce nonostante fosse in un CP_5
luogo aperto al pubblico;
non ha sentito né chiesto i dettagli della modifica contrattuale;
dell'intera conversazione ha riportato solo la mancata accettazione da parte del fratello.
Al contrario, quanto dichiarato dai testi di parte convenuta è frutto di percezione diretta dei fatti, posto che hanno riferito di colloqui cui loro stessi hanno partecipato e di circostanze personalmente conosciute in ragione del ruolo ricoperto.
In secondo luogo, le deposizioni dei testi intimati dalla società rinvengono conferma aliunde.
14 È provato, anche documentalmente, che il da maggio 2018, e dunque in un Pt_1
momento immediatamente successivo ai colloqui di aprile 2018 ove si è definitivamente accordata la modifica, ha compiuto degli interventi di Contr disinstallazione su incarico della come dimostrano i rapporti di CP_2
assistenza tecnica, i solleciti di invio fatture in relazione a questi (rispettivamente all.ti 11 e 12 produzione parte convenuta) nonché il loro pagamento, effettuato banco judicis da parte della società convenuta.
Da ultimo, ad ulteriore corroborazione, non può sottacersi la circostanza che il
Volpara, nel giugno 2018, ha stipulato un contratto di lavoro con la Alere Srl, a tempo indeterminato e con modalità full-time; occupazione lavorativa, per vero, la cui ricerca era stata preannunciata dopo la comunicazione del fattore impeditivo, appare incompatibile con la volontà di continuare un rapporto contrattuale, come quello in esame, che lo avrebbe visto impegnato pressocché quotidianamente.
In definitiva, da quanto detto, discende il rigetto dell'appello, poiché si è dimostrato Contr che l'inadempimento del contratto di fornitura da parte della non vi è CP_2
stato. Manca, pertanto, il presupposto per accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore.
§ 6.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, con riduzione del 50% del compenso tabellare per la fase istruttoria in ragione dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 3.04.2023, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
giudizio di secondo grado, che liquida in euro 4888,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.
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