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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 01/08/2024, da:
(C.F. ), con l'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
SARA giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
VENTURA VALENTINA giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso;
per il P.M.: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/07/1998 a OSIO SOTTO e che dalla loro unione sono nate
1 le figlie maggiorenne, e minorenne. Per_1 Per_2
All'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il giorno 18.12.2024 in trattazione scritta, entrambi i coniugi hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero: omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso;
[...] Controparte_1 provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
riserva la decisione sulle spese al definitivo;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSIO 2 SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1998, atto n. 24, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 01/08/2024, da:
(C.F. ), con l'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
SARA giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
VENTURA VALENTINA giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso;
per il P.M.: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/07/1998 a OSIO SOTTO e che dalla loro unione sono nate
1 le figlie maggiorenne, e minorenne. Per_1 Per_2
All'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il giorno 18.12.2024 in trattazione scritta, entrambi i coniugi hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., vista la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero: omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso;
[...] Controparte_1 provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
riserva la decisione sulle spese al definitivo;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSIO 2 SOTTO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1998, atto n. 24, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
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