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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito di opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r.
n. 115 del 2002 iscritta al n. 1985 del 2024 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. ), in proprio, con studio in Parte_1 C.F._1
Via Michiel n. 81, Piove di Sacco
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 2, 30 settembre 2024 n. 25897, che ha cassato con rinvio l'ordinanza presidenziale della Corte d'appello di Venezia 3 novembre 2023, n. 41/23
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adìta, in accoglimento del presente ricorso e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: 1) liquidare le spese relative alle procedure intraprese per il recupero del credito professionale, senza la riduzione ex art. 106- bis d.P.R. 115/02, nella misura già riconosciuta di euro 1.438,00 (procedimento monitorio € 405,00, precetto € 135,00, espropriazione presso terzi € 331,00 + 567,00), più euro 405,00 (e non
270,00) per la procedura ex art. 492bis c.p.c., così per un totale di euro
1.843,00 (oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge); ferma la liquidazione di euro 900,00 per la difesa penale, detratta la somma di €
466,39 al netto di accessori conseguita in esito alla espropriazione presso terzi, per un totale complessivo finale di euro 2.276,61 (oltre spese generali al 15% ed accessori di legge); 2) condannare il
[...]
, in persona del al pagamento dei compensi Controparte_1 CP_2
e delle spese relativi al giudizio di opposizione innanzi alla Corte
d'Appello di Venezia n. 979/23 R.G., giusta Tab. 12 D.M. 147/2022, compresa la fase di trattazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.3.2023, n.
8561), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
3) condannare il , in persona del al pagamento dei Controparte_1 CP_2 compensi e delle spese relativi al giudizio di Cassazione n. 4035/24
R.G., giusta Tab. 13 D.M. 147/2022, oltre alle spese anticipate di €
423,00 per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo, spese generali al 15% ed accessori di legge;
4) condannare il Controparte_1
, in persona del p.t., al pagamento dei compensi e
[...] CP_2 delle spese relativi al presente giudizio di rinvio, giusta Tab. 12 D.M.
147/2022, compresa la fase di trattazione (cfr. Cass. civ., Sez. II,
27.3.2023, n. 8561), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge
MOTIVAZIONE
1. L'Avvocato è il difensore d'ufficio di Michelle Parte_1
Silvestri. Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione della Corte d'appello 16 maggio 2023 conclusosi con l'ordinanza cassata pag. 2/7 il difensore aveva lamentato: a) l'omessa liquidazione della somma relativa al procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 492 bis c.p.c., pari a euro 495,00; b) l'illegittima riduzione di un terzo anche delle spese di recupero del credito (ridotte da euro 1.438,00 a euro
959,00); c) la decurtazione delle somme recuperate nella procedura esecutiva nella misura lorda di euro 680,52 anziché nella misura, al netto di spese generali e accessori, pari a euro 466,39. Il Presidente delegato aveva accolto il primo motivo di opposizione, liquidando l'ulteriore somma di euro 495,00 a titolo di compenso per il tentativo di recupero del credito;
rigettato il secondo motivo sul presupposto che l'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che al difensore d'ufficio il compenso deve essere liquidato con le modalità dell'art. 82 e cioè con la riduzione di un terzo (anche il compenso per la procedura ex art. 492 bis c.p.c. doveva essere ridotto a euro 270,00); accolto il terzo motivo, ritenendo che dalla somma liquidata con il decreto dalla Corte d'Appello
(euro 1.149,48), a cui doveva aggiungersi l'importo per la procedura ex art. 492 bis c.p.c. (euro 270,00), occorreva detrarre solo la somma di euro 466,39 (e non euro 680,52). L'importo complessivo liquidabile era di euro 1.662,61 (euro 2.129,99 – euro 466,39). Le spese del giudizio di opposizione erano state compensate.
2. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 41/2023 si è pronunciata sull'unico motivo di ricorso relativo alla falsa applicazione dell'art. 106 bis d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma si riferisce solo ai compensi maturati dal difensore nell'ambito del procedimento penale. La Corte di cassazione ha accolto il motivo richiamando il principio secondo cui le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza senza possibilità di riduzione ex art. 130 d.p.r. n. 115 del pag. 3/7 2002 in quanto, esauritasi la prestazione a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del giudizio verte unicamente sulla misura del compenso.
3. Nel riassumere il giudizio il professionista chiede, ferma la liquidazione di euro 900,00 per la difesa nel procedimento penale e detratta la somma di euro 466,39 conseguita con la l'espropriazione presso terzi, la ri-liquidazione delle spese della procedura per il recupero del credito nella misura di euro 1.438,00 e la liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
4. Nonostante la notifica del ricorso-decreto del 16 aprile 2025 presso l'Avvocatura dello Stato, nessuno si è costituito per il Controparte_1
, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente. La
[...] causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.
5. Si premette che la questione non era se le spese del giudizio di opposizione siano da liquidare senza la dimidiazione ex art. 130 d.P.R.
n. 115 del 2002 ma se le spese relative al recupero del credito siano o no assoggettate alla riduzione del terzo ex art. 106 bis d.P.R. n. 115 del
2002. La giurisprudenza di legittimità ha preso posizione sul rapporto fra art. 106 bis e 116 d.P.R. cit., affermando che “al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del
pag. 4/7 patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto” (Cass., sez. 2, ord. 3606 del 2024).
Nel precedente si afferma in maniera esplicita che la decurtazione non può estendersi all'attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per potersi avvalere della liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002.
6. Sulla base del dictum della Corte di cassazione al difensore d'ufficio spetta:
- per la difesa nel giudizio penale il compenso di euro 900,00 come già stabilito dal decreto della Corte di Appello 16 maggio 2023;
- per spese di recupero del credito la somma di euro 1.438,00 indicata nel decreto appena richiamato (euro 405,00 per procedimento monitorio + euro 135,00 per precetto + euro 331,00 + euro 567,00 per fase espropriativa presso terzi) e la somma di euro 405,00 stabilita nell'ordinanza presidenziale, per la procedura ex art. 492 bis c.p.c., per un totale di euro 1.843,00.
Il credito recuperato da detrarre è pari a euro 466,39, come stabilito nel giudizio di opposizione, e la somma complessiva relativa al recupero del credito non deve essere sottoposta all'abbattimento di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. cit. per quanto stabilito nella decisione di legittimità, che ha cassato l'ordinanza presidenziale. Il credito del difensore, determinato all'esito del precedente giudizio di opposizione nella somma di euro 1.662,61, deve essere rideterminato in euro 2.276,61.
7. Le spese del processo vengono interamente compensate ex art. 92
c.p.c., nel testo conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del pag. 5/7 2018, per gravi ed eccezionali motivi. Non è mai stato in discussione che il credito professionale del difensore d'ufficio per l'attività svolta nel procedimento penale ammontasse alla somma di euro 900,00. Per recuperare circa la metà del credito e cioè la somma di euro 466,39, il professionista ha ritenuto di sostenere spese per euro 1.843,00. I vincoli derivanti dalla natura del giudizio rinvio non consentono una diretta applicazione dell'art. 92, comma 1, c.p.c. sulle spese eccessive e superflue del creditore per il recupero del credito. Sfugge tuttavia a ogni logica economica che un creditore sostenga spese pari al doppio del proprio credito per recuperarne meno della metà. Nel recupero del credito, prima di rivolgersi al giudice penale, il professionista deve esperire le procedure per il recupero credito nei limiti in cui dette procedure possono ragionevolmente comportare un risultato complessivo favorevole. In altre parole, deve sussistere una proporzione fra capitale da recuperare e costi sostenuti a tale fine. A procedure particolarmente dispendiose, il difensore dovrà ricorrere solo se, a fronte della richiesta di pagamento con indicazione dell'iniziative assunte per il recupero del credito compatibili con il suo ammontare, il giudice ritenga non integrato il requisito previsto dall'art. 116 d.P.R. n.
115 del 2002. È indispensabile contemperare il diritto del professionista alla percezione del compenso per la prestazione resa quale difensore di ufficio nel processo penale con l'esigenza che lo Stato non risponda di qualsiasi spesa maturata nell'inutile tentativo di recupero del compenso da parte del difensore d'ufficio. Lo Stato non può essere garante di ultima istanza di spese eccessive o superflue.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, all'esito del giudizio di rinvio, liquida in favore dell'avvocato la somma Parte_1
pag. 6/7 di euro 2.276,61 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Spese del processo interamente compensate.
Venezia, 12 giugno 2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito di opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r.
n. 115 del 2002 iscritta al n. 1985 del 2024 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. ), in proprio, con studio in Parte_1 C.F._1
Via Michiel n. 81, Piove di Sacco
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 2, 30 settembre 2024 n. 25897, che ha cassato con rinvio l'ordinanza presidenziale della Corte d'appello di Venezia 3 novembre 2023, n. 41/23
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adìta, in accoglimento del presente ricorso e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: 1) liquidare le spese relative alle procedure intraprese per il recupero del credito professionale, senza la riduzione ex art. 106- bis d.P.R. 115/02, nella misura già riconosciuta di euro 1.438,00 (procedimento monitorio € 405,00, precetto € 135,00, espropriazione presso terzi € 331,00 + 567,00), più euro 405,00 (e non
270,00) per la procedura ex art. 492bis c.p.c., così per un totale di euro
1.843,00 (oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge); ferma la liquidazione di euro 900,00 per la difesa penale, detratta la somma di €
466,39 al netto di accessori conseguita in esito alla espropriazione presso terzi, per un totale complessivo finale di euro 2.276,61 (oltre spese generali al 15% ed accessori di legge); 2) condannare il
[...]
, in persona del al pagamento dei compensi Controparte_1 CP_2
e delle spese relativi al giudizio di opposizione innanzi alla Corte
d'Appello di Venezia n. 979/23 R.G., giusta Tab. 12 D.M. 147/2022, compresa la fase di trattazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.3.2023, n.
8561), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
3) condannare il , in persona del al pagamento dei Controparte_1 CP_2 compensi e delle spese relativi al giudizio di Cassazione n. 4035/24
R.G., giusta Tab. 13 D.M. 147/2022, oltre alle spese anticipate di €
423,00 per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo, spese generali al 15% ed accessori di legge;
4) condannare il Controparte_1
, in persona del p.t., al pagamento dei compensi e
[...] CP_2 delle spese relativi al presente giudizio di rinvio, giusta Tab. 12 D.M.
147/2022, compresa la fase di trattazione (cfr. Cass. civ., Sez. II,
27.3.2023, n. 8561), oltre spese generali al 15% ed accessori di legge
MOTIVAZIONE
1. L'Avvocato è il difensore d'ufficio di Michelle Parte_1
Silvestri. Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione della Corte d'appello 16 maggio 2023 conclusosi con l'ordinanza cassata pag. 2/7 il difensore aveva lamentato: a) l'omessa liquidazione della somma relativa al procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 492 bis c.p.c., pari a euro 495,00; b) l'illegittima riduzione di un terzo anche delle spese di recupero del credito (ridotte da euro 1.438,00 a euro
959,00); c) la decurtazione delle somme recuperate nella procedura esecutiva nella misura lorda di euro 680,52 anziché nella misura, al netto di spese generali e accessori, pari a euro 466,39. Il Presidente delegato aveva accolto il primo motivo di opposizione, liquidando l'ulteriore somma di euro 495,00 a titolo di compenso per il tentativo di recupero del credito;
rigettato il secondo motivo sul presupposto che l'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che al difensore d'ufficio il compenso deve essere liquidato con le modalità dell'art. 82 e cioè con la riduzione di un terzo (anche il compenso per la procedura ex art. 492 bis c.p.c. doveva essere ridotto a euro 270,00); accolto il terzo motivo, ritenendo che dalla somma liquidata con il decreto dalla Corte d'Appello
(euro 1.149,48), a cui doveva aggiungersi l'importo per la procedura ex art. 492 bis c.p.c. (euro 270,00), occorreva detrarre solo la somma di euro 466,39 (e non euro 680,52). L'importo complessivo liquidabile era di euro 1.662,61 (euro 2.129,99 – euro 466,39). Le spese del giudizio di opposizione erano state compensate.
2. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 41/2023 si è pronunciata sull'unico motivo di ricorso relativo alla falsa applicazione dell'art. 106 bis d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma si riferisce solo ai compensi maturati dal difensore nell'ambito del procedimento penale. La Corte di cassazione ha accolto il motivo richiamando il principio secondo cui le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza senza possibilità di riduzione ex art. 130 d.p.r. n. 115 del pag. 3/7 2002 in quanto, esauritasi la prestazione a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del giudizio verte unicamente sulla misura del compenso.
3. Nel riassumere il giudizio il professionista chiede, ferma la liquidazione di euro 900,00 per la difesa nel procedimento penale e detratta la somma di euro 466,39 conseguita con la l'espropriazione presso terzi, la ri-liquidazione delle spese della procedura per il recupero del credito nella misura di euro 1.438,00 e la liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
4. Nonostante la notifica del ricorso-decreto del 16 aprile 2025 presso l'Avvocatura dello Stato, nessuno si è costituito per il Controparte_1
, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente. La
[...] causa viene trattata nelle forme del procedimento semplificato di cognizione speciale previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.
5. Si premette che la questione non era se le spese del giudizio di opposizione siano da liquidare senza la dimidiazione ex art. 130 d.P.R.
n. 115 del 2002 ma se le spese relative al recupero del credito siano o no assoggettate alla riduzione del terzo ex art. 106 bis d.P.R. n. 115 del
2002. La giurisprudenza di legittimità ha preso posizione sul rapporto fra art. 106 bis e 116 d.P.R. cit., affermando che “al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del
pag. 4/7 patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto” (Cass., sez. 2, ord. 3606 del 2024).
Nel precedente si afferma in maniera esplicita che la decurtazione non può estendersi all'attività professionale che il difensore abbia dovuto esperire per potersi avvalere della liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002.
6. Sulla base del dictum della Corte di cassazione al difensore d'ufficio spetta:
- per la difesa nel giudizio penale il compenso di euro 900,00 come già stabilito dal decreto della Corte di Appello 16 maggio 2023;
- per spese di recupero del credito la somma di euro 1.438,00 indicata nel decreto appena richiamato (euro 405,00 per procedimento monitorio + euro 135,00 per precetto + euro 331,00 + euro 567,00 per fase espropriativa presso terzi) e la somma di euro 405,00 stabilita nell'ordinanza presidenziale, per la procedura ex art. 492 bis c.p.c., per un totale di euro 1.843,00.
Il credito recuperato da detrarre è pari a euro 466,39, come stabilito nel giudizio di opposizione, e la somma complessiva relativa al recupero del credito non deve essere sottoposta all'abbattimento di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. cit. per quanto stabilito nella decisione di legittimità, che ha cassato l'ordinanza presidenziale. Il credito del difensore, determinato all'esito del precedente giudizio di opposizione nella somma di euro 1.662,61, deve essere rideterminato in euro 2.276,61.
7. Le spese del processo vengono interamente compensate ex art. 92
c.p.c., nel testo conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77 del pag. 5/7 2018, per gravi ed eccezionali motivi. Non è mai stato in discussione che il credito professionale del difensore d'ufficio per l'attività svolta nel procedimento penale ammontasse alla somma di euro 900,00. Per recuperare circa la metà del credito e cioè la somma di euro 466,39, il professionista ha ritenuto di sostenere spese per euro 1.843,00. I vincoli derivanti dalla natura del giudizio rinvio non consentono una diretta applicazione dell'art. 92, comma 1, c.p.c. sulle spese eccessive e superflue del creditore per il recupero del credito. Sfugge tuttavia a ogni logica economica che un creditore sostenga spese pari al doppio del proprio credito per recuperarne meno della metà. Nel recupero del credito, prima di rivolgersi al giudice penale, il professionista deve esperire le procedure per il recupero credito nei limiti in cui dette procedure possono ragionevolmente comportare un risultato complessivo favorevole. In altre parole, deve sussistere una proporzione fra capitale da recuperare e costi sostenuti a tale fine. A procedure particolarmente dispendiose, il difensore dovrà ricorrere solo se, a fronte della richiesta di pagamento con indicazione dell'iniziative assunte per il recupero del credito compatibili con il suo ammontare, il giudice ritenga non integrato il requisito previsto dall'art. 116 d.P.R. n.
115 del 2002. È indispensabile contemperare il diritto del professionista alla percezione del compenso per la prestazione resa quale difensore di ufficio nel processo penale con l'esigenza che lo Stato non risponda di qualsiasi spesa maturata nell'inutile tentativo di recupero del compenso da parte del difensore d'ufficio. Lo Stato non può essere garante di ultima istanza di spese eccessive o superflue.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, all'esito del giudizio di rinvio, liquida in favore dell'avvocato la somma Parte_1
pag. 6/7 di euro 2.276,61 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Spese del processo interamente compensate.
Venezia, 12 giugno 2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
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