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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
18-1- 25 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. dott. Nicolò Roberto Pavoni Giudice nel giudizio n. 18/1/2025 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Medole (MN), via San Damaso n. 2, assistito dall'avv. Daniele Restori;
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 18/1/2025 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da (C.F. Parte_1 C.F._1
) nato il [...] a [...] e residente a [...],
[...]
assistito dall'avv. Daniele Restori;
ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Verona 20-9-2022); rilevato che alla domanda del debitore risulta allegata la relazione dell'OCC e che essa espone la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata nonché illustra la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore (cfr. Corte di Appello Bs, sentenza n. 957/2024 dell'8-10-2024) nonché contiene l'attestazione che è possibile, nell'ambito della procedura in epigrafe indicata, acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo attualmente lavoratore dipendente presso
; CP_1
- osservato che l'istante versa in una situazione di insolvenza come emerge dalla complessiva entità dei debiti riportata alla pag. 6 e segg. del ricorso, nel prospetto dei creditori allegato al ricorso, alle pagine 9 e segg. e 16 e ss.della relazione del gestore, della senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- considerato che, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt.
270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore
(salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum (in tal senso vedasi Trib. Genova 10-11-2023), conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività del pignoramento dello stipendio effettuato da come documentato con integrazione in data 25/2/2025; CP_2
-rilevato che il credito professionale (di assistenza alla procedura) dell'avv. Daniele
Restori va considerato come privilegiato ma non prededotto, anche all'esito delle modifiche apportate al CCI dal d. lgs. 136/24, ove si osservi che: 1) l'art. 268 co. 1
CCI stabilisce che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC; 2) la previsione di cui all'art. 277/2 CCI in forza della quale “i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione, dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”, è stata abrogata;
3) il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 CCI;
4) tale soluzione è coerente con la ratio di assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale (già evidenziata da Cass. 22914/24 in tema di sopravvivenza del privilegio fondiario nella liquidazione controllata, ove si è parlato di “comunanza di disciplina”), conseguendone che il predetto professionista, per tale titolo, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del nucleo familiare (composto dal ricorrente, dalla moglie, dalla figlia e dal genero), precisandosi che l'acquisizione della quota di stipendio potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib.
Verona 20-9-2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6);
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trovi applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona del gestore della crisi ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente a [...]CodiceFiscale_1
(MN), via San Damaso n. 2,
-designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- nomina Liquidatore l'avv. Susanna Gargioni;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Mantova, 27 febbraio 2025
Il Presidente dott. Mauro P. Bernardi
Il Giudice est. dott.ssa Francesca Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice Rel. dott. Nicolò Roberto Pavoni Giudice nel giudizio n. 18/1/2025 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Medole (MN), via San Damaso n. 2, assistito dall'avv. Daniele Restori;
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 18/1/2025 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da (C.F. Parte_1 C.F._1
) nato il [...] a [...] e residente a [...],
[...]
assistito dall'avv. Daniele Restori;
ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il debitore è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dal debitore e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Verona 20-9-2022); rilevato che alla domanda del debitore risulta allegata la relazione dell'OCC e che essa espone la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata nonché illustra la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore (cfr. Corte di Appello Bs, sentenza n. 957/2024 dell'8-10-2024) nonché contiene l'attestazione che è possibile, nell'ambito della procedura in epigrafe indicata, acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- rilevato che il debitore rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo attualmente lavoratore dipendente presso
; CP_1
- osservato che l'istante versa in una situazione di insolvenza come emerge dalla complessiva entità dei debiti riportata alla pag. 6 e segg. del ricorso, nel prospetto dei creditori allegato al ricorso, alle pagine 9 e segg. e 16 e ss.della relazione del gestore, della senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- considerato che, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt.
270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore
(salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum (in tal senso vedasi Trib. Genova 10-11-2023), conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività del pignoramento dello stipendio effettuato da come documentato con integrazione in data 25/2/2025; CP_2
-rilevato che il credito professionale (di assistenza alla procedura) dell'avv. Daniele
Restori va considerato come privilegiato ma non prededotto, anche all'esito delle modifiche apportate al CCI dal d. lgs. 136/24, ove si osservi che: 1) l'art. 268 co. 1
CCI stabilisce che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC; 2) la previsione di cui all'art. 277/2 CCI in forza della quale “i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione, dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”, è stata abrogata;
3) il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 CCI;
4) tale soluzione è coerente con la ratio di assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale (già evidenziata da Cass. 22914/24 in tema di sopravvivenza del privilegio fondiario nella liquidazione controllata, ove si è parlato di “comunanza di disciplina”), conseguendone che il predetto professionista, per tale titolo, dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del nucleo familiare (composto dal ricorrente, dalla moglie, dalla figlia e dal genero), precisandosi che l'acquisizione della quota di stipendio potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib.
Verona 20-9-2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6);
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trovi applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona del gestore della crisi ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente a [...]CodiceFiscale_1
(MN), via San Damaso n. 2,
-designa quale Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
- nomina Liquidatore l'avv. Susanna Gargioni;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina al debitore di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al debitore ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui il debitore risulti essere intestatario di beni immobili o di mobili registrati.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Mantova, 27 febbraio 2025
Il Presidente dott. Mauro P. Bernardi
Il Giudice est. dott.ssa Francesca Arrigoni