TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3572/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Rusignuolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Cardinale
Giovanni Morone, 35
- parte appellante - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Controparte_1 P.IVA_1
Ocone
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
IN VIA PRELIMINARE
Rigettarsi l'istanza di revoca e/o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, del quale si chiede fin da ora la conferma con conseguente rigetto di ogni motivo di opposizione ex adverso proposto;
NEL MERITO 1) riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1314/2021 emesso in seno alla procedura RG 1596/2021 Giudice di Pace di
Como. 2) condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c . al pagamento di una somma ritenuta CP_1 di ragione in relazione alla condotta omissiva tenuta dalla società dal lontano 2009 – anno Cont in cui per la prima volta la società si è rifiutata di rimborsare i – ad oggi, condotta che si rispecchia nella lite temeraria sanzionata dal predetto art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e di lite.
Conclusioni di parte appellata
pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via preliminare: ravvisata la manifesta infondatezza dell'appello proposto da Parte_1
, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis
[...]
c.p.c.; in via preliminare: confermare la sospensione/revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1341/2021; in via principale: rigettare in ogni caso l'appello proposto dal signor nei Parte_1 confronti di con conseguente conferma della sentenza n. 209/2023 del Controparte_1
Giudice di Pace di Como, dott.ssa con conseguente rigetto di ogni avversa Persona_1 domanda. Condannare: il signor , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire a Parte_1 [...] la somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare in via equitativa. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 209/2023, pubblicata il 24.03.2023, con la quale il Giudice di Pace di Como, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto Controparte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1314/2021, con il quale all'opponente in primo grado era stato ingiunto di pagare all'opposto la somma di € 4.903,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, condannando alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'odierna Parte_1
appellata.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui:
- il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di di Controparte_1
prescrizione del buono fruttifero postale n. 001.027, avendo, al contrario,
l'appellante dato prova dell'intervenuta interruzione mediante atti idonei compiuti nel 2010, 2014 e 2017 (invio di messa in mora, introduzione di un giudizio avanti il
Tribunale di Varese, richiesta di rimborso presso l'ufficio postale) e, comunque, essendo il primo giudice andato ultra petitum, essendosi Controparte_1 limitata, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, a contestare solo genericamente l'intervenuta prescrizione, senza reiterare la domanda nella memoria ex art. 320 c.p.c. e senza contestare la documentazione prodotta da Parte_1
al momento della costituzione in giudizio;
- il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo della domanda, costituito dall'asserita assenza di coincidenza tra i buoni n. 001.697, 001.789 e
001.483, oggetto della domanda monitoria, e quelli nn. 73979901; 73979902 e pagina 2 di 7 73979903, che aveva affermato essere i duplicati dei primi e di Controparte_1
aver pagato al terzo pignorante, assegnatario dei medesimi in forza di ordinanza del
Tribunale di Como nell'ambio di un procedimento di esecuzione forzata presso terzi, non risultando detta corrispondenza dalla documentazione prodotta dall'opponente in primo grado;
inoltre, non avrebbe considerato che, comunque, non avrebbe provato l'avvenuto versamento a terzi del valore Controparte_1
dei predetti buoni;
- il primo giudice non avrebbe valutato che: a) la richiesta di consegna dei buoni in possesso dell'appellante, a seguito del pignoramento dei medesimi, sarebbe risultata illegittima e parimenti sarebbe stata illegittima l'intervenuta duplicazione, essendo necessario seguire la procedura di ammortamento dei titoli disciplinata dalla L. n.
948/1951; b) il pignoramento dei buoni sarebbe stato inefficace in quanto non eseguito mediante annotazione sui titoli e, comunque, in quanto i buoni fruttiferi postali sarebbero impignorabili, con conseguente illegittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che li aveva assegnati al creditore procedente.
Ha quindi chiesto, nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata, di confermare il decreto ingiuntivo n. 1314/2021 e di condannare al pagamento di una Controparte_1 somma “ritenuta di ragione” per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello, siccome infondato, e la condanna dell'appellante al risarcimento di una somma determinata in via equitativa ex art. 96 c.p.c..
*** aveva agito in via monitoria avanti il Giudice di Pace di Como per sentir Parte_1
condannare al rimborso dei quattro buoni fruttiferi postali nn. 001.697 Controparte_1
emesso il 21.09.1981; 001.789 emesso il 04.01.1982; 001.483 emesso il 06.08.1983 e
001.027 emesso il 13.06.1979.
Come correttamente osservato dal primo giudice, risulta documentalmente che, nell'anno
2010, con atto di pignoramento ex artt. 543 e ss. c.p.c., pignorò, presso il Controparte_3
terzo tutti i crediti vantati (anche) da fino a Controparte_1 Parte_1 concorrenza della somma di € 83.000,00 (cfr., doc. n. 5 fascicolo primo grado appellata) e che, in data 27.08.2010, l'appellata rese la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dichiarando di essere creditrice di in relazione alle somme portate (tra gli altri) dai buoni Parte_1
fruttiferi postali nn. 001.697 emesso il 21.09.1981; 001.789 emesso il 04.01.1982 e 001.483
pagina 3 di 7 emesso il 06.08.1983, cointestati tra il debitore e , deceduta prima del CP_4
pignoramento (cfr. doc. n. 4 fascicolo primo grado appellata). Risulta, inoltre, documentalmente che, nell'ambito del procedimento esecutivo introdotto con il pignoramento ora menzionato, con ordinanza in data 15.10.2014, il Tribunale di Como (per quanto rileva) assegnò al creditore le somme corrispondenti al 50% del Controparte_3
valore dei buoni fruttiferi cointestati al debitore e alla madre , nonché CP_4
l'ulteriore quota del 25% dei medesimi condizionata all'accettazione dell'eredità di CP_4
(cfr., doc. n. 3 fascicolo primo grado appellata).
[...]
Deve osservarsi che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553
c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato opera il trasferimento del credito pignorato dall'originario debitore esecutato al creditore pignorante e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario (cfr., Cass. n. 9390/2016). Ne consegue che, dopo l'assegnazione del credito, il debitore espropriato, non essendo più titolare del credito, non ha diritto ad agire per ottenere il pagamento da parte del terzo.
Nel caso in esame, è documentale che oggetto dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Como del 15.10.2014 furono tutti i crediti di cui ai buoni fruttiferi postali oggetto della dichiarazione di e, quindi, anche quelli dei buoni nn. 001.697, 001.789 Controparte_1
e 001.483, crediti che, pertanto, con l'ordinanza di assegnazione, vennero trasferiti a il quale, soltanto, aveva diritto a richiederne il pagamento, non più Controparte_3
appartenendo al patrimonio del debitore esecutato Pertanto, appaiono Parte_1 irrilevanti le argomentazioni dell'appellante per cui avrebbe omesso di Controparte_1
dimostrare la coincidenza tra i buoni oggetto della domanda monitoria e quelli che la stessa afferma costituirne la duplicazione, nonché, in ogni caso, l'avvenuto pagamento, trattandosi di difese che presuppongono il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso dei buoni, tuttavia venuto meno a seguito dell'assegnazione del valore dei medesimi (per quanto era di spettanza di a un terzo. Persona_2
Risultano, invece, inammissibili in questo giudizio le doglianze dell'appellante relative alla dedotta inefficacia del pignoramento, in quanto non eseguito sui titoli, e, comunque, all'impignorabilità dei buoni fruttiferi postali, sia perché, in via generale ed astratta, le siffatte questioni devono essere fatte necessariamente valere nell'ambio del procedimento esecutivo con le pertinenti opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., sia perché, nel caso specifico, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per impignorabilità dei buoni era stata in effetti pagina 4 di 7 proposta (anche) da avverso l'ordinanza di assegnazione del 15.10.2024, Parte_1
ma detta opposizione era stata rigettata dal Tribunale di Como, con ordinanza ex art. 702ter
c.p.c. del 02.02.2016 (cfr., doc. n. 7 fascicolo primo grado appellata), l'appello avverso la quale era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.
391/2018 (cfr., doc. n. 8 fascicolo primo grado appellata) e il ricorso in cassazione avverso la quale era stato parimenti dichiarato inammissibile (cfr., sentenza C. Cass. n. 39968/2021
(cfr., doc. n. 14 fascicolo primo grado appellata), sicché la relativa questione è ormai coperta dal giudicato e, pertanto, non può in nessun caso essere ridiscussa in questa sede.
Alla luce di tutto quanto sopra, è pertanto infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da in relazione ai buoni fruttiferi postali nn. 001.697, 001.789 e Parte_1
001.483.
Quanto, invece, al buono fruttifero postale n. 001.027 emesso il 13.06.1979 deve essere confermato il giudizio del primo giudice di fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta da con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., p. 7 Controparte_1
atto di citazione, fascicolo di primo grado appellata).
A tal proposito deve osservarsi che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio (mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge), sicché chi eccepisca la prescrizione ha soltanto l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e, quindi, di indicare un termine iniziale e un termine eventualmente finale dell'inerzia, e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto (cfr., tra le molte, Cass.
n. 6180/2020), mentre spetta al sedicente creditore dimostrare la mancata decorrenza del termine (per intervenuta interruzione o sospensione del medesimo). Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, tempestivamente,
[...]
aveva eccepito la prescrizione del credito per il rimborso del buono fruttifero Controparte_1
postale n. 001.027 emesso il 13.06.1979, deducendo che il predetto buono sarebbe scaduto il 31.12.2009 e si sarebbe quindi prescritto il 01.01.2020, decorso il termine prescrizionale decennale stabilito con Decreto del Ministero del Tesoro del 19.12.2000. L'eccezione, pertanto, appariva specifica e completa, né alcuna norma processuale impone la riproposizione dell'eccezione, già tempestivamente formulata con il primo atto difensivo, anche in quelli successivi.
pagina 5 di 7 A fronte di quanto sopra, va condivisa la decisione del primo giudice per cui Pt_1 non ha dimostrato l'interruzione del termine prescrizionale decennale,
[...]
incontestatamente decorrente dal 01.01.2010, data in cui divenne fruttifero il buono in discorso. Difatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che né con la raccomandata del 2014, né con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti il
Tribunale di Varese (peraltro, documentazione non prodotta dall'appellante in grado di appello e su cui, pertanto, non è consentito operare alcun nuovo esame) Parte_1
aveva intimato e richiesto il pagamento del credito portato dal buono fruttifero postale n.
001.027, riguardando l'intimazione e la citazione buoni fruttiferi postali diversi;
inoltre, il fatto che lo stesso si fosse recato, nel 2017, a richiedere il pagamento di alcuni buoni fruttiferi postali “caduti in successione”, come risulta dal messaggio e mail del 09.01.2017, parimenti citato dal primo giudice (ma non in atti del fascicolo dell'appellante), non prova né che la richiesta fosse stata effettuata con riferimento allo specifico buono in discussione
(essendo numerosi quelli caduti in successione), né, comunque, la richiesta orale di pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e
1219 c.c..
Pertanto, deve ritenersi prescritta la pretesa creditoria azionata in via monitoria da Pt_1
in relazione al buono fruttifero postale n. 001.027.
[...]
In definitiva, pertanto, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere condannato a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non sussistono, al contrario, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non risultando l'impugnazione, seppur infondata, proposta con malafede o colpa grave.
Sussistono, invece, i presupposti di cui dall'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante Parte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Como n. 209/2023, pubblicata il 24.03.2023;
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di Controparte_1
4) rileva che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.1 quater, D.P.R. 115/02 per il versamento di importo pari al contributo unificato da parte di Persona_2
7 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3572/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Rusignuolo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Cardinale
Giovanni Morone, 35
- parte appellante - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Controparte_1 P.IVA_1
Ocone
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
IN VIA PRELIMINARE
Rigettarsi l'istanza di revoca e/o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, del quale si chiede fin da ora la conferma con conseguente rigetto di ogni motivo di opposizione ex adverso proposto;
NEL MERITO 1) riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1314/2021 emesso in seno alla procedura RG 1596/2021 Giudice di Pace di
Como. 2) condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c . al pagamento di una somma ritenuta CP_1 di ragione in relazione alla condotta omissiva tenuta dalla società dal lontano 2009 – anno Cont in cui per la prima volta la società si è rifiutata di rimborsare i – ad oggi, condotta che si rispecchia nella lite temeraria sanzionata dal predetto art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e di lite.
Conclusioni di parte appellata
pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: in via preliminare: ravvisata la manifesta infondatezza dell'appello proposto da Parte_1
, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis
[...]
c.p.c.; in via preliminare: confermare la sospensione/revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1341/2021; in via principale: rigettare in ogni caso l'appello proposto dal signor nei Parte_1 confronti di con conseguente conferma della sentenza n. 209/2023 del Controparte_1
Giudice di Pace di Como, dott.ssa con conseguente rigetto di ogni avversa Persona_1 domanda. Condannare: il signor , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire a Parte_1 [...] la somma che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare in via equitativa. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 209/2023, pubblicata il 24.03.2023, con la quale il Giudice di Pace di Como, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto Controparte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1314/2021, con il quale all'opponente in primo grado era stato ingiunto di pagare all'opposto la somma di € 4.903,08, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, condannando alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'odierna Parte_1
appellata.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui:
- il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di di Controparte_1
prescrizione del buono fruttifero postale n. 001.027, avendo, al contrario,
l'appellante dato prova dell'intervenuta interruzione mediante atti idonei compiuti nel 2010, 2014 e 2017 (invio di messa in mora, introduzione di un giudizio avanti il
Tribunale di Varese, richiesta di rimborso presso l'ufficio postale) e, comunque, essendo il primo giudice andato ultra petitum, essendosi Controparte_1 limitata, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, a contestare solo genericamente l'intervenuta prescrizione, senza reiterare la domanda nella memoria ex art. 320 c.p.c. e senza contestare la documentazione prodotta da Parte_1
al momento della costituzione in giudizio;
- il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo della domanda, costituito dall'asserita assenza di coincidenza tra i buoni n. 001.697, 001.789 e
001.483, oggetto della domanda monitoria, e quelli nn. 73979901; 73979902 e pagina 2 di 7 73979903, che aveva affermato essere i duplicati dei primi e di Controparte_1
aver pagato al terzo pignorante, assegnatario dei medesimi in forza di ordinanza del
Tribunale di Como nell'ambio di un procedimento di esecuzione forzata presso terzi, non risultando detta corrispondenza dalla documentazione prodotta dall'opponente in primo grado;
inoltre, non avrebbe considerato che, comunque, non avrebbe provato l'avvenuto versamento a terzi del valore Controparte_1
dei predetti buoni;
- il primo giudice non avrebbe valutato che: a) la richiesta di consegna dei buoni in possesso dell'appellante, a seguito del pignoramento dei medesimi, sarebbe risultata illegittima e parimenti sarebbe stata illegittima l'intervenuta duplicazione, essendo necessario seguire la procedura di ammortamento dei titoli disciplinata dalla L. n.
948/1951; b) il pignoramento dei buoni sarebbe stato inefficace in quanto non eseguito mediante annotazione sui titoli e, comunque, in quanto i buoni fruttiferi postali sarebbero impignorabili, con conseguente illegittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che li aveva assegnati al creditore procedente.
Ha quindi chiesto, nel merito, in integrale riforma della sentenza impugnata, di confermare il decreto ingiuntivo n. 1314/2021 e di condannare al pagamento di una Controparte_1 somma “ritenuta di ragione” per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 dell'appello, siccome infondato, e la condanna dell'appellante al risarcimento di una somma determinata in via equitativa ex art. 96 c.p.c..
*** aveva agito in via monitoria avanti il Giudice di Pace di Como per sentir Parte_1
condannare al rimborso dei quattro buoni fruttiferi postali nn. 001.697 Controparte_1
emesso il 21.09.1981; 001.789 emesso il 04.01.1982; 001.483 emesso il 06.08.1983 e
001.027 emesso il 13.06.1979.
Come correttamente osservato dal primo giudice, risulta documentalmente che, nell'anno
2010, con atto di pignoramento ex artt. 543 e ss. c.p.c., pignorò, presso il Controparte_3
terzo tutti i crediti vantati (anche) da fino a Controparte_1 Parte_1 concorrenza della somma di € 83.000,00 (cfr., doc. n. 5 fascicolo primo grado appellata) e che, in data 27.08.2010, l'appellata rese la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dichiarando di essere creditrice di in relazione alle somme portate (tra gli altri) dai buoni Parte_1
fruttiferi postali nn. 001.697 emesso il 21.09.1981; 001.789 emesso il 04.01.1982 e 001.483
pagina 3 di 7 emesso il 06.08.1983, cointestati tra il debitore e , deceduta prima del CP_4
pignoramento (cfr. doc. n. 4 fascicolo primo grado appellata). Risulta, inoltre, documentalmente che, nell'ambito del procedimento esecutivo introdotto con il pignoramento ora menzionato, con ordinanza in data 15.10.2014, il Tribunale di Como (per quanto rileva) assegnò al creditore le somme corrispondenti al 50% del Controparte_3
valore dei buoni fruttiferi cointestati al debitore e alla madre , nonché CP_4
l'ulteriore quota del 25% dei medesimi condizionata all'accettazione dell'eredità di CP_4
(cfr., doc. n. 3 fascicolo primo grado appellata).
[...]
Deve osservarsi che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553
c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato opera il trasferimento del credito pignorato dall'originario debitore esecutato al creditore pignorante e costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario (cfr., Cass. n. 9390/2016). Ne consegue che, dopo l'assegnazione del credito, il debitore espropriato, non essendo più titolare del credito, non ha diritto ad agire per ottenere il pagamento da parte del terzo.
Nel caso in esame, è documentale che oggetto dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Como del 15.10.2014 furono tutti i crediti di cui ai buoni fruttiferi postali oggetto della dichiarazione di e, quindi, anche quelli dei buoni nn. 001.697, 001.789 Controparte_1
e 001.483, crediti che, pertanto, con l'ordinanza di assegnazione, vennero trasferiti a il quale, soltanto, aveva diritto a richiederne il pagamento, non più Controparte_3
appartenendo al patrimonio del debitore esecutato Pertanto, appaiono Parte_1 irrilevanti le argomentazioni dell'appellante per cui avrebbe omesso di Controparte_1
dimostrare la coincidenza tra i buoni oggetto della domanda monitoria e quelli che la stessa afferma costituirne la duplicazione, nonché, in ogni caso, l'avvenuto pagamento, trattandosi di difese che presuppongono il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso dei buoni, tuttavia venuto meno a seguito dell'assegnazione del valore dei medesimi (per quanto era di spettanza di a un terzo. Persona_2
Risultano, invece, inammissibili in questo giudizio le doglianze dell'appellante relative alla dedotta inefficacia del pignoramento, in quanto non eseguito sui titoli, e, comunque, all'impignorabilità dei buoni fruttiferi postali, sia perché, in via generale ed astratta, le siffatte questioni devono essere fatte necessariamente valere nell'ambio del procedimento esecutivo con le pertinenti opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., sia perché, nel caso specifico, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per impignorabilità dei buoni era stata in effetti pagina 4 di 7 proposta (anche) da avverso l'ordinanza di assegnazione del 15.10.2024, Parte_1
ma detta opposizione era stata rigettata dal Tribunale di Como, con ordinanza ex art. 702ter
c.p.c. del 02.02.2016 (cfr., doc. n. 7 fascicolo primo grado appellata), l'appello avverso la quale era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.
391/2018 (cfr., doc. n. 8 fascicolo primo grado appellata) e il ricorso in cassazione avverso la quale era stato parimenti dichiarato inammissibile (cfr., sentenza C. Cass. n. 39968/2021
(cfr., doc. n. 14 fascicolo primo grado appellata), sicché la relativa questione è ormai coperta dal giudicato e, pertanto, non può in nessun caso essere ridiscussa in questa sede.
Alla luce di tutto quanto sopra, è pertanto infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da in relazione ai buoni fruttiferi postali nn. 001.697, 001.789 e Parte_1
001.483.
Quanto, invece, al buono fruttifero postale n. 001.027 emesso il 13.06.1979 deve essere confermato il giudizio del primo giudice di fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta da con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., p. 7 Controparte_1
atto di citazione, fascicolo di primo grado appellata).
A tal proposito deve osservarsi che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio (mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge), sicché chi eccepisca la prescrizione ha soltanto l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e, quindi, di indicare un termine iniziale e un termine eventualmente finale dell'inerzia, e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto (cfr., tra le molte, Cass.
n. 6180/2020), mentre spetta al sedicente creditore dimostrare la mancata decorrenza del termine (per intervenuta interruzione o sospensione del medesimo). Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, tempestivamente,
[...]
aveva eccepito la prescrizione del credito per il rimborso del buono fruttifero Controparte_1
postale n. 001.027 emesso il 13.06.1979, deducendo che il predetto buono sarebbe scaduto il 31.12.2009 e si sarebbe quindi prescritto il 01.01.2020, decorso il termine prescrizionale decennale stabilito con Decreto del Ministero del Tesoro del 19.12.2000. L'eccezione, pertanto, appariva specifica e completa, né alcuna norma processuale impone la riproposizione dell'eccezione, già tempestivamente formulata con il primo atto difensivo, anche in quelli successivi.
pagina 5 di 7 A fronte di quanto sopra, va condivisa la decisione del primo giudice per cui Pt_1 non ha dimostrato l'interruzione del termine prescrizionale decennale,
[...]
incontestatamente decorrente dal 01.01.2010, data in cui divenne fruttifero il buono in discorso. Difatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che né con la raccomandata del 2014, né con l'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti il
Tribunale di Varese (peraltro, documentazione non prodotta dall'appellante in grado di appello e su cui, pertanto, non è consentito operare alcun nuovo esame) Parte_1
aveva intimato e richiesto il pagamento del credito portato dal buono fruttifero postale n.
001.027, riguardando l'intimazione e la citazione buoni fruttiferi postali diversi;
inoltre, il fatto che lo stesso si fosse recato, nel 2017, a richiedere il pagamento di alcuni buoni fruttiferi postali “caduti in successione”, come risulta dal messaggio e mail del 09.01.2017, parimenti citato dal primo giudice (ma non in atti del fascicolo dell'appellante), non prova né che la richiesta fosse stata effettuata con riferimento allo specifico buono in discussione
(essendo numerosi quelli caduti in successione), né, comunque, la richiesta orale di pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e
1219 c.c..
Pertanto, deve ritenersi prescritta la pretesa creditoria azionata in via monitoria da Pt_1
in relazione al buono fruttifero postale n. 001.027.
[...]
In definitiva, pertanto, l'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere condannato a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente grado di giudizio che si Controparte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non sussistono, al contrario, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non risultando l'impugnazione, seppur infondata, proposta con malafede o colpa grave.
Sussistono, invece, i presupposti di cui dall'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante Parte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Como n. 209/2023, pubblicata il 24.03.2023;
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di Controparte_1
4) rileva che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.1 quater, D.P.R. 115/02 per il versamento di importo pari al contributo unificato da parte di Persona_2
7 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 7 di 7