Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1127
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione triennale del tributo

    Le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione sono state ritualmente e tempestivamente notificate. Il ricorrente non ha impugnato le cartelle, che sono quindi divenute definitive, rendendo il credito irretrattabile. Successivi atti di riscossione possono essere impugnati solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Richiesta in subordine

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto la richiesta subordinata perde efficacia.

  • Rigettato
    Richiesta di vittoria delle spese

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.

  • Accolto
    Rigetto del ricorso del contribuente

    Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato.

  • Accolto
    Richiesta di favore di spese e competenze

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1127
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo