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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1127/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA IU, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5116/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259005713778000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 1)Ritenere e dichiarare, la insussistenza della pretesa tributaria nei confronti del ricorrente per effetto della maturata prescrizione triennale del tributo, in virtù delle ragioni sopra illustrate;
2)In subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, limitare la condanna al giusto e all'equo e soprattutto al provato;
3)Con vittoria di spese e compensi di lite a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Resistente: rigettare il ricorso del contribuente in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.Il tutto con favore di spese e competenze di giudizio, iva, cpa e 15% s.g.,con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'intimazione di pagamento N. 29520259005713778000, in virtù della cartella di pagamento n.29520210063712708000, notificata in data 30/11/2022, per mancato pagamento tasse bollo auto ( anno 2016), della cartella di pagamento n.29520210076225248000, mancato pagamento tasse bollo auto (anno 2018) notificata in data 30/11/2022, della cartella di pagamento n.29520230012813665000, mancato pagamento tasse bollo auto (anno 2020) notificata in data 03/06/2023, oltre costi di notifica, interessi e oneri di riscossione, il tutto per un ammontare complessivo di € 1.490,46.
Eccepiva l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo su ciascun motivo di ricorso.
Con successiva memoria illustrativa la resistente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Tutte le prodromiche cartelle di pagamento, in virtù della puntuale produzione documentale di parte resistente non contestata dalla parte ricorrente , risultano essere state ritualmente e tempestivamente notificate.
Emerge infatti dalla citata produzione che :
1. La Cartella n. 29520210063712708000 veniva regolarmente notificata il 30/11/2022 come da relata in atti;
2. la Cartella n. 29520210076225248000 veniva regolarmente notificata il 30/11/2022 come da relata in atti;
3. la Cartella n. 29520230012813665000 veniva regolarmente notificata il 03/06/2023 come da relata in atti.
Il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento che, di conseguenza, sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità del credito.
Ebbene, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.6
T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo
19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento ovvero in sede di impugnazione avverso le intimazioni notificate precedentemente a quella oggetto del presente giudizio e che comunque restano superate dalla prova delle notifiche delle cartelle medesime.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di ADER, che liquida in complessivi € 1200,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.EP ST
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA IU, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5116/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259005713778000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: 1)Ritenere e dichiarare, la insussistenza della pretesa tributaria nei confronti del ricorrente per effetto della maturata prescrizione triennale del tributo, in virtù delle ragioni sopra illustrate;
2)In subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, limitare la condanna al giusto e all'equo e soprattutto al provato;
3)Con vittoria di spese e compensi di lite a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Resistente: rigettare il ricorso del contribuente in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.Il tutto con favore di spese e competenze di giudizio, iva, cpa e 15% s.g.,con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'intimazione di pagamento N. 29520259005713778000, in virtù della cartella di pagamento n.29520210063712708000, notificata in data 30/11/2022, per mancato pagamento tasse bollo auto ( anno 2016), della cartella di pagamento n.29520210076225248000, mancato pagamento tasse bollo auto (anno 2018) notificata in data 30/11/2022, della cartella di pagamento n.29520230012813665000, mancato pagamento tasse bollo auto (anno 2020) notificata in data 03/06/2023, oltre costi di notifica, interessi e oneri di riscossione, il tutto per un ammontare complessivo di € 1.490,46.
Eccepiva l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per la tardiva notifica dell'atto impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo su ciascun motivo di ricorso.
Con successiva memoria illustrativa la resistente insisteva nelle proprie richieste e difese.
All'odierna udienza il ricorso è stato discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Tutte le prodromiche cartelle di pagamento, in virtù della puntuale produzione documentale di parte resistente non contestata dalla parte ricorrente , risultano essere state ritualmente e tempestivamente notificate.
Emerge infatti dalla citata produzione che :
1. La Cartella n. 29520210063712708000 veniva regolarmente notificata il 30/11/2022 come da relata in atti;
2. la Cartella n. 29520210076225248000 veniva regolarmente notificata il 30/11/2022 come da relata in atti;
3. la Cartella n. 29520230012813665000 veniva regolarmente notificata il 03/06/2023 come da relata in atti.
Il ricorrente non ha proceduto ad impugnare nessuna delle citate cartelle di pagamento che, di conseguenza, sono divenute definitive con l'ulteriore conseguenza dell'irretrattabilità del credito.
Ebbene, l'affermata validità delle notifiche comporta la inammissibilità delle censure rivolte avverso le cartelle di pagamento in punto di validità della notifica, in quanto, non venendo in discussione la esistenza ed effettività delle notifiche ma soltanto la validità delle stesse per ritenuta inosservanza del procedimento notificatorio, sarebbe stato onere del contribuente prospettarle nell'impugnazione avverso le cartelle precedentemente notificate.
La Suprema Corte, con orientamento univoco, ha enunciato il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. Sez.6
T, ordinanza n. 1901 del 28 gennaio 2020).
La irretrattabilità del credito portato dalle cartelle di pagamento, una volta rimaste non impugnate nel termine di legge, comporta che la pretesa tributaria non possa più essere posta in discussione in caso di notifica di successivo atto impositivo e/o di riscossione, tanto è vero che tale successivo atto, per il disposto dell'articolo
19 d.lgs. n. 546/1992 può essere impugnato solo per vizi propri.
Discende, quindi, l'inammissibilità delle eccezioni con le quali il ricorrente contesta la validità/ritualità delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, in quanto si tratta di eccezioni che avrebbero dovuto – tempestivamente – essere sollevate mediante impugnazione delle singole cartelle di pagamento ovvero in sede di impugnazione avverso le intimazioni notificate precedentemente a quella oggetto del presente giudizio e che comunque restano superate dalla prova delle notifiche delle cartelle medesime.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di ADER, che liquida in complessivi € 1200,00 oltre IVA ed accessori come per legge.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.EP ST