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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5567/2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025
TRA
, ( ), IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ Parte_1 C.F._1
DI SOCIO ACCOMANDANTE ED AMM. UNICO DELLA
[...]
, (P.I. ED Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Paolo Palma,
[...] C.F._2
( ), in virtù di procura in atti, preso il cui studio elettivamente C.F._3
domiciliano
APPELLANTI e
(P.I. ), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Controparte_2 P.IVA_2
Avv.ti Alberto Toffoletto, ( ), Marco Pesenti, ( ), C.F._4 C.F._5
Christian Romeo, ( ), Luciana Cipolla, ( ), C.F._6 C.F._7 [...]
( ), e Simona Daminelli, ( ), in virtù CP_3 C.F._8 C.F._9
di procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano, 09.04.2020, elettivamente Per_1
domiciliati in Napoli, via P. Mascagni, n. 64, presso lo studio dell'avv. Paola Santoro,
APPELLATA
Nonché
(P.I. ), con sede in via Soperga n.9, Milano, rappresentata Controparte_4 P.IVA_3
da (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_5 P.IVA_4
Federici, ( , in virtù di procura generale a rogito del Notaio C.F._10 Per_2
07.05.2024, elettivamente domiciliata presso LAISA S.T.A.P.A., in Roma, alla via Barberini,
n.86
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3068/2024 del Tribunale di Nola
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, , in proprio e nelle qualità di socio Parte_1
accomandante ed amministratore unico della ed impugnavano CP_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Nola n. 3068/2024, pubblicata il 07.11.2024, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta avverso il d.i. n.1084/2015, dichiarato definitivamente esecutivo, e del rigetto della domanda riconvenzionale, essi opponenti erano stati condannati al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza di trattazione innanzi all'istruttore, tenutasi il 14.05.2025, nessuno è
2 comparso e l'istruttore ha rinviato, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c., la causa innanzi al
Collegio all'udienza del 21.05.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti costituite, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è applicabile l'art.181,
primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112,
conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5567/2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025
TRA
, ( ), IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ Parte_1 C.F._1
DI SOCIO ACCOMANDANTE ED AMM. UNICO DELLA
[...]
, (P.I. ED Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Paolo Palma,
[...] C.F._2
( ), in virtù di procura in atti, preso il cui studio elettivamente C.F._3
domiciliano
APPELLANTI e
(P.I. ), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Controparte_2 P.IVA_2
Avv.ti Alberto Toffoletto, ( ), Marco Pesenti, ( ), C.F._4 C.F._5
Christian Romeo, ( ), Luciana Cipolla, ( ), C.F._6 C.F._7 [...]
( ), e Simona Daminelli, ( ), in virtù CP_3 C.F._8 C.F._9
di procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano, 09.04.2020, elettivamente Per_1
domiciliati in Napoli, via P. Mascagni, n. 64, presso lo studio dell'avv. Paola Santoro,
APPELLATA
Nonché
(P.I. ), con sede in via Soperga n.9, Milano, rappresentata Controparte_4 P.IVA_3
da (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_5 P.IVA_4
Federici, ( , in virtù di procura generale a rogito del Notaio C.F._10 Per_2
07.05.2024, elettivamente domiciliata presso LAISA S.T.A.P.A., in Roma, alla via Barberini,
n.86
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3068/2024 del Tribunale di Nola
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, , in proprio e nelle qualità di socio Parte_1
accomandante ed amministratore unico della ed impugnavano CP_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Nola n. 3068/2024, pubblicata il 07.11.2024, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta avverso il d.i. n.1084/2015, dichiarato definitivamente esecutivo, e del rigetto della domanda riconvenzionale, essi opponenti erano stati condannati al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza di trattazione innanzi all'istruttore, tenutasi il 14.05.2025, nessuno è
2 comparso e l'istruttore ha rinviato, ai sensi degli artt. 309 e 350 bis c.p.c., la causa innanzi al
Collegio all'udienza del 21.05.2025.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti costituite, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art.181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è applicabile l'art.181,
primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25 giugno 2008, n.112,
conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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