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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 822/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Zurino Giovanni) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Di Cato Stefania) CP_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023, si è rivolta all'Intestato Parte_1
Tribunale affinché - previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti del 5 CP_1
dicembre 2022 e del 30 marzo 2023 - venisse accertato proprio diritto all'indennità di cui all'art. 1 D.lgs. 22/2015 ed venisse condannato all'erogazione degli importi di CP_1
spettanza, dalla data del 2 dicembre 2022, per tutto il periodo indennizzabile a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria azione, - impiegata con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo determinato presso la ditta in titolarità al padre - ha Controparte_2
allegato di:
1 - aver provveduto, dopo la morte del padre in data 8 novembre 2020, a formalizzare la rinuncia all'eredità, accettata invece dalla madre (moglie del defunto), CP_3
, con beneficio d'inventario, chiedendo la nomina di un curatore dell'eredità
[...]
giacente, designato con decreto del 12 novembre 2012 dal Tribunale di Perugia;
- aver presentato domanda di riconoscimento della NASPI solamente in data 2 dicembre 2022, ignara della formale risoluzione del rapporto di lavoro con la ditta del padre, attestandone di averne avuto consapevolezza soltanto in data 1° dicembre
2022, all'atto del rilascio, da parte di , di copia della comunicazione Controparte_4
di cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo inviata dall;
- con provvedimento del 5 dicembre 2022, di aver avuto comunicazione del rigetto della propria domanda di accesso all'indennità NASPI, motivato dall'intervenuta decadenza per essere trascorsi i termini di legge (68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro): rigetto confermato dal Comitato Provinciale con delibera n. CP_1
236723 del 30 marzo 2023.
ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso, essendo la perfettamente edotta della circostanza in base Pt_1
alla quale l'azienda paterna non svolgeva più alcuna attività, sin dal 6 novembre 2020, avendo ella stessa allegato, al ricorso amministrativo, il modello predisposto dall'ITL, che individuava in tale data la cessazione dell'attività, con conseguente decadenza dal diritto di richiedere la prestazione per cui è causa, avvenuta ben prima della data del protocollo
UNILAV del 19 settembre 2022, di attestazione e comunicazione formale della cessazione del rapporto da parte di nel percorso lavoratore (v. doc. n. 4 fasc. : data che CP_4 CP_1
avrebbe comunque fissato il perfezionamento della decadenza già al 26 novembre 2022 (sei giorni prima della presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data
2.12.2022), rimanendo irrilevante la data della comunicazione della diffida accertativa da parte dell .
2
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Risulta documentalmente provato ed incontestato che la ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente, presso l'impresa individuale omonima in titolarità al padre CP_2
, esercente attività di impresa edile, con la qualifica di impiegata fino alla data del
[...]
6 novembre 2020, quando improvvisamente veniva a mancare il titolare e che i dipendenti in forza all'azienda alla data del decesso del padre, entro i 68 giorni previsti dalla legge, hanno presentato tempestiva domanda ad per usufruire del beneficio per cui è causa, CP_1
mentre la ricorrente, pur edotta della situazione aziendale, avendo di fatto – al pari degli altri – immediatamente cessato ogni attività lavorativa, aveva rinunciato all'eredità paterna insieme alla sorella, mentre la madre procedeva ad accettazione con beneficio di inventario.
Risulta altresì documentato ed incontestato che, al solo fine di formalizzare gli aspetti giuslavoristici aziendali e consentire l'aggiornamento dei flussi previdenziali, a febbraio
2022 procedeva a constatazione della situazione aziendale.
In tale sede, l'organo ispettivo verificava l'intervallo di operatività dell'azienda e la cessazione di fatto di ogni attività di impresa alla data del decesso del titolare (8 novembre
2020), attestando altresì le determinazioni abdicative degli eredi (delle due figlie PE
e e della moglie) e la successiva nomina del curatore dell'eredità beneficiata
[...] Parte_1
(avvenuta ad altri fini ma non al fine di consentire prosecuzione dell'attività aziendale).
Risulta altresì documentato ed incontestato che, all'accertamento dell'organo ispettivo, seguirono ulteriori adempimenti (ai fini delle necessarie denunce contributive, rimaste ferme al 1° ottobre 2020, e delle comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro subordinato al centro per l'Impiego, modulo poi allegato dalla stessa ricorrente alla domanda amministrativa del 2.12.2022, con attestazione della cessazione di attività lavorativa al 6.10.2022).
3 Tanto premesso in fatto, in primis, ai fini della delibazione della fattispecie in esame, va richiamato l'art. 6 D. lgs n. 22/2015, il quale prevede che “la domanda di NA è presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione CP_1
del rapporto di lavoro”.
Ciò posto, in applicazione di criterio ermeneutico noto e condiviso, ritiene questo Giudice che detto termine di decadenza non può essere oggetto di proroga, interruzione o sospensione, se non per causa di forza maggiore, “trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore” (Cass. sez. lav. n. 17404/2016
e Cass. sez. lav. n. 10744/2022).
Nessuna situazione riconducibile ad una ipotesi di forza maggiore può invocarsi nel caso sub iudice, di talchè deve escludersi integrazione della fattispecie per cui è causa.
Né può giungersi a contraria delibazione ove si consideri diverso criterio ermeneutico, evocato da parte ricorrente, in base al quale “la cessazione del rapporto di lavoro non deriva automaticamente dal fallimento dell'imprenditore (o dalla liquidazione coatta amministrativa dell'azienda)” (Cass. n. 13693 del 30/05/2018), sul presupposto della comparabilità di tale vicenda estintiva della persona giuridica con la morte dell'imprenditore, determinandone uno stato di sospensione poiché trattasi di criterio riferibile ad ipotesi del tutto diverse da quella in esame, in cui - per dato incontestato - non vi è alcuna possibilità di continuazione del rapporto tramite esercizio di facoltà analoghe a quelle previste dall'art. 72 l. Fall (oggi art. 172 CCII), la cui applicazione presuppone infatti
l'eventualità di una prosecuzione di un contratto " ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali": ipotesi né allegata, né consentita dalla situazione di fatto evincibile dagli atti, che attesta irreversibile cessazione dell'attività di impresa del
4 padre della ricorrente già nella giornata di venerdì 6 novembre 2020 (v. verbale ispettivo
), pure indicata dalla stessa nella domanda amministrativa. Pt_1
Invero, pur essendo noto che la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto, reputa questo Giudice che tale generale principio non può trovare applicazione alle situazioni, al pari di quella di specie, di irreversibile e definitiva cessazione dell'attività datoriale (tanto da potersi ipotizzare, in termini generali, in tali casi, un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, con automatico effetto risolutorio del contratto di lavoro inter partes).
Di tale situazione di fatto la ricorrente era ben consapevole, avendo in tempi brevi proceduto a dichiarazione abdicativa in ordine all'eredità paterna verosimilmente anche nella consapevolezza dell'irreversibilità della cessazione dell'attività aziendale, con esclusione di ogni possibilità di comparazione della fattispecie in esame con quella in relazione alla quale è concepito esercizio delle facoltà previste dall'art. 72 L.F.
Tanto anche in linea di continuità con il criterio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad una domanda di mobilità (così Cass. 10747/2022), come condivisibilmente invocato da in base al quale: “Ai fini del riconoscimento CP_1
dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all , nel termine di decadenza di sessantotto Controparte_6
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore che aveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddetto termine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione, da parte dell'azienda, della procedura di collocamento in mobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghi di lavoro, né all'avvenuto riconoscimento
5 giudiziale, solo successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, dei presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità”.
In tale contesto, fissato il dies a quo della decorrenza del termine decadenziale in esame alla data del 6 novembre 2020, rimane irrilevante la formale attestazione di cessazione del rapporto alla data del 1.12.2022 (conseguente alle verifiche ispettive di anche necessarie alla regolazione dei flussi dichiarativi necessari agli adempimenti contributivi), dovendo così ritenersi la ricorrente decaduta dalla possibilità di richiedere la prestazione per cui è causa, per aver inoltrato ad la relativa domanda soltanto in data 2 dicembre 2022, oltre due CP_1
anni dopo l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro (già in data 6 novembre 2020).
Stante la novità della questione trattata non risultando precedenti di merito o di legittimità in ordine alla fattispecie in esame con specifico riferimento alla prestazione previdenziale richiesta, anche in applicazione dei criteri ermeneutici offerti da Corte Cost.le 77/2018, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 822/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Zurino Giovanni) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Di Cato Stefania) CP_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023, si è rivolta all'Intestato Parte_1
Tribunale affinché - previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti del 5 CP_1
dicembre 2022 e del 30 marzo 2023 - venisse accertato proprio diritto all'indennità di cui all'art. 1 D.lgs. 22/2015 ed venisse condannato all'erogazione degli importi di CP_1
spettanza, dalla data del 2 dicembre 2022, per tutto il periodo indennizzabile a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria azione, - impiegata con contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo determinato presso la ditta in titolarità al padre - ha Controparte_2
allegato di:
1 - aver provveduto, dopo la morte del padre in data 8 novembre 2020, a formalizzare la rinuncia all'eredità, accettata invece dalla madre (moglie del defunto), CP_3
, con beneficio d'inventario, chiedendo la nomina di un curatore dell'eredità
[...]
giacente, designato con decreto del 12 novembre 2012 dal Tribunale di Perugia;
- aver presentato domanda di riconoscimento della NASPI solamente in data 2 dicembre 2022, ignara della formale risoluzione del rapporto di lavoro con la ditta del padre, attestandone di averne avuto consapevolezza soltanto in data 1° dicembre
2022, all'atto del rilascio, da parte di , di copia della comunicazione Controparte_4
di cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo inviata dall;
- con provvedimento del 5 dicembre 2022, di aver avuto comunicazione del rigetto della propria domanda di accesso all'indennità NASPI, motivato dall'intervenuta decadenza per essere trascorsi i termini di legge (68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro): rigetto confermato dal Comitato Provinciale con delibera n. CP_1
236723 del 30 marzo 2023.
ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso, essendo la perfettamente edotta della circostanza in base Pt_1
alla quale l'azienda paterna non svolgeva più alcuna attività, sin dal 6 novembre 2020, avendo ella stessa allegato, al ricorso amministrativo, il modello predisposto dall'ITL, che individuava in tale data la cessazione dell'attività, con conseguente decadenza dal diritto di richiedere la prestazione per cui è causa, avvenuta ben prima della data del protocollo
UNILAV del 19 settembre 2022, di attestazione e comunicazione formale della cessazione del rapporto da parte di nel percorso lavoratore (v. doc. n. 4 fasc. : data che CP_4 CP_1
avrebbe comunque fissato il perfezionamento della decadenza già al 26 novembre 2022 (sei giorni prima della presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data
2.12.2022), rimanendo irrilevante la data della comunicazione della diffida accertativa da parte dell .
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2. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Risulta documentalmente provato ed incontestato che la ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente, presso l'impresa individuale omonima in titolarità al padre CP_2
, esercente attività di impresa edile, con la qualifica di impiegata fino alla data del
[...]
6 novembre 2020, quando improvvisamente veniva a mancare il titolare e che i dipendenti in forza all'azienda alla data del decesso del padre, entro i 68 giorni previsti dalla legge, hanno presentato tempestiva domanda ad per usufruire del beneficio per cui è causa, CP_1
mentre la ricorrente, pur edotta della situazione aziendale, avendo di fatto – al pari degli altri – immediatamente cessato ogni attività lavorativa, aveva rinunciato all'eredità paterna insieme alla sorella, mentre la madre procedeva ad accettazione con beneficio di inventario.
Risulta altresì documentato ed incontestato che, al solo fine di formalizzare gli aspetti giuslavoristici aziendali e consentire l'aggiornamento dei flussi previdenziali, a febbraio
2022 procedeva a constatazione della situazione aziendale.
In tale sede, l'organo ispettivo verificava l'intervallo di operatività dell'azienda e la cessazione di fatto di ogni attività di impresa alla data del decesso del titolare (8 novembre
2020), attestando altresì le determinazioni abdicative degli eredi (delle due figlie PE
e e della moglie) e la successiva nomina del curatore dell'eredità beneficiata
[...] Parte_1
(avvenuta ad altri fini ma non al fine di consentire prosecuzione dell'attività aziendale).
Risulta altresì documentato ed incontestato che, all'accertamento dell'organo ispettivo, seguirono ulteriori adempimenti (ai fini delle necessarie denunce contributive, rimaste ferme al 1° ottobre 2020, e delle comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro subordinato al centro per l'Impiego, modulo poi allegato dalla stessa ricorrente alla domanda amministrativa del 2.12.2022, con attestazione della cessazione di attività lavorativa al 6.10.2022).
3 Tanto premesso in fatto, in primis, ai fini della delibazione della fattispecie in esame, va richiamato l'art. 6 D. lgs n. 22/2015, il quale prevede che “la domanda di NA è presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione CP_1
del rapporto di lavoro”.
Ciò posto, in applicazione di criterio ermeneutico noto e condiviso, ritiene questo Giudice che detto termine di decadenza non può essere oggetto di proroga, interruzione o sospensione, se non per causa di forza maggiore, “trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore” (Cass. sez. lav. n. 17404/2016
e Cass. sez. lav. n. 10744/2022).
Nessuna situazione riconducibile ad una ipotesi di forza maggiore può invocarsi nel caso sub iudice, di talchè deve escludersi integrazione della fattispecie per cui è causa.
Né può giungersi a contraria delibazione ove si consideri diverso criterio ermeneutico, evocato da parte ricorrente, in base al quale “la cessazione del rapporto di lavoro non deriva automaticamente dal fallimento dell'imprenditore (o dalla liquidazione coatta amministrativa dell'azienda)” (Cass. n. 13693 del 30/05/2018), sul presupposto della comparabilità di tale vicenda estintiva della persona giuridica con la morte dell'imprenditore, determinandone uno stato di sospensione poiché trattasi di criterio riferibile ad ipotesi del tutto diverse da quella in esame, in cui - per dato incontestato - non vi è alcuna possibilità di continuazione del rapporto tramite esercizio di facoltà analoghe a quelle previste dall'art. 72 l. Fall (oggi art. 172 CCII), la cui applicazione presuppone infatti
l'eventualità di una prosecuzione di un contratto " ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali": ipotesi né allegata, né consentita dalla situazione di fatto evincibile dagli atti, che attesta irreversibile cessazione dell'attività di impresa del
4 padre della ricorrente già nella giornata di venerdì 6 novembre 2020 (v. verbale ispettivo
), pure indicata dalla stessa nella domanda amministrativa. Pt_1
Invero, pur essendo noto che la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto, reputa questo Giudice che tale generale principio non può trovare applicazione alle situazioni, al pari di quella di specie, di irreversibile e definitiva cessazione dell'attività datoriale (tanto da potersi ipotizzare, in termini generali, in tali casi, un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, con automatico effetto risolutorio del contratto di lavoro inter partes).
Di tale situazione di fatto la ricorrente era ben consapevole, avendo in tempi brevi proceduto a dichiarazione abdicativa in ordine all'eredità paterna verosimilmente anche nella consapevolezza dell'irreversibilità della cessazione dell'attività aziendale, con esclusione di ogni possibilità di comparazione della fattispecie in esame con quella in relazione alla quale è concepito esercizio delle facoltà previste dall'art. 72 L.F.
Tanto anche in linea di continuità con il criterio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad una domanda di mobilità (così Cass. 10747/2022), come condivisibilmente invocato da in base al quale: “Ai fini del riconoscimento CP_1
dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all , nel termine di decadenza di sessantotto Controparte_6
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto decaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore che aveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddetto termine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione, da parte dell'azienda, della procedura di collocamento in mobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghi di lavoro, né all'avvenuto riconoscimento
5 giudiziale, solo successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, dei presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità”.
In tale contesto, fissato il dies a quo della decorrenza del termine decadenziale in esame alla data del 6 novembre 2020, rimane irrilevante la formale attestazione di cessazione del rapporto alla data del 1.12.2022 (conseguente alle verifiche ispettive di anche necessarie alla regolazione dei flussi dichiarativi necessari agli adempimenti contributivi), dovendo così ritenersi la ricorrente decaduta dalla possibilità di richiedere la prestazione per cui è causa, per aver inoltrato ad la relativa domanda soltanto in data 2 dicembre 2022, oltre due CP_1
anni dopo l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro (già in data 6 novembre 2020).
Stante la novità della questione trattata non risultando precedenti di merito o di legittimità in ordine alla fattispecie in esame con specifico riferimento alla prestazione previdenziale richiesta, anche in applicazione dei criteri ermeneutici offerti da Corte Cost.le 77/2018, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia 9 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
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