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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 975/2024
All'udienza del 12/05/2025 ore 10.30 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv. Parte_1
LETIZIA NAPOLITANO in sostituzione degli avv.ti SERNIA SABINO e LISO CELESTE . Per parte resistente nessuno è presente
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia del . CP_1
È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il difensore discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.58, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2024 promossa da con il patrocinio degli avv.ti Celeste LISO e Sabino SERNIA ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi n.21 ricorrente contro
(già ) Controparte_2 Controparte_3 contumace resistente
Controparte_4 contumace resistente
Oggetto: retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati per supplenze temporanee con il
[...]
e ha domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle Controparte_2 CP_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre rivalutazione e interessi, in ordine all'A.S.2020/2021, con orario settimanale completo.
1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
B) Il regolarmente citato non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
: l'unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il Controparte_5 [...]
, quale datore di lavoro della ricorrente, essendo l' Controparte_2 Controparte_4
mera articolazione territoriale del resistente. L , ai sensi
[...] CP_1 Controparte_4 dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa”
e la medesima disposizione attribuisce all' competente la rappresentanza in Controparte_4 giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e CP_1 rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del
Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).
Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7
D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' Controparte_4
Di conseguenza, gli restano articolazioni periferiche del
[...] Controparte_6 [...]
[...
[...] [
(cfr. Cass., sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico soggetto legittimato passivo nel Controparte_7 presente giudizio rimane il . Controparte_2
Nel merito, la ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato nell' Controparte_2
A.S. 2020/2021 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate nel A.S. 2020/2021.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
Sulla presente questione della retribuzione professionale docente si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
3 Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018; ad euro 5,82 (quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente, come da allegato in ricorso, ha quantificato le somme spettanti a quest'ultima a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come, per l'A.S. 2020/2021, l'importo da corrispondere alla ricorrente sia pari ad € 1.029,55.
Spese di lite seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della
Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese si liquidano, in favore dei procuratosi che si dichiarano antistatari, in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad euro 1.029,55, oltre interessi come per legge.
- Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 258,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
4 Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 975/2024
All'udienza del 12/05/2025 ore 10.30 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv. Parte_1
LETIZIA NAPOLITANO in sostituzione degli avv.ti SERNIA SABINO e LISO CELESTE . Per parte resistente nessuno è presente
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia del . CP_1
È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il difensore discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.58, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 975/2024 promossa da con il patrocinio degli avv.ti Celeste LISO e Sabino SERNIA ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi n.21 ricorrente contro
(già ) Controparte_2 Controparte_3 contumace resistente
Controparte_4 contumace resistente
Oggetto: retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati per supplenze temporanee con il
[...]
e ha domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle Controparte_2 CP_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, oltre rivalutazione e interessi, in ordine all'A.S.2020/2021, con orario settimanale completo.
1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
B) Il regolarmente citato non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
: l'unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il Controparte_5 [...]
, quale datore di lavoro della ricorrente, essendo l' Controparte_2 Controparte_4
mera articolazione territoriale del resistente. L , ai sensi
[...] CP_1 Controparte_4 dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa”
e la medesima disposizione attribuisce all' competente la rappresentanza in Controparte_4 giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e CP_1 rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del
Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).
Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7
D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' Controparte_4
Di conseguenza, gli restano articolazioni periferiche del
[...] Controparte_6 [...]
[...
[...] [
(cfr. Cass., sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico soggetto legittimato passivo nel Controparte_7 presente giudizio rimane il . Controparte_2
Nel merito, la ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato nell' Controparte_2
A.S. 2020/2021 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate nel A.S. 2020/2021.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
Sulla presente questione della retribuzione professionale docente si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
3 Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018; ad euro 5,82 (quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente, come da allegato in ricorso, ha quantificato le somme spettanti a quest'ultima a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come, per l'A.S. 2020/2021, l'importo da corrispondere alla ricorrente sia pari ad € 1.029,55.
Spese di lite seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della
Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese si liquidano, in favore dei procuratosi che si dichiarano antistatari, in valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso e, per l'effetto, condanna il in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad euro 1.029,55, oltre interessi come per legge.
- Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 258,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
4 Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 12 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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