Articolo 4 della Legge 19 aprile 1990, n. 84
Articolo 3
Versione
11 maggio 1990
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 maggio 1990