Sentenza 25 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2004, n. 10053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10053 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già FERROVIE DELLO STATO S.p.A.,) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po 25/B, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende per mandato a margine del controricorso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 4.7.2001 rep. n. 63122;
- ricorrente -
contro
RC DO;
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 339/00 del Tribunale di Palermo del 3.2.200/21.11.2000 nella causa iscritta al n. 470 del R.G. anno 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2004 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 ottobre 1995 LF IA esponeva di essere stato collocato a riposo, quale dipendente della S.p.A. Ferrovie dello Stato nel corso del triennio 1990-1992, e sosteneva di avere diritto all'inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, di tutti i benefici economici previsti nel contratto collettivo stipulato per l'anzidetto triennio.
Ciò premesso, conveniva l'anzidetta società per sentirla condannare alla "riliquidazione dell'indennità di buonuscita e al pagamento delle differenze" fra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto.
L'adito Pretore di Palermo con sentenza del 2 aprile 1997, in accoglimento del ricorso, condannava la società convenuta alla riliquidazione in favore del ricorrente della buonuscita corrispondente alla misura delle posizioni stipendiali maturate nel corso di vigenza del C.C.N.L. 1990/1992. Proposto appello dalle Ferrovie, con sentenza n. 339 del 2000 il Tribunale di Palermo lo rigettava, con l'inserimento in motivazione della seguente frase: "l'impugnata sentenza sul punto (ossia sull'indennità di buonuscita) deve essere dunque riformata, mentre va confermata in ordine alla condanna delle FF.SS. S.p.A. alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dei benefici economici in questione".
Contro la sentenza di appello ricorre per Cassazione con due motivi la S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana, succeduta alla S.p.A. Ferrovie dello Stato.
L'intimato IA non si è costituito in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va osservato che le Sezioni Unite, davanti alle quali era stata rimessa la causa per esame della questione della giurisdizione in ordine all'ammontare della pensione, questione cui aveva dato luogo la frase contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, con sentenza n. 18014 del 2003 ha affermato che la sola decisione della sentenza impugnata è la conferma della sentenza pretorile relativa all'indennità di buonuscita e non anche all'importo della pensione.
Così delimitato il campo della materia del contendere, si passa all'esame dei motivi del ricorso per Cassazione.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norma di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C.;
violazione dell'art. 96 del C.C.N.L. 1990-1992 e violazione della legge n. 829 del 1973. In particolare sostiene che l'impugnata sentenza, nel corpo della motivazione, ha creato deroghe e procedimenti speciali di favore, senza che questi ultimi si potessero evincere da previsioni positive di legge ovvero da volontà legislativa in alcun modo espressa. Tale trattamento di miglior favore, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto essere inteso - secondo la corretta interpretazione della norma - come limitato (quanto alle attribuzioni patrimoniali che dispone attraverso gli scatti contrattuali) unicamente alla pensione e ai ratei contrattuali maturati e maturandi in ambito pensionistico, non estensibile quindi al calcolo della buonuscita.
3. Le censure esposte sono fondate.
Sulla questione posta dalla ricorrente (computabilità o meno nell'indennità di buonuscita spettante al personale ferroviario degli aumenti di stipendio previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto) questa Corte si è ripetutamele pronunciata. In particolare, con la sentenza n. 10400 del 20 ottobre 1998, è stato enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 e ai fini dell'applicazione della clausola, che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica ed adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico, che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Con la sentenza n, 12363 del 5 dicembre 1998 è stato enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica, donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 Cod. Civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. Questo orientamento, seguito anche dalla giurisprudenza successiva (in particolare Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Cass. 18 aprile 2000, n. 5042; Cass. 23 giugno 2000, n. 8558; Cass. 18 giugno 2001, n. 8253; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16152), merita quindi di essere confermato, in mancanza di rilievi nuovi o diversi rispetto a quelli già presi in esame.
D'altro canto va ribadito che le disposizioni normative, disciplinati l'istituto della buonuscita, non conferiscono all'autonomia - negoziale - individuale o collettiva - il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. Invero la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli artt. 14-36 della legge n. 829 del 1973, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda c.d. della
"privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21 - 4^ comma - della legge n. 310 del 1985 (istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'OPAFS, disposta dall'art. 1 - 43^ comma - della legge n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A.. Quest'ultima vicenda ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retribuiva, senza minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto,in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1.6.1994 In conclusione è condivisibile la tesi della società ricorrente nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973 nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità di buonuscita.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione nel punto in cui pone a carico delle Ferrovie il deposito di documentazione contabile idonea a dimostrare l'avvenuta corresponsione degli scatti contrattuali nella pensione e la sua consequenziale riliquidazione.
Tale motivo può ritenersi assorbito e superato in relazione alle considerazioni svolte in sede del primo motivo.
5. In conclusione il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, che si adeguerà al principio di diritto in precedenza evidenziato circa il riferimento, nel calcolo della buonuscita, all'ultimo stipendio mensile percepito prima della cessazione del rapporto. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 385 C.P.C..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004