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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1506/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1506/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024, e vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LONGARINI MASSIMO, presso il Parte_1 cui studio in Terni, Via Fratini n. 55 è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ZURLO RAFFAELE e dall'Avv. ORNATI ANDREA, presso il cui studio, sito in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, è elettivamente domiciliata giusta procura da intendersi in calce al ricorso monitorio;
opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 30.10.2024 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato il 3.3.2022 la domandava al Tribunale di Terni CP_1 la condanna di al pagamento della somma di € 15.791,97, quale saldo Parte_1 debitore dei contratti nn. 4300516 e 1116169088 stipulati con poi incorporata in Controparte_2 [...]
di cui era divenuta titolare mediante cessione, oltre interessi legali Controparte_3 maturandi sulla sola sorte capitale e spese legali del procedimento monitorio. In data 25.5.2022 la notificava a il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo n. 358/2022 emesso dal Tribunale di Terni il 3.5.2022 in accoglimento del ricorso monitorio. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 29.6.2022 Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la per ivi sentir
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “il Tribunale adito, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e respinta ogni contraria istanza, Voglia revocare, o comunque dichiarare nullo e/o inefficace, il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla e dovuto all'opposta e comunque non nella misura richiesta da controparte, ritenendo fondati i motivi di opposizione, preliminari e di merito, esposti in narrativa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di rito.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'opponente contestava la pretesa creditoria avversaria, ritenendola improbata. Negava, inoltre, di aver ricevuto la comunicazione di avvenuta cessione del credito
1 azionato dalla , contestando, in particolare, la paternità della sottoscrizione della CP_1 cartolina datata 26.9.2016. Negava, inoltre, di aver stipulato contratti con la cedente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.2022 - in vista della prima udienza del 23.11.2022 - si costituiva in giudizio la chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare, CP_1 nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 358/2022 R.G. n. 463/2022 del 3.5.2022 emesso dal Tribunale di Terni, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 358/2022 R.G. n. 463/2022 del 3.5.2022 emesso dal Tribunale di Terni. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig ra al pagamento in favore della società della diversa, maggiore Parte_1 Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”. Il tutto con vittoria delle spese di lite. L'opposta deduceva di esser legittimata ad agire nei confronti della in qualità di Parte_1 cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 T.U.B., precisando che la pubblicazione del contratto di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana rendeva l'atto traslativo opponibile ai debitori ceduti, realizzando gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. senza necessità di notifica o accettazione. Infine, a fronte del disconoscimento avversario, l'opposta domandava la verificazione ex art. 216 c.p.c. della firma della apposta sui cedolini delle raccomandate, chiedendo al Tribunale di Parte_1 ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione risalenti al periodo in questione, nonché di ordinare all'opponente un saggio grafico e disporre una consulenza tecnica di tipo grafologico. Con ordinanza del 19.12.2022 il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., assegnando alle parti termine per introdurre il tentativo di mediazione prescritto dall'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28/2010. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Anzitutto, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante il rituale esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010. Dal verbale va evidenziato che l'esito negativo del tentativo di mediazione è dipeso anche dalla mancata partecipazione dell'opponente all'incontro fissato per il 2.2.2023. Ciò rileva, in base all'art. 8, co. 4 bis, d.lgs. n. 28/2010, poiché “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. Va segnalato, inoltre, che ai sensi del citato art. 8, co. 4 bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 28/2010 il giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, deve condannare la parte poi costituita in giudizio che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nel caso di specie, risulta documentalmente la mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza, sicché trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il Giudice non ha un potere discrezionale, Parte_1
deve essere condannata, indipendentemente dall'esito della lite, al versamento di un
[...] importo pari al contributo unificato del presente giudizio che qui ammonta ad € 118,50.
2 3. L'opposizione merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria. Tuttavia, il principio dell'onere della prova non significa che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere;
siccome nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice a prescindere dalla parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate (cfr. Cass., sez. III, 26.2.2013, n. 4806; conf. Cass., sez. II, 4.6.2018, n. 14284). Ebbene, a riprova della titolarità del credito azionato l'opposta ha prodotto il contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. stipulato tra la – incorporante della Controparte_3
- e la stessa datato 23.6.2016 (cfr. all. 9 fascicolo monitorio), la Controparte_2 Controparte_1 lista dei due crediti ceduti, che menziona quelli oggetto della domanda giudiziale (cfr. all. 10 fascicolo monitorio), oltre alla certificazione notarile del contratto di cessione (cfr. all. 4 comparsa opposta) e l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 108, del 10/09/2016 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio). La documentazione offerta è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito azionato in capo dalla Controparte_1
La prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, non incidendo sul perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti regolata dall'art. 58 T.U.B. – quale quella che ci occupa - la pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Risulta, quindi, superfluo il disconoscimento – peraltro genericamente formulato dall'opponente – della firma apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata a/r del 22.9.2016 contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito tra ed Controparte_3 CP_1
(cfr. all. 8 fascicolo monitorio).
[...]
Venendo all'esame dei titoli negoziali a fondamento della pretesa creditoria, va dato atto che non sono stati depositati i contratti stipulati con l'opponente. Tuttavia, dall'estratto conto relativo al rapporto n. 1116169088 (cfr. all. 5 fascicolo monitorio) emerge che in data 17.2.2012 era stata accreditata la somma di € 2.000,00 sul conto intestato alla Parte_1
e nei mesi seguenti risulta l'addebito mensile delle rate di finanziamento. Stante la natura reale del contratto, lo stesso può dirsi perfezionato con il versamento della somma finanziata. Del resto, l'opponente ha genericamente dedotto di non aver mai avuto necessità di ricorrere a finanziamenti. Corroborano l'assunto sia la scrittura privata per il rientro dell'esposizione debitoria relativa a detto contratto (n. 1116169088) stipulata il 13.3.2019 tra la la sig.ra Controparte_1 Controparte_4
3 in qualità di garante della sia la mancata partecipazione all'incontro di mediazione – Parte_1 avente ad oggetto le “somme dovute per contratto di finanziamento n. 4300516-1116169088” - da parte della opponente, che in tale sede avrebbe potuto ben argomentare le sue difese. L'assenza ingiustificata all'incontro depotenzia, quindi, il fondamento delle già generiche censure mosse in questa sede in relazione alla stipula del contratto di finanziamento e di conto corrente ordinario con Controparte_3
identificato con il n. 1116169088.
[...]
Si possono, quindi, ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria di € 1.895,82 relativa al rapporto n. 1116169088. Invece, in relazione al rapporto n. 4300516 è stata depositata una lista movimenti da cui, però, risulta solo l'addebito delle rate di “finanziamento” a decorrere dal 3.2.2012, e non la somma erogata in favore della cfr. all. 4 fascicolo monitorio). Non vi è, quindi, prova del perfezionamento del negozio, Parte_1 né peraltro è stato dedotto dalla 'ammontare della somma finanziata. Controparte_1
In relazione a tale rapporto negoziale non può dirsi raggiunta la prova del titolo costitutivo a fondamento della domanda di condanna per € 13.896,15 che, perciò, deve essere in parte qua rigettata.
4. Nel rispetto di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. S.U. del 31.10.2022 n. 32061) le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore del decisum (art. 5 D.M. cit.), compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, sia per la fase monitoria, sia per la fase di opposizione, che segue i parametri medi per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria, da liquidare in base ai parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.895,82, oltre interessi legali Controparte_1 maturandi dal 3.3.2022 sulla sola sorte capitale sino al soddisfo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 358/2022 del Tribunale di Terni;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.694,00 per compensi (di cui € 2.127,00 per il giudizio di opposizione ed € 567,00 per la fase monitoria), € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
- condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di € Parte_1
118,50. Così deciso in data 20/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1506/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024, e vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. LONGARINI MASSIMO, presso il Parte_1 cui studio in Terni, Via Fratini n. 55 è elettivamente domiciliata, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ZURLO RAFFAELE e dall'Avv. ORNATI ANDREA, presso il cui studio, sito in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, è elettivamente domiciliata giusta procura da intendersi in calce al ricorso monitorio;
opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 30.10.2024 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato il 3.3.2022 la domandava al Tribunale di Terni CP_1 la condanna di al pagamento della somma di € 15.791,97, quale saldo Parte_1 debitore dei contratti nn. 4300516 e 1116169088 stipulati con poi incorporata in Controparte_2 [...]
di cui era divenuta titolare mediante cessione, oltre interessi legali Controparte_3 maturandi sulla sola sorte capitale e spese legali del procedimento monitorio. In data 25.5.2022 la notificava a il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo n. 358/2022 emesso dal Tribunale di Terni il 3.5.2022 in accoglimento del ricorso monitorio. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 29.6.2022 Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la per ivi sentir
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “il Tribunale adito, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e respinta ogni contraria istanza, Voglia revocare, o comunque dichiarare nullo e/o inefficace, il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla e dovuto all'opposta e comunque non nella misura richiesta da controparte, ritenendo fondati i motivi di opposizione, preliminari e di merito, esposti in narrativa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di rito.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'opponente contestava la pretesa creditoria avversaria, ritenendola improbata. Negava, inoltre, di aver ricevuto la comunicazione di avvenuta cessione del credito
1 azionato dalla , contestando, in particolare, la paternità della sottoscrizione della CP_1 cartolina datata 26.9.2016. Negava, inoltre, di aver stipulato contratti con la cedente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.2022 - in vista della prima udienza del 23.11.2022 - si costituiva in giudizio la chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare, CP_1 nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 358/2022 R.G. n. 463/2022 del 3.5.2022 emesso dal Tribunale di Terni, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 358/2022 R.G. n. 463/2022 del 3.5.2022 emesso dal Tribunale di Terni. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig ra al pagamento in favore della società della diversa, maggiore Parte_1 Controparte_1
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”. Il tutto con vittoria delle spese di lite. L'opposta deduceva di esser legittimata ad agire nei confronti della in qualità di Parte_1 cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 T.U.B., precisando che la pubblicazione del contratto di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana rendeva l'atto traslativo opponibile ai debitori ceduti, realizzando gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. senza necessità di notifica o accettazione. Infine, a fronte del disconoscimento avversario, l'opposta domandava la verificazione ex art. 216 c.p.c. della firma della apposta sui cedolini delle raccomandate, chiedendo al Tribunale di Parte_1 ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione risalenti al periodo in questione, nonché di ordinare all'opponente un saggio grafico e disporre una consulenza tecnica di tipo grafologico. Con ordinanza del 19.12.2022 il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., assegnando alle parti termine per introdurre il tentativo di mediazione prescritto dall'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28/2010. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 30.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Anzitutto, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante il rituale esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010. Dal verbale va evidenziato che l'esito negativo del tentativo di mediazione è dipeso anche dalla mancata partecipazione dell'opponente all'incontro fissato per il 2.2.2023. Ciò rileva, in base all'art. 8, co. 4 bis, d.lgs. n. 28/2010, poiché “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. Va segnalato, inoltre, che ai sensi del citato art. 8, co. 4 bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 28/2010 il giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, deve condannare la parte poi costituita in giudizio che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nel caso di specie, risulta documentalmente la mancata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza, sicché trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il Giudice non ha un potere discrezionale, Parte_1
deve essere condannata, indipendentemente dall'esito della lite, al versamento di un
[...] importo pari al contributo unificato del presente giudizio che qui ammonta ad € 118,50.
2 3. L'opposizione merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria. Tuttavia, il principio dell'onere della prova non significa che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere;
siccome nel nostro ordinamento vige il principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice a prescindere dalla parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate (cfr. Cass., sez. III, 26.2.2013, n. 4806; conf. Cass., sez. II, 4.6.2018, n. 14284). Ebbene, a riprova della titolarità del credito azionato l'opposta ha prodotto il contratto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. stipulato tra la – incorporante della Controparte_3
- e la stessa datato 23.6.2016 (cfr. all. 9 fascicolo monitorio), la Controparte_2 Controparte_1 lista dei due crediti ceduti, che menziona quelli oggetto della domanda giudiziale (cfr. all. 10 fascicolo monitorio), oltre alla certificazione notarile del contratto di cessione (cfr. all. 4 comparsa opposta) e l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 108, del 10/09/2016 (cfr. all. 3 fascicolo monitorio). La documentazione offerta è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito azionato in capo dalla Controparte_1
La prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, non incidendo sul perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti regolata dall'art. 58 T.U.B. – quale quella che ci occupa - la pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Risulta, quindi, superfluo il disconoscimento – peraltro genericamente formulato dall'opponente – della firma apposta sulla cartolina di ricevimento della raccomandata a/r del 22.9.2016 contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito tra ed Controparte_3 CP_1
(cfr. all. 8 fascicolo monitorio).
[...]
Venendo all'esame dei titoli negoziali a fondamento della pretesa creditoria, va dato atto che non sono stati depositati i contratti stipulati con l'opponente. Tuttavia, dall'estratto conto relativo al rapporto n. 1116169088 (cfr. all. 5 fascicolo monitorio) emerge che in data 17.2.2012 era stata accreditata la somma di € 2.000,00 sul conto intestato alla Parte_1
e nei mesi seguenti risulta l'addebito mensile delle rate di finanziamento. Stante la natura reale del contratto, lo stesso può dirsi perfezionato con il versamento della somma finanziata. Del resto, l'opponente ha genericamente dedotto di non aver mai avuto necessità di ricorrere a finanziamenti. Corroborano l'assunto sia la scrittura privata per il rientro dell'esposizione debitoria relativa a detto contratto (n. 1116169088) stipulata il 13.3.2019 tra la la sig.ra Controparte_1 Controparte_4
3 in qualità di garante della sia la mancata partecipazione all'incontro di mediazione – Parte_1 avente ad oggetto le “somme dovute per contratto di finanziamento n. 4300516-1116169088” - da parte della opponente, che in tale sede avrebbe potuto ben argomentare le sue difese. L'assenza ingiustificata all'incontro depotenzia, quindi, il fondamento delle già generiche censure mosse in questa sede in relazione alla stipula del contratto di finanziamento e di conto corrente ordinario con Controparte_3
identificato con il n. 1116169088.
[...]
Si possono, quindi, ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria di € 1.895,82 relativa al rapporto n. 1116169088. Invece, in relazione al rapporto n. 4300516 è stata depositata una lista movimenti da cui, però, risulta solo l'addebito delle rate di “finanziamento” a decorrere dal 3.2.2012, e non la somma erogata in favore della cfr. all. 4 fascicolo monitorio). Non vi è, quindi, prova del perfezionamento del negozio, Parte_1 né peraltro è stato dedotto dalla 'ammontare della somma finanziata. Controparte_1
In relazione a tale rapporto negoziale non può dirsi raggiunta la prova del titolo costitutivo a fondamento della domanda di condanna per € 13.896,15 che, perciò, deve essere in parte qua rigettata.
4. Nel rispetto di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. S.U. del 31.10.2022 n. 32061) le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore del decisum (art. 5 D.M. cit.), compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, sia per la fase monitoria, sia per la fase di opposizione, che segue i parametri medi per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella istruttoria, da liquidare in base ai parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.895,82, oltre interessi legali Controparte_1 maturandi dal 3.3.2022 sulla sola sorte capitale sino al soddisfo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 358/2022 del Tribunale di Terni;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 2.694,00 per compensi (di cui € 2.127,00 per il giudizio di opposizione ed € 567,00 per la fase monitoria), € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.;
- condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di € Parte_1
118,50. Così deciso in data 20/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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