Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 26889
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Sentenza 19 dicembre 2014

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Nelle controversie distributive ex art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80), quando sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata, per la riassunzione del processo esecutivo, senza che il giudice dell'esecuzione abbia fissato termine perentorio a tal fine, trova applicazione non l'art. 627 cod. proc. civ. (regolante le opposizioni esecutive caratterizzate da un differente "petitum" rispetto alle opposizioni cosiddette distributive) ma, in difetto di apposita previsione normativa, l'art. 297 cod. proc. civ., sicché il termine per la riassunzione decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o di appello che abbia deciso la controversia distributiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 26889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26889
    Data del deposito : 19 dicembre 2014

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