Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
Nelle controversie distributive ex art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80), quando sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata, per la riassunzione del processo esecutivo, senza che il giudice dell'esecuzione abbia fissato termine perentorio a tal fine, trova applicazione non l'art. 627 cod. proc. civ. (regolante le opposizioni esecutive caratterizzate da un differente "petitum" rispetto alle opposizioni cosiddette distributive) ma, in difetto di apposita previsione normativa, l'art. 297 cod. proc. civ., sicché il termine per la riassunzione decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o di appello che abbia deciso la controversia distributiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 26889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26889 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2008/2011 proposto da:
IN RU [...], NI IE
[...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO N.41, presso lo studio dell'avvocato DI CIOMMO Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA LAMARINA giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ITALFONDIARIO SPA 00399750587, quale procuratore di CASTELLO FINANCE SRL, in persona dell'Avv. BUCCOLINI ANDREA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato GARGANI Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO FAGGIN, GIUSEPPE FANCHIN giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
SGC GESTIONE CREDITI SRL, CASSA RISPARMIO VENEZIA, BARCLAYS FINANCIAL SERVICE ITALIA, BARCLAYS FINANCIAL SERVICE, BETTANIN MAURIZIO, BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 09339391006;
- intimati -
nonché da:
BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 09339391006, in persona del Dott. LATINI PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO MACCALLINI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
NI IE [...], ITALFONDIARIO SPA 00399750587, IN RU [...], SGC GESTIONE CREDITI SRL, CASSA RISPARMIO VENEZIA, BARCLAYS FINANCIAL SERVICE ITALIA, BARCLAYS FINANCIAL SERVICE, BETTANIN MAURIZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1112/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/05/2010 R.G.N. 1701/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato FRANCESCO DI CIOMMO;
udito l'Avvocato FRANCO FAGGIN;
udito l'Avvocato ANTONELLA CARNEVALI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- ON NI e NE RU, debitori esecutati in una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza, eccepivano l'estinzione di quest'ultima, sostenendo che - essendosi svolto un incidente cognitivo (introdotto sia dagli stessi debitori che dal creditore intervenuto Banco Ambroveneto) per il quale era stata sospesa la procedura nella fase distributiva ed all'esito del quale era stata pronunciata una sentenza di appello, comunicata nel gennaio 2007 e passata in giudicato il 14 maggio 2007- il processo esecutivo si era estinto ai sensi dell'art. 627 c.p.c., perché era stato riassunto da Castello Finance s.r.l. con ricorso depositato l'8 novembre 2007, quindi oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza d'appello.
Il giudice dell'esecuzione rigettava l'eccezione di estinzione del processo esecutivo.
1.1.- I debitori proponevano reclamo contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il reclamo era respinto dal Tribunale di Vicenza con sentenza con la quale si escludeva che fosse applicabile l'art. 627 c.p.c., considerato norma volta a disciplinare soltanto la riassunzione a seguito di opposizione all'esecuzione e non a seguito di controversia ex art. 512 c.p.c. ; si aggiungeva che, comunque, nel caso di specie, la sentenza che aveva concluso questa controversia era stata di accoglimento delle istanze del creditore intervenuto, e quindi non si verteva nell'ipotesi di rigetto contemplata dall'art. 627 c.p.c.; si condannavano i reclamanti al pagamento delle spese del giudizio.
2.- Proposto appello dai ON - NE, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato i motivi di gravame concernenti il merito del reclamo;
ha accolto il motivo concernente la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese del primo grado di giudizio compensando per metà le spese del primo e del secondo grado, con condanna degli appellanti al pagamento della restante metà in favore degli appellati costituiti Banca Nazionale del Lavoro, rappresentata dalla procuratrice S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l., e Castello Finance s.r.l. (cessionaria dei crediti di Intesa Gestione Crediti, già Banca Intesa succeduta al Banco Ambroveneto), rappresentata dalla procuratrice Italfondiario S.p.A..
3.- ON NI e NE RU propongono ricorso con due motivi.
Italfondiario S.p.A., quale procuratrice di Castello Finance s.r.l., e Banca Nazionale del Lavoro SPA si difendono con distinti controricorsi;
quest'ultima propone ricorso incidentale con un motivo.
Gli altri intimati non si difendono.
I ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, come "violazione di legge", un errore nella qualificazione del procedimento concluso con la sentenza della Corte d'Appello n. 2022/06 come "sola opposizione ex art. 512 c.p.c.", sostenendosi che si sarebbe dovuto qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che si sarebbe perciò dovuto applicare l'art. 627 c.p.c.; pertanto, vi sarebbe stata una "errata valutazione dell'art. 624 c.p.c., ante riforma del 2005/2006, in riferimento agli artt. 615
e 512 c.p.c.". I ricorrenti dichiarano di voler censurare la "qualificazione" data dalla Corte d'Appello all'incidente cognitivo concluso con la sentenza n. 2022/06, a seguito della quale si è avuta la riassunzione del processo esecutivo, assumendo che il giudice di merito avrebbe (erroneamente) qualificato come controversia distributiva quella che, invece, si sarebbe dovuta qualificare come opposizione all'esecuzione. Svolgono quindi tutta una serie di argomenti volti a dimostrare tale ultimo assunto, dal quale fanno conseguire la contestazione della mancata applicazione dell'art. 627 c.p.c., ritenuto norma volta a disciplinare la riassunzione dopo il rigetto, appunto, dell'opposizione all'esecuzione. 2.- Il motivo è inammissibile.
Non risulta affatto dalla sentenza impugnata che la Corte d'Appello sia stata investita e, quindi, abbia deciso della questione così come posta col primo motivo di ricorso. La sentenza da conto del primo motivo di gravame esponendo, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che gli appellanti avevano dedotto "che la sentenza che decide sulla controversia ex art. 512, è di mero accertamento, ed è quindi assimilabile alla sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ... ricorrendo analoghe esigenze di speditezza ...". Nella parte motiva, affronta quindi, in coerenza con questa lettura del motivo di gravame, la verifica della tesi degli appellanti per cui si dovrebbe presupporre "... che l'incidente ex art. 512 c.p.c., sia assimilabile ad un'opposizione all'esecuzione, anche ai fini della riassunzione della procedura esecutiva" e rigetta il motivo, escludendo qualsivoglia analogia tra la controversia distributiva e l'opposizione all'esecuzione (per come si dirà trattando del secondo motivo di ricorso).
L'interpretazione che la Corte d'Appello ha dato all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado trova pieno riscontro nel testo dell'atto appello riportato integralmente dalla pagina 29 alla pagina 35 del ricorso.
In particolare, il primo motivo d'appello, pur essendo intitolato come "errore nella qualificazione giuridica del procedimento ex art. 512 c.p.c. - errata applicazione dell'art. 291 c.p.c.", è volto a sostenere le ragioni - ripetute nel secondo motivo del presente ricorso per cassazione - per le quali gli appellanti, dando per scontato che nel caso di specie si fosse svolta una controversia distributiva, tuttavia, ritengono che, dopo la conclusione del relativo giudizio con sentenza di appello, si sarebbe dovuto applicare l'art. 627 c.p.c.. Evidente è la differenza della questione posta con l'atto di appello (e, come si dirà, col secondo motivo del presente ricorso), concernente l'applicabilità, in astratto, alla controversia distributiva - ed alla sospensione che ne è seguita nel processo esecutivo - della medesima disciplina dettata per il giudizio di opposizione all'esecuzione - e per la riassunzione del processo esecutivo dopo la definizione dell'incidente cognitivo con la sentenza di appello - e la questione, posta invece, col primo motivo di ricorso, concernente la qualificazione dell'azione avanzata, in concreto, dai debitori esecutati (come opposizione all'esecuzione piuttosto che come controversia distributiva), nel giudizio presupposto dal presente.
In conclusione, col primo motivo di ricorso, viene prospettata una questione del tutto nuova, che, concernendo l'interpretazione della contestazione fatta valere dagli opponenti nel giudizio presupposto (vale a dire nel giudizio concluso con la sentenza n. 2022/06), avrebbe dovuto costituire oggetto di apposito motivo di reclamo davanti al tribunale e che comunque, importando valutazioni riservate al giudice di merito, non può trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di legittimità, per come eccepito anche dalle parti resistenti.
Esula pertanto dall'ambito di questo giudizio anche la questione del rapporto tra controversia distributiva ed opposizione all'esecuzione e dell'ammissibilità o meno del concorso delle azioni, nonché della delimitazione dei rispettivi ambiti, quando le contestazioni siano avanzate dal debitore esecutato in sede di distribuzione del ricavato.
La Corte d'Appello ha preso le mosse dalla constatazione, in punto di fatto, che la sentenza n. 2022/06 abbia concluso una controversia distributiva ed abbia rigettato - per quanto qui rileva - le contestazioni mosse dai debitori ON e NE in sede di distribuzione del ricavato, pur avendo accolto quelle avanzate da uno dei creditori intervenuti. Tali dati fattuali non risultano essere stati contestati con l'atto di appello, sicché il giudice di secondo grado li ha dati per presupposti ed ha deciso i motivi di appello esclusivamente in punto di diritto, con gli argomenti di cui si dirà trattando del secondo motivo.
Il primo motivo pone, invece, per la prima volta in sede di legittimità, la questione di fatto della qualificazione della controversia presupposta (cioè quella conclusa con la sentenza n. 2022/06), e perciò, come anticipato, è inammissibile poiché nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (cfr., tra le altre, Cass. n. 1474/07). 3.- Col secondo motivo, si deduce falsa applicazione degli artt. 624 e 627 c.p.c., con riferimento all'art. 512 c.p.c., nonché "potere direttivo assoluto ed esclusivo del gè - violazione del principio di accelerazione del processo esecutivo".
I ricorrenti sostengono che, ove si ritenesse che la sentenza n. 2022/06 abbia concluso in appello un giudizio introdotto ai sensi dell'art. 512 c.p.c., si dovrebbe comunque ritenere applicabile, ai fini della riassunzione del processo esecutivo, l'art. 627 c.p.c.. Orbene, dal momento che - come detto trattando del primo motivo di ricorso - è oramai accertato che l'incidente cognitivo concluso con detta sentenza fosse una controversia distributiva, la questione di diritto da delibare è proprio quella dell'applicabilità dell'art. 627 c.p.c., in caso di riassunzione del processo esecutivo sospeso per la definizione di una controversia distributiva. 3.1.- La Corte d'Appello l'ha risolta sostenendo che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 512 c.p.c., differisce radicalmente da una sentenza che decide su un'opposizione all'esecuzione, poiché la relativa contestazione non è destinata a paralizzare o a rendere improcedibile l'esecuzione; che nemmeno è ravvisabile un'identica ratio, rappresentata dalla medesima esigenza di speditezza, tra le due ipotesi di riassunzione della procedura esecutiva, poiché, nel caso di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, il legislatore, facendo decorrere il termine da un momento precedente il passaggio in giudicato, ha inteso scoraggiare iniziative strumentali e dilatorie del debitore, mentre nella seconda la permanenza del contrasto sull'esistenza o sull'ammontare di uno o più crediti o sulla sussistenza di diritti di prelazione - potrebbe consigliare di attendere un accertamento coperto da giudicato prima di eseguire il riparto;
che, a riprova di ciò, nella vigenza dell'art. 624 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, la sospensione dell'esecuzione era solo facoltativa in caso di opposizione all'esecuzione, mentre era obbligatoria in caso di controversia distributiva (pur essendo prevista un'alternativa tra sospensione parziale e totale); che la controversia distributiva, anche quando introdotta dal debitore esecutato, non può riguardare l'an exequendum, ma solo l'esistenza e l'entità dei crediti al fine di regolarne il concorso e, tutt'al più, allo scopo di ottenere il residuo della somma ricavata, come da giurisprudenza di legittimità richiamata.
Ha perciò concluso per l'inapplicabilità dell'art. 627 c.p.c. ed ha rinvenuto la disciplina della riassunzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 512 c.p.c., nell'art. 297 c.p.c.. Questo, benché collocato tra le disposizioni relative al processo di cognizione, è stato ritenuto suscettibile di applicazione analogica per colmare le lacune del processo esecutivo, essendo la disciplina del primo la più completa ed esauriente tra quelle previste dal codice di rito e dalle leggi speciali. Ne ha fatto seguire l'affermazione della tempestività della riassunzione effettuata, nel caso di specie, entro il termine di sei mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la controversia ex art. 512 c.p.c. e quindi il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo.
3.2.- Le critiche dei ricorrenti sono esposte nei termini seguenti:
il principio di accelerazione del processo esecutivo dovrebbe valere anche in caso di controversia distributiva, poiché identica è la ratio, posta nell'interesse dei creditori, soprattutto quando le contestazioni sono mosse dal debitore esecutato (che potrebbe avvalersi di tale mezzo per ritardare la soddisfazione dei creditori);
- la sentenza è in conflitto col principio espresso dalla Corte di Cassazione nel precedente n. 17452 del 31 luglio 2006;
- il principio di diritto - che è quello per il quale, quando il giudice dell'esecuzione si avvalga della sospensione dell'intero processo, la ripresa di questo può avvenire soltanto ai sensi dell'art. 627 c.p.c. - troverebbe riscontro nella collocazione sistematica di questa norma e nei rapporti e rimandi tra la stessa e gli artt. 624 e 512 c.p.c.;
soltanto laddove l'art. 624 c.p.c., non è espressamente richiamato, come per l'art. 548 c.p.c., si applicherebbe l'art. 297 c.p.c. (cfr. Cass. n. 7760/07);
- il processo esecutivo è sempre fondato sul principio della speditezza e su quello di esclusivo potere del g.e. anche allorché si controverta in materia di distribuzione del ricavato, alla stregua di quanto affermato, tra le varie, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13571 del 21 luglio 2004. I ricorrenti aggiungono ulteriori considerazioni volte a sostenere che la Corte d'Appello avrebbe errato nella valutazione della natura della procedura ex art. 512 c.p.c. e della relativa sentenza, che, non avendo effetti esterni al processo esecutivo ed essendo di accertamento, anche quando accoglie l'opposizione c.d. distributiva, sarebbe assoggettabile alla disciplina prevista per la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, che pure ha natura di sentenza di accertamento.
3.3.- Nei controricorsi si osserva, in aggiunta a quanto già rilevato dalla Corte d'Appello, che l'art. 624, comma 2, ed, in relazione, l'art. 512 c.p.c., comma 2, nei testi applicabili ratione temporis, prevedevano l'obbligatorietà della sospensione della distribuzione, parziale o totale, del ricavato dalla vendita forzata, sicché la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta a quella della sospensione necessaria del processo, disciplinata dall'art. 295 c.p.c.. Sia per questa ragione, sia perché la controversia ex art. 512 c.p.c., è comunque un ordinario giudizio di cognizione, secondo i resistenti, si dovrebbero applicare le norme di quest'ultimo, in particolare l'art. 297 c.p.c.. Si rileva, inoltre, che le sentenze di legittimità menzionate in ricorso non sarebbero pertinenti poiché riferite a casi di sospensione facoltativa disposta a seguito di opposizione all'esecuzione, mentre la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto non applicabile l'art. 627 c.p.c., in caso di riassunzione del processo sospeso per opposizione agli atti esecutivi, nonché alle controversie ex art. 548 c.p.c. e, di conseguenza, la norma dovrebbe ritenersi non applicabile alle controversie ex art. 512 c.p.c.. 4.- Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Giova premettere che il giudizio concluso con la sentenza della Corte d'Appello n. 2022/06 è interamente disciplinato dall'art. 512 c.p.c., così come vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2006, in quanto instaurato in data precedente il 1 marzo 2006 (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 12482/13, nel senso che "il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3-sexies, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80 (come modificato dal D.L. 20 dicembre 2005, n. 213, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51), nel prevedere l'applicabilità del novellato art. 512 c.p.c.,
anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore, comporta che le nuove modalità procedimentali, in difetto di previsione di retroattività, si applichino alle controversie distributive, insorte successivamente al 1 marzo 2006, anche concernenti esecuzioni già pendenti a quella data"; cfr. già Cass. ord. n. 860/11, n. 17985/11, n. 19701/12, n. 23747/12, nonché Cass. n. 23281/11 e n. 10866/12).
Parimenti, la sospensione, disposta dal giudice dell'esecuzione con ordinanza depositata il 2 dicembre 2000 (riportata alla nota 4 della pagina 17 del ricorso), ai sensi degli artt. 512 e 598 c.p.c., è disciplinata, ratione temporis, dall'art. 512 c.p.c., comma 2 e dall'art. 624 c.p.c., comma 2, nei testi vigenti prima delle modifiche apportate con l'intervento normativo su menzionato. Quindi, le ragioni della presente decisione si fondano sui seguenti testi di legge:
art. 512 c.p.c., comma 2: "Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa";
art. 624 c.p.c., comma 2: "Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'art. 512".
4.1.- Quest'ultima norma va letta tenendo presente la disposizione dell'art. 624 c.p.c., comma 2, secondo cui "se è proposta opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615, comma 2 e art. 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte, il processo con cauzione o senza".
I tratti distintivi delle due fattispecie, quali emergono dal confronto tra i due commi dell'art. 624 c.p.c., sono dati non solo e non tanto dalla facoltatività della sospensione del processo esecutivo in caso di opposizione esecutiva e dall'obbligatorietà della sospensione, invece, in caso di opposizione c.d. distributiva (come sottolineato dalle parti resistenti, ma messo in discussione da una recente pronuncia di questa Corte: cfr. Cass. n. 15654/13), quanto piuttosto dal fatto che, in tale secondo caso, la sospensione ha ad oggetto "la distribuzione della somma ricavata". Giova precisare che questa conclusione non contrasta con la lettera dell'art. 512 c.p.c., laddove prevede che, in alternativa alla sospensione parziale della "distribuzione", il giudice possa sospendere totalmente "il procedimento". Ed invero la questione non è terminologica ma è piuttosto concettuale, essendo rilevanti sia la fase del processo in cui la controversia e quindi la sospensione vengono a collocarsi, sia l'oggetto delle contestazioni. Quando queste, pur riguardando la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti (vale a dire questioni proponibili anche con opposizione all'esecuzione da parte del soggetto esecutato), prendano tuttavia come punto di riferimento il progetto di distribuzione, essendo il processo oramai pervenuto alla fase satisfattiva, tutto ciò che può essere sospeso è nient'altro che la distribuzione, vale a dire soltanto la ripartizione del ricavato tra i creditori e/o la consegna al debitore (o al terzo che ha subito l'espropriazione) dell'eventuale residuo della somma ricavata.
La diversità di situazioni processuali determinate dalle due ipotesi di sospensione è ancor più evidente se si tengono in considerazione i testi dell'art. 512 c.p.c., comma 2 e dell'art. 624 c.p.c., comma 2, quali risultano dopo le sostituzioni effettuate con il D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, rispettivamente lett. e) n. 9 e lett. e)
n. 42, convertito nella L. n. 80 del 2005. Il primo, infatti, precisa che, in caso di controversia distributiva, il giudice "può" sospendere, in tutto o in parte, "la distribuzione della somma ricavata"; il secondo, a sua volta, dopo avere stabilito la reclamabilità del provvedimento di sospensione nell'un caso (opposizione esecutiva) la estende all'altro (opposizione c.d. distributiva), prevedendo che la disciplina sul reclamo "si applica" anche "al provvedimento di cui all'art. 512, comma 2", così distinguendo espressamente tale ultimo provvedimento da quello che sospende il processo esecutivo in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione.
4.2.- Le conseguenze della sospensione nell'uno o nell'altro caso non possono coincidere perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non sono tra loro totalmente assimilabili le opposizioni esecutive e le opposizioni c.d. distributive.
È vero che - come pure osservato dalla Corte d'Appello - la distinzione tra le une e le altre si prospetta come problematica quando le contestazioni sulla sussistenza (e/o sull'ammontare) dei crediti vengano poste dal debitore esecutato, una volta che il processo sia giunto alla fase distributiva. Tuttavia, a prescindere dalla questione dell'ammissibilità del concorso dei rimedi (della quale, come detto trattando del primo motivo, non è dato occuparsi in questa sede), l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla diversità tra opposizione ex art. 615 c.p.c., ed opposizione ex art. 512 c.p.c., va qui ribadito affermandosi che è differente l'oggetto delle due impugnazioni (o meglio, il petitum di ciascuna delle due opposizioni), l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615), sicché l'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 c.p.c., vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 c.p.c., nella fase di distribuzione, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata al fine di impedire l'espropriazione, ma soltanto la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (cfr., oltre a Cass. n. 5961/01, citato in sentenza, anche, di recente, Cass. ord. n. 22310/11 e Cass. n. 10866/12 e n. 22642/12; cfr. anche Cass. n. 15654/13, che anzi accentua la diversità tra i due rimedi, escludendo l'ammissibilità del loro concorso quando il processo sia giunto alla fase distributiva). La diversità delle opposizioni esecutive rispetto alle opposizioni c.d. distributive, già palesata dai differenti criteri di ripartizione della competenza ex art. 17 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10866/12 cit., in motivazione), risulta attualmente dalla modifica procedimentale apportata, per i giudizi introdotti a far data dal 1 marzo 2006, dalla sostituzione dell'art. 512 c.p.c., comma 1, attuata col D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, su cui si tornerà.
Siffatta differente natura è altresì resa evidente dalla considerazione che, anche quando le contestazioni in sede di distribuzione vengono accolte, il processo esecutivo non si può arrestare ma deve comunque proseguire, se non altro per la consegna del residuo del ricavato della vendita al debitore, qualora sia stato quest'ultimo a contestare il progetto di distribuzione. Laddove, invece, come pure rilevato dalla Corte d'Appello, in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione il processo esecutivo sospeso non può proseguire (quanto meno nei confronti del creditore o dei creditori il cui diritto a procedere in executivis è stato escluso;
ovviamente è fatta salva l'eventualità che nel processo esecutivo vi siano altri creditori muniti di titolo esecutivo rispetto ai quali lo stesso processo ben può proseguire: cfr. Cass. S.U. n. 61/ 14). In sintesi, proposte una o più contestazioni al progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., sia che le stesse vengano accolte sia che vengano rigettate, non si può prescindere da una ripresa dell'attività esecutiva dinanzi al giudice dell'esecuzione; invece, proposta l'opposizione all'esecuzione (o di terzo all'esecuzione), la ripresa del processo esecutivo è condizionata dall'esito del giudizio oppositivo, poiché soltanto in caso di rigetto questo può riprendere, essendo destinato, invece, alla definitiva estinzione in caso di accoglimento dell'opposizione. 4.3.- La diversità dei rimedi comporta che alle controversie distributive non si applichi l'art. 627 c.p.c., espressamente dettato per l'ipotesi di rigetto dell'"opposizione".
Ed invero non ricorrono i presupposti ne' dell'interpretazione analogica ne' di quella estensiva (che tende a comprendere nella portata concreta della norma i casi anche implicitamente considerati, purché risultanti dalla ratio della disposizione). L'art. 627 c.p.c., infatti, è una norma che presuppone una sospensione del processo esecutivo tale che la relativa ripresa sia condizionata, come detto, dall'esito dell'opposizione, di modo che soltanto qualora questa sia rigettata si possa porre la questione della riassunzione del processo e delle conseguenze dell'omissione o dell'intempestività della riassunzione.
Questa eventualità consente di comprendere la ratio sottesa alla disposizione, volta ad affrettare la ripresa del processo esecutivo:
ed invero, se l'iniziativa del debitore (o del terzo) opponente sia stata accertata come infondata con una sentenza d'appello, ha ragion d'essere l'accelerazione rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che abbia rigettato, appunto, l'opposizione, poiché il processo esecutivo deve necessariamente riprendere per la conclusione della fase di liquidazione. Analoga esigenza di celerità non si pone, invece, nel caso di rigetto della contestazione relativa alla distribuzione del ricavato, quando l'unica attività da compiersi sia oramai quella del riparto e, per di più, questa debba essere compiuta secondo i criteri risultanti dalla sentenza che abbia definito la controversia distributiva.
Nè in senso contrario si può argomentare dal precedente di cui a Cass. n. 2063/69, poiché, come pure rilevato dalla Corte d'Appello, il cenno all'art. 627 c.p.c., è contenuto in un obiter dictum, essendo la questione ivi esaminata dal giudice di legittimità quella della possibilità di disporre nuove sospensioni del processo esecutivo dopo che la controversia instaurata ai sensi dell'art. 512 c.p.c., si fosse estinta.
A maggior ragione, non vi è alcun contrasto con i precedenti, relativi alla riassunzione dopo la sospensione disposta a seguito di opposizione all'esecuzione (tra i quali Cass. n. 13571/04, citato in ricorso, cui adde, di recente, Cass. n. 24447/11), dei quali perciò non è dato occuparsi.
5.- La conclusione sopra raggiunta non contrasta affatto, a parere del collegio, nemmeno con i precedenti che sono citati in ricorso al fine di sostenere che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe andata in senso contrario, in casi analoghi al presente, specificamente in riferimento alla riassunzione del processo esecutivo sospeso per opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 618 c.p.c.. Sulla questione si segnalano Cass. n. 1192/1975, n. 4278/91, n. 8251/91, n. 17452/06, che sono tutte nel senso che in caso di sospensione disposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c., il processo esecutivo resta assoggettato al regime delineato dagli artt. 626, 627, 630 e 298 c.p.c., ed in particolare la sua ripresa può avvenire soltanto con la riassunzione nel termine previsto, a pena di estinzione, dall'art. 627 c.p.c., vale a dire non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ed invero, trattandosi di sentenza emessa in unico grado, ai sensi del menzionato art. 618 c.p.c., si è ritenuto che la sospensione duri sino al suo passaggio in giudicato in senso formale allorquando avverso la sentenza stessa sia stata proposta impugnazione nei modi previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 8251/91). La ratio di tale orientamento giurisprudenziale viene, nella motivazione delle decisioni appena richiamate (ed in specie in Cass. n. 4278/91), chiaramente individuata nell'ammissibilità, anche in caso di opposizione agli atti esecutivi, del provvedimento di sospensione del processo esecutivo (non previsto espressamente nel testo dell'art. 618 c.p.c., vigente prima della modifica apportata dalla L. n. 52 del 2006, art. 15, che invece ha novellato il secondo comma prevedendo il relativo potere del giudice dell'esecuzione: cfr. Cass. n. 17452/06) e nella sostanziale equiparazione della situazione processuale di sospensione del processo ai sensi dell'art. 618 c.p.c., a quella derivante dalla sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c..
Si tratta di un'equiparazione che, per quanto detto sopra, va esclusa in caso di sospensione disposta ai sensi dell'art. 512 c.p.c., comma 2. Non sono perciò pertinenti le deduzioni svolte dai ricorrenti con riguardo alla giurisprudenza relativa alla sospensione a seguito di opposizione agli atti esecutivi.
Piuttosto, la questione dell'estensione del regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi potrebbe essere posta con riferimento alla norma dell'art. 512 c.p.c., come risultante dopo la modifica apportata dal citato D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, che prevede la decisione della controversia distributiva con ordinanza impugnabile "nelle forme e nei termini dell'art. 611, comma 2". L'inapplicabilità della nuova norma al caso di specie, ratione temporis, rende tuttavia superfluo ogni ulteriore approfondimento.
6.- Esclusa l'applicazione dell'art. 627 c.p.c., occorre individuare la disciplina della riassunzione del processo esecutivo nel quale la distribuzione del ricavato sia stata sospesa, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., fino alla definizione del giudizio sulla controversia distributiva svoltosi secondo il rito ordinario e concluso con sentenza d'appello.
Corretto è il richiamo che la Corte d'Appello ha fatto al precedente di questa Corte di cui alla decisione n. 7760 del 2007, con la quale si è affermato che ove non sia stata pronunciata sentenza di appello di rigetto dell'opposizione, risulta inapplicabile la norma dell'art. 627 c.p.c. e, con riferimento al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, "mancando nell'art. 549 c.p.c., una alternativa alla ipotesi di fissazione, da parte del giudice, del termine per la riassunzione, devesi far applicazione della norma dell'art. 291 c.p.c., stante la sostanziale assimilabilità di questa ipotesi alla fattispecie della sospensione ex art. 295 c.p.c., cosicché il termine decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza resa nella controversia che abbia determinato la sospensione del processo esecutivo" (sostanzialmente confermata, sul punto, da Cass. n. 23325/10). Sebbene riferita alla diversa fattispecie del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la ratio sottesa alla decisione appena richiamata ben può essere estesa all'ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato del processo esecutivo, disposta ai sensi dell'art. 512 c.p.c.. Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione non abbia fissato un termine perentorio per la riassunzione del processo esecutivo nel quale sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione del ricavato, la norma applicabile, in mancanza di un'apposita previsione, è quella dell'art. 297 c.p.c., poiché trattasi di disposizione che, sebbene dettata per il processo di cognizione, si presta a regolare anche il processo esecutivo, qualora ricorra un'analogia di situazione processuale.
L'art. 512 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede lo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione (cfr., tra le tante, Cass. n. 11052/09), dalla cui definizione non si può prescindere per iniziare o completare la distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata, che va effettuata secondo i criteri dettati dalla sentenza che definisce la controversia distributiva. Pertanto, la situazione processuale ben può essere assimilata alla fattispecie dell'art. 295 c.p.c.. Va perciò affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 627 c.p.c., che stabilisce che in mancanza del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione, non è applicabile al caso della riassunzione del processo esecutivo nel quale sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata ai sensi dell'art. 512 c.p.c., nel testo vigente prima della sostituzione effettuata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005. Pertanto, in caso di mancata fissazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del termine per la riassunzione, devesi far applicazione della norma dell'art. 297 c.p.c., cosicché il termine decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o d'appello che abbia deciso la controversia distributiva". Nei giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, il testo dell'art. 297 c.p.c., applicabile, ratione temporis, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58 è quello vigente prima della modifica apportata dall'art. 46, comma 12, di quest'ultima legge: il termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso è perciò quello di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia distributiva.
Poiché non è in discussione che, nel caso di specie, il processo esecutivo sia stato riassunto da Castello Finance s.r.l. nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza d'appello che ha definito la controversia distributiva e poiché la Corte d'Appello ha fatto applicazione della disciplina richiamata nell'enunciato principio di diritto, il ricorso principale va rigettato. 7.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Banca Nazionale del Lavoro deduce il vizio di violazione dell'art. 92 c.p.c. ed il vizio di motivazione relativamente al capo della sentenza col quale la Corte d'Appello ha compensato per metà le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Il motivo è infondato.
Non vi è violazione di legge, perché la norma applicabile ratione temporis (avuto riguardo alla data di presentazione del reclamo ex art. 630 c.p.c., col quale è stato introdotto il presente giudizio), è quella risultante dalla modifica apportata all'art. 92 c.p.c., dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), che prescrive che i giusti motivi di compensazione debbano essere "esplicitamente indicati nella motivazione".
Ebbene, la Corte territoriale, per come riconosce anche la ricorrente, ha esplicitamente indicato i motivi di compensazione, così argomentando: "... trattasi infatti, come emerge dalle considerazioni sopra svolte sulla natura della controversia ex art. 512 c.p.c., di questione complessa e su cui non esistono precedenti giurisprudenziali specifici (salvo quello rappresentato da Cass. 69/2063, che semmai pareva confortare la tesi degli appellanti) e quindi pare equo compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ...".
7.1.- La motivazione, oltre che esplicita, per come richiesto dall'art. 92 c.p.c., comma 2, è congrua e logica. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non è affatto smentita dal precedente n. 7760 del 29 marzo 2007, poiché - per come risulta anche da quanto detto trattando del secondo motivo del ricorso principale - questa sentenza si è occupata della diversa fattispecie della sospensione del processo esecutivo disposta per la pendenza del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., sicché non è sbagliata la considerazione del giudice di merito circa la mancanza di precedenti specifici.
L'unico motivo del ricorso incidentale va perciò rigettato. 8.- Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate applicando il criterio della soccombenza sul ricorso principale, avuto riguardo alla palese inammissibilità del primo motivo ed all'infondatezza del secondo. Pertanto, i ricorrenti principali vanno condannati a rimborsare, a ciascuna delle parti resistenti, le spese così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi, rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, per ciascuno dei resistenti, nell'importo di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014