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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2024, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10182 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, n. in Napoli il 7.3.1964, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe C.F._1
Brandi, domiciliatario in Napoli, alla Piazza degli Artisti, 27;
-Attrice-
E
, nata in [...] il [...], residente in [...], CP_1
alla via Lepanto 46;
, n. in Napoli il 23.7.1966, residente in [...], CP_2
alla via M. Caravaggio, 144;
-Convenute contumaci-
Conclusioni: per l'attrice: “riportandosi a tutto quanto … dedotto, eccepito e richiesto, preso atto del Progetto di distribuzione del ricavato della vendita … avverso il quale non è stata sollevata alcuna osservazione/eccezione, si riporta alle conclusioni rassegnate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, con particolare riferimento alla lettera c). Si chiede, altresì, di porre a carico della massa le competenze legali spettanti al … procuratore come da nota spese comunicata al Notaio ”. Persona_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 Con sentenza non definitiva n. 7983/2022 depositata l'11.9.2022, il
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda di divisione dell'eredità relitta da proposta Persona_2
da nei confronti di e , Parte_1 CP_1 CP_2
ha dichiarato:
-. aperta la successione ab intestato di nata a [...] Persona_2
l'1.4.1942 e ivi deceduta il 16.4.2009;
-. che il patrimonio relitto da è costituito da un Persona_2
appartamento sito in Napoli, alla via Lepanto 46, composto da tre vani ed accessori, ubicato al V piano della scala “B”, int. 13, in NCEU di
Napoli alla sez. CHI, fg. 8, p.lla 581, sub 90;
-. che “il complessivo valore della massa ereditaria “è pari a €
205.000,00;
-. che le quote del patrimonio ereditario spettanti alle parti “sono le seguenti: NO NA (1/3), NO UC (1/3), NO IE
(1/3)”;
-. “non comodamente divisibili i beni relitti”.
Ha disposto, quindi, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, per le operazioni di vendita, riservando all'esito la decisione sul rendiconto e il regolamento delle spese di lite.
Si è proceduto, quindi, alle operazioni di vendita del bene, delegate al notaio con ordinanza dell'11.9.2022. Persona_1
Il 30.5.2023 il bene in vendita è stato definitivamente aggiudicato all'offerente per il prezzo di € 159.110,00, Parte_2
oltre spese di trasferimento.
Versato il saldo prezzo da parte dell'aggiudicataria in data 31.8.2023, alla stessa è stata trasferita la piena proprietà dell'immobile con decreto di trasferimento del 29.9.2023.
Con decreto del 29.9.2023, inoltre, è stata revocata l'ammissione di dal beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato al Parte_1
quale era stata ammessa in via provvisoria con delibera dell'8.3.2016 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 3 Tanto premesso, il ricavato della vendita va ripartito tra le condividenti, secondo le quote indicate nella sentenza non definitiva.
A tal fine, è stato depositato in data 12.1.2024 dal notaio delegato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
L'attrice, unica parte costituita, non ha formulato contestazioni al progetto di distribuzione. Peraltro, poiché le parti contumaci non sono comparse all'udienza di approvazione del piano di riparto e non potendo, pertanto, essere dichiarato esecutivo il piano di riparto, non potendo lo stesso dirsi non contestato, lo stesso va approvato con sentenza.
Peraltro, non vanno inseriti nel piano di riparto i compensi liquidati al
CTU, atteso che gli stessi, come riferito dal notaio delegato, sono già stati pagati dallo Stato in costanza di ammissione di parte attrice al
Patrocinio a Spese dello Stato.
Per le esposte ragioni, va approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita depositato il 12.1.2024. Dalla somma di
€ 159.110,00 ricavata dalla vendita, pertanto, vanno detratte le spese specificamente indicate nel piano di riparto e la somma residua, pari a euro 149.707,48 andrà attribuita nella misura di un terzo ciascuna a:
euro 49.902,49 Parte_1
euro 49.902,49 CP_1
euro 49.902,49. CP_2
Così approvato il piano di riparto depositato il 12.1.2024, lo stesso va dichiarato esecutivo, ordinando al notaio delegato di provvedere al pagamento delle singole quote, con onere al notaio delegato, all'esito dei mandati di pagamento, di depositare relazione sulla chiusura della fase liquidatoria con allegazione dei relativi bonifici.
Il notaio delegato, infine, va autorizzato alla chiusura del c/c intestato alla procedura all'esito dei pagamenti.
È fondata, inoltre, la domanda dell'attrice di condanna di CP_1
al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno
[...]
subito per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile in comunione. 4 Invero, le risultanze istruttorie (la CTU espletata e il certificato di residenza in atti) danno conto della occupazione in via esclusiva da parte di dell'immobile de quo. CP_1
La domanda di risarcimento danni, peraltro, va limitata al periodo dal
6.6.2016 (data di ricezione, da parte di , della richiesta CP_1
stragiudiziale di risarcimento danni) alla data di deposito della CTU.
Il danno va commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso (cfr. Cass. sez. II, 31 luglio 2019 n. 20708), valore locativo che può essere stimato, secondo le condivisibili valutazioni operate dal CTU, in € 796,88 per sette mesi per l'anno 2016, in € 768,75 per 12 mesi per l'anno 2017, e in €
750,00 per 14 mesi dall'1.1.2018 alla data di deposito della CTU, per un totale di € 25.303,16.
, pertanto, va condannata al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8.434,39 (pari a 1/3 a lei spettante Parte_1
del complessivo risarcimento di € 25.303,16) a titolo di risarcimento danni da occupazione in via esclusiva dell'appartamento in oggetto.
Quanto infine alla ripartizione delle spese di giudizio, da liquidare con la presente sentenza definitiva, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 22903 dell'8.10.2013).
E poiché, nel caso di specie, non vi è prova di eccessive pretese o resistenze alla domanda di divisione, le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di tutte le condividenti, secondo le rispettive quote ereditarie indicate nella sentenza parziale sopra citata.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Approva il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita depositato in data 12.1.2024 e lo dichiara esecutivo, con ordine al notaio delegato di provvedere al pagamento delle singole quote e con onere allo stesso, all'esito dei mandati di pagamento, di depositare relazione sulla chiusura della fase liquidatoria con allegazione dei relativi bonifici, autorizzando il notaio delegato alla chiusura del c/c intestato alla procedura all'esito dei pagamenti;
-. Condanna al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, della somma di € 8.434,39;
-. Pone a carico di tutte le condividenti, secondo le rispettive quote ereditarie indicate nella sentenza non definitiva indicata in parte motiva, le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in euro 7.616,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali se dovute come per legge.
Napoli, 29/06/2024 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10182 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, n. in Napoli il 7.3.1964, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe C.F._1
Brandi, domiciliatario in Napoli, alla Piazza degli Artisti, 27;
-Attrice-
E
, nata in [...] il [...], residente in [...], CP_1
alla via Lepanto 46;
, n. in Napoli il 23.7.1966, residente in [...], CP_2
alla via M. Caravaggio, 144;
-Convenute contumaci-
Conclusioni: per l'attrice: “riportandosi a tutto quanto … dedotto, eccepito e richiesto, preso atto del Progetto di distribuzione del ricavato della vendita … avverso il quale non è stata sollevata alcuna osservazione/eccezione, si riporta alle conclusioni rassegnate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, con particolare riferimento alla lettera c). Si chiede, altresì, di porre a carico della massa le competenze legali spettanti al … procuratore come da nota spese comunicata al Notaio ”. Persona_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 Con sentenza non definitiva n. 7983/2022 depositata l'11.9.2022, il
Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda di divisione dell'eredità relitta da proposta Persona_2
da nei confronti di e , Parte_1 CP_1 CP_2
ha dichiarato:
-. aperta la successione ab intestato di nata a [...] Persona_2
l'1.4.1942 e ivi deceduta il 16.4.2009;
-. che il patrimonio relitto da è costituito da un Persona_2
appartamento sito in Napoli, alla via Lepanto 46, composto da tre vani ed accessori, ubicato al V piano della scala “B”, int. 13, in NCEU di
Napoli alla sez. CHI, fg. 8, p.lla 581, sub 90;
-. che “il complessivo valore della massa ereditaria “è pari a €
205.000,00;
-. che le quote del patrimonio ereditario spettanti alle parti “sono le seguenti: NO NA (1/3), NO UC (1/3), NO IE
(1/3)”;
-. “non comodamente divisibili i beni relitti”.
Ha disposto, quindi, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, per le operazioni di vendita, riservando all'esito la decisione sul rendiconto e il regolamento delle spese di lite.
Si è proceduto, quindi, alle operazioni di vendita del bene, delegate al notaio con ordinanza dell'11.9.2022. Persona_1
Il 30.5.2023 il bene in vendita è stato definitivamente aggiudicato all'offerente per il prezzo di € 159.110,00, Parte_2
oltre spese di trasferimento.
Versato il saldo prezzo da parte dell'aggiudicataria in data 31.8.2023, alla stessa è stata trasferita la piena proprietà dell'immobile con decreto di trasferimento del 29.9.2023.
Con decreto del 29.9.2023, inoltre, è stata revocata l'ammissione di dal beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato al Parte_1
quale era stata ammessa in via provvisoria con delibera dell'8.3.2016 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 3 Tanto premesso, il ricavato della vendita va ripartito tra le condividenti, secondo le quote indicate nella sentenza non definitiva.
A tal fine, è stato depositato in data 12.1.2024 dal notaio delegato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
L'attrice, unica parte costituita, non ha formulato contestazioni al progetto di distribuzione. Peraltro, poiché le parti contumaci non sono comparse all'udienza di approvazione del piano di riparto e non potendo, pertanto, essere dichiarato esecutivo il piano di riparto, non potendo lo stesso dirsi non contestato, lo stesso va approvato con sentenza.
Peraltro, non vanno inseriti nel piano di riparto i compensi liquidati al
CTU, atteso che gli stessi, come riferito dal notaio delegato, sono già stati pagati dallo Stato in costanza di ammissione di parte attrice al
Patrocinio a Spese dello Stato.
Per le esposte ragioni, va approvato il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita depositato il 12.1.2024. Dalla somma di
€ 159.110,00 ricavata dalla vendita, pertanto, vanno detratte le spese specificamente indicate nel piano di riparto e la somma residua, pari a euro 149.707,48 andrà attribuita nella misura di un terzo ciascuna a:
euro 49.902,49 Parte_1
euro 49.902,49 CP_1
euro 49.902,49. CP_2
Così approvato il piano di riparto depositato il 12.1.2024, lo stesso va dichiarato esecutivo, ordinando al notaio delegato di provvedere al pagamento delle singole quote, con onere al notaio delegato, all'esito dei mandati di pagamento, di depositare relazione sulla chiusura della fase liquidatoria con allegazione dei relativi bonifici.
Il notaio delegato, infine, va autorizzato alla chiusura del c/c intestato alla procedura all'esito dei pagamenti.
È fondata, inoltre, la domanda dell'attrice di condanna di CP_1
al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno
[...]
subito per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile in comunione. 4 Invero, le risultanze istruttorie (la CTU espletata e il certificato di residenza in atti) danno conto della occupazione in via esclusiva da parte di dell'immobile de quo. CP_1
La domanda di risarcimento danni, peraltro, va limitata al periodo dal
6.6.2016 (data di ricezione, da parte di , della richiesta CP_1
stragiudiziale di risarcimento danni) alla data di deposito della CTU.
Il danno va commisurato al presumibile valore locativo dell'immobile illegittimamente occupato, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso (cfr. Cass. sez. II, 31 luglio 2019 n. 20708), valore locativo che può essere stimato, secondo le condivisibili valutazioni operate dal CTU, in € 796,88 per sette mesi per l'anno 2016, in € 768,75 per 12 mesi per l'anno 2017, e in €
750,00 per 14 mesi dall'1.1.2018 alla data di deposito della CTU, per un totale di € 25.303,16.
, pertanto, va condannata al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8.434,39 (pari a 1/3 a lei spettante Parte_1
del complessivo risarcimento di € 25.303,16) a titolo di risarcimento danni da occupazione in via esclusiva dell'appartamento in oggetto.
Quanto infine alla ripartizione delle spese di giudizio, da liquidare con la presente sentenza definitiva, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 22903 dell'8.10.2013).
E poiché, nel caso di specie, non vi è prova di eccessive pretese o resistenze alla domanda di divisione, le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di tutte le condividenti, secondo le rispettive quote ereditarie indicate nella sentenza parziale sopra citata.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Approva il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita depositato in data 12.1.2024 e lo dichiara esecutivo, con ordine al notaio delegato di provvedere al pagamento delle singole quote e con onere allo stesso, all'esito dei mandati di pagamento, di depositare relazione sulla chiusura della fase liquidatoria con allegazione dei relativi bonifici, autorizzando il notaio delegato alla chiusura del c/c intestato alla procedura all'esito dei pagamenti;
-. Condanna al pagamento in favore di , CP_1 Parte_1
per le causali di cui in motivazione, della somma di € 8.434,39;
-. Pone a carico di tutte le condividenti, secondo le rispettive quote ereditarie indicate nella sentenza non definitiva indicata in parte motiva, le spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in euro 7.616,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali se dovute come per legge.
Napoli, 29/06/2024 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE