Sentenza 19 luglio 2021
Ordinanza cautelare 1 settembre 2022
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/09/2025, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07321/2025REG.PROV.COLL.
N. 05713/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5713 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocata Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione III, 1 luglio 2021, n. 1766/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito per l’appellante l’avvocato Giuseppe Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza del T.a.r. per la Puglia che ha respinto il ricorso contro l’ingiunzione del Comune di Bari di ripristino dello stato dei luoghi e di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’esecuzione di lavori in assenza di titolo.
2. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune, eccependo l’irricevibilità dell’appello per tardività del deposito e comunque chiedendone il rigetto nel merito.
3. Con ordinanza 1 settembre 2022, n. 4303, il collegio ha preso atto della rinuncia dell’appellante all’istanza di concessione di misure cautelari.
4. All’udienza del 2 luglio 2025 l’appellante ha replicato all’eccezione d’irricevibilità del Comune sostenendo di aver depositato il ricorso inviandolo a un indirizzo p.e.c. comunque riferibile al Consiglio di Stato, ancorché diverso da quello utilizzabile per il p.a.t., e invocando la rimessione in termini per errore scusabile; inoltre, ha riferito di aver presentato una SCIA per sanare l’abuso e, essendo ancora pendente il procedimento presso il Comune, ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo o il differimento della trattazione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. La domanda di cancellazione della causa dal ruolo o di rinvio della relativa trattazione non può essere accolta, non rientrando la situazione esposta dall’appellante tra quei “casi eccezionali” che soli, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., consentono un differimento della discussione, perché il nuovo procedimento è incerto nei tempi e nell’esito.
6. Come eccepito dal Comune, l’appello è irricevibile per tardività del deposito, in quanto questo è avvenuto il 12 luglio 2022, oltre il termine – espressamente definito “perentorio” dall’art. 45 c.p.a. e “a pena di decadenza” dall’art. 94 c.p.a. – di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione, ossia, nella specie, dell’unica notificazione fatta via p.e.c. al Comune di Bari in data 1 giugno 2022.
7. La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta, non solo perché non è dimostrato l’invio a un indirizzo errato, ma anche perché comunque un simile errore non sarebbe scusabile, ossia dipendente da « oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto », come stabilito dall’art. 37 c.p.a.: invero, il p.a.t. è entrato in vigore per i nuovi ricorsi nel 2017 ed è stato esteso ai giudizi pendenti nel 2018, quindi nel 2022 rappresentava ormai l’ordinaria modalità di svolgimento della dinamica e degli adempimenti processuali.
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, l’appellante deve essere condannato a rifondere al Comune le spese di lite del grado, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Comune di Bari, nella misura di 3.000 euro, oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO