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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 405 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Noia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Allevato;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza del 28.05.2025 il Tribunale ha dichiarato il divorzio tra le parti.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori, le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 02.07.2025, concernenti l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, il versamento da parte di
[...]
della somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1
1 indici ISTAT, per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il diritto di visita del padre nei seguenti termini: “il papà terrà con sé le minori il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20:30, periodi in cui non c'è scuola dalle 16:00 alle 21:00, a fine settimana alterni dal sabato alle 11:00 fino alla domenica alle 20:30, 15 giorni d'estate da concordare entro il 15 giugno di ogni anno e le principali festività in modo alternato”.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 405 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Noia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte_1 C.F._2
Allevato;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza del 28.05.2025 il Tribunale ha dichiarato il divorzio tra le parti.
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei figli minori, le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 02.07.2025, concernenti l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, il versamento da parte di
[...]
della somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1
1 indici ISTAT, per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il diritto di visita del padre nei seguenti termini: “il papà terrà con sé le minori il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 20:30, periodi in cui non c'è scuola dalle 16:00 alle 21:00, a fine settimana alterni dal sabato alle 11:00 fino alla domenica alle 20:30, 15 giorni d'estate da concordare entro il 15 giugno di ogni anno e le principali festività in modo alternato”.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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