Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Sentenza 3 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/01/2022, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2022
N. 00001/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2020, proposto da
BU ME, rappresentata e difesa dall'Avvocato Arturo De Cataldo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Sava, via G. Garibaldi, n. 18;
contro
Comune di Lizzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni De Nigris, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Lizzano prot. n. 5151 del 23 aprile 2020, successivamente notificato, avente ad oggetto “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 3 del 5.2.2010 - P.E. 3802/2009 ”;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, propedeutico, presupposto o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente - che espone di avere ottenuto dal Comune di Lizzano il permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2010 per la realizzazione di un immobile da adibire a studio professionale, nonché di avere effettuato il 14 gennaio 2010 il versamento di euro 1.993,52 per oneri di urbanizzazione e di euro 2.677,47 per costo di costruzione, così come determinato dalla stessa Amministrazione al momento del rilascio del titolo edilizio - ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il provvedimento prot. n. 5151 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 3 del 5.2.2010 - P.E. 3802/2009 ”, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano ha chiesto il versamento dell’ulteriore importo di euro 10.723,00, a titolo di rettifica del costo di costruzione per il rilascio del suddetto permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2010, ai sensi della legge regionale pugliese n. 1/2007 e delle pertinenti deliberazioni della Giunta regionale pugliese n. 449/2006 e n. 2268/2008;
- ogni altro atto o provvedimento connesso, propedeutico, presupposto o consequenziale a quello impugnato.
Ha chiesto, altresì, l’accertamento della non debenza delle relative somme.
A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Infondatezza della pretesa della P.A. per intervenuta prescrizione;
2) Violazione di legge: art. 16 T.U.E. - Difetto di motivazione - Eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lizzano. Il civico Ente ha esibito la nota comunale prot. n. 453 del 10 gennaio 2020, relativa a precedente richiesta del ricalcolo delle somme per il costo di costruzione inerente al medesimo permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2010, dello stesso importo di euro 10.723,00; ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza 11 settembre 2020, n. 578, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dalla ricorrente, così testualmente argomentando:
<< appare fondata l’eccezione di prescrizione formulata preliminarmente dalla parte ricorrente, in quanto, nella fattispecie concreta in esame:
- il provvedimento di ricalcolo impugnato è stato adottato il 23 aprile 2020, a distanza di oltre dieci anni dal rilascio, da parte del Comune di Lizzano, del permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2010 (data di inizio della decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 del Codice Civile - “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”);
- non sembra rilevare, ai fini in questione, la nota prot. n. 453 del 10 gennaio 2020, essendo stata questa consegnata ad un indirizzo di residenza diverso da quello della ricorrente >>.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza del 28 aprile 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Va, innanzitutto, re melius perpensa rispetto alla precedente fase cautelare del giudizio, disattesa l’eccezione preliminare di intervenuta prescrizione, formulata in limine dalla ricorrente.
Ed invero, il Comune di Lizzano resistente ha depositato in giudizio la precedente nota comunale prot. n. 453 del 10 gennaio 2020, recante la costituzione in mora dell’interessata, contenente l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione/richiesta di adempimento, avente parimenti a oggetto “ Recupero delle somme non versate a titolo di contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire n. 3 del 5.2.2010 - P.E. 3802/2009 ”, per lo stesso importo di euro 10.723,00, che risulta inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata al soggetto “ricevente” il 21 gennaio 2020.
La ridetta nota comunale prot. n. 453 del 10 gennaio 2020, a ben vedere, è idonea a determinare l’interruzione del termine di prescrizione (ordinaria) per la riscossione dell’ulteriore importo del costo di costruzione, relativo al rilascio del permesso di costruire del 5 febbraio 2010, ex art. 2943, comma 3 del Codice Civile (secondo cui “ La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ”).
Ed invero, partendo dal presupposto che l’atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, nella fattispecie concreta in esame, la nota del 10 gennaio 2020 è stata inoltrata direttamente dal civico Ente al destinatario (la odierna ricorrente, appunto) a mezzo posta raccomandata, sia pure a un indirizzo (in Sava, alla via IV novembre, 119, coincidente con quello indicato nel permesso di costruire n. 3 del 2010) non più corrispondente a quello di attuale residenza della stessa, ma (e questa circostanza è dirimente) regolarmente consegnata/ritirata in data 21 gennaio 2020 senza alcun contestuale rilievo o contestazione da parte del “ricevente”, come risulta dal relativo avviso di recapito recante la data del 21 gennaio 2020, la sottoscrizione del “ricevente” e la firma dell’ “ incaricato della distribuzione ”, attestante l’avvenuta consegna/ritiro.
Si ricorda che l’art. 21 della Del. 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante “ Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale. (Delibera n. 385/13/CONS) ”, stabilisce, in particolare, quanto agli “ invii a firma”, che “ 1. …Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna è fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio. 2. Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l’avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio .... ”.
Non rileva, quindi, ai fini in questione, la successiva restituzione al Comune di Lizzano di detta raccomandata, “ integra come ricevuta ”, con nota datata 30 gennaio 2020, acquisita al protocollo comunale il 4 febbraio 2020.
3. - Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. - La ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, nonché del principio di irretroattività degli atti amministrativi, assumendo che la determinazione del costo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire deve avvenire sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, senza possibilità di applicazione postuma di nuove tariffe e modalità di calcolo sopravvenute.
Deduce, poi, che “ diversamente da come sostenuto dal Comune, la rettifica del costo di costruzione operata dal Comune di Lizzano fa applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 766/2010 successiva (23 Marzo 2010) alla data di rilascio del permesso di costruire n. 3/2010 (5 febbraio 2010) ”.
4.1 - La censura va disattesa.
4.2 - Giova rammentare che l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.
Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, “ è suscettibile di rideterminazione in due casi:
a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (cfr. sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471; sez. IV, n. 1504/2015, cit.);
b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. sez. IV, n. 6033/2012, cit.) ” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821).
4.3 - Ciò premesso, l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 dispone che il costo di costruzione per i nuovi edifici “ è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457…... Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)…”.
Nella Regione Puglia, la disciplina del costo di costruzione è contenuta nell’art. 2 (“ Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”) della legge regionale 1° febbraio 2007, n. 1.
4.4 - Dall’esegesi coordinata delle sopra richiamate disposizioni statali e regionali, si evince (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 27 settembre 2017, n. 4515):
- che << il potere di determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici è attribuito alle Regioni e che, qualora queste ultime non vi provvedano ovvero nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, “il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” >>;
- che, << Nella Regione Puglia, inoltre, al costo di costruzione, ragguagliato a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, i Comuni “hanno facoltà” di applicare, in aggiunta al costo base determinato dalla Regione, “eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco” >>;
- e che, << qualora i Comuni non esercitino tale “facoltà” (e non obbligo) - in data antecedente a quella del rilascio del titolo edilizio, e senza possibilità di applicazione retroattiva - il contributo dovuto per costo di costruzione resta commisurato a quello definito dalla Regione, eventualmente incrementato, sussistendone i presupposti, mediante applicazione dell’indicato indice ISTAT >>.
Di conseguenza:
“ a) i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente;
b) le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali (nella specie: art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2007), hanno carattere eventuale e non condizionano l’immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione; tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione ” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 12 giugno 2017, n. 2821).
In definitiva, quest’ultima ipotesi (“rideterminazione” del costo di costruzione, con applicazione diretta e automatica del costo - base determinato dalla Regione Puglia, immediatamente vigente e operativo) è assimilabile alla correzione dell’errore di calcolo, “ perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l’esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l’ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l’onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere ” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 12 giugno 2017, n. 2821; in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 4 luglio 2019, n. 1155).
Alla stregua dei principi ermeneutici sopra riportati, pertanto, resta escluso che la determinazione e richiesta del costo di costruzione debbano avvenire “ una tantum ” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale, peraltro, anche il privato ha - specularmente - titolo alle eventuali rettifiche in riduzione - cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12).
5. - Orbene, nel caso di specie, l’impugnata nota dirigenziale comunale prot. n. 5151 del 23 aprile 2020 ha “ricalcolato” il costo di costruzione, facendo esplicito riferimento al “ Costo di costruzione ricalcolato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 449/2006, art. 2 della L.R. n. 1/2007 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 2268/2008, con costo base pari a 646,18 euro/mq” (e non già, come dedotto dalla ricorrente, facendo applicazione della deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 766 del 23 marzo 2010, successiva al rilascio del permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2010), con il conseguente calcolo degli importi dovuti, applicando direttamente il costo base fissato dalla Regione Puglia con la menzionata deliberazione della G.R. n. 2268/2008 (euro/mq 646,18), vigente alla data del rilascio del permesso di costruire n. 3/2010.
In definitiva, nella fattispecie concreta in esame, non vi è stata alcuna attività di adeguamento/integrazione (nell’esercizio della “facoltà” di cui all’art. 2, comma 2 della legge Regionale pugliese n. 1/2007) del costo di costruzione in un momento successivo al rilascio del titolo edilizio (il che integrerebbe una violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001), ma solo una rettifica della misura del costo di costruzione, secondo quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali.
6. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
7. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 28 aprile 2021, 14 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO