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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/08/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2508/2021
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2508 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: “bancario (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”; tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Paglialunga, procuratore domiciliatario;
-attrice-
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Paglialunga, procuratore domiciliatario;
-attrice-
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
Antonio Paglialunga, procuratore domiciliatario;
-attrice- e
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari, procuratore domiciliatario;
-convenuta- Conclusioni come formulate in occasione dell'udienza del 14.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 18/03/2021, Parte_1 Controparte_1
e esponevano: - che, insieme al fratello , erano figlie Parte_2 Controparte_3 della de cuius - che dal mese di luglio 2009 quest'ultima risultava essere affetta Persona_1 da cecità assoluta, tetraplegia ed altre patologie che la rendevano totalmente incapace, tanto da cadere in uno stato vegetativo persistente;
- che tutti i figli prestavano assistenza personale domiciliare e, in particolare, si faceva sostituire da sua moglie;
- che qualche Controparte_3 anno prima che si ammalasse, si autonominava gerente, Persona_1 Controparte_3 amministratore dei beni di quest'ultima e delegato della gestione dei relativi conti correnti;
- che
1 lo stesso aveva imposto alla madre detta condizione utilizzando violenza verbale, fisica e psicologica, di talché la stessa si vedeva costretta ad acconsentire a cointestare il proprio conto con il Cardinale;
- che era quest'ultimo a decidere la quantificazione dei compensi spettanti a ciascuna sorella nonché alla propria moglie per l'assistenza prestata alla - che mai avevano Per_1 conosciuto l'ammontare complessivo corrisposto dagli enti previdenziali alla loro madre;
- che il fratello assumeva qualsivoglia decisione che riguardasse la madre senza mai consultarle;
- che nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 1557/2014 V.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Lecce, con decreto del 25/06/2014 il giudice tutelare nominava in via provvisoria Parte_1
quale amministratrice di sostegno di - che in occasione dell'udienza
[...] Persona_1 domiciliare dell'01/10/2014, previo consenso di tutte e tre le sorelle, veniva Parte_1 confermata quale amministratrice di sostegno della in via definitiva;
- che durante la Per_1 predetta udienza riferiva che la madre non percepiva ulteriori somme rispetto Controparte_3 all'importo mensile di € 1.275,00; - che, di contro, essendo venute a conoscenza del fatto che alla madre era stata riconosciuta una pensione anche per la cecità, riferivano al giudice tutelare ed al p.m. che al predetto importo era da aggiungersi una somma mensile pari ad € 800,00; - che con pec del 26/06/2014 si invitavano e diffidavano tutti gli enti che potenzialmente potevano gestire somme riferibili alla (tra cui la parte convenuta) dall'autorizzare terzi a porre in essere Per_1 operazioni o qualsiasi altro atto idoneo a pregiudicare l'interesse patrimoniale della su conti Per_1 correnti o altro accesi in favore di quest'ultima; - che, con racc. a/r del 05/07/2014, CP_3
dichiarava falsamente che , ricevuta comunicazione, aveva
[...] Controparte_2 già provveduto al blocco dei codici di conto corrente;
- che, ad ogni modo, lo stesso continuava a sottrarre ingenti somme sino al 22/10/2014 (giorno della chiusura del conto corrente); - che il Cardinale faceva perdere le proprie tracce, non versando alcunché per le necessità della madre;
- che, su loro richiesta, con provvedimento del 02/09/2014 il giudice tutelare autorizzava e a presentare richieste per la ricerca titoli presso Parte_1 Parte_2 diversi enti, tra cui , a chiudere eventuali conti intestati alla madre Controparte_2 nonché ad aprire un nuovo conto corrente sul quale far confluire le somme percepite da quest'ultima; - che, a seguito di richiesta pervenutale, con racc. del 29/10/2014 la parte convenuta faceva recapitare il plico contenente gli estratti conto dettagliati relativi al rapporto tra la stessa e la dai quali emergeva la distrazione sistematica e costante di somme riferibili in via Per_1 esclusiva alla de cuius (emolumenti pensionistici ed indennità personali), indebitamente prelevate dal sino alla data della chiusura del conto, per un ammontare complessivo pari ad € CP_3
222.165,64; - che, con pec del 26/06/2014 e successive comunicazioni, Controparte_2 veniva notiziata dello stato di grave incapacità della nonché veniva diffidata al rimborso Per_1 della predetta somma;
- che parte convenuta rigettava detta richiesta;
- che, a seguito di denuncia/querela sporta nei confronti di , il p.m. appurava la distrazione delle Controparte_3 somme pari ad € 222.165,64; - che il relativo procedimento penale a carico del Cardinale si concludeva con sentenza di non doversi procedere stante la non punibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.; - che soltanto in data 22/10/2014, allorquando oramai sul conto corrente era presente soltanto l'importo di € 21.680,16, parte convenuta provvedeva a bloccarlo;
- che l'istituto di credito, pur essendo a conoscenza delle condizioni di incapacità della dal 2009, non aveva apprestato Per_1 le misure idonee per salvaguardare il suo patrimonio;
- che con pec del 26/11/2019
[...]
confermava di essere a conoscenza già dall'anno 2013 della condizione della CP_2
- che la circostanza che l'istituto di credito fosse a conoscenza dello stato di salute della Per_1
2 era stata confermata altresì dal suo fiduciario, il sig. , in sede di sommarie Per_1 Per_2 informazione rese in data 18/01/2019 dinanzi alla sezione P.G. della Guardia di Finanza di Lecce;
- che era da ritenersi responsabile per avere agevolato la condotta Controparte_2 illecita posta in essere dal . CP_3
Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per i danni loro cagionati;
- di accertare e dichiarare che Controparte_2 quest'ultima era tenuta alla ripetizione in loro favore della somma risultata dovuta a seguito di C.T.U. ovvero di quella minore o maggiore da ritenersi di giustizia, oltre ad interessi dal dì di cessazione della condotta illecita sino al soddisfo;
- per l'effetto, di condannare
[...]
al risarcimento dei danni da loro subiti nell'importo da ritenersi di giustizia. Con CP_2 vittoria di spese, diritti ed onorario di lite e spese generali come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/06/2021, Controparte_2 rappresentava: - che la domanda attorea era da ritenersi improcedibile, stante il mancato
[...] avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; - che, a seguito di richiesta pervenutale in data 08/01/2003, (intestataria) e Persona_1 Controparte_3
(cointestatario) chiedevano aprirsi un conto corrente, che veniva acceso in data 04/02/2003 con n. 486466/2; - che alla pagina 3 del relativo modulo di richiesta, nella sezione “8 La firma”, sottoscritta dai richiedenti, questi ultimi prendevano atto che, in caso di rapporti intestati a più di una persona, ciascun intestatario aveva sempre la facoltà di compiere azioni, anche separatamente, ed altresì accettavano tutte le norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati;
- che nel marzo 2013 il family banker, sig. , le riferiva dello stato di salute della - che, a Per_2 Per_1 seguito di detta segnalazione, richiedeva a idonea documentazione attestante Controparte_3 lo stato di salute della nonché la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Per_1 quest'ultima; - che, malgrado i numerosi solleciti, non riceveva alcun riscontro a detta richiesta;
- che, in via cautelativa, in data 20/11/2013 provvedeva a bloccare le credenziali della per la Per_1 fruizione dei canali automatici nonché estingueva la carta bancomat n. 1764798 intestata alla stessa;
- che, una volta comunicatale l'avvenuta nomina di quale Parte_1 amministratrice di sostegno della in data 27/06/2014 provvedeva, in via cautelativa, a Per_1 bloccare il summenzionato conto corrente nella misura pari alla metà delle somme di spettanza alla cointestataria - che nel periodo compreso tra il 26/06/2014 e il 22/10/2014 erano stati Per_1 prelevati € 12.000,00 circa, a fronte di un saldo pari a complessivi € 33.000,00; - che in data 13/10/2014 riceveva la comunicazione dell'avv. Paglialunga, con la quale quest'ultimo, in nome e per conto di chiedeva la chiusura/estinzione del conto nonché il Parte_1 trasferimento delle somme in deposito a quella data sul nuovo conto corrente acceso presso Poste Italiane;
- che vi provvedeva in data 22/10/2014; - che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata in relazione alle operazioni eseguite da , ciò in quanto, in caso di Controparte_3 rapporti cointestati, ciascun correntista può legittimamente compiere operazioni sul conto corrente cointestato e sull'intera somma ivi depositata;
- che altresì nelle “Norme sui servizi bancari e finanziari di ” – sezione “Condizioni generali relative al rapporto banca- Controparte_2 cliente” – espressamente accettate dalla e dal , veniva stabilita la piena liberazione Per_1 CP_3 della banca anche nei confronti degli altri cointestatari nonché veniva rappresentato che, nell'ipotesi di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri avrebbe conservato il diritto di disporre separatamente sul rapporto;
- che la provenienza delle somme depositate sul conto corrente in questione non assumeva alcuna rilevanza;
- che soltanto
3 con comunicazione del 26/06/2014 apprendeva delle condizioni di salute della - che Per_1
l'azione attorea era da ritenersi prescritta con riferimento ai prelievi eseguiti oltre i 5 anni precedenti la prima richiesta di risarcimento inviatale in data 30/11/2017. Pertanto, concludeva chiedendo: - in via preliminare, di accertare e dichiarare l'omesso avvio del procedimento obbligatorio di mediazione;
- nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea con riferimento ai prelievi eseguiti sul conto corrente bancario cointestato a e oltre i 5 anni precedenti la prima richiesta di Persona_1 Controparte_3 risarcimento inviatale in data 30/11/2017; - in ogni caso, di condannare le parti attrici al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni formulate dalle parti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** **** **** La domanda di parte attrice merita di essere parzialmente accolta per quanto di ragione. La presente controversia prende vita dall'azione mossa dalle sorelle Parte_1
e volta ad ottenere l'accertamento della Controparte_1 Parte_2 responsabilità a carico di , per non aver apprestato le dovute cautele Controparte_2 idonee a tutelare la posizione della sig.ra intestataria del conto corrente n. Persona_1
486466/2 acceso in data 04/02/2003, avendo, di contro, agevolato la presunta condotta illecita posta in essere dal fratello , cointestatario del predetto conto. Controparte_3
Precisamente, al fine della definizione del presente giudizio, non si può non prendere in considerazione tanto la circostanza che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di un conto cointestato a due soggetti, ossia la sig.ra (intestataria) ed il sig. Persona_1 Controparte_3
(cointestatario), quanto il momento in cui effettivamente risulti essere Controparte_2 venuta formalmente a conoscenza dell'avvenuta nomina, in favore della sig.ra di Per_1 un'amministratrice di sostegno, nella persona della di lei figlia Parte_1
In particolare, dalla documentazione presente in atti emerge chiaramente come il relativo provvedimento di nomina emesso dal Giudice tutelare in data 25/06/2014 sia stato comunicato a in data 26/06/2014. Pertanto, appare pressocché indubbio come la Controparte_2 pretesa delle parti attrici affinché la banca convenuta si attivasse al fine di adottare le misure idonee a tutelare la condizione della sig.ra ove fondata, fosse azionabile soltanto a partire da quel Per_1 momento;
per di più, si precisa altresì che a nulla rileva la circostanza che
[...]
fosse stata resa edotta già nel 2013 dal Family Banker sig. di un CP_2 Per_2 peggioramento delle condizioni di salute della in quanto risulta suscettibile di assumere Per_1 formale – e legale – rilevanza la sola nomina di un amministratore di sostegno, quale persona concretamente legittimata ad affiancare l'amministrato nelle decisioni inerenti alla gestione del suo patrimonio nonché dei suoi affari personali. Orbene, ne discende che, alla luce della condotta posta in essere dalla banca convenuta, la quale si è attivata, dando riscontro alle richieste di controparte e giungendo ad estinguere il relativo conto corrente, alcuna forma di responsabilità, con conseguente risarcimento del danno, possa essere ravvisabile a carico della stessa per la condotta imputata a posta in essere in Controparte_3 epoca antecedente alla data del 26/06/2014, con la precisazione che la questione inerente al carattere indebito dei prelievi eseguiti da quest'ultimo – si ribadisce cointestatario del conto in
4 questione – attenga, in ogni caso, per lo più, ai rapporti intercorrenti tra gli stessi cointestatari del conto. A tal proposito, è bene precisare come, con riguardo alla condizione di contitolarità di un conto corrente operi un principio consolidato secondo il quale, in assenza di prove chiare e convincenti, le somme ivi depositate si presumono di proprietà comune tra i titolari, di talché a ciascun cointestatario è consentito di effettuare liberamente dei prelievi nella misura pari alla metà dell'importo presente sul conto stesso, pena la restituzione all'altro cointestatario delle somme eccedenti la metà (da ultimo, cfr. Cass. ord. n. 1643/2025). Dunque, alla luce della suddetta presunzione, ne deriva come, con esclusivo riferimento al rapporto intercorrente tra la sig.ra e , debba costituire oggetto di Per_1 Controparte_2 restituzione, da parte di quest'ultima in favore della prima, in persona della nominata amministratrice di sostegno, l'importo pari alle somme giacenti sul conto Parte_1 dalla data del 26.06.2014 (€ 23.781,31) oltre ai successivi accrediti pensionistici fino alla data di chiusura del conto (€ 10.340,00), per un totale di € 34.121,31, oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Da ultimo, per quanto concerne la questione relativa all'eccezione di prescrizione della domanda attorea proposta da con riferimento ai prelievi eseguiti sul conto Controparte_2 corrente bancario cointestato a e oltre i 5 anni precedenti la Persona_1 Controparte_3 prima richiesta di risarcimento avvenuta in data 30/11/2017, è bene sottolineare come detto discorso possa considerarsi superato sulla scorta delle argomentazioni anzidette, atteso che, nella presente controversia, con riferimento al rapporto intercorrente tra le parti in causa, sono suscettibili di assumere rilevanza le sole somme depositate sul conto corrente a far data dal 26/06/2014, poiché di reale e concreta spettanza della sig.ra alla luce del principio Persona_1 precedentemente enunciato. Il parziale accoglimento della domanda attorea comporta la condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, liquidate come in CP_2 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento al medio, fatta eccezione per la fase istruttoria con valore minimo e aumentato del 30% in ragione della presenza di tre parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla domanda avanzata da Parte_1
, e nei riguardi di
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
la accoglie parzialmente;
[...] condanna lla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di € 34.121,31, oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese di lite che liquida in € 8.726,90 a titolo di compensi,
[...] Parte_2 oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27/06/2025 Il Giudice Agnese DI BATTISTA
5
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha pronunciato la seguente SENTENZA emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2508 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: “bancario (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”; tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Paglialunga, procuratore domiciliatario;
-attrice-
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Paglialunga, procuratore domiciliatario;
-attrice-
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
Antonio Paglialunga, procuratore domiciliatario;
-attrice- e
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari, procuratore domiciliatario;
-convenuta- Conclusioni come formulate in occasione dell'udienza del 14.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 18/03/2021, Parte_1 Controparte_1
e esponevano: - che, insieme al fratello , erano figlie Parte_2 Controparte_3 della de cuius - che dal mese di luglio 2009 quest'ultima risultava essere affetta Persona_1 da cecità assoluta, tetraplegia ed altre patologie che la rendevano totalmente incapace, tanto da cadere in uno stato vegetativo persistente;
- che tutti i figli prestavano assistenza personale domiciliare e, in particolare, si faceva sostituire da sua moglie;
- che qualche Controparte_3 anno prima che si ammalasse, si autonominava gerente, Persona_1 Controparte_3 amministratore dei beni di quest'ultima e delegato della gestione dei relativi conti correnti;
- che
1 lo stesso aveva imposto alla madre detta condizione utilizzando violenza verbale, fisica e psicologica, di talché la stessa si vedeva costretta ad acconsentire a cointestare il proprio conto con il Cardinale;
- che era quest'ultimo a decidere la quantificazione dei compensi spettanti a ciascuna sorella nonché alla propria moglie per l'assistenza prestata alla - che mai avevano Per_1 conosciuto l'ammontare complessivo corrisposto dagli enti previdenziali alla loro madre;
- che il fratello assumeva qualsivoglia decisione che riguardasse la madre senza mai consultarle;
- che nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 1557/2014 V.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Lecce, con decreto del 25/06/2014 il giudice tutelare nominava in via provvisoria Parte_1
quale amministratrice di sostegno di - che in occasione dell'udienza
[...] Persona_1 domiciliare dell'01/10/2014, previo consenso di tutte e tre le sorelle, veniva Parte_1 confermata quale amministratrice di sostegno della in via definitiva;
- che durante la Per_1 predetta udienza riferiva che la madre non percepiva ulteriori somme rispetto Controparte_3 all'importo mensile di € 1.275,00; - che, di contro, essendo venute a conoscenza del fatto che alla madre era stata riconosciuta una pensione anche per la cecità, riferivano al giudice tutelare ed al p.m. che al predetto importo era da aggiungersi una somma mensile pari ad € 800,00; - che con pec del 26/06/2014 si invitavano e diffidavano tutti gli enti che potenzialmente potevano gestire somme riferibili alla (tra cui la parte convenuta) dall'autorizzare terzi a porre in essere Per_1 operazioni o qualsiasi altro atto idoneo a pregiudicare l'interesse patrimoniale della su conti Per_1 correnti o altro accesi in favore di quest'ultima; - che, con racc. a/r del 05/07/2014, CP_3
dichiarava falsamente che , ricevuta comunicazione, aveva
[...] Controparte_2 già provveduto al blocco dei codici di conto corrente;
- che, ad ogni modo, lo stesso continuava a sottrarre ingenti somme sino al 22/10/2014 (giorno della chiusura del conto corrente); - che il Cardinale faceva perdere le proprie tracce, non versando alcunché per le necessità della madre;
- che, su loro richiesta, con provvedimento del 02/09/2014 il giudice tutelare autorizzava e a presentare richieste per la ricerca titoli presso Parte_1 Parte_2 diversi enti, tra cui , a chiudere eventuali conti intestati alla madre Controparte_2 nonché ad aprire un nuovo conto corrente sul quale far confluire le somme percepite da quest'ultima; - che, a seguito di richiesta pervenutale, con racc. del 29/10/2014 la parte convenuta faceva recapitare il plico contenente gli estratti conto dettagliati relativi al rapporto tra la stessa e la dai quali emergeva la distrazione sistematica e costante di somme riferibili in via Per_1 esclusiva alla de cuius (emolumenti pensionistici ed indennità personali), indebitamente prelevate dal sino alla data della chiusura del conto, per un ammontare complessivo pari ad € CP_3
222.165,64; - che, con pec del 26/06/2014 e successive comunicazioni, Controparte_2 veniva notiziata dello stato di grave incapacità della nonché veniva diffidata al rimborso Per_1 della predetta somma;
- che parte convenuta rigettava detta richiesta;
- che, a seguito di denuncia/querela sporta nei confronti di , il p.m. appurava la distrazione delle Controparte_3 somme pari ad € 222.165,64; - che il relativo procedimento penale a carico del Cardinale si concludeva con sentenza di non doversi procedere stante la non punibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.; - che soltanto in data 22/10/2014, allorquando oramai sul conto corrente era presente soltanto l'importo di € 21.680,16, parte convenuta provvedeva a bloccarlo;
- che l'istituto di credito, pur essendo a conoscenza delle condizioni di incapacità della dal 2009, non aveva apprestato Per_1 le misure idonee per salvaguardare il suo patrimonio;
- che con pec del 26/11/2019
[...]
confermava di essere a conoscenza già dall'anno 2013 della condizione della CP_2
- che la circostanza che l'istituto di credito fosse a conoscenza dello stato di salute della Per_1
2 era stata confermata altresì dal suo fiduciario, il sig. , in sede di sommarie Per_1 Per_2 informazione rese in data 18/01/2019 dinanzi alla sezione P.G. della Guardia di Finanza di Lecce;
- che era da ritenersi responsabile per avere agevolato la condotta Controparte_2 illecita posta in essere dal . CP_3
Tanto premesso, concludeva chiedendo: - di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per i danni loro cagionati;
- di accertare e dichiarare che Controparte_2 quest'ultima era tenuta alla ripetizione in loro favore della somma risultata dovuta a seguito di C.T.U. ovvero di quella minore o maggiore da ritenersi di giustizia, oltre ad interessi dal dì di cessazione della condotta illecita sino al soddisfo;
- per l'effetto, di condannare
[...]
al risarcimento dei danni da loro subiti nell'importo da ritenersi di giustizia. Con CP_2 vittoria di spese, diritti ed onorario di lite e spese generali come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/06/2021, Controparte_2 rappresentava: - che la domanda attorea era da ritenersi improcedibile, stante il mancato
[...] avvio del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010; - che, a seguito di richiesta pervenutale in data 08/01/2003, (intestataria) e Persona_1 Controparte_3
(cointestatario) chiedevano aprirsi un conto corrente, che veniva acceso in data 04/02/2003 con n. 486466/2; - che alla pagina 3 del relativo modulo di richiesta, nella sezione “8 La firma”, sottoscritta dai richiedenti, questi ultimi prendevano atto che, in caso di rapporti intestati a più di una persona, ciascun intestatario aveva sempre la facoltà di compiere azioni, anche separatamente, ed altresì accettavano tutte le norme che regolano i servizi bancari e finanziari prestati;
- che nel marzo 2013 il family banker, sig. , le riferiva dello stato di salute della - che, a Per_2 Per_1 seguito di detta segnalazione, richiedeva a idonea documentazione attestante Controparte_3 lo stato di salute della nonché la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Per_1 quest'ultima; - che, malgrado i numerosi solleciti, non riceveva alcun riscontro a detta richiesta;
- che, in via cautelativa, in data 20/11/2013 provvedeva a bloccare le credenziali della per la Per_1 fruizione dei canali automatici nonché estingueva la carta bancomat n. 1764798 intestata alla stessa;
- che, una volta comunicatale l'avvenuta nomina di quale Parte_1 amministratrice di sostegno della in data 27/06/2014 provvedeva, in via cautelativa, a Per_1 bloccare il summenzionato conto corrente nella misura pari alla metà delle somme di spettanza alla cointestataria - che nel periodo compreso tra il 26/06/2014 e il 22/10/2014 erano stati Per_1 prelevati € 12.000,00 circa, a fronte di un saldo pari a complessivi € 33.000,00; - che in data 13/10/2014 riceveva la comunicazione dell'avv. Paglialunga, con la quale quest'ultimo, in nome e per conto di chiedeva la chiusura/estinzione del conto nonché il Parte_1 trasferimento delle somme in deposito a quella data sul nuovo conto corrente acceso presso Poste Italiane;
- che vi provvedeva in data 22/10/2014; - che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata in relazione alle operazioni eseguite da , ciò in quanto, in caso di Controparte_3 rapporti cointestati, ciascun correntista può legittimamente compiere operazioni sul conto corrente cointestato e sull'intera somma ivi depositata;
- che altresì nelle “Norme sui servizi bancari e finanziari di ” – sezione “Condizioni generali relative al rapporto banca- Controparte_2 cliente” – espressamente accettate dalla e dal , veniva stabilita la piena liberazione Per_1 CP_3 della banca anche nei confronti degli altri cointestatari nonché veniva rappresentato che, nell'ipotesi di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri avrebbe conservato il diritto di disporre separatamente sul rapporto;
- che la provenienza delle somme depositate sul conto corrente in questione non assumeva alcuna rilevanza;
- che soltanto
3 con comunicazione del 26/06/2014 apprendeva delle condizioni di salute della - che Per_1
l'azione attorea era da ritenersi prescritta con riferimento ai prelievi eseguiti oltre i 5 anni precedenti la prima richiesta di risarcimento inviatale in data 30/11/2017. Pertanto, concludeva chiedendo: - in via preliminare, di accertare e dichiarare l'omesso avvio del procedimento obbligatorio di mediazione;
- nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea con riferimento ai prelievi eseguiti sul conto corrente bancario cointestato a e oltre i 5 anni precedenti la prima richiesta di Persona_1 Controparte_3 risarcimento inviatale in data 30/11/2017; - in ogni caso, di condannare le parti attrici al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge. La causa veniva istruita attraverso produzione documentale. All'udienza del 14/01/2025 la causa veniva assunta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni formulate dalle parti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
**** **** **** La domanda di parte attrice merita di essere parzialmente accolta per quanto di ragione. La presente controversia prende vita dall'azione mossa dalle sorelle Parte_1
e volta ad ottenere l'accertamento della Controparte_1 Parte_2 responsabilità a carico di , per non aver apprestato le dovute cautele Controparte_2 idonee a tutelare la posizione della sig.ra intestataria del conto corrente n. Persona_1
486466/2 acceso in data 04/02/2003, avendo, di contro, agevolato la presunta condotta illecita posta in essere dal fratello , cointestatario del predetto conto. Controparte_3
Precisamente, al fine della definizione del presente giudizio, non si può non prendere in considerazione tanto la circostanza che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di un conto cointestato a due soggetti, ossia la sig.ra (intestataria) ed il sig. Persona_1 Controparte_3
(cointestatario), quanto il momento in cui effettivamente risulti essere Controparte_2 venuta formalmente a conoscenza dell'avvenuta nomina, in favore della sig.ra di Per_1 un'amministratrice di sostegno, nella persona della di lei figlia Parte_1
In particolare, dalla documentazione presente in atti emerge chiaramente come il relativo provvedimento di nomina emesso dal Giudice tutelare in data 25/06/2014 sia stato comunicato a in data 26/06/2014. Pertanto, appare pressocché indubbio come la Controparte_2 pretesa delle parti attrici affinché la banca convenuta si attivasse al fine di adottare le misure idonee a tutelare la condizione della sig.ra ove fondata, fosse azionabile soltanto a partire da quel Per_1 momento;
per di più, si precisa altresì che a nulla rileva la circostanza che
[...]
fosse stata resa edotta già nel 2013 dal Family Banker sig. di un CP_2 Per_2 peggioramento delle condizioni di salute della in quanto risulta suscettibile di assumere Per_1 formale – e legale – rilevanza la sola nomina di un amministratore di sostegno, quale persona concretamente legittimata ad affiancare l'amministrato nelle decisioni inerenti alla gestione del suo patrimonio nonché dei suoi affari personali. Orbene, ne discende che, alla luce della condotta posta in essere dalla banca convenuta, la quale si è attivata, dando riscontro alle richieste di controparte e giungendo ad estinguere il relativo conto corrente, alcuna forma di responsabilità, con conseguente risarcimento del danno, possa essere ravvisabile a carico della stessa per la condotta imputata a posta in essere in Controparte_3 epoca antecedente alla data del 26/06/2014, con la precisazione che la questione inerente al carattere indebito dei prelievi eseguiti da quest'ultimo – si ribadisce cointestatario del conto in
4 questione – attenga, in ogni caso, per lo più, ai rapporti intercorrenti tra gli stessi cointestatari del conto. A tal proposito, è bene precisare come, con riguardo alla condizione di contitolarità di un conto corrente operi un principio consolidato secondo il quale, in assenza di prove chiare e convincenti, le somme ivi depositate si presumono di proprietà comune tra i titolari, di talché a ciascun cointestatario è consentito di effettuare liberamente dei prelievi nella misura pari alla metà dell'importo presente sul conto stesso, pena la restituzione all'altro cointestatario delle somme eccedenti la metà (da ultimo, cfr. Cass. ord. n. 1643/2025). Dunque, alla luce della suddetta presunzione, ne deriva come, con esclusivo riferimento al rapporto intercorrente tra la sig.ra e , debba costituire oggetto di Per_1 Controparte_2 restituzione, da parte di quest'ultima in favore della prima, in persona della nominata amministratrice di sostegno, l'importo pari alle somme giacenti sul conto Parte_1 dalla data del 26.06.2014 (€ 23.781,31) oltre ai successivi accrediti pensionistici fino alla data di chiusura del conto (€ 10.340,00), per un totale di € 34.121,31, oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Da ultimo, per quanto concerne la questione relativa all'eccezione di prescrizione della domanda attorea proposta da con riferimento ai prelievi eseguiti sul conto Controparte_2 corrente bancario cointestato a e oltre i 5 anni precedenti la Persona_1 Controparte_3 prima richiesta di risarcimento avvenuta in data 30/11/2017, è bene sottolineare come detto discorso possa considerarsi superato sulla scorta delle argomentazioni anzidette, atteso che, nella presente controversia, con riferimento al rapporto intercorrente tra le parti in causa, sono suscettibili di assumere rilevanza le sole somme depositate sul conto corrente a far data dal 26/06/2014, poiché di reale e concreta spettanza della sig.ra alla luce del principio Persona_1 precedentemente enunciato. Il parziale accoglimento della domanda attorea comporta la condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, liquidate come in CP_2 dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. vigente, con applicazione dello scaglione di riferimento al medio, fatta eccezione per la fase istruttoria con valore minimo e aumentato del 30% in ragione della presenza di tre parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla domanda avanzata da Parte_1
, e nei riguardi di
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
la accoglie parzialmente;
[...] condanna lla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di € 34.121,31, oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese di lite che liquida in € 8.726,90 a titolo di compensi,
[...] Parte_2 oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27/06/2025 Il Giudice Agnese DI BATTISTA
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