Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3552/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rapp.tati e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_1
), come da procura su foglio separato, con il quale elett.te C.F._1 dom.no in Roma alla via Toscana 10.
APPELLANTI
Contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re p.t., rapp.tato e difeso dall'avv. Luca De Felice ), C.F._3 come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te domicilia in l Centro Direzionale Is. G/1 CP_1
APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Napoli n. 5825/21 del 22.6.2021.
Dopo l'udienza di trattazione la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
A tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato all'udienza in presenza del
20.03.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Va tuttavia rilevato che si tratta di giudizio cui si applica il nuovo testo dell'art. 181
c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c., per cui, introdotto dal d.l. 112/2008 conv. dalla legge 133/2008, per cui la mancata comparizione non comporta esclusivamente la cancellazione della causa dal ruolo, ma dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, avendo portata decisoria, e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto per le spese che. Ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5825/21 del
[...]
22.6.2021, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara estinto il giudizio;
3. nulla per le spese.
Napoli lì, 18/03/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d'Amore