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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI OR Presidente
- Francesca Caputo Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3102/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Gianfranco Palermo,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 20/10/2025 la parte costituita ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 3102/2025
2.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di
[...]
il quale non ha inteso costituirsi in giudizio nonostante la CP_1 regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
3.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Squinzano in data 28/08/2003 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno
2003).
Ciò posto, la conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, la parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione, anche a mezzo di sentenza non definitiva, così manifestando la volontà di non ricostituire la convivenza già di fatto interrottasi e divenuta evidentemente intollerabile. Infine, non sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3102/2025 introdotto con ricorso del
24/04/2025 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(SA TR NO (BR), 26/08/1984) e (SA CP_1
TR NO (BR), 06/07/1981) che a Squinzano in data
28/08/2003, hanno contratto matrimonio (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2003);
2 R.G. 3102/2025
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE GR ZI OR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI OR Presidente
- Francesca Caputo Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3102/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Gianfranco Palermo,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 20/10/2025 la parte costituita ha precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione. R.G. 3102/2025
2.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di
[...]
il quale non ha inteso costituirsi in giudizio nonostante la CP_1 regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
3.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Squinzano in data 28/08/2003 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno
2003).
Ciò posto, la conciliazione tra i coniugi non è stata possibile anche in ragione del comportamento processuale della parte convenuta. Inoltre, la parte attrice ha reiterato la propria richiesta di separazione, anche a mezzo di sentenza non definitiva, così manifestando la volontà di non ricostituire la convivenza già di fatto interrottasi e divenuta evidentemente intollerabile. Infine, non sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3102/2025 introdotto con ricorso del
24/04/2025 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
2) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(SA TR NO (BR), 26/08/1984) e (SA CP_1
TR NO (BR), 06/07/1981) che a Squinzano in data
28/08/2003, hanno contratto matrimonio (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, parte I, anno 2003);
2 R.G. 3102/2025
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE GR ZI OR
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