Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.201/2024
VERBALE DI UDIENZA del 20/02/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Roberto Ripepi per delega dell'avv. MIRARCHI MARIA
GRAZIA che si riporta al ricorso, alle note di trattazione e alle difese formulate nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento.
Per INPS l'avv. Maria Angela Borgese per delega dell'avv. ADORNATO DARIO, che si riporta alla propria memoria di costituzione, particolare rileva che la domanda
è infondata per la carenza dei requisiti.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 201 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Mirarchi, giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente;
1
in persona del Controparte_1
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in virtù di CodiceFiscale_1
procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
resistente
All'udienza del 20 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 21,50, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del
raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del d.lgs. 30.12.1992,
n. 503.
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2024, la sig. ra esponeva di aver presentato Pt_1 all'INPS, in data 30 marzo 2022, domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, possedendone i requisiti e che l'Inps con comunicazione del 26/07/2022 aveva respinto la richiesta asserendo che “pur avendo maturato i requisiti contributivi e quelli dell'età richiesti dalla normativa vigente, la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia è in data 01.04.2023”.
Avverso la reiezione della domanda la ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data
30/09/2022 tramite il Patronato EPAS evidenziando che “l'assistita, a causa delle gravi patologie da cui è affetta è da dichiarare invalida nella misura pari o superiore all'80% sin dal
01/01/2018” (rigettato dall'INPS).
Ritenendo illegittimo il diniego conveniva in giudizio l'INPS per sentire dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla domanda amministrativa, possedendone tutti i requisiti.
Costituendosi in giudizio, l'INPS precisava che parte ricorrente, in data 30.3.2022, aveva presentato all'INPS domanda tendente ad ottenere la retrodatazione del riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisiti ridotti ai sensi dell'art. 1 comma 8 legge 503/1992, in esito
2 alla quale l'istituto riconosceva il requisito sanitario dalla data della domanda e in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, comunicava la decorrenza dal 01/04/2023 per apertura della cd finestra di uscita dei 12 mesi dal raggiungimento di tutti i requisiti come previsto dall'art. 12 comma 1, DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 che ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Assumeva che la retrodatazione della decorrenza al 1° gennaio 2018 non poteva essere accolta atteso che, a quella data non sussisteva il requisito anagrafico e neppure quello sanitario in quanto, in esito ai rigorosi accertamenti medico-legali cui era stata sottoposta, era stata giudicata “non invalida” alla data di retrodatazione invocata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992 e della legge n.
222/1984, per non essere affetto da infermità o difetti fisici o mentali tali da ridurre permanentemente in misura pari o superiore all'80% del normale la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta, rilevava che per mero errore materiale nel ricorso introduttivo aveva richiesto una retrodatazione errata in quanto il requisito anagrafico risultava raggiunto non in data 1.01.2018 ma in data 1.11.2018, che doveva intendersi come data della retrodatazione richiesta, confermata anche, su richiesta del giudice, all'udienza del 4 luglio 2024.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Oggetto del presente giudizio è la retrodatazione della decorrenza della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto ai sensi dell'art.1 dlgs 503/92, pensione già pacificamente riconosciuta dall'INPS con decorrenza dalla domanda amministrativa, e di cui la parte, nata il
12/10/1962, chiede il riconoscimento a decorrere dal novembre 2018, epoca di maturazione del requisito anagrafico, assumendo che a quell'epoca, sussistesse anche il requisito sanitario.
Premesso che la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n.
122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981,
e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, ai fini della decisione della causa stabilire la data di maturazione del requisito anagrafico e sanitario, dibattuto tra le parti.
3 A tal fine, posto che il requisito anagrafico richiesto dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/92 a norma del quale l'elevazione dei limiti di età previsti dai commi precedenti per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%. A questi ultimi, infatti, continuano ad applicarsi i limiti anagrafici previgenti originariamente previsi in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, poi elevati (per il periodo 2013-2015) a 60 anni e 3 mesi per gli uomini e 55 anni e 3 mesi per le donne, e (per il periodo 2016-2018) a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne, era stato raggiunto dalla ricorrente il 12 maggio 2018.
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico al dott. al quale veniva posto il Persona_2 seguente quesito: “Dica il CTU se il ricorrente alla data del 1° novembre 2018 possedeva i requisiti sanitari necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs.30.12.1992 n. 503.”
In data 26 gennaio 2025 il consulente provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
Il C.T.U. ha accertato che, per l'insieme delle patologie dettagliatamente descritte nella relazione, la ricorrente risulta invalida nella misura pari all'83%.
Dall'accertamento peritale redatto dal CTU emerge la sussistenza delle condizioni per ottenere la prestazione con decorrenza dal novembre 2018, epoca in cui le patologie da cui è affetta la ricorrente, a giudizio dell'ausiliare del giudice, erano già sussistenti.
Avverso la relazione peritale l'INPS non ha opposto osservazioni: solo parte ricorrente ha chiesto al CTU di precisare la decorrenza come da quesito del giudice, avendo il CTU fatto riferimento, in un primo tempo, alla data della domanda amministrativa.
In sede di riscontro alla suddetta osservazione il CTU, ha precisato che non si era avveduto del quesito del giudice, in quanto era stato formulato all'udienza precedente in sua assenza e richiamato solo per relationem all'udienza di conferimento dell'incarico. Concludeva, tuttavia che, riesaminata la documentazione sanitaria, poteva affermare la sussistenza del requisito sanitario sin dal 1° novembre 2018.
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Accertata la sussistenza di entrambi i requisiti, quanto alla decorrenza della prestazione oggetto di giudizio, occorre far riferimento al regime delle cc.dd. “finestre”. La questione è stata specificamente affrontata dalla Suprema Corte, che ha chiarito quanto segue: “In tema di
4 pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. Sez. L, sentenza n. 29191 del 13/11/2018; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 17135 del 2019; Sez.
6 - L, ordinanza n. 2382 del 03/02/2020). In questa sede si rinvia alle condivisibili argomentazioni espresse nelle decisioni di legittimità appena richiamate, alla stregua delle quali anche la fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 12 del decreto-legge n. 78/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, sicché il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue dopo dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Pertanto, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992 a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 (data di maturazione dell'ultimo dei necessari requisiti, ossia, nel caso di specie, di quello sanitario), con diritto alla liquidazione della prestazione con applicazione del regime delle c.d. finestre. Conseguentemente va dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° novembre 2019 (dodici mesi dopo il momento in cui si è perfezionato l'ultimo tra i requisiti di legge ovverosia, nel caso di specie, il requisito sanitario).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia quale “invalido in Parte_1 misura pari o superiore all'80 %” , nella specie 83%, con decorrenza dalla data di perfezionamento del requisito ( 1 novembre 2018) e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l.
78/10 e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991;
5 condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_1
che liquida, secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da 5.201,00 a 26.000, in
1.865,00 oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Palmi, lì 20 febbraio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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