Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 668/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 668/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Olevano Sul Tusciano (SA), alla via Mensa n. 16, presso lo studio dell'avv. Nadia Denza che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 ces etti io, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) in data 1° luglio 2018 e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 5425/2023 del 29.11.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, deve pronunciarsi unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta in merito alle statuizioni accessorie. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1° luglio 2018 nel Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) tra , nato a Parte_1
Olevano Sul Tusciano (SA) il 26.03.1975, C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il 08.11.
[...] CodiceFiscale_2
nel Registro Atti Matrimonio del Comune di (Anno 2018, Atto n. 2, Parte II, Serie A, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi