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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2024, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 14 febbraio 2024, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5121/2021 RG avente ad
OGGETTO: ricostruzione carriera personale ATA vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Gerdinando Gelo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell' 11.10.2021 la ricorrente ha esposto di essere dipendente del in qualità di CP_2
Orga personale , dapprima con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2006/2007 all'anno scolastico 2013/2014 e poi assunta in ruolo 1-9-2014 e che tuttavia in sede di ricostruzione di carriera le erano stati riconosciuti anni 5 mesi 3 giorni 24 di anzianità di servizio, mentre la residua anzianità di mesi 7 giorni 24 era stata riconosciuta utile ai soli fini economici, nonostante il lungo corso di precariato svolto alle dipendenze della PA. Tanto premesso, sulla base di una serie di argomentazioni giuridiche, ha chiesto al Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dai Org_2
Orga comparto scuola al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni dal mese di dicembre 2016, nonché il diritto a conseguire il pagamento del maggior valore stipendiale da 3 a 8 anni sino a novembre 2016; per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma CP_1
complessiva di euro 1600,04 a titolo di differenze retributive da novembre 2015 ad aprile 2018, spese vinte, con attribuzione.
Si è costituito tardivamente il eccependo la prescrizione dei crediti e nel merito, CP_2
l'infondatezza del ricorso.
Rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta della causa, il Giudice decide come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del . CP_2
Al riguardo, questo Giudice ritiene di fare proprio l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n.
59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n.
275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , CP_1 mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” ( Sez. L, Sentenza n. 6372 del
21/03/2011 Presidente: Vidiri G. Estensore: Picone P. Relatore: Picone P. P.M. Patrone I.).
2 Va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' evocato in CP_3
giudizio.
Ciò premesso, nel merito, la questione sottoposta involge la verifica della conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, su cui è di recente intervenuta la S.C. (sentenza n.
31150/2019), affermando il seguente principio di diritto : “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Nel caso in esame, tuttavia, va dichiarata la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c n. 4, per assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
E' noto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 4296 del
27\4\98; 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414, infatti, non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto.
Senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse, nonchè di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova
3 indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare.
D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa EN e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite. Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, e soprattutto un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori.
Nel caso in esame, parte ricorrente, pur deducendo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2013/2014, ha poi, ( pag. 8 del ricorso), dedotto il proprio diritto all'attribuzione della terza fascia stipendiale ( 9-14) a decorrere dal mese di settembre 2017. Nella stessa pagina del ricorso ha, tuttavia, dedotto che la ricorrente avrebbe maturato l'anzianità di servizio pari a 15 anni sin dal mese di aprile 2017, per cui avrebbe diritto all'attribuzione della quinta fascia stipendiale a decorrere dal mese di aprile 2017. Sempre nel corpo del ricorso ( pag. 10), ha, poi, quantificato le differenze retributive asseritamente spettanti a decorrere dal mese di novembre
2015 ad aprile 2018, senza dar conto della fascia stipendiale attribuita e di quella spettante, per poi richiedere, nelle conclusioni, l'attribuzione della fascia di anzianità 9-14 ( terza fascia stipendiale) dal mese di dicembre 2016, nonchè il diritto a conseguire il pagamento del maggior valore della posizione stipendiale da 3 a 8 anni sino al novembre 2016. Dunque, dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo non è possibile evincere quale sia la concreta fascia stipendiale richiesta né a decorrere da quale data.
Tali evidenti contraddizioni nelle allegazioni del ricorso rendono del tutto incerti sia il petitum che la causa EN , per cui il ricorso non può che essere dicharato nullo.
Le spese di lite, data la natura della pronuncia, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell ' CP_4
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 14 febbraio 2024
4 IL GIUDICE dott.ssa Carmen Maria Pigrini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 14 febbraio 2024, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5121/2021 RG avente ad
OGGETTO: ricostruzione carriera personale ATA vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Gerdinando Gelo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell' 11.10.2021 la ricorrente ha esposto di essere dipendente del in qualità di CP_2
Orga personale , dapprima con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2006/2007 all'anno scolastico 2013/2014 e poi assunta in ruolo 1-9-2014 e che tuttavia in sede di ricostruzione di carriera le erano stati riconosciuti anni 5 mesi 3 giorni 24 di anzianità di servizio, mentre la residua anzianità di mesi 7 giorni 24 era stata riconosciuta utile ai soli fini economici, nonostante il lungo corso di precariato svolto alle dipendenze della PA. Tanto premesso, sulla base di una serie di argomentazioni giuridiche, ha chiesto al Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dai Org_2
Orga comparto scuola al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni dal mese di dicembre 2016, nonché il diritto a conseguire il pagamento del maggior valore stipendiale da 3 a 8 anni sino a novembre 2016; per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma CP_1
complessiva di euro 1600,04 a titolo di differenze retributive da novembre 2015 ad aprile 2018, spese vinte, con attribuzione.
Si è costituito tardivamente il eccependo la prescrizione dei crediti e nel merito, CP_2
l'infondatezza del ricorso.
Rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta della causa, il Giudice decide come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del . CP_2
Al riguardo, questo Giudice ritiene di fare proprio l'orientamento della Suprema Corte, in base al quale “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n.
59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n.
275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , CP_1 mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” ( Sez. L, Sentenza n. 6372 del
21/03/2011 Presidente: Vidiri G. Estensore: Picone P. Relatore: Picone P. P.M. Patrone I.).
2 Va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' evocato in CP_3
giudizio.
Ciò premesso, nel merito, la questione sottoposta involge la verifica della conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, su cui è di recente intervenuta la S.C. (sentenza n.
31150/2019), affermando il seguente principio di diritto : “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”
Nel caso in esame, tuttavia, va dichiarata la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c n. 4, per assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
E' noto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 4296 del
27\4\98; 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414, infatti, non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto.
Senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse, nonchè di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova
3 indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente.
In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare.
D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa EN e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite. Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, e soprattutto un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori.
Nel caso in esame, parte ricorrente, pur deducendo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2013/2014, ha poi, ( pag. 8 del ricorso), dedotto il proprio diritto all'attribuzione della terza fascia stipendiale ( 9-14) a decorrere dal mese di settembre 2017. Nella stessa pagina del ricorso ha, tuttavia, dedotto che la ricorrente avrebbe maturato l'anzianità di servizio pari a 15 anni sin dal mese di aprile 2017, per cui avrebbe diritto all'attribuzione della quinta fascia stipendiale a decorrere dal mese di aprile 2017. Sempre nel corpo del ricorso ( pag. 10), ha, poi, quantificato le differenze retributive asseritamente spettanti a decorrere dal mese di novembre
2015 ad aprile 2018, senza dar conto della fascia stipendiale attribuita e di quella spettante, per poi richiedere, nelle conclusioni, l'attribuzione della fascia di anzianità 9-14 ( terza fascia stipendiale) dal mese di dicembre 2016, nonchè il diritto a conseguire il pagamento del maggior valore della posizione stipendiale da 3 a 8 anni sino al novembre 2016. Dunque, dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo non è possibile evincere quale sia la concreta fascia stipendiale richiesta né a decorrere da quale data.
Tali evidenti contraddizioni nelle allegazioni del ricorso rendono del tutto incerti sia il petitum che la causa EN , per cui il ricorso non può che essere dicharato nullo.
Le spese di lite, data la natura della pronuncia, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell ' CP_4
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 14 febbraio 2024
4 IL GIUDICE dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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